Sentenza della Corte (Ottava Sezione) del 19 ottobre 2017 –
Yanukovych / Consiglio

(causa C‑598/16 P) ( 1 )

«Impugnazione – Misure restrittive adottate in considerazione della situazione in Ucraina – Elenco delle persone, delle entità e degli organismi cui si applica il congelamento dei capitali e delle risorse economiche – Inserimento del nome del ricorrente»

1. 

Impugnazione–Motivi d’impugnazione–Erronea valutazione dei fatti e degli elementi probatori–Irricevibilità–Sindacato della Corte sulla valutazione dei fatti e degli elementi probatori–Esclusione, salvo il caso di snaturamento–Motivo vertente sullo snaturamento dei fatti–Necessità di indicare in modo preciso gli elementi snaturati e di dimostrare gli errori di analisi che hanno condotto a tale snaturamento

[Art. 256 TFUE; Statuto della Corte di giustizia, art. 58, comma 1; regolamento di procedura della Corte, art. 168, § 1, d)]

(v. punto 46)

2. 

Unione europea–Sindacato giurisdizionale sulla legittimità degli atti delle istituzioni–Misure restrittive adottate in considerazione della situazione in Ucraina–Congelamento dei capitali delle persone coinvolte nella distrazione di fondi pubblici e delle persone fisiche o giuridiche, delle entità o degli organismi ad esse associati–Portata del controllo–Verifica della fondatezza delle indagini riguardanti la persona oggetto della decisione di congelamento dei capitali–Esclusione–Verifica della fondatezza della decisione di congelamento dei capitali alla luce dei documenti sui quali si basa tale decisione–Inclusione

(Decisioni del Consiglio 2015/143/PESC e 2015/364/PESC; regolamenti del Consiglio 2015/138 e 2015/357)

(v. punto 72)

Dispositivo

1) 

Il ricorso è respinto.

2) 

Il sig. Viktor Fedorovych Yanukovych è condannato a sopportare, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dal Consiglio dell’Unione europea.

3) 

La Commissione europea sopporterà le proprie spese.


( 1 ) GU C 30 del 30.1.2017.