Causa C‑527/16

Salzburger Gebietskrankenkasse
e
Bundesminister für Arbeit, Soziales und Konsumentenschutz

contro

Alpenrind GmbH e a.

(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Verwaltungsgerichtshof)

«Rinvio pregiudiziale – Previdenza sociale – Regolamento (CE) n. 987/2009 – Articoli 5 e 19, paragrafo 2 – Lavoratori distaccati in uno Stato membro diverso da quello in cui il datore di lavoro svolge abitualmente le sue attività – Rilascio di certificati A1 da parte dello Stato membro di origine dopo il riconoscimento da parte dello Stato membro ospitante dell’assoggettamento dei lavoratori al suo regime di sicurezza sociale – Parere della commissione amministrativa – Erroneo rilascio dei certificati A1 – Constatazione – Carattere vincolante ed effetto retroattivo di tali certificati – Regolamento (CE) n. 883/2004 – Legislazione applicabile – Articolo 12, paragrafo 1 – Nozione di persona “inviata in sostituzione di un’altra persona”»

Massime – Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 6 settembre 2018

  1. Previdenza sociale–Lavoratori migranti–Legislazione applicabile–Lavoratori distaccati in uno Stato membro diverso da quello di stabilimento del datore di lavoro–Certificato A 1 rilasciato dall’istituzione competente dello Stato membro di stabilimento–Efficacia probatoria nei confronti delle istituzioni di previdenza sociale degli altri Stati membri nonché nei confronti degli organi giurisdizionali di questi ultimi

    (Regolamenti del Parlamento europeo e del Consiglio n. 883/2004, art. 12, § 1, e n. 987/2009, artt. 5, § 1, e 19, § 2)

  2. Previdenza sociale–Lavoratori migranti–Legislazione applicabile–Lavoratori distaccati in uno Stato membro diverso da quello di stabilimento del datore di lavoro–Certificato A 1 rilasciato dall’istituzione competente dello Stato membro di stabilimento–Efficacia probatoria nei confronti delle istituzioni di previdenza sociale degli altri Stati membri nonché nei confronti degli organi giurisdizionali di questi ultimi–Presupposto–Certificato non ritirato né dichiarato invalido–Commissione amministrativa di previdenza sociale che, nell’ambito della procedura di conciliazione, dichiara l’erroneità del rilascio del certificato e la necessità di ritirarlo–Rilascio del certificato dopo il riconoscimento da parte dello Stato membro ospitante dell’assoggettamento del lavoratore di cui trattasi al suo regime di sicurezza sociale–Ininfluenza sull’efficacia probatoria–Effetto retroattivo del certificato–Ammissibilità

    (Regolamenti del Parlamento europeo e del Consiglio n. 883/2004, art. 12, § 1, e n. 987/2009, artt. 5, 19, § 2, e 89, § 3)

  3. Previdenza sociale–Lavoratori migranti–Legislazione applicabile–Lavoratori distaccati in uno Stato membro diverso da quello di stabilimento del datore di lavoro–Nozione di persona “inviata in sostituzione di un’altra persona”–Sostituzione di un lavoratore distaccato con un altro lavoratore distaccato–Inclusione–Datori di lavoro dei due lavoratori interessati aventi sede nel medesimo Stato membro–94002 / Sussistenza di eventuali legami tra loro sotto il profilo personale o organizzativo–Irrilevanza

    (Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 883/2004, art. 12, § 1)

  1.  L’articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 883/2004, come modificato dal regolamento n. 1244/2010, in combinato disposto con l’articolo 19, paragrafo 2, del regolamento n. 987/2009, come modificato dal regolamento n. 1244/2010, dev’essere interpretato nel senso che un certificato A1, rilasciato dall’istituzione competente di uno Stato membro ai sensi dell’articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, come modificato dal regolamento n. 1244/2010, vincola non soltanto le istituzioni dello Stato membro in cui l’attività è svolta, ma anche i giudici di tale Stato membro.

