SENTENZA DELLA CORTE (Settima Sezione)

19 ottobre 2017 ( *1 )

«Rinvio pregiudiziale – Imposte indirette – Raccolta di capitali – clearance service)»

Nella causa C‑573/16,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dalla High Court of Justice (England & Wales), Chancery Division [Alta Corte di giustizia (Inghilterra e Galles), divisione della cancelleria, Regno Unito], con decisione del 20 ottobre 2016, pervenuta in cancelleria il 14 novembre 2016, nel procedimento

Air Berlin plc

contro

Commissioners for Her Majesty’s Revenue & Customs,

LA CORTE (Settima Sezione),

composta da A. Rosas (relatore), presidente di sezione, C. Toader e A. Prechal, giudici,

avvocato generale: P. Mengozzi

cancelliere: A. Calot Escobar

vista la fase scritta del procedimento,

considerate le osservazioni presentate:

per l’Air Berlin plc, da S. Grodzinski, QC, e M. Jones, barrister, da M. Whitehouse nonché da D. Pickstone e M. Greene, solicitors,

per il governo del Regno Unito, da D. Robertson, in qualità di agente, assistito da R. Baldry, QC,

per la Commissione europea, da R. Lyal e W. Roels, in qualità di agenti,

vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1

La domanda di pronuncia pregiudiziale riguarda l’interpretazione degli articoli 10 e 11 della direttiva 69/335/CEE del Consiglio, del 17 luglio 1969, concernente le imposte indirette sulla raccolta di capitali (GU 1969, L 249, pag. 25), degli articoli 4 e 5 della direttiva 2008/7/CE del Consiglio, del 12 febbraio 2008, concernente le imposte indirette sulla raccolta di capitali (GU 2008, L 46, pag. 11), nonché degli articoli 12, 43, 48, 49 o 56 del Trattato CE (divenuti articoli 18, 49, 54, 56 e 63 TFUE).

2

Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra l’Air Berlin plc e la Commissioners for Her Majesty’s Revenue & Customs (amministrazione delle imposte e delle dogane del Regno Unito; in prosieguo: la «HMRC»), relativa all’applicazione di un’imposta, ai sensi dell’articolo 70 del Finance Act 1986 (legge finanziaria del 1986; in prosieguo: il «FA 1986»), su taluni trasferimenti di azioni avvenuti nel 2006 e nel 2009.

Contesto normativo

Diritto dell’Unione

Direttiva 69/335

3

Ai sensi del suo primo considerando, la direttiva 69/335 ha per obiettivo di promuovere la libera circolazione dei capitali, per la creazione di un’unione economica con caratteristiche analoghe a quelle di un mercato interno. Nell’ambito di tale obiettivo, detta direttiva, come emerge dai considerando da sesto a ottavo della stessa, è diretta ad armonizzare l’imposta applicata ai conferimenti a società nella Comunità europea attraverso l’introduzione di un’imposta unica sulla raccolta di capitali che può essere applicata soltanto una volta nel mercato comune, e attraverso la soppressione di tutte le altre imposte indirette aventi le stesse caratteristiche dell’imposta unica sui conferimenti.

4

L’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 69/335 elenca le varie operazioni cui si applica l’imposta sui conferimenti. Tra queste compaiono, in particolare, la costituzione di una società di capitali e l’aumento del suo capitale sociale.

5

L’articolo 10 della direttiva 69/335 prevede la soppressione delle imposte aventi le stesse caratteristiche dell’imposta sui conferimenti applicabile alle operazioni di cui all’articolo 4 della direttiva.

6

Ai sensi dell’articolo 11 della direttiva 69/335:

«Gli Stati membri non sottopongono ad alcuna imposizione, sotto qualsiasi forma:

a)

la creazione, l’emissione, l’ammissione in borsa, la messa in circolazione o la negoziazione di azioni, di quote sociali o titoli della stessa natura, nonché di certificati di tali titoli, quale che sia il loro emittente;

b)

i prestiti, ivi comprese le rendite, contratti sotto forma di emissione di obbligazioni o di altri titoli negoziabili, quale che sia il loro emittente e tutte le formalità ad essi relative, nonché la creazione, l’emissione, l’ammissione in borsa, la messa in circolazione o la negoziazione di tali obbligazioni o di altri titoli negoziabili».

