SENTENZA DELLA CORTE (Terza Sezione)

25 gennaio 2018 ( *1 )

«Rinvio pregiudiziale – Spazio di libertà, sicurezza e giustizia – Regolamento (CE) n. 44/2001 – Articoli 15 e 16 – Competenza giurisdizionale in materia di contratti conclusi da consumatori – Nozione di «consumatore» – Cessione tra consumatori di diritti da far valere nei confronti del medesimo professionista»

Nella causa C‑498/16,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dall’Oberster Gerichtshof (Corte suprema, Austria), con decisione del 20 luglio 2016, pervenuta in cancelleria il 19 settembre 2016, nel procedimento

Maximilian Schrems

contro

Facebook Ireland Limited,

LA CORTE (Terza Sezione),

composta da L. Bay Larsen, presidente di sezione, J. Malenovský, M. Safjan (relatore), D. Šváby e M. Vilaras, giudici,

avvocato generale: M. Bobek

cancelliere: M. Aleksejev, amministratore

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 19 luglio 2017,

considerate le osservazioni presentate:

per M. Schrems, da W. Proksch e H. Hofmann, Rechtsanwälte;

per Facebook Ireland Limited, da N. Pitkowitz, M. Foerster, e K. Struckmann, Rechtsanwälte;

per il governo austriaco, da G. Eberhard e G. Kunnert, in qualità di agenti;

per il governo tedesco, da T. Henze, R. Kanitz e M. Hellmann, in qualità di agenti;

per il governo portoghese, da M. Figueiredo, L. Inez Fernandes e S. Duarte Afonso, in qualità di agenti;

per la Commissione europea, da M. Wilderspin e M. Heller, in qualità di agenti,

sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 14 novembre 2017,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1

La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione degli articoli 15 e 16 del regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU 2001, L 12, pag. 1).

2

Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia che vede opposti il sig. Maximilian Schrems, domiciliato in Austria, e Facebook Ireland Limited, che ha la propria sede in Irlanda, in merito a domande di accertamento, di inibitoria, di rilascio di informazioni, di rendicontazione, nonché dirette al pagamento di EUR 4000, relativamente agli account Facebook privati tanto del sig. Schrems quanto di altre sette persone che hanno ceduto a quest’ultimo i loro diritti relativi a tali account.

Contesto normativo

Regolamento n. 44/2001

3

Ai sensi dei considerando 8, 11 e 13 del regolamento n. 44/2001:

«(8)

Le controversie alle quali si applica il presente regolamento devono presentare elementi di collegamento con il territorio degli Stati membri vincolati dal regolamento stesso. Le norme comuni in materia di competenza giurisdizionale devono quindi, in linea di principio, applicarsi nei casi in cui il convenuto è domiciliato in uno di tali Stati.

(…)

(11)

Le norme sulla competenza devono presentare un alto grado di prevedibilità ed articolarsi intorno al principio della competenza del giudice del domicilio del convenuto, la quale deve valere in ogni ipotesi salvo in alcuni casi rigorosamente determinati, nei quali la materia del contendere o l’autonomia delle parti giustifichi un diverso criterio di collegamento. Per le persone giuridiche il domicilio deve essere definito autonomamente, in modo da aumentare la trasparenza delle norme comuni ed evitare i conflitti di competenza.

(…)

(13)

Nei contratti di assicurazione, di consumo e di lavoro è opportuno tutelare la parte più debole con norme in materia di competenza più favorevoli ai suoi interessi rispetto alle regole generali».

4

L’articolo 2 del citato regolamento stabilisce quanto segue:

«1.   Salve le disposizioni del presente regolamento, le persone domiciliate nel territorio di un determinato Stato membro sono convenute, a prescindere dalla loro nazionalità, davanti ai giudici di tale Stato membro.

2.   Alle persone che non sono in possesso della cittadinanza dello Stato membro nel quale esse sono domiciliate si applicano le norme sulla competenza vigenti per i cittadini».

5

La sezione 4 del capo II del regolamento n. 44/2001, dal titolo «Competenza in materia di contratti conclusi da consumatori», contiene gli articoli da 15 a 17.