    (v. punto 47, dispositivo 1)

  2.  L’articolo 5, paragrafo 1, del regolamento n. 987/2009, come modificato dal regolamento n. 1244/2010, in combinato disposto con l’articolo 19, paragrafo 2, del regolamento n. 987/2009, come modificato dal regolamento n. 1244/2010, dev’essere interpretato nel senso che un certificato A1, rilasciato dall’istituzione competente di uno Stato membro ai sensi dell’articolo 12, paragrafo 1, del regolamento n. 883/2004, come modificato dal regolamento n. 1244/2010, vincola sia le istituzioni di sicurezza sociale dello Stato membro in cui l’attività è svolta sia i giudici di tale Stato membro fintantoché tale certificato non sia stato né ritirato né dichiarato non valido dallo Stato membro in cui esso è stato rilasciato, quand’anche le autorità competenti di quest’ultimo Stato membro e dello Stato membro in cui l’attività è svolta abbiano deferito la questione alla commissione amministrativa per il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale e questa abbia concluso che detto certificato era stato rilasciato erroneamente e avrebbe dovuto essere ritirato.

    L’articolo 5, paragrafo 1, del regolamento n. 987/2009, come modificato dal regolamento n. 1244/2010, in combinato disposto con l’articolo 19, paragrafo 2, del regolamento n. 987/2009, come modificato dal regolamento n. 1244/2010, dev’essere interpretato nel senso che un certificato A1, rilasciato dall’istituzione competente di uno Stato membro ai sensi dell’articolo 12, paragrafo 1, del regolamento n. 883/2004, come modificato dal regolamento n. 1244/2010, vincola sia le istituzioni di sicurezza sociale dello Stato membro in cui l’attività è svolta sia i giudici di tale Stato membro, se del caso, con effetto retroattivo, quand’anche tale certificato sia stato rilasciato solo dopo che detto Stato membro aveva accertato l’assoggettamento del lavoratore interessato all’assicurazione obbligatoria ai sensi della propria legislazione.

    Va quindi rilevato che il ruolo della commissione amministrativa nell’ambito della procedura di cui all’articolo 5, paragrafi da 2 a 4, del regolamento n. 987/2009 si limita a conciliare i punti di vista delle autorità competenti degli Stati membri che le hanno sottoposto la questione.

    Tale rilievo non è rimesso in discussione dall’articolo 89, paragrafo 3, del regolamento n. 987/2009, il quale prevede che le autorità competenti provvedano a che le loro istituzioni siano informate e applichino tutte le disposizioni dell’Unione, legislative o non legislative, comprese le decisioni della commissione amministrativa, nei settori dei regolamenti nn. 883/2004 e 987/2009, poiché detta disposizione non è in alcun modo finalizzata a modificare il ruolo della commissione amministrativa nell’ambito della procedura cui fa riferimento il punto precedente e quindi il valore di parere che rivestono le conclusioni cui tale commissione giunge nel contesto della procedura medesima.

    (v. punti 62-64, 77, dispositivo 2)

  3.  L’articolo 12, paragrafo 1, del regolamento n. 883/2004, come modificato dal regolamento n. 1244/2010, dev’essere interpretato nel senso che, nel caso in cui un lavoratore, che sia distaccato dal datore di lavoro per effettuare un lavoro in un altro Stato membro, sia sostituito da un altro lavoratore distaccato da un altro datore di lavoro, quest’ultimo lavoratore dev’essere considerato «inviato in sostituzione di un’altra persona», ai sensi di tale disposizione, cosicché non può beneficiare della norma particolare prevista in detta disposizione al fine di continuare ad essere assoggettato alla legislazione dello Stato membro in cui il suo datore di lavoro esercita abitualmente le sue attività.

    Il fatto che i datori di lavoro dei due lavoratori interessati abbiano la loro sede nello stesso Stato membro o il fatto che essi intrattengano eventuali legami sotto il profilo personale od organizzativo sono irrilevanti al riguardo.

    (v. punto 100, dispositivo 3)