Causa C‑516/16

Erzeugerorganisation Tiefkühlgemüse eGen

contro

Agrarmarkt Austria

(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesverwaltungsgericht)

«Rinvio pregiudiziale – Agricoltura – Organizzazione comune dei mercati – Programma operativo nel settore degli ortofrutticoli – Regolamento (CE) n. 1234/2007, come modificato dal regolamento (CE) n. 361/2008 – Articoli 103 ter, 103 quinquies e 103 octies – Aiuto finanziario dell’Unione europea – Regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 – Articolo 60 e allegato IX, punto 23 – Investimenti realizzati nelle aziende e/o nei locali dell’organizzazione di produttori – Nozione – Legittimo affidamento – Certezza del diritto»

Massime – Sentenza della Corte (Settima Sezione) del 20 dicembre 2017

  1. Agricoltura–Organizzazione comune dei mercati–Ortofrutticoli–Organizzazioni di produttori–iuto finanziario dell’Unione–Investimenti realizzati nelle aziende e/o nei locali dell’organizzazione di produttori–Nozione

    (Regolamento della Commissione n. 543/2011, allegato IX, punto 23)

  2. Agricoltura–Organizzazione comune dei mercati–Ortofrutticoli–Organizzazioni di produttori–iuto finanziario dell’Unione–Rifiuto di versare il saldo dell’aiuto finanziario e richiesta di rimborso dell’aiuto indebitamente erogato–Tutela del legittimo affidamento–Insussistenza

    (Regolamento della Commissione n. 543/2011, allegato IX, punto 23)

  3. Questioni pregiudiziali–Ricevibilità–Limiti–Questioni manifestamente prive di pertinenza e questioni ipotetiche poste in un contesto che esclude una risposta utile

    (Art. 267 TFUE)

  4. Risorse proprie dell’Unione europea–Aiuti cofinanziati dall’Unione indebitamente erogati–Assenza di ripetizione–Ammissibilità–Presupposti

  1.  L’allegato IX, punto 23, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati, laddove si riferisce ad investimenti realizzati «nelle aziende e/o nei locali appartenenti all’organizzazione di produttori», va interpretato nel senso che:

    la mera circostanza che un investimento realizzato nell’ambito di un programma operativo di cui all’articolo 60, paragrafo 1, di tale regolamento sia collocato su un terreno di cui un terzo, e non l’organizzazione di produttori interessata, sia proprietario non costituisce, in linea di principio, in forza della prima delle disposizioni citate, un motivo di non ammissibilità al beneficio dell’aiuto delle spese sostenute, per tale investimento, dall’organizzazione di produttori di cui trattasi;

    il summenzionato allegato IX, punto 23, riguarda investimenti realizzati in aziende e/o in locali sottoposti, in diritto come in fatto, al controllo esclusivo di detta organizzazione di produttori, in modo che sia escluso qualsiasi utilizzo di tali investimenti a vantaggio di terzi.

    (v. dispositivo 1)

  2.  Il principio di tutela del legittimo affidamento deve essere interpretato nel senso che esso non osta a che, in circostanze come quelle in esame nel procedimento principale, l’autorità nazionale competente, da un lato, rifiuti il versamento del saldo dell’aiuto finanziario richiesto da un’organizzazione di produttori per un investimento infine considerato non ammissibile al beneficio del medesimo, in applicazione dell’allegato IX, punto 23, del regolamento n. 543/2011 e, dall’altro, richieda a tale organizzazione di produttori il rimborso dell’aiuto già ricevuto per tale investimento.

    A tal riguardo, va ricordato che qualsiasi esercizio, da parte di uno Stato membro, di un potere discrezionale circa l’opportunità di pretendere o meno la restituzione dei fondi dell’Unione indebitamente o irregolarmente concessi sarebbe incompatibile con l’obbligo fatto, nell’ambito della politica agricola comune, alle autorità amministrative nazionali di recuperare le somme indebitamente o irregolarmente versate (v., in tal senso, in particolare, sentenza del 21 settembre 1983, Deutsche Milchkontor e a., da 205/82 a 215/82, EU:C:1983:233, punto 22).