6

L’articolo 15 di tale regolamento così dispone:

«1.   Salve le disposizioni dell’articolo 4 e dell’articolo 5, punto 5, la competenza in materia di contratti conclusi da una persona, il consumatore, per un uso che possa essere considerato estraneo alla sua attività professionale è regolata dalla presente sezione:

a)

qualora si tratti di una vendita a rate di beni mobili materiali;

b)

qualora si tratti di un prestito con rimborso rateizzato o di un’altra operazione di credito, connessi con il finanziamento di una vendita di tali beni;

c)

in tutti gli altri casi, qualora il contratto sia stato concluso con una persona le cui attività commerciali o professionali si svolgono nello Stato membro in cui è domiciliato il consumatore o sono dirette, con qualsiasi mezzo, verso tale Stato membro o verso una pluralità di Stati che comprende tale Stato membro, purché il contratto rientri nell’ambito di dette attività.

2.   Qualora la controparte del consumatore non abbia il proprio domicilio nel territorio di uno Stato membro, ma possieda una succursale, un’agenzia o qualsiasi altra sede d’attività in uno Stato membro, essa è considerata, per le controversie relative al loro esercizio, come avente domicilio nel territorio di quest’ultimo Stato.

3.   La presente sezione non si applica ai contratti di trasporto che non prevedono prestazioni combinate di trasporto e di alloggio per un prezzo globale».

7

L’articolo 16 del suddetto regolamento è del seguente tenore:

«1.   L’azione del consumatore contro l’altra parte del contratto può essere proposta o davanti ai giudici dello Stato membro nel cui territorio è domiciliata tale parte, o davanti ai giudici del luogo in cui è domiciliato il consumatore.

2.   L’azione dell’altra parte del contratto contro il consumatore può essere proposta solo davanti ai giudici dello Stato membro nel cui territorio è domiciliato il consumatore.

3.   Le disposizioni del presente articolo non pregiudicano il diritto di proporre una domanda riconvenzionale davanti al giudice investito della domanda principale in conformità della presente sezione».

8

L’articolo 17 del medesimo regolamento è così formulato:

«Le disposizioni della presente sezione possono essere derogate solo da una convenzione:

1)

posteriore al sorgere della controversia, o

2)

che consenta al consumatore di adire un giudice diverso da quelli indicati nella presente sezione, o

3)

che, stipulata tra il consumatore e la sua controparte aventi entrambi il domicilio o la residenza abituale nel medesimo Stato membro al momento della conclusione del contratto, attribuisca la competenza ai giudici di tale Stato membro, sempre che la legge di quest’ultimo non vieti siffatte convenzioni».

Regolamento (UE) n. 1215/2012

9

Il regolamento n. 44/2001 è stato abrogato dal regolamento (UE) n. 1215/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2012, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU 2012, L 351, pag. 1). Tuttavia quest’ultimo regolamento, ai sensi del suo articolo 66, paragrafo 1, si applica solo alle azioni proposte successivamente al 10 gennaio 2015.

Procedimento principale e questioni pregiudiziali

10

Il sig. Schrems utilizza la rete sociale Facebook dal 2008. All’inizio, egli ha utilizzato tale rete sociale solo a fini privati sotto falso nome. A partire dal 2010 egli dedica un account Facebook unicamente alle proprie attività private, quali scambio di fotografie, chatting e pubblicazione di post con circa 250 amici. In tale account egli scrive il proprio nome utilizzando i caratteri cirillici, per restare irreperibile nelle ricerche fatte utilizzando il suo nome. Inoltre, a partire dal 2011, ha aperto una pagina Facebook che ha registrato e creato egli stesso per informare gli utenti di internet della sua azione contro Facebook Ireland, delle sue conferenze, delle partecipazioni a dibattiti e dei suoi interventi nei media, nonché per avviare richieste di donazioni e per fare pubblicità ai suoi libri.

11

A partire dal mese di agosto 2011, il sig. Schrems ha presentato dinanzi al garante irlandese per la protezione dei dati 23 denunce contro Facebook Ireland, una delle quali ha dato luogo ad un rinvio pregiudiziale dinanzi alla Corte (sentenza del 6 ottobre 2015, Schrems, C‑362/14, EU:C:2015:650).