7

Tuttavia, ai sensi dell’articolo 12, paragrafo 1, lettera a), della stessa direttiva, gli Stati membri possono applicare, in deroga alle disposizioni di cui agli articoli 10 e 11, «imposte sui trasferimenti di valori mobiliari, riscosse forfettariamente o no».

Direttiva 2008/7

8

La direttiva 2008/7 è una rifusione della direttiva 69/335, di cui riprende in sostanza i termini. Tuttavia, come risulta dai suoi considerando da 4 a 6, la direttiva 2008/7 mira a progressivamente sopprimere l’imposta sui conferimenti.

9

L’articolo 4 della medesima direttiva concerne le operazioni di ristrutturazione.

10

L’articolo 5 della direttiva, intitolato «Operazioni non soggette all’imposta indiretta», così dispone:

«1.   Gli Stati membri non assoggettano le società di capitali ad alcuna forma di imposta indiretta per le operazioni seguenti:

a)

conferimenti di capitale;

b)

prestiti, o prestazioni di servizi, effettuati nel quadro dei conferimenti di capitale;

(…)

2.   Gli Stati membri non assoggettano ad alcuna imposizione indiretta, sotto qualsiasi forma, le seguenti operazioni:

a)

la creazione, l’emissione, l’ammissione in borsa, la messa in circolazione o la negoziazione di azioni, di quote sociali o titoli della stessa natura, nonché di certificati di tali titoli, quale che sia il loro emittente;

(…)».

11

Tuttavia, ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, lettera a), della stessa direttiva, gli Stati membri possono applicare, in deroga alle disposizioni dell’articolo 5, «imposte sui trasferimenti di valori mobiliari, riscosse forfettariamente o no».

Diritto del Regno Unito

12

Il Regno Unito non applica imposte sui conferimenti. Per contro, applica un’imposta di bollo su taluni atti che attestano il trasferimento di azioni. In caso di vendita attestata da un documento scritto, l’imposta di bollo è pari allo 0,5% dell’importo o valore del corrispettivo della cessione, ai sensi del paragrafo 1 dell’allegato 13 del Finance Act 1999. Nel caso di trasferimento di azioni a titolo diverso dalla vendita, l’imposta di bollo è di GBP 5 (circa EUR 7), in applicazione del paragrafo 16 dell’allegato 13 del Finance Act 1999. Tale imposta di bollo di GBP 5 è stata soppressa nel 2008.

13

In caso di trasferimento non attestato da un documento scritto, ad esempio nell’ipotesi di trasferimenti elettronici, viene applicata un’imposta di bollo complementare (Stamp Duty Reserve Tax; in prosieguo: la «SDRT») in applicazione dell’articolo 87 del FA 1986, pari allo 0,5% dell’importo o valore del corrispettivo del trasferimento.

14

In ragione della difficoltà di applicazione dell’imposta a ciascun trasferimento di proprietà nei sistemi di compensazione, trovano impiego disposizioni particolari. La normativa, nel caso di specie l’articolo 70 o l’articolo 96 del FA 1986, prevede il versamento dell’imposta di bollo o della SDRT con aliquota dell’1,5% in sede di ammissione iniziale dei valori nel sistema di compensazione, mentre i successivi trasferimenti all’interno del sistema sono esonerati da detta imposta. Tuttavia, con l’autorizzazione della HMRC, il servizio di compensazione può optare per un regime alternativo, previsto all’articolo 97 A del FA 1986, che esclude l’applicazione dell’imposta di bollo dell’1,5% al momento in cui le azioni accedono al servizio di compensazione, applicando invece, per ogni trasferimento delle azioni in seno a detto servizio, la SDRT con aliquota dello 0,5% dell’importo del corrispettivo del trasferimento.

Procedimento principale e questioni pregiudiziali

15

L’Air Berlin è una compagnia aerea commerciale costituita nel Regno Unito. L’11 maggio 2006 l’Air Berlin ha lanciato un’operazione di quotazione (offerta pubblica iniziale) alla Borsa di Francoforte.

16

Ai sensi del diritto tedesco, per accedere alla quotazione alla Borsa di Francoforte, l’Air Berlin doveva rendere disponibili alla quotazione tutte le azioni della medesima categoria, comprese quelle che non erano destinate a essere vendute in sede di quotazione in Borsa. Per soddisfare tale requisito la compagnia aerea ha dovuto trasferire la titolarità giuridica delle azioni ordinarie esistenti, rappresentanti la totalità del suo capitale sociale, alla Clearstream Banking AG (in prosieguo: la «Clearstream Frankfurt»), quale mandatario del servizio di liquidazione e compensazione della Borsa di Francoforte.