    Per giurisprudenza costante della Corte, il principio di tutela del legittimo affidamento non può essere invocato avverso una precisa disposizione di un atto normativo di diritto dell’Unione e il comportamento di un’autorità nazionale incaricata di applicare il diritto dell’Unione che sia in contrasto con quest’ultimo non può legittimare, in capo ad un operatore economico, un legittimo affidamento a beneficiare di un trattamento contrario al diritto dell’Unione (sentenze del 1oaprile 1993, Lageder e a., da C‑31/91 a C‑44/91, EU:C:1993:132, punto 35, nonché del 20 giugno 2013, Agroferm, C‑568/11, EU:C:2013:407, punto 52).

    Inoltre, al momento dell’approvazione del programma operativo di cui trattasi, era già pacifico che, nell’ambito del finanziamento della politica agricola comune, si imponeva un’interpretazione restrittiva delle condizioni per il riconoscimento delle spese a carico dell’Unione, poiché la gestione della politica agricola comune, in condizioni di parità di trattamento fra gli operatori economici degli Stati membri, si oppone a che le autorità nazionali di uno Stato membro favoriscano, interpretando estensivamente una certa norma, gli operatori di questo Stato membro (v., in tal senso, sentenze del 27 febbraio 1985, Italia/Commissione, 55/83, EU:C:1985:84, punto 31 e giurisprudenza citata, nonché del 6 novembre 2014, Paesi Bassi/Commissione, C‑610/13 P, non pubblicata, EU:C:2014:2349, punto 41).

    (v. punti 68, 69, 71, dispositivo 2)

  3.  V. il testo della decisione.

    (v. punti 80, 82)

  4.  In circostanze come quelle in esame nel procedimento principale, il diritto dell’Unione deve essere interpretato nel senso che, in mancanza di limitazione temporale degli effetti della presente sentenza, esso non osta a che il principio della certezza del diritto sia preso in considerazione al fine di escludere la ripetizione di un aiuto indebitamente erogato, purché le condizioni previste siano le stesse che sono applicate al recupero di prestazioni finanziarie puramente nazionali, l’interesse dell’Unione europea sia pienamente preso in considerazione e sia comprovata la buona fede del beneficiario.

    Pertanto, non si può considerare contrario al diritto dell’Unione il fatto che il diritto nazionale, in materia di ripetizione di prestazioni finanziarie indebitamente erogate dall’amministrazione pubblica prenda in considerazione, assieme al principio di legalità, il principio della certezza del diritto, dato che quest’ultimo fa parte dell’ordinamento giuridico dell’Unione (sentenze del 19 settembre 2002, Huber, C‑336/00, EU:C:2002:509, punto 56 e la giurisprudenza ivi citata, nonché del 21 giugno 2007, ROM-projecten, C‑158/06, EU:C:2007:370, punto 24).

    In particolare, tale principio della certezza del diritto esige che una normativa dell’Unione consenta agli interessati di conoscere esattamente l’entità degli obblighi che essa impone loro. Infatti, i singoli devono poter conoscere senza ambiguità i propri diritti ed obblighi e regolarsi di conseguenza (sentenza del 21 giugno 2007, ROM-projecten, C‑158/06, EU:C:2007:370, punto 25 e la giurisprudenza ivi citata).

    Ciò posto, l’interesse dell’Unione al recupero degli aiuti percepiti in violazione delle condizioni per la loro concessione deve essere preso pienamente in considerazione nella valutazione degli interessi in gioco, anche ove si ritenesse, nonostante quanto rammentato al punto precedente, che il principio della certezza del diritto osti a che il beneficiario dell’aiuto sia tenuto a rimborsarlo (sentenze del 19 settembre 2002, Huber, C‑336/00, EU:C:2002:509, punto 57 e la giurisprudenza citata, nonché del 21 giugno 2007, ROM-projecten, C‑158/06, EU:C:2007:370, punto 32).

    Inoltre, il beneficiario dell’aiuto può contestarne la ripetizione solo a condizione che sia stato in buona fede circa la regolarità dell’aiuto medesimo (sentenza del 19 settembre 2002, Huber, C‑336/00, EU:C:2002:509, punto58 e la giurisprudenza ivi citata).

    (v. punti 97, 98, 100, 101, dispositivo 3)