12

Il sig. Schrems ha pubblicato due libri riguardo alla sua azione contro le presunte violazioni della protezione dei dati, ha tenuto conferenze, alcune delle quali retribuite, in particolare presso organizzatori professionali, ha registrato numerosi siti internet quali blog, petizioni on line e siti di campagne di raccolta fondi per i procedimenti contro la resistente nel procedimento principale. Egli ha fondato, inoltre, un’associazione intesa a far rispettare il diritto fondamentale alla protezione dei dati, ha ricevuto diversi premi e ha ottenuto la cessione, da parte di oltre 25000 persone in tutto il mondo, dei loro diritti al fine di far valere tali diritti nella presente causa.

13

L’associazione, fondata dal sig. Schrems e diretta a far rispettare la protezione di dati, è un’associazione non a fini di lucro e ha come scopo quello di ottenere il rispetto del diritto fondamentale alla protezione dei dati, il compimento delle attività complementari necessarie in materia di informazione e presso i media, nonché la sensibilizzazione politica. Suo obiettivo è di fornire un sostegno finanziario a cause pilota di interesse generale contro imprese che potenzialmente minacciano tale diritto fondamentale. Si tratta anche di apportare i finanziamenti necessari e, a tal fine, raccogliere donazioni, gestirle e distribuirle.

14

Il sig. Schrems fa valere, in sostanza, che la resistente è colpevole di numerose violazioni di disposizioni in materia di protezione dei dati, in particolare del Datenschutzgesetz 2000 (legge austriaca del 2000 in materia di protezione dei dati), del Data protection Act 1988 (legge irlandese del 1988 sulla protezione dei dati), o della direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (GU 1995, L 281, pag. 31).

15

Il sig. Schrems ha proposto, dinanzi al Landesgericht für Zivilrechtssachen Wien (Tribunale del Land di Vienna competente in materia civile, Austria), domande dettagliate dirette, in primo luogo, a far constatare la qualità di mero fornitore di servizi della resistente e la sua subordinazione alle istruzioni impartite oppure la sua veste di committente, quando il trattamento è effettuato per fini propri, nonché l’invalidità di clausole contrattuali relative alle condizioni d’uso, in secondo luogo, a far cessare l’uso, a fini propri o di terzi, dei dati del ricorrente, in terzo luogo, ad ottenere informazioni in merito all’impiego dei dati del ricorrente e, in quarto luogo, di rendicontazione e di esecuzione riguardo all’adeguamento delle clausole contrattuali, la riparazione e l’arricchimento senza causa.

16

Egli sostiene di basarsi a tal fine tanto su diritti propri quanto su diritti simili che gli avrebbero ceduto, in vista della sua azione contro Facebook Ireland, sette altre controparti contrattuali della resistente nel procedimento principale, i quali sarebbero parimenti consumatori e abiterebbero in Austria, in Germania o in India.

17

Secondo il sig. Schrems, tale giudice dispone della competenza internazionale in quanto foro del consumatore, ai sensi dell’articolo 16, paragrafo 1, del regolamento n. 44/2001.

18

Facebook Ireland solleva, in particolare, l’eccezione di difetto di competenza internazionale.

19

Il Landesgericht für Zivilrechtssachen Wien (Tribunale del Land di Vienna competente in materia civile, Austria) ha respinto il ricorso del sig. Schrems in quanto questi, utilizzando Facebook anche a fini professionali, non poteva invocare il foro del consumatore. Secondo tale giudice, il foro privato del cedente non diviene quello del cessionario.

20

Il sig. Schrems ha proposto appello avverso l’ordinanza di primo grado dinanzi all’Oberlandesgericht Wien (Tribunale superiore del Land di Vienna, Austria). Quest’ultimo ha riformato parzialmente tale ordinanza. Esso ha accolto le pretese connesse al contratto stipulato personalmente tra il ricorrente nel procedimento principale e la resistente nel procedimento principale. Ha invece respinto il ricorso, nei limiti in cui riguardava i diritti ceduti, giacché il foro del consumatore è riservato al ricorrente nel procedimento principale allorché fa valere pretese che gli sono proprie. Di conseguenza, il sig. Schrems non poteva ottenere l’applicazione dell’articolo 16, paragrafo 1, seconda ipotesi, del regolamento n. 44/2001, allorché ha fatto valere diritti ceduti. Tuttavia, quanto al resto, il suddetto giudice ha respinto le eccezioni processuali sollevate da Facebook Ireland.

21

Entrambe le parti hanno proposto ricorso per Revision avverso tale decisione dinanzi all’Oberster Gerichtshof (Corte suprema, Austria).