17

Le 40177604 azioni ordinarie esistenti detenute dagli azionisti esistenti, la cui titolarità giuridica l’Air Berlin ha trasferito a Clearstream Frankfurt, comprendevano:

2177604 azioni ordinarie detenute da dipendenti (che non avevano facoltà di venderle), e

38000000 azioni ordinarie (vendibili senza limiti), di cui 20608696 mantenute dagli azionisti esistenti e 17391304 offerte per la vendita al pubblico nell’ambito della quotazione in Borsa.

18

In conformità all’articolo 70 del FA 1986, tali trasferimenti di azioni alla Clearstream Frankfurt hanno determinato l’applicazione dell’imposta di bollo prevista nel Regno Unito per l’importo di GBP 4971410 (circa EUR 7282100), pari all’1,5% del valore di mercato delle azioni al momento del trasferimento.

19

Con l’offerta pubblica iniziale sono state emesse 19565217 nuove azioni, non comprese tra le 40177604 azioni trasferite e sul valore delle quali, secondo le osservazioni del Regno Unito, non è stata applicata l’imposta di bollo.

20

Il 10 giugno 2009 l’Air Berlin ha emesso ulteriori 4500000 azioni ordinarie del valore di EUR 3,50 ciascuna (ossia per un totale di EUR 15,75 milioni), a favore di tre diversi azionisti. Il trasferimento della titolarità giuridica di dette azioni alla Clearstream Frankfurt, necessario alla loro quotazione alla Borsa di Francoforte, è stato fatto il 7 ottobre 2009 e ha determinato l’applicazione di un’imposta di bollo dell’importo di GBP 241010 (circa EUR 260580), pari all’1,5% del valore di mercato delle azioni al momento del trasferimento.

21

Di norma, l’approvazione da parte della HMRC di un’opzione ai sensi dell’articolo 97 A del FA 1986 è subordinata alla condizione che l’operatore del servizio di compensazione istituisca procedure che siano idonee a garantire alla HMRC che sui singoli trasferimenti realizzati successivamente all’interno del servizio di compensazione sarà effettuata la riscossione della SDRT con aliquota dello 0,5%, e che siano conformi agli altri obblighi pertinenti imposti dalla legislazione sulla SDRT.

22

Sebbene la Clearstream Frankfurt, conformemente al diritto del Regno Unito, avesse la possibilità di optare per il regime di cui all’articolo 97 A del FA 1986 per quanto concerne le due operazioni di trasferimento di azioni del 2006 e del 2009, dalla decisione di rinvio risulta che essa non ha esercitato tale opzione. Peraltro, l’Air Berlin non poteva chiedere alla Clearstream Frankfurt di farlo.

23

La legislazione del Regno Unito non definisce il soggetto passivo dell’imposta di bollo. Tuttavia, se l’imposta di bollo sul trasferimento delle azioni non è assolta, il cessionario delle azioni non può essere registrato in qualità di titolare di diritto delle azioni e non può avvalersi del trasferimento quale elemento di prova nell’ambito di un procedimento giurisdizionale. Il cessionario, quindi, normalmente fa sì che il pagamento dell’imposta di bollo sia assolto. Tuttavia, nell’ambito di un servizio di compensazione, è normale prassi commerciale che sia la società le cui azioni devono essere depositate presso il servizio di compensazione ad assolvere l’imposta di bollo. È stata quindi l’Air Berlin a farsi carico del pagamento dell’imposta di bollo in occasione delle due operazioni di trasferimento del 2006 e del 2009.

24

Il 23 marzo 2010 l’Air Berlin ha chiesto alla HMRC di rimborsarle l’imposta di bollo che era stata applicata alle operazioni citate. Con decisione del 5 settembre 2011, la HMRC ha respinto l’istanza.

25

Adita con ricorso avverso tale decisione, la High Court of Justice (England & Wales), Chancery Division [Alta Corte di giustizia (Inghilterra e Galles), divisione della cancelleria, Regno Unito], ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

«1)

Se l’imposizione da parte di uno Stato membro dell’imposta di bollo pari all’1,5% sul trasferimento, come sopra descritto, nelle circostanze sopra descritte, sia contraria ad una o più delle seguenti disposizioni:

a)

articolo 10 o articolo 11 della [direttiva 69/335];

b)

articolo 4 o articolo 5 della [direttiva 2008/7]; o

c)

articoli 12, 43, 48, 49 o 56 del Trattato CE.

