Causa C‑490/16

A.S.

contro

Republika Slovenija

(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Vrhovno sodišče)

«Rinvio pregiudiziale – Regolamento (UE) n. 604/2013 – Determinazione dello Stato membro competente ad esaminare una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo – Arrivo di un numero eccezionalmente elevato di cittadini di paesi terzi intenzionati ad ottenere una protezione internazionale – Organizzazione dell’attraversamento della frontiera ad opera delle autorità di uno Stato membro ai fini del transito verso un altro Stato membro – Ingresso autorizzato in virtù di una deroga per ragioni umanitarie – Articolo 13 – Attraversamento irregolare di una frontiera esterna – Termine di dodici mesi a partire dall’attraversamento della frontiera – Articolo 27 – Mezzo di ricorso – Portata del sindacato giurisdizionale – Articolo 29 – Termine di sei mesi per eseguire il trasferimento – Calcolo dei termini – Proposizione di un ricorso – Effetto sospensivo»

Massime – Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 26 luglio 2017

  1. Controlli alle frontiere, asilo e immigrazione–Politica d’asilo–Criteri e meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l’esame di una domanda di protezione internazionale–Regolamento n. 604/2013–Ricorso proposto contro una decisione di trasferimento adottata nei confronti di un richiedente la protezione internazionale–Possibilità di far valere l’erronea applicazione del criterio di competenza relativo all’attraversamento irregolare di una frontiera esterna

    (Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 604/2013, considerando 19 e artt. 13, § 1, e 27, § 1)

  2. Controlli alle frontiere, asilo e immigrazione–Politica d’asilo–Criteri e meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l’esame di una domanda di protezione internazionale–Regolamento n. 604/2013–Ingresso e/o soggiorno–Ammissione di cittadini di paesi terzi nel territorio di uno Stato membro in vista del transito verso un altro Stato membro ai fini della presentazione in quest’ultimo di una domanda di protezione internazionale–Situazione considerata quale attraversamento irregolare di una frontiera esterna–Arrivo di un numero eccezionalmente elevato di cittadini di paesi terzi intenzionati ad ottenere una protezione internazionale–Irrilevanza

    (Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 604/2013, art. 13, § 1)

  3. Controlli alle frontiere, asilo e immigrazione–Politica d’asilo–Criteri e meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l’esame di una domanda di protezione internazionale–Regolamento n. 604/2013–Ricorso proposto contro una decisione di trasferimento adottata nei confronti di un richiedente la protezione internazionale–Ininfluenza sul termine che determina l’applicazione del criterio di competenza relativo all’attraversamento irregolare di una frontiera esterna–Influenza sul momento di inizio del termine valevole per l’esecuzione della decisione di trasferimento

    (Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 604/2013, artt. 7, § 2, 13, § 1, 27, § 3, e 29, §§ 1 e 2)

  1.  L’articolo 27, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l’esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide, letto alla luce del considerando 19 del medesimo regolamento, deve essere interpretato nel senso che un richiedente la protezione internazionale può far valere, nell’ambito di un ricorso proposto contro una decisione di trasferimento adottata nei suoi confronti, l’erronea applicazione del criterio di competenza attinente all’attraversamento irregolare della frontiera di uno Stato membro, enunciato all’articolo 13, paragrafo 1, del regolamento sopra citato.

    A questo proposito, la Corte ha statuito, al punto 61 della sentenza del 7 giugno 2016, Ghezelbash (C‑63/15, EU:C:2016:409), che, nell’ambito di tale ricorso, il richiedente la protezione internazionale poteva far valere l’erronea applicazione di un criterio di competenza per l’esame della domanda di protezione internazionale enunciato nel capo III del regolamento Dublino III. Vero è che nella causa decisa dalla sentenza di cui sopra risultava direttamente coinvolto soltanto il criterio enunciato all’articolo 12 del regolamento Dublino III. Tuttavia, le motivazioni addotte dalla Corte in quella pronuncia valgono anche, mutatis mutandis, per il criterio enunciato all’articolo 13, paragrafo 1, del medesimo regolamento.

    Quanto al fatto, evidenziato dal giudice del rinvio, che, nel procedimento principale, un altro Stato membro ha già riconosciuto la propria competenza ad esaminare la domanda di protezione internazionale in oggetto, occorre sottolineare che, a norma dell’articolo 26, paragrafo 1, del regolamento Dublino III, una decisione di trasferimento può essere notificata alla persona interessata soltanto dopo che lo Stato membro richiesto ha accettato di prendere in carico o di riprendere in carico quest’ultima. Ciò detto, la circostanza di cui sopra non può implicare che il controllo giurisdizionale della decisione di trasferimento quanto all’applicazione dei criteri enunciati nel capo III del citato regolamento sia escluso, a pena di privare l’articolo 27, paragrafo 1, di tale regolamento della parte essenziale del suo effetto utile.

    (v. punti 27, 29, 30, 33‑35, dispositivo 1)

  2.  L’articolo 13, paragrafo 1, del regolamento n. 604/2013 deve essere interpretato nel senso che un cittadino di un paese terzo, il cui ingresso sia stato tollerato, dalle autorità di un primo Stato membro impegnate a gestire l’arrivo di un numero eccezionalmente elevato di cittadini di paesi terzi intenzionati a transitare per tale Stato membro al fine di presentare una domanda di protezione internazionale in un altro Stato membro, senza che fossero soddisfatti i requisiti di ingresso in linea di principio richiesti nel primo Stato membro di cui sopra, deve essere considerato come una persona che ha «varcato illegalmente» la frontiera del suddetto primo Stato membro ai sensi del citato articolo 13, paragrafo 1.

