Causa C‑672/16

Imofloresmira – Investimentos Imobiliários SA

contro

Autoridade Tributária e Aduaneira

[domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal Arbitral Tributário (Centro de Arbitragem Administrativa – CAAD)]

«Rinvio pregiudiziale – Imposta sul valore aggiunto – Direttiva IVA – Esenzione delle operazioni di affitto e locazione di beni immobili – Diritto di opzione a favore dei soggetti passivi – Attuazione da parte degli Stati membri – Detrazione dell’imposta assolta a monte – Utilizzo ai fini delle operazioni soggette ad imposta del soggetto passivo – Rettifica della detrazione operata inizialmente – Inammissibilità»

Massime – Sentenza della Corte (Settima Sezione) del 28 febbraio 2018

  1. Armonizzazione delle normative fiscali–Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto–Detrazione dell’imposta assolta a monte–Rettifica della detrazione operata inizialmente–Modifica degli elementi presi in considerazione per la determinazione dell’importo della detrazione dell’imposta–Nozione–Circostanze indipendenti dalla volontà dei soggetti passivi–Inclusione–Presupposto–Rispetto dei principi fondamentali del sistema istituito dalla direttiva IVA–Restrizione del diritto a detrazione per mezzo delle disposizioni applicabili in materia di rettifiche o revoca di un diritto a detrazione già acquisito–Inammissibilità

    (Direttiva del Consiglio 2006/112, art. 185, § 1)

  2. Armonizzazione delle normative fiscali–Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto–Detrazione dell’imposta assolta a monte–Rettifica della detrazione operata inizialmente–Uso di beni e servizi destinati all’impresa ai fini di operazioni diverse dalle operazioni imponibili del soggetto passivo–Immobile oggetto dell’opzione di tassazione rimasto inoccupato per più di due anni nonostante la comprovata intenzione del soggetto passivo di darlo in locazione–Normativa nazionale che prevede la rettifica della detrazione operata inizialmente–Inammissibilità

    (Direttiva del Consiglio 2006/112, artt. 167, 168, 184, 185, e 187)

  3. Questioni pregiudiziali–Interpretazione–Effetti nel tempo delle sentenze interpretative–Effetto retroattivo–Limitazione da parte della Corte–Presupposti–Buona fede degli ambienti interessati–Requisiti–Sussistenza di circostanze eccezionali

    (Art. 267 TFUE)

  1.  V. il testo della decisione.

    (v. punti 45‑49)

  2.  Gli articoli 167, 168, 184, 185 e 187 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, devono essere interpretati nel senso che essi ostano a una normativa nazionale che prevede la rettifica dell’imposta sul valore aggiunto inizialmente detratta per il motivo che un immobile, per il quale è stato esercitato il diritto di opzione per l’imposizione, è ritenuto come non più utilizzato dal soggetto passivo ai fini delle proprie operazioni soggette ad imposta, qualora l’immobile sia rimasto inoccupato per più di due anni, anche se è stato dimostrato che il soggetto passivo ha cercato di darlo in locazione durante tale periodo.

    Occorre rilevare, altresì, che è l’acquisto di beni o servizi da parte di un soggetto passivo che agisce come tale a determinare l’applicazione del sistema dell’IVA e, quindi, del sistema della detrazione. L’impiego dei beni o servizi, reale o previsto, determina solo l’entità della detrazione iniziale alla quale il soggetto passivo ha diritto in virtù dell’articolo 168 della direttiva IVA e l’entità delle eventuali rettifiche durante i periodi successivi, ma non incide sulla nascita del diritto alla detrazione (v., in tal senso, sentenza dell’11 luglio 1991, Lennartz, C‑97/90, EU:C:1991:315, punto 15).

    Ne deriva che il diritto a detrazione resta, in linea di principio, acquisito anche se, successivamente, in ragione di circostanze estranee alla sua volontà, il soggetto passivo non utilizza tali beni e servizi che hanno dato luogo alla detrazione nell’ambito di operazioni soggette ad imposta (v., in tal senso, sentenze del 29 febbraio 1996, INZO, C‑110/94, EU:C:1996:67, punto 20, e del 15 gennaio 1998, Ghent Coal Terminal, C‑37/95, EU:C:1998:1, punti 1920).

    Una diversa interpretazione della direttiva IVA sarebbe incompatibile col principio della neutralità dell’IVA per quanto riguarda l’imposizione fiscale dell’impresa.

    (v. punti 39, 40, 43, 53 e dispositivo)

  3.  V. il testo della decisione.

    (v. punti 59‑61)