2)

Se la risposta alla prima questione sia diversa nel caso in cui il trasferimento delle azioni ad un servizio di compensazione fosse necessario per facilitare la quotazione della società in questione in una borsa valori in quello Stato membro o in un altro.

3)

Se la risposta alla prima o alla seconda questione sia diversa nel caso in cui la legge nazionale dello Stato membro conceda a un operatore di un servizio di compensazione, il quale riceva l’approvazione dall’autorità tributaria, di optare per l’esenzione dal pagamento dell’imposta di bollo sul trasferimento di azioni verso il servizio di compensazione, ma di applicare invece la SDRT su ogni successiva vendita di azioni nell’ambito del servizio di compensazione (all’aliquota dello 0,5% del corrispettivo della vendita).

4)

Se la risposta alla terza questione sia diversa nel caso in cui la struttura delle operazioni scelta dalla società in questione comporti che non ci si possa avvalere del beneficio dell’opzione».

Sulle questioni pregiudiziali

Sulla prima e sulla seconda questione

26

La prima e la seconda questione vanno esaminate congiuntamente. Con la prima questione il giudice del rinvio chiede se gli articoli 10 o 11 della direttiva 69/335, gli articoli 4 o 5 della direttiva 2008/7, nonché gli articoli 12, 43, 48, 49 o 56 CE (divenuti articoli 18, 49, 54, 56 o 63 TFUE), debbano essere interpretati nel senso che si oppongono all’applicazione, da parte di uno Stato membro, di un’imposta di bollo dell’1,5% su un’operazione di trasferimento di azioni ad un servizio di compensazione. Con la seconda questione il giudice del rinvio chiede se la risposta alla prima questione sia diversa nel caso in cui il trasferimento delle azioni ad un servizio di compensazione fosse necessario per permettere la quotazione in Borsa della società in questione in quello Stato membro o in un altro.

27

Preliminarmente va ricordato che la direttiva 69/335, nonché la direttiva 2008/7 che ha abrogato e sostituito la prima, hanno armonizzato esaustivamente i casi in cui gli Stati membri possono applicare imposte indirette sulla raccolta di capitali (v., in tal senso, sentenze del 7 giugno 2007, Commissione/Grecia, C‑178/05, EU:C:2007:317, punto 31, nonché del 1o ottobre 2009, HSBC Holdings e Vidacos Nominees, C‑569/07, EU:C:2009:594, punto 25).

28

Orbene, come già dichiarato dalla Corte, quando una questione è disciplinata in modo armonizzato a livello dell’Unione, qualunque provvedimento nazionale in materia deve essere valutato in rapporto alle disposizioni di tale misura di armonizzazione e non a quelle del Trattato FUE (v., in tal senso, sentenza del 1o ottobre 2009, HSBC Holdings e Vidacos Nominees, C‑569/07, EU:C:2009:594, punto 26 nonché giurisprudenza ivi citata).

29

Ne consegue che, per rispondere alla prima e alla seconda questione pregiudiziale, la Corte si deve limitare a interpretare le direttive 69/335 e 2008/7.

30

A tal proposito, va constatato che l’articolo 4 della direttiva 2008/7 riguarda le operazioni di ristrutturazione e non pare pertinente nell’ambito del procedimento principale. Devono allora essere oggetto di interpretazione gli articoli 10 e 11 della direttiva 69/335 nonché l’articolo 5 della direttiva 2008/7, che vietano, in particolare, qualsiasi forma di imposta indiretta sui conferimenti di capitale nonché sulla creazione, emissione, ammissione in borsa, messa in circolazione o negoziazione di azioni, di quote sociali o di altri titoli della stessa natura.

31

Discende chiaramente dalla giurisprudenza della Corte che, tenuto conto degli obiettivi perseguiti da dette direttive, gli articoli 10 e 11 della direttiva 69/335 nonché l’articolo 5 della direttiva 2008/7 devono essere oggetto di un’interpretazione estensiva, per evitare che i divieti previsti da tali disposizioni siano privati di effetto utile (v., in tal senso, sentenze del 15 luglio 2004, Commissione/Belgio, C‑415/02, EU:C:2004:450, punto 33; del 28 giugno 2007, Albert Reiss Beteiligungsgesellschaft, C‑466/03, EU:C:2007:385, punto 39, nonché del 1o ottobre 2009, HSBC Holdings e Vidacos Nominees, C‑569/07, EU:C:2009:594, punto 34).