    Ciò premesso, occorre ricordare che, in applicazione dell’articolo 3, paragrafo 2, del regolamento Dublino III e dell’articolo 4 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, il trasferimento di un richiedente la protezione internazionale verso lo Stato membro competente non deve essere eseguito qualora tale trasferimento comporti un rischio reale che l’interessato subisca trattamenti inumani o degradanti ai sensi del citato articolo 4 (v., in tal senso, sentenza del 16 febbraio 2017, C.K. e a., C‑578/16 PPU, EU:C:2017:127, punto 65). Un trasferimento non potrebbe dunque essere eseguito nel caso in cui, a seguito dell’arrivo di un numero eccezionalmente elevato di cittadini di paesi terzi intenzionati ad ottenere una protezione internazionale, sussistesse un rischio siffatto nello Stato membro competente.

    (v. punti 41, 42, dispositivo 2)

  3.  L’articolo 13, paragrafo 1, secondo periodo, del regolamento n. 604/2013, letto in combinazione con l’articolo 7, paragrafo 2, di quest’ultimo, deve essere interpretato nel senso che la presentazione di un ricorso avverso la decisione di trasferimento è priva di effetti sul calcolo del termine previsto dal citato articolo 13, paragrafo 1.

    L’articolo 29, paragrafi 1 e 2, del citato regolamento deve essere interpretato nel senso che la presentazione di un ricorso siffatto implica che il termine enunciato in queste disposizioni comincia a decorrere soltanto a partire dalla decisione definitiva su tale ricorso, anche quando il giudice adito abbia deciso di sottoporre alla Corte una domanda di pronuncia pregiudiziale, purché al ricorso stesso sia stato attribuito un effetto sospensivo in conformità dell’articolo 27, paragrafo 3, del medesimo regolamento.

    Per quanto riguarda, in primo luogo, il termine enunciato all’articolo 13, paragrafo 1, del regolamento Dublino III, occorre rilevare che l’articolo 7, paragrafo 2, di quest’ultimo precisa che la determinazione dello Stato membro competente in applicazione dei criteri enunciati nel capo III del regolamento medesimo avviene sulla base della situazione esistente al momento in cui il richiedente ha presentato domanda di protezione internazionale per la prima volta in uno Stato membro. Pertanto, l’ultimo periodo dell’articolo 13, paragrafo 1, del citato regolamento deve essere interpretato nel senso che esso implica che lo Stato membro la cui frontiera esterna sia stata attraversata irregolarmente da un cittadino di un paese terzo non potrà più essere considerato competente, sulla base di questa disposizione, nel caso in cui il termine di dodici mesi successivi all’attraversamento irregolare di detta frontiera sia già scaduto alla data in cui il richiedente ha presentato la propria domanda di protezione internazionale per la prima volta in uno Stato membro.

    Date tali circostanze, la presentazione di un ricorso contro una decisione di trasferimento, che è necessariamente successiva alla notificazione di quest’ultima e dunque alla presentazione di una domanda di protezione internazionale, non può, per sua natura, avere un qualsivoglia effetto sul calcolo del termine stabilito all’articolo 13, paragrafo 1, del regolamento Dublino III.

    Per quanto riguarda, in secondo luogo, il termine enunciato all’articolo 29, paragrafo 2, del regolamento Dublino III, risulta, da un lato, dal rapporto tra i diversi paragrafi di tale articolo e, dall’altro, dall’assenza di qualsivoglia precisazione, in tale disposizione, in merito al momento di inizio di tale termine che essa precisa unicamente le conseguenze della scadenza del termine per l’esecuzione del trasferimento enunciato all’articolo 29, paragrafo 1, del medesimo regolamento (v., per analogia, sentenza del 29 gennaio 2009, Petrosian, C‑19/08, EU:C:2009:41, punto 50). Orbene, l’articolo 29, paragrafo 1, del regolamento Dublino III tiene conto delle conseguenze dell’eventuale presentazione di un ricorso, prevedendo che il termine di sei mesi per l’esecuzione del trasferimento decorra a partire dalla decisione definitiva sul ricorso o sulla revisione qualora venga attribuito l’effetto sospensivo in conformità dell’articolo 27, paragrafo 3, del suddetto regolamento. Di conseguenza, la presentazione di un ricorso che, come quello in esame nel procedimento principale, si sia visto riconoscere un effetto sospensivo implica che il termine per l’esecuzione del trasferimento scadrà, in linea di principio, soltanto sei mesi dopo l’adozione di una decisione definitiva su tale ricorso.

    Infatti, il termine menzionato all’articolo 13, paragrafo 1, del regolamento Dublino III costituisce un presupposto di applicazione del criterio enunciato da tale disposizione e si deve provvedere a rispettarlo nel corso della procedura di determinazione dello Stato membro competente al termine della quale può, eventualmente, essere adottata una decisione di trasferimento. Per contro, l’articolo 29, paragrafo 2, del citato regolamento si riferisce all’esecuzione della decisione di trasferimento e può essere applicato soltanto una volta che il principio del trasferimento sia acquisito, ossia, al più presto, quando lo Stato membro richiesto abbia accettato la richiesta ai fini della presa in carico o della ripresa in carico.

    (v. punti 49, 50, 52‑54, 56‑60, dispositivo 3)