22

Tale giudice osserva che, se il ricorrente fosse qualificato come «consumatore», la procedura dovrebbe essere avviata a Vienna. Lo stesso varrebbe per il procedimento relativo ai diritti di consumatori che abitano a Vienna. Qualora la presente procedura mirasse altresì a far valere contro la resistente nel procedimento principale altri diritti ceduti, ciò non rappresenterebbe per essa un onere supplementare significativo.

23

Il giudice del rinvio ritiene, tuttavia, che, alla luce della giurisprudenza della Corte, non sia possibile determinare con la dovuta certezza in che limiti un consumatore che si fa cedere diritti da altri consumatori, al fine di farli valere collettivamente, possa invocare il foro del consumatore.

24

Di conseguenza, l’Oberster Gerichtshof (Corte suprema) ha disposto la sospensione del procedimento e ha sottoposto alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

«1)

Se l’articolo 15 del regolamento n. 44/2001 (…) debba essere interpretato nel senso che un “consumatore”, ai sensi di tale articolo, perda tale status nel caso in cui – dopo un periodo di uso relativamente prolungato di un account Facebook privato connesso all’esercizio di propri diritti – pubblichi libri, tenga conferenze, in parte anche remunerate, gestisca siti web, raccolga fondi per l’esercizio dei diritti medesimi e ottenga la cessione di diritti di numerosi consumatori garantendo loro la partecipazione agli eventuali benefici derivanti dal positivo esito dell’azione giudiziaria, previa deduzione delle relative spese processuali.

2)

Se l’articolo 16 del regolamento n. 44/2001 debba essere interpretato nel senso che un consumatore possa far valere all’interno di uno Stato membro, contestualmente ai propri diritti derivanti da un contratto avente natura di contratto concluso da un consumatore, dinanzi al forum actoris anche diritti analoghi di altri consumatori domiciliati

a)

nel medesimo Stato membro,

b)

in un altro Stato membro, oppure

c)

in un paese terzo,

qualora il consumatore medesimo abbia ottenuto la cessione di tali diritti nell’ambito di contratti conclusi da consumatori con la stessa resistente nello stesso contesto giuridico e la cessione non rientri in un’attività commerciale o professionale del ricorrente, ma sia diretta al generale esercizio dei diritti».

Sulle questioni pregiudiziali

Sulla prima questione

25

Con la sua prima questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 15 del regolamento n. 44/2001 debba essere interpretato nel senso che un utilizzatore di un account Facebook privato non perde la qualità di «consumatore» ai sensi di tale articolo quando pubblica libri, tiene conferenze, gestisce siti Internet, raccoglie donazioni e si fa cedere i diritti di molti consumatori al fine di farli valere in giustizia.

26

In via preliminare, occorre ricordare che, poiché il regolamento n. 44/2001 sostituisce la Convenzione del 27 settembre 1968 concernente la competenza giurisdizionale e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU 1972, L 299, pag. 32), come modificata dalle successive convenzioni relative all’adesione dei nuovi Stati membri a tale Convenzione, l’interpretazione fornita dalla Corte con riferimento alle disposizioni di tale Convenzione vale anche per quelle di detto regolamento, quando le disposizioni dei suddetti atti possono essere qualificate come equivalenti (sentenza del 28 gennaio 2015, Kolassa, C‑375/13, EU:C:2015:37, punto 21 e giurisprudenza ivi citata), ipotesi che non ricorre nella fattispecie.

27

Nel sistema del regolamento n. 44/2001, la competenza dei giudici dello Stato membro nel cui territorio è domiciliato il convenuto rappresenta il principio generale, enunciato all’articolo 2, paragrafo 1, di tale regolamento. È solo in deroga al suddetto principio che tale disposizione prevede casi tassativamente enumerati nei quali il convenuto può o deve essere citato dinanzi al giudice di un altro Stato membro. Di conseguenza, le regole di competenza in deroga a tale principio generale devono essere interpretate restrittivamente, nel senso che non possono dare luogo ad un’interpretazione che vada oltre le ipotesi espressamente previste da tale regolamento (v., in tal senso, sentenza del 20 gennaio 2005, Gruber, C‑464/01, EU:C:2005:32, punto 32).

