Causa C‑547/16

Gasorba SL e a.

contro

Repsol Comercial de Productos Petrolíferos SA

(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal Supremo)

«Concorrenza – Articolo 101 TFUE – Accordi tra imprese – Rapporti commerciali tra gestori di stazioni di servizio e imprese petrolifere – Accordo di fornitura in esclusiva a lungo termine di carburanti – Decisione con cui la Commissione europea rende obbligatori gli impegni assunti da un’impresa – Portata del vincolo dei giudici nazionali a una decisione concernente gli impegni adottata dalla Commissione – Articolo 9, paragrafo 1, e articolo 16, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1/2003»

Massime – Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 23 novembre 2017

  1. Concorrenza–Procedimento amministrativo–Cessazione delle infrazioni–Decisione della Commissione che rende vincolanti impegni adottati in forza dell’articolo 9 del regolamento n. 1/2003–Insorgenza di un legittimo affidamento in capo alle imprese interessate quanto alla conformità del loro comportamento all’articolo 101 TFUE–Insussistenza

    (Art. 101 TFUE; regolamento del Consiglio n. 1/2003, art. 9, § 1)

  2. Concorrenza–Procedimento amministrativo–Cessazione delle infrazioni–Decisione della Commissione che rende vincolanti gli impegni adottati in forza dell’articolo 9 del regolamento n. 1/2003–Carattere vincolante per i giudici nazionali–Portata

    (Art. 4, § 3, TUE; artt. 101 TFUE e 102 TFUE; regolamento del Consiglio n. 1/2003, considerando da 13 a 22 e artt. 9, § 1, e 16, § 1)

  1.  Orbene, dal testo dell’articolo 9, paragrafo 1, di detto regolamento risulta che una decisione adottata sul fondamento di tale articolo ha, in particolare, l’effetto di rendere obbligatori gli impegni, proposti dalle imprese, tali da rispondere alle preoccupazioni in materia di concorrenza espresse dalla Commissione nel corso della sua valutazione preliminare. Occorre rilevare che una decisione del genere non certifica la conformità all’articolo 101 TFUE della prassi oggetto delle preoccupazioni. Ne consegue che una decisione adottata sul fondamento dell’articolo 9, paragrafo 1, del regolamento n. 1/2003 non è idonea a far sorgere un legittimo affidamento in capo alle imprese interessate quanto alla conformità all’articolo 101 TFUE del loro comportamento.

    (v. punti 25, 28)

  2.  L’articolo 16, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio, del 16 dicembre 2002, concernente l’applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli [101] e [102 TFUE], deve essere interpretato nel senso che una decisione concernente gli impegni adottata dalla Commissione europea con riferimento a determinati accordi tra imprese, ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 1, dello stesso regolamento, non impedisce ai giudici nazionali di esaminare la conformità dei medesimi accordi alle regole di concorrenza e di dichiarare, se del caso, la nullità di questi ultimi ai sensi dell’articolo 101, paragrafo 2, TFUE. Peraltro, i considerando 13 e 22 del regolamento n. 1/2003, letti congiuntamente, precisano espressamente che le decisioni concernenti gli impegni non pregiudicano la facoltà delle autorità garanti della concorrenza e delle giurisdizioni degli Stati membri di prendere una decisione né intaccano il potere delle giurisdizioni e delle autorità garanti della concorrenza degli Stati membri di applicare gli articoli 101 e 102 TFUE.

    Tuttavia, i giudici nazionali non possono ignorare questo tipo di decisioni. Infatti, atti del genere hanno in ogni caso carattere decisorio. Inoltre, sia il principio di leale cooperazione, di cui all’articolo 4, paragrafo 3, TUE, sia l’obiettivo di un’efficace e uniforme applicazione del diritto della concorrenza dell’Unione impongono al giudice nazionale di tener conto della valutazione preliminare della Commissione e di considerarla quale indizio, o addirittura quale principio di prova, della natura anticoncorrenziale dell’accordo di cui trattasi alla luce dell’articolo 101, paragrafo 1, TFUE. Infatti, dato che, ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 1, del regolamento n. 1/2003, letto alla luce del considerando 13 di quest’ultimo, la Commissione può procedere a una mera «valutazione preliminare» della situazione concorrenziale, senza che, successivamente, la decisione concernente gli impegni adottata sul fondamento di tale articolo giunga alla conclusione dell’eventuale sussistere o perdurare di un’infrazione, non si può escludere che un giudice nazionale concluda che la prassi oggetto della decisione concernente gli impegni infranga l’articolo 101 TFUE e che, in tal modo, esso intenda dichiarare, a differenza della Commissione, che detto articolo è stato infranto.

    (v. punti 26, 27, 29, 30 e dispositivo)