32

La Corte ha quindi dichiarato che, conformemente agli obiettivi dell’articolo 11 della direttiva 69/335 e dell’articolo 5, paragrafo 2, della direttiva 2008/7, il divieto di assoggettare ad imposta le operazioni di raccolta di capitali si applica ugualmente ad operazioni la cui tassazione non è vietata espressamente, nei limiti in cui questa tassazione significhi assoggettare ad imposta un’operazione che è parte di un’operazione globale per quanto riguarda la raccolta di capitali (v., in tal senso, sentenza del 9 ottobre 2014, Gielen, C‑299/13, EU:C:2014:2266, punto 24 e giurisprudenza ivi citata).

33

Nel procedimento principale, gli eventi generatori della SDRT risiedono nella realizzazione di due operazioni distinte. La prima consiste nel trasferimento, nel 2006, dall’Air Berlin alla Clearstream Frankfurt, della titolarità giuridica di 40177604 azioni ordinarie esistenti detenute dagli azionisti esistenti. La seconda consiste nell’emissione, nel 2009, di ulteriori 4500000 azioni ordinarie in favore di tre diversi azionisti, la cui titolarità giuridica è stata successivamente trasferita alla Clearstream Frankfurt. L’interpretazione della direttiva 69/335 rileva per la prima operazione, mentre quella della direttiva 2008/7 rileva per la seconda.

34

Per quanto concerne l’operazione del 2006, il Regno Unito fa valere che la stessa consisteva in un’operazione di trasferimento di azioni esistenti ad un servizio di compensazione, senza reperimento di nuovi capitali per la società, operazione sulla quale poteva essere applicata un’imposta di bollo, in conformità all’articolo 12, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 69/335, che prevede che, in deroga agli articoli 10 e 11 della stessa, gli Stati membri possono applicare imposte sui trasferimenti di valori mobiliari. Esso contesta l’interpretazione proposta dall’Air Berlin, secondo cui l’articolo 12 di detta direttiva dev’essere limitato alle sole situazioni in cui si verifica un cambio della titolarità tra soggetti che agiscono come investitori, di modo che un trasferimento ad un servizio di compensazione non rientrerebbe in tale disposizione. Secondo il Regno Unito, la nozione di «trasferimenti di valori mobiliari» di cui al citato articolo 12 comprende ogni operazione con cui un diritto o un interesse su titoli viene ceduto da un soggetto ad un altro e non dipende dallo status o dalla capacità dell’autore e del beneficiario di detto trasferimento. Si verserebbe in tale ipotesi nel caso di un trasferimento di titoli ad un servizio di compensazione che avesse un impatto sulla titolarità degli stessi e modificasse in modo sostanziale i rispettivi diritti delle parti, anche in assenza di cessione della titolarità effettiva a tale servizio di compensazione.

35

A tal proposito, sebbene il giudice del rinvio non abbia descritto dettagliatamente né il funzionamento del sistema di compensazione né le conseguenze giuridiche, formali e sostanziali, del trasferimento della titolarità giuridica delle azioni alla Clearstream Frankfurt, il Regno Unito ha riconosciuto che detto trasferimento non aveva determinato il trasferimento della titolarità effettiva delle azioni. Risulta pertanto che tale trasferimento della titolarità giuridica, imposto dal diritto tedesco, costituisse una mera condizione di funzionamento del sistema di compensazione e non abbia avuto effetti sul diritto di disporre delle azioni o di goderne. A tale riguardo, risulta dalla decisione di rinvio che 2177604 azioni ordinarie detenute dai dipendenti, che non erano liberi di venderle, hanno potuto essere quotate alla Borsa di Francoforte benché la titolarità giuridica delle stesse fosse stata trasferita al servizio di compensazione.

36

Ne consegue che, poiché un simile trasferimento della titolarità giuridica non ha conseguenze sulla titolarità effettiva, esso non può essere considerato quale trasferimento di valori mobiliari costituente un’operazione autonoma, sulla quale può essere applicata un’imposta, ai sensi dell’articolo 12, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 69/335. Si deve considerare tale trasferimento quale operazione meramente accessoria, integrata all’operazione di ammissione delle azioni alla Borsa di Francoforte, che, conformemente all’articolo 11 della direttiva 69/335, non poteva essere sottoposta ad alcuna imposizione, in qualsivoglia forma.

