Causa C‑546/16

Montte SL

contro

Musikene

(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Órgano Administrativo de Recursos Contractuales de la Comunidad Autónoma de Euskadi)

«Rinvio pregiudiziale – Articolo 267 TFUE – Competenza della Corte – Qualità di giurisdizione dell’organo del rinvio – Direttiva 2014/24/UE – Procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici – Procedura aperta – Criteri di aggiudicazione – Valutazione tecnica – Soglia di punteggio minima – Valutazione basata sul prezzo»

Massime – Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 20 settembre 2018

  1. Questioni pregiudiziali – Rinvio alla Corte – Giurisdizione nazionale ai sensi dell’articolo 267 TFUE – Nozione – Órgano Administrativo de Recursos Contractuales de la Comunidad Autónoma de Euskadi (Organo amministrativo competente in ambito di ricorsi relativi ad appalti pubblici della Comunità autonoma dei Paesi Baschi) – Inclusione

    (Articolo 267 TFUE)

  2. Ravvicinamento delle legislazioni – Procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi – Direttiva 2014/24 – Aggiudicazione degli appalti – Procedura aperta – Criteri di aggiudicazione – Normativa nazionale che autorizza le amministrazioni aggiudicatrici ad escludere inizialmente le offerte che non raggiungono la soglia di punteggio minimo stabilita nei documenti di gara nell’ambito della valutazione tecnica – Ammissibilità

    (Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2014/24, art. 67)

  3. Ravvicinamento delle legislazioni – Procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi – Direttiva 2014/24 – Aggiudicazione degli appalti – Procedura aperta – Criteri di aggiudicazione – Facoltà dell’amministrazione aggiudicatrice di ridurre il numero di offerte da negoziare o di soluzioni da discutere – Normativa nazionale che autorizza le amministrazioni aggiudicatrici ad escludere inizialmente le offerte che non raggiungono la soglia di punteggio minimo stabilita nei documenti di gara nell’ambito della valutazione tecnica – Ammissibilità

    (Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2014/24, artt. 29, § 6, 30, § 4, e 66)

  1.  V. il testo della decisione.

    (v. punti 21‑25)

  2.  La direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE, deve essere interpretata nel senso che non osta ad una normativa nazionale, come quella di cui trattasi nel procedimento principale, che autorizza le amministrazioni aggiudicatrici ad imporre, nel capitolato d’oneri di una gara d’appalto con procedura aperta, requisiti minimi per la valutazione tecnica, cosicché le offerte presentate che, al termine di tale valutazione, non raggiungono una soglia di punteggio minima prestabilita sono escluse dalla successiva valutazione fondata sia su criteri tecnici sia sul prezzo.

    A tal fine, come sostenuto dalla Commissione nelle sue osservazioni scritte, l’articolo 67 della direttiva 2014/24 non osta alla possibilità, nella fase di aggiudicazione, di escludere inizialmente le offerte presentate che non raggiungono una soglia di punteggio minimo prestabilita nell’ambito della valutazione tecnica. Al riguardo emerge che un’offerta che non raggiunge una simile soglia non soddisfa, in via di principio, le esigenze dell’amministrazione aggiudicatrice e non deve essere presa in considerazione al momento della determinazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa. L’amministrazione aggiudicatrice non è quindi, in tal caso, tenuta a stabilire se il prezzo di una simile offerta sia inferiore ai prezzi delle offerte non eliminate che raggiungono detta soglia e che corrispondono quindi alle esigenze dell’amministrazione aggiudicatrice. In tale contesto, occorre altresì precisare che, se un’aggiudicazione dell’appalto avviene a seguito della valutazione tecnica, l’amministrazione aggiudicatrice dovrà tenere necessariamente conto del prezzo delle offerte che raggiungono la soglia minima da un punto di vista tecnico.

    (v. punti 32, 33, 39, dispositivo 1)

  3.  L’articolo 66 della direttiva 2014/24 deve essere interpretato nel senso che non osta ad una normativa nazionale, come quella di cui trattasi nel procedimento principale, che autorizza le amministrazioni aggiudicatrici ad imporre, nel capitolato d’oneri di una gara d’appalto con procedura aperta, requisiti minimi per la valutazione tecnica, cosicché le offerte presentate che, al termine di tale valutazione, non raggiungono una soglia di punteggio minima prestabilita sono escluse dalle fasi successive dell’aggiudicazione dell’appalto, e ciò a prescindere dal numero di offerenti restanti.

    Al riguardo, purché nella fattispecie siano state correttamente applicate le condizioni poste dalla direttiva 2014/24, in particolare dagli articoli 18 e 67, si deve riconoscere che l’amministrazione aggiudicatrice ha garantito una concorrenza effettiva. Inoltre, occorre in limine precisare che se anche dovesse rimanere, a seguito della valutazione tecnica, una sola offerta che possa essere presa in considerazione da parte dell’amministrazione aggiudicatrice, quest’ultima non sarebbe affatto tenuta ad accettarla (v., per analogia, sentenza del 16 settembre1999, Fracasso e Leitschutz, C‑27/98, EU:C:1999:420, punti da 32 a 34). Ciò posto, qualora l’amministrazione aggiudicatrice ritenga che la procedura di aggiudicazione dell’appalto sia caratterizzata, tenuto conto delle peculiarità e dell’oggetto dell’appalto interessato, da un’assenza di concorrenza effettiva, essa può porre fine a tale procedura e, se necessario, indire una nuova procedura con diversi criteri di aggiudicazione.

    È vero che, ai sensi dell’articolo 66 della direttiva 2014/24, le amministrazioni aggiudicatrici, quando ricorrono alla facoltà di ridurre il numero di offerte da negoziare, prevista all’articolo 29, paragrafo 6, di tale direttiva, o alla facoltà di ridurre il numero di soluzioni da discutere, prevista all’articolo 30, paragrafo 4, della medesima direttiva, devono effettuare tale riduzione applicando i criteri di aggiudicazione indicati nei documenti di gara, di modo che il numero di offerte prese in considerazione nella fase finale permetta di garantire una concorrenza effettiva, purché vi sia un numero sufficiente di offerte che soddisfano i requisiti richiesti. Tuttavia, per le ragioni esposte al punto 37 della presenta sentenza, il caso in esame concerne una situazione diversa da quelle di cui all’articolo 29, paragrafo 6, e all’articolo 30, paragrafo 4, della direttiva 2014/24, cosicché essa non rientra nell’ambito di applicazione dell’articolo 66 di quest’ultima. Pertanto, la necessità di garantire una concorrenza effettiva sino alla fase finale della procedura, prevista da tale ultimo articolo, non concerne le procedure aperte come quella in questione nel procedimento principale.

    (v. punti 41-44, dispositivo 2)