28

Pur se le nozioni contenute nel regolamento n. 44/2001, in particolare quelle che compaiono all’articolo 15, paragrafo 1, dello stesso, devono essere interpretate in maniera autonoma, facendo riferimento principalmente al sistema e alle finalità del regolamento medesimo, al fine di garantirne l’uniforme applicazione in tutti gli Stati membri (sentenza del 28 gennaio 2015, Kolassa, C‑375/13, EU:C:2015:37, punto 22 e giurisprudenza ivi citata), per garantire il rispetto degli obiettivi perseguiti dal legislatore europeo nel settore dei contratti conclusi dai consumatori, nonché la coerenza del diritto dell’Unione, si deve tenere parimenti conto della nozione di «consumatore» contenuta in altre normative dell’Unione (sentenza del 5 dicembre 2013, Vapenik, C‑508/12, EU:C:2013:790, punto 25).

29

A tale riguardo, la Corte ha precisato che la nozione di «consumatore», ai sensi degli articoli 15 e 16 del regolamento n. 44/2001, deve essere interpretata in maniera restrittiva, facendo riferimento alla posizione di tale persona in un determinato contratto, in relazione alla natura ed alla finalità di quest’ultimo, e non invece alla situazione soggettiva di quella stessa persona, potendo un solo e medesimo soggetto essere considerato un consumatore nell’ambito di determinate operazioni ed un operatore economico nell’ambito di altre (v., in tal senso, sentenze del 3 luglio 1997, Benincasa, C‑269/95, EU:C:1997:337, punto 16, e del 20 gennaio 2005, Gruber, C‑464/01, EU:C:2005:32, punto 36).

30

La Corte ha da ciò dedotto che soltanto i contratti conclusi al di fuori e indipendentemente da qualsiasi attività o finalità di natura professionale, all’unico scopo di soddisfare le proprie necessità di consumo privato di un individuo, rientrano nel particolare regime previsto dal suddetto regolamento in materia di tutela del consumatore, in quanto parte ritenuta debole, protezione che non è giustificata nel caso di contratti che hanno come scopo un’attività professionale (v., in tal senso, sentenza del 20 gennaio 2005, Gruber, C‑464/01, EU:C:2005:32, punto 36).

31

Ne consegue che le regole specifiche di competenza di cui agli articoli da 15 a 17 del regolamento n. 44/2001, si applicano, in linea di principio, solo nell’ipotesi in cui la finalità del contratto concluso tra le parti abbia ad oggetto un uso non professionale del bene o del servizio interessato (v., in tal senso, sentenza del 20 gennaio 2005, Gruber, C‑464/01, EU:C:2005:32, punto 37).

32

Per quanto riguarda, più in particolare, una persona che conclude un contratto per un uso che si riferisca in parte alla sua attività professionale e che sia quindi solo in parte estraneo a quest’ultima, la Corte ha dichiarato che tale persona potrebbe avvalersi di tali disposizioni solo nell’ipotesi in cui il collegamento di siffatto contratto con l’attività professionale dell’interessato sia talmente tenue da divenire marginale e abbia, pertanto, solo un ruolo trascurabile nel contesto dell’operazione per la quale il contratto è stato stipulato, considerata nel suo complesso (v., in tal senso, sentenza del 20 gennaio 2005, Gruber, C‑464/01, EU:C:2005:32, punto 39).

33

È alla luce di tali principi che occorre esaminare se un utente di un account Facebook non perda la qualità di «consumatore», ai sensi dell’articolo 15 del regolamento n. 44/2001, in circostanze come quelle di cui al procedimento principale.

34

A tal riguardo, risulta segnatamente dalla decisione di rinvio che il sig. Schrems ha inizialmente utilizzato, tra gli anni 2008 e 2010, un account Facebook che aveva aperto esclusivamente per fini privati mentre, a partire dal 2011, ha utilizzato anche una pagina Facebook.

35

Secondo il ricorrente nel procedimento principale, esistono due contratti distinti, uno per la pagina Facebook e l’altro per l’account Facebook. Facebook Ireland sostiene, invece, che l’account Facebook e la pagina Facebook formano parte di un unico e stesso rapporto contrattuale.