37

Per quanto concerne l’obbligo previsto dal diritto tedesco, ai fini della quotazione della società alla Borsa di Francoforte, di quotare tutte le azioni della medesima categoria, comprese quelle non destinate ad essere vendute al momento della quotazione in Borsa, esso può essere indice di un’operazione complessiva avente ad oggetto l’ammissione di una società alla Borsa di Francoforte e che contempla anche il trasferimento della titolarità giuridica delle azioni alla Clearstream Frankfurt. Tuttavia, l’esistenza di un obbligo di legge non è richiesta allorché si tratti di determinare se un’operazione sia fine a sé stessa o debba essere considerata quale parte integrante di un’operazione complessiva relativa alla raccolta di capitali.

38

In relazione all’operazione del 2009, il Regno Unito sottolinea che il trasferimento delle azioni, avvenuto il 7 ottobre 2009, è un’operazione distinta e successiva rispetto all’aumento di capitale con emissione di 4500000 azioni a favore dei nuovi sottoscrittori, intervenuto il 10 giugno 2009, di modo che a tale operazione poteva essere applicata un’imposta sul trasferimento di valori mobiliari, conformemente all’articolo 6, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2008/7.

39

Tuttavia, va constatato che le azioni dell’Air Berlin trasferite al servizio di compensazione erano azioni nuove, legate ad un aumento di capitale.

40

Orbene, occorre ricordare che autorizzare l’applicazione di un’imposta o di una tassa sul primo acquisto di un titolo di nuova emissione equivarrebbe in realtà ad una tassazione dell’emissione stessa di tale titolo, in quanto essa costituisce parte integrante di un’operazione complessiva relativa alla raccolta di capitali. Infatti, un’emissione di titoli non è fine a se stessa ma acquisisce senso solo dal momento in cui tali titoli trovano acquirenti (sentenze del 15 luglio 2004, Commissione/Belgio, C‑415/02, EU:C:2004:450, punto 32, nonché del 1o ottobre 2009, HSBC Holdings e Vidacos Nominees, C‑569/07, EU:C:2009:594, punto 32).

41

L’effetto utile dell’articolo 5, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2008/7 implica quindi che l’«emissione», ai sensi di detta disposizione, debba includere il primo acquisto di titoli effettuato nel quadro dell’emissione degli stessi (v., per analogia, sentenze del 15 luglio 2004, Commissione/Belgio, C‑415/02, EU:C:2004:450, punto 33, e del 1o ottobre 2009, HSBC Holdings e Vidacos Nominees, C‑569/07, EU:C:2009:594, punto 33).

42

Si deve pertanto rispondere alla prima e alla seconda questione dichiarando che:

gli articoli 10 e 11 della direttiva 69/335 devono essere interpretati nel senso che ostano alla tassazione di un’operazione di trasferimento di azioni quale quella di cui al procedimento principale, con cui la titolarità giuridica dell’insieme delle azioni di una società è stata trasferita ad un servizio di compensazione al solo fine di quotare dette azioni in Borsa, senza che muti la titolarità effettiva delle azioni in parola;

l’articolo 5, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2008/7 dev’essere interpretato nel senso che osta alla tassazione di un’operazione di trasferimento di azioni quale quella di cui al procedimento principale, con cui la titolarità giuridica di azioni di nuova emissione, emesse nell’ambito di un aumento di capitale, è stata trasferita ad un servizio di compensazione al solo fine di proporre tali nuove azioni per l’acquisto.

Sulle questioni terza e quarta

43

Con la terza questione il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se la risposta alle prime due questioni sia diversa nel caso in cui la normativa dello Stato membro consenta a un operatore di un servizio di compensazione, dietro approvazione dell’autorità tributaria, di optare per l’esenzione dal pagamento dell’imposta di bollo sul trasferimento iniziale di azioni verso il servizio di compensazione, applicandosi invece un’imposta su ogni successiva vendita di azioni. Con la quarta questione il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se la risposta sarebbe diversa qualora il beneficio dell’opzione fosse escluso.

44

Si deve constatare che tali questioni paiono basarsi sulla premessa secondo cui ogni vendita azionaria successiva al trasferimento iniziale delle azioni al servizio di compensazione potrebbe comportare una tassazione conforme alla direttiva 2008/7. Poiché le questioni pregiudiziali non riguardano tale elemento dell’iter logico, non è necessario interpretare la direttiva 2008/7 a tale proposito.

