Causa C‑642/16

Junek Europ-Vertrieb GmbH

contro

Lohmann & Rauscher International GmbH & Co. KG

(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesgerichtshof)

«Rinvio pregiudiziale – Proprietà intellettuale – Diritto dei marchi – Regolamento (CE) n. 207/2009 – Articolo 13 – Esaurimento del diritto conferito dal marchio – Importazione parallela – Riconfezionamento del prodotto munito del marchio – Nuova etichettatura – Requisiti applicabili ai dispositivi medici»

Massime – Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 17 maggio 2018

  1. Marchio dell’Unione europea–Effetti del marchio dell’Unione europea–Esaurimento del diritto conferito dal marchio–Importazione parallela di medicinali, previo riconfezionamento e riapposizione del marchio–Opposizione del titolare–Inammissibilità–Presupposti–Compartimentazione artificiosa dei mercati tra Stati membri–Necessità di riconfezionamento del medicinale–Criteri di valutazione

    (Art. 36 TFUE; regolamento del Consiglio n. 207/2009, art. 13, § 2; direttiva del Consiglio 89/104, art. 7, § 2)

  2. Marchio dell’Unione europea–Effetti del marchio dell’Unione europea–Esaurimento del diritto conferito dal marchio–Importazione parallela di medicinali, previa apposizione di un’etichettatura aggiuntiva–Opposizione del titolare–Ammissibilità–Limiti

    (Regolamento del Consiglio n. 207/2009, art. 13, § 2; direttiva del Consiglio 89/104, art. 7, § 2)

  3. Marchio dell’Unione europea–Effetti del marchio dell’Unione europea–Esaurimento del diritto conferito dal marchio–Importazione parallela di dispositivi medici, previa apposizione di un’etichettatura aggiuntiva–Assenza di riconfezionamento del prodotto munito del marchio–Opposizione del titolare–Inammissibilità

    (Regolamento del Consiglio n. 207/2009, art. 13, § 2)

  1.  V. il testo della decisione.

    (v. punti 23‑26, 30)

  2.  V. il testo della decisione.

    (v. punti 27‑29)

  3.  L’articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio, del 26 febbraio 2009, sul marchio [dell’Unione europea], dev’essere interpretato nel senso che il titolare di un marchio non può opporsi all’ulteriore commercializzazione, da parte di un importatore parallelo, di un dispositivo medico nel suo imballaggio esterno ed interno d’origine laddove sia stata apposta, da parte dell’importatore, un’etichetta aggiuntiva, del genere di quella oggetto del procedimento principale, la quale, alla luce del suo contenuto, della sua funzione, delle sue dimensioni, della sua presentazione e della sua collocazione non presenti rischi per la garanzia di provenienza del dispositivo medico munito del marchio.

    Considerato che il confezionamento del dispositivo medico in questione non è stato modificato e che la presentazione originale dell’imballaggio non è stata alterata se non con l’apposizione di un’etichetta di dimensioni ridotte che non nasconde il marchio e che indica l’importatore parallelo quale responsabile dell’immissione sul mercato unitamente alle relative coordinate, a un codice a barre e a un numero farmacologico centrale diretto, non si può ritenere che l’apposizione di un’etichetta di tal genere costituisca un riconfezionamento ai sensi delle sentenze del 23 aprile 2002, Boehringer Ingelheim e a. (C‑143/00, EU:C:2002:246), nonché del 26 aprile 2007, Boehringer Ingelheim e a. (C‑348/04, EU:C:2007:249).

    Non si può pertanto ritenere, in ogni caso, che l’apposizione di un’etichetta di tal genere pregiudichi l’obiettivo specifico del marchio, consistente nel garantire al consumatore o all’utilizzatore finale la provenienza del prodotto munito del marchio stesso.

    (v. punti 35, 36, 39 e dispositivo)