Causa C‑483/16
Zsolt Sziber
contro
ERSTE Bank Hungary Zrt.
(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Fővárosi Törvényszék)
«Rinvio pregiudiziale – Tutela dei consumatori – Clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori – Direttiva 93/13/CEE – Articolo 7, paragrafo 1 – Contratti di mutuo denominati in valuta estera – Normativa nazionale che prevede requisiti procedurali specifici per contestare il carattere abusivo – Principio di equivalenza – Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Articolo 47 – Diritto ad una tutela giurisdizionale effettiva»
Massime – Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 31 maggio 2018
Tutela dei consumatori–Clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori–Direttiva 93/13–Mezzi destinati a far cessare l’utilizzazione delle clausole abusive–Normativa nazionale che prevede requisiti procedurali specifici per contestare il carattere abusivo di una clausola contenuta in un contratto di mutuo espresso in valuta estera–Ammissibilità–Presupposti–Rispetto dei principi di equivalenza e di effettività
(Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 47; direttiva del Consiglio 93/13, artt. 6, §§ 1 e 7, § 1)
Tutela dei consumatori–Clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori–Direttiva 93/13–Ambito di applicazione–Situazione che non presenta alcun elemento transfrontaliero–Inclusione
(Direttiva del Consiglio 93/13)
L’articolo 7 della direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, deve essere interpretato nel senso che, in linea di principio, esso non osta a una normativa nazionale che stabilisca requisiti procedurali specifici, come quelli in esame nel procedimento principale, per ricorsi proposti da consumatori che hanno stipulato contratti di mutuo denominati in valuta estera contenenti una clausola che prevede una differenza tra il tasso di cambio applicabile all’erogazione del mutuo e quello applicabile al suo rimborso e/o una clausola che prevede un’opzione di modifica unilaterale che consente al mutuante di aumentare gli interessi, le spese e i costi, purché l’accertamento del carattere abusivo delle clausole contenute in un siffatto contratto consenta di ripristinare la situazione di diritto e di fatto in cui si sarebbe trovato il consumatore in mancanza di tali clausole abusive.
Sebbene la Corte abbia così già inquadrato, sotto vari aspetti e tenendo conto dei requisiti di cui all’articolo 6, paragrafo 1, e dell’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 93/13, il modo in cui il giudice nazionale deve assicurare la tutela dei diritti che i consumatori traggono dalla direttiva 93/13, resta nondimeno il fatto che, in linea di principio, il diritto dell’Unione non armonizza le procedure applicabili all’esame del carattere asseritamente abusivo di una clausola contrattuale, e che queste ultime sono soggette, pertanto, all’ordinamento giuridico interno degli Stati membri, a condizione, tuttavia, che esse non siano meno favorevoli di quelle che disciplinano situazioni analoghe assoggettate al diritto interno (principio di equivalenza) e prevedano una tutela giurisdizionale effettiva, quale prevista dall’articolo 47 della Carta (v., in tal senso, sentenza del 14 aprile 2016, Sales Sinués e Drame Ba, C‑381/14 e C‑385/14, EU:C:2016:252, punto 32 nonché giurisprudenza ivi citata).
(v. punti 35, 55, dispositivo 1)
La direttiva 93/13 deve essere interpretata nel senso che essa si applica anche alle situazioni che non presentano alcun elemento transfrontaliero.
Sul punto va rammentato che, secondo una giurisprudenza consolidata, le disposizioni del Trattato FUE relative alle libertà di circolazione non si applicano a situazioni i cui elementi si