Causa C‑540/16

«Spika» UAB e altri

contro

Žuvininkystės tarnyba prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos

(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas)

«Rinvio pregiudiziale – Politica comune della pesca – Regolamento (UE) n. 1380/2013 – Articolo 16, paragrafo 6, e articolo 17 – Assegnazione delle possibilità di pesca – Legislazione nazionale che prevede un metodo basato su criteri oggettivi e trasparenti – Disparità nelle condizioni di concorrenza tra gli operatori del settore – Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Articoli 16 e 20 – Libertà d’impresa – Parità di trattamento – Proporzionalità»

Massime – Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 12 luglio 2018

  1. Questioni pregiudiziali – Competenza della Corte – Limiti – Domanda di interpretazione relativa a una normativa nazionale che attua il diritto dell’Unione – Nozione di attuazione del diritto dell’Unione – Misura nazionale che decide il metodo di assegnazione delle possibilità di pesca assegnate agli Stati membri – Inclusione

    (Art. 267 TFUE; regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1380/2013, art. 16, § 6)

  2. Pesca – Conservazione delle risorse del mare – Regime di contingenti di pesca – Ripartizione tra gli Stati membri delle possibilità di pesca – Normativa nazionale che prevede un metodo di assegnazione basato su criteri oggettivi e trasparenti – Misura che può generare una disparità nelle condizioni di concorrenza tra gli operatori del settore – Giustificazione motivata dalla necessità di evitare l’eccessivo sfruttamento delle risorse marine – Ammissibilità – Restrizione ingiustificata della libertà d’impresa e del diritto alla parità di trattamento – Insussistenza

    (Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, artt. 16, 20 e 52, § 1; regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1380/2013, artt. 2, § 1, 16, § 6, e 17)

  1.  V. il testo della decisione.

    (v. punti 22‑24)

  2.  L’articolo 16, paragrafo 6, e l’articolo 17 del regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2013, relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la decisione 2004/585/CE del Consiglio, e inoltre gli articoli 16 e 20 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea devono essere interpretati nel senso che non ostano a una normativa di uno Stato membro, come quella di cui al procedimento principale, con la quale quest’ultimo adotta un metodo di assegnazione delle possibilità di pesca che, pur basandosi su un criterio trasparente e oggettivo di ripartizione, può essere all’origine di una disparità di trattamento tra gli operatori che dispongono di pescherecci battenti la sua bandiera, a condizione che il metodo in questione persegua uno o più interessi generali riconosciuti dall’Unione europea e rispetti il principio di proporzionalità.

    Dal momento che una normativa nazionale, come quella di cui al procedimento principale, persegue gli obiettivi della politica comune della pesca, sanciti dal regolamento n. 1380/2013, è giocoforza constatare che essa risponde a un obiettivo di interesse generale riconosciuto dall’Unione, ai sensi dell’articolo 52, paragrafo 1, della Carta. Per quanto riguarda l’idoneità della normativa nazionale di cui trattasi nel procedimento principale a conseguire gli obiettivi di interesse generale da essa perseguiti, si deve rilevare che, attraverso il metodo di assegnazione delle possibilità di pesca che essa prevede, tale normativa consente in particolare di evitare che le risorse biologiche marine siano oggetto di uno sfruttamento eccessivo e che ne sia ostacolato o impedito il rinnovo. Ciò premesso, la suddetta normativa è idonea a garantire la sostenibilità dal punto di vista ambientale delle attività di pesca, di cui all’articolo 2, paragrafo 1, del regolamento n. 1380/2013.

    Per quanto riguarda la questione se tale metodo comporti o meno restrizioni alle libertà sancite dagli articoli 16 e 20 della Carta che eccedono quanto è necessario per raggiungere gli obiettivi perseguiti dalla normativa nazionale di cui al procedimento principale, dalla decisione di rinvio risulta, anzitutto, che la quota storica può essere aumentata o ridotta in funzione di determinati criteri, in particolare di natura ambientale o che contribuiscono allo sviluppo dell’economia locale. In aggiunta, un operatore storico non può disporre, da solo, di oltre il 40% delle possibilità di pesca assegnate alla Repubblica di Lituania per ciascuna specie di pesce. Infine, come è stato rilevato al punto 38 della presente sentenza, la quota delle possibilità di pesca che non è stata assegnata in via prioritaria agli operatori storici, la quale deve rappresentare almeno il 5% delle possibilità di pesca attribuite alla Repubblica di Lituania, è assegnata mediante asta agli altri operatori che possiedono un peschereccio battente bandiera lituana. In tali circostanze, il metodo di assegnazione delle possibilità di pesca di cui al procedimento principale non solamente non comporta che le possibilità di pesca siano riservate ai soli operatori storici in funzione delle loro rispettive quote storiche, ma consente, inoltre, di ponderare tali quote sulla base di una serie di elementi oggettivi.

    (v. punti 44, 47, 48, 51‑54, 56 e dispositivo)