45

Per quanto concerne l’esistenza dell’opzione di cui all’articolo 97 A del FA 1986, va constatato che essa consente al servizio di compensazione di evitare di pagare la SDRT dell’1,5% in sede di ammissione iniziale dei valori nel sistema di compensazione, a condizione che l’operatore del servizio di compensazione istituisca procedure idonee a garantire alla HMRC che sui singoli trasferimenti realizzati successivamente all’interno del servizio di compensazione sarà effettuata la riscossione della SDRT con aliquota dello 0,5%, e che siano conformi agli altri obblighi pertinenti imposti dalla legislazione sulla SDRT.

46

Nel caso di specie, risulta dalle risposte alla prima e alla seconda questione che le direttive 69/335 e 2008/7 ostano all’applicazione di un’imposta in sede di trasferimento di azioni ad un servizio di compensazione nell’ambito di un’operazione di quotazione in Borsa di dette azioni o di emissione di nuove azioni.

47

A tal proposito, alla luce del fatto, da un lato, che il meccanismo di opzione in questione presuppone un’azione positiva e che, in assenza di una tale azione, viene applicata una normativa contraria al diritto dell’Unione, e dall’altro lato, che, secondo il giudice del rinvio, nel procedimento principale l’Air Berlin, che ha assolto l’imposta di bollo, non era autorizzata ad esercitare la citata opzione, che la stessa non poteva costringere il servizio di compensazione a esercitare l’opzione, e che quest’ultimo non aveva alcun interesse ad esercitarla, la possibilità di esercitare un’opzione è priva di rilevanza ai fini dell’applicazione del divieto di cui agli articoli 10 e 11 della direttiva 69/335 nonché all’articolo 5 della direttiva 2008/7 [v., per analogia, conclusioni dell’avvocato generale Mengozzi nella causa HSBC Holdings e Vidacos Nominees (C‑569/07, EU:C:2009:163, paragrafo 71)].

48

Di conseguenza, non si deve tener conto di tale opzione.

49

Si deve pertanto rispondere alla terza e alla quarta questione dichiarando che la risposta alla prima e alla seconda questione non è diversa nel caso in cui la normativa di uno Stato membro, quale quella di cui al procedimento principale, consenta all’operatore di un servizio di compensazione, dietro approvazione dell’autorità tributaria, di optare per l’esenzione dal pagamento dell’imposta di bollo sul trasferimento iniziale di azioni verso il servizio di compensazione, applicandosi invece un’imposta complementare all’imposta di bollo su ogni successiva vendita di azioni.

Sulle spese

50

Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

 

Per questi motivi, la Corte (Settima Sezione) dichiara:

 

1)

Gli articoli 10 e 11 della direttiva 69/335/CEE del Consiglio, del 17 luglio 1969, concernente le imposte indirette sulla raccolta di capitali, devono essere interpretati nel senso che ostano alla tassazione di un’operazione di trasferimento di azioni quale quella di cui al procedimento principale, con cui la titolarità giuridica dell’insieme delle azioni di una società è stata trasferita ad un servizio di compensazione al solo fine di quotare dette azioni in Borsa, senza che muti la titolarità effettiva delle azioni in parola.

 

2)

L’articolo 5, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2008/7/CE del Consiglio, del 12 febbraio 2008, concernente le imposte indirette sulla raccolta di capitali, dev’essere interpretato nel senso che osta alla tassazione di un’operazione di trasferimento di azioni quale quella di cui al procedimento principale, con cui la titolarità giuridica di azioni di nuova emissione, emesse nell’ambito di un aumento di capitale, è stata trasferita ad un servizio di compensazione al solo fine di proporre tali nuove azioni per l’acquisto.

 

3)

La risposta alla prima e alla seconda questione non è diversa nel caso in cui la normativa di uno Stato membro, quale quella di cui al procedimento principale, consenta all’operatore di un servizio di compensazione, dietro approvazione dell’autorità tributaria, di optare per l’esenzione dal pagamento dell’imposta di bollo sul trasferimento iniziale di azioni verso il servizio di compensazione, applicandosi invece un’imposta complementare all’imposta di bollo su ogni successiva vendita di azioni.

 

Firme


( *1 ) Lingua processuale: l’inglese.