36

Anche se spetta al giudice del rinvio accertare se il sig. Schrems e Facebook Ireland siano effettivamente vincolati da uno o più contratti e trarne le conseguenze per quanto riguarda la qualità di «consumatore», occorre precisare che anche un eventuale collegamento contrattuale tra l’account Facebook e la pagina Facebook non pregiudicherebbe la valutazione di tale qualità alla luce dei principi ricordati ai punti da 29 a 32 della presente sentenza.

37

Nell’ambito di tale valutazione, conformemente all’esigenza, ricordata al punto 29 della presente sentenza, di interpretare restrittivamente la nozione di «consumatore» ai sensi dell’articolo 15 del regolamento n. 44/2001, occorre, in particolare, relativamente ai servizi di una rete sociale digitale che hanno tendenza ad essere utilizzati durante un lungo periodo, tener conto dell’evoluzione ulteriore dell’uso che viene fatto di tali servizi.

38

Tale interpretazione implica, in particolare, che un ricorrente utilizzatore di tali servizi possa invocare la qualità di consumatore soltanto se l’uso essenzialmente non professionale di tali servizi, per il quale ha originariamente concluso un contratto, non ha acquisito, in seguito, un carattere essenzialmente professionale.

39

Per contro, dato che la nozione di «consumatore» si definisce per opposizione a quella di operatore economico (v., in tal senso, sentenze del 3 luglio 1997, Benincasa, C‑269/95, EU:C:1997:337, punto 16, e del 20 gennaio 2005, Gruber, C‑464/01, EU:C:2005:32, punto 36) e che essa prescinde dalle conoscenze o dalle informazioni di cui una persona realmente dispone (sentenza del 3 settembre 2015, Costea, C‑110/14, EU:C:2015:538, punto 21), né le competenze che l’interessato possa acquisire nel settore nel cui ambito rientrano tali servizi, né il suo impegno ai fini della rappresentanza dei diritti e degli interessi degli utilizzatori di tali servizi lo privano della qualità di «consumatore» ai sensi dell’articolo 15 del regolamento n. 44/2001.

40

Un’interpretazione della nozione di «consumatore» che escludesse tali attività si risolverebbe, infatti, nell’impedire una tutela effettiva dei diritti di cui i consumatori dispongono nei confronti delle loro controparti professionali, compresi quelli relativi alla protezione dei loro dati personali. Un’interpretazione siffatta sarebbe in contrasto con l’obiettivo enunciato dall’articolo 169, paragrafo 1, TFUE di promuovere il loro diritto all’organizzazione per la salvaguardia dei propri interessi.

41

Alla luce delle considerazioni che precedono, occorre rispondere alla prima questione dichiarando che l’articolo 15 del regolamento n. 44/2001 deve essere interpretato nel senso che un utilizzatore di un account Facebook privato non perde la qualità di «consumatore» ai sensi di tale articolo allorché pubblica libri, tiene conferenze, gestisce siti Internet, raccoglie donazioni e si fa cedere i diritti da numerosi consumatori al fine di far valere in giudizio tali diritti.

Sulla seconda questione

42

Con la sua seconda questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 16, paragrafo 1, del regolamento n. 44/2001 debba essere interpretato nel senso che esso non si applica all’azione di un consumatore diretta a far valere, dinanzi al giudice del luogo in cui è domiciliato, non soltanto diritti propri ma anche diritti ceduti da altri consumatori domiciliati nello stesso Stato membro, in altri Stati membri oppure in Stati terzi.

43

A tal proposito, occorre ricordare, preliminarmente, che le norme sulla competenza di cui alla sezione 4 del capo II del regolamento n. 44/2001 costituiscono una deroga tanto alla regola generale di competenza fissata dall’articolo 2, paragrafo 1, di tale regolamento, che attribuisce la competenza ai giudici dello Stato membro nel territorio del quale il convenuto è domiciliato, quanto alla regola di competenza speciale in materia di contratti, dettata dall’articolo 5, punto 1, del medesimo regolamento, secondo cui il giudice competente è quello del luogo in cui è stata o deve essere eseguita l’obbligazione dedotta in giudizio. Pertanto, tali norme devono necessariamente essere oggetto di un’interpretazione restrittiva (v. sentenza del 28 gennaio 2015, Kolassa, C‑375/13, EU:C:2015:37, punto 28 e giurisprudenza ivi citata).

44

Inoltre, la Corte ha già rilevato che, poiché la disciplina particolare istituita dagli articoli 15 e seguenti del regolamento n. 44/2001 è ispirata dalla preoccupazione di proteggere il consumatore in quanto parte contraente considerata economicamente più debole e meno esperta, sul piano giuridico, della sua controparte, il consumatore è tutelato solo allorché egli è personalmente coinvolto come attore o convenuto in un giudizio. Pertanto, l’attore che non sia esso stesso parte del contratto di consumo di cui trattasi non può beneficiare del foro del consumatore (v., in tal senso, sentenza del 19 gennaio 1993, Shearson Lehman Hutton, C‑89/91, EU:C:1993:15, punti 18, 2324). Tali considerazioni devono applicarsi anche nei confronti di un consumatore cessionario di diritti di altri consumatori.

45

Infatti, le regole di competenza dettate, in materia di contratti conclusi dai consumatori, all’articolo 16, paragrafo 1, di detto regolamento si applicano, in conformità del tenore letterale di tale disposizione, soltanto all’azione esperita dal consumatore contro l’altra parte del contratto, il che presuppone necessariamente la conclusione di un contratto, da parte del consumatore, con il professionista in questione (sentenza 28 gennaio 2015, Kolassa, C‑375/13, EU:C:2015:37, punto 32).

46

La condizione relativa all’esistenza di un contratto tra il consumatore e il professionista in questione consente di garantire la prevedibilità dell’attribuzione della competenza, che costituisce uno degli obiettivi del regolamento n. 44/2001, come risulta dal suo considerando 11.

47

Infine, contrariamente a quanto sostenuto, nell’ambito del presente procedimento, dal sig. Schrems, nonché dai governi austriaco e tedesco, la circostanza che il cessionario consumatore possa, in ogni caso, proporre, dinanzi al giudice del luogo del proprio domicilio, un’azione fondata su diritti che ricava personalmente da un contratto concluso con il convenuto, analoghi a quelli che gli sono stati ceduti, non è atta a far rientrare anche questi ultimi diritti nella competenza di tale giudice.

48

Infatti, come la Corte ha precisato in un altro contesto, una cessione di crediti non può, di per sé, incidere sulla determinazione del giudice competente (v., in tal senso, sentenze del 18 luglio 2013, ÖFAB, C‑147/12, EU:C:2013:490, punto 58, e del 21 maggio 2015, CDC Hydrogen Peroxide, C‑352/13, EU:C:2015:335, punto 35). Ne consegue che la competenza degli organi giurisdizionali diversi da quelli previsti in modo esplicito dal regolamento n. 44/2001 non può trovare fondamento in una concentrazione di più diritti in capo ad un solo ricorrente. Pertanto, come l’avvocato generale ha rilevato, in sostanza, al paragrafo 98 delle sue conclusioni, una cessione come quella di cui al procedimento principale non può essere il fondamento per un nuovo foro specifico per il consumatore cessionario.

49

Alla luce di tutte le considerazioni che precedono, occorre rispondere alla seconda questione dichiarando che l’articolo 16, paragrafo 1, del regolamento n. 44/2001 deve essere interpretato nel senso che esso non si applica all’azione di un consumatore diretta a far valere, dinanzi al giudice del luogo in cui questi è domiciliato, non soltanto diritti propri ma anche diritti ceduti da altri consumatori domiciliati nello stesso Stato membro, in altri Stati membri oppure in Stati terzi.

Sulle spese

50

Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

 

Per questi motivi, la Corte (Terza Sezione) dichiara:

 

1)

L’articolo 15 del regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, deve essere interpretato nel senso che un utilizzatore di un account Facebook privato non perde la qualità di «consumatore», ai sensi di tale articolo, allorché pubblica libri, tiene conferenze, gestisce siti Internet, raccoglie donazioni e si fa cedere i diritti da numerosi consumatori al fine di far valere in giudizio tali diritti.

 

2)

L’articolo 16, paragrafo 1, del regolamento n. 44/2001 deve essere interpretato nel senso che esso non si applica all’azione di un consumatore diretta a far valere, dinanzi al giudice del luogo in cui questi è domiciliato, non soltanto diritti propri ma anche diritti ceduti da altri consumatori domiciliati nello stesso Stato membro, in altri Stati membri oppure in Stati terzi.

 

Firme


( *1 ) Lingua processuale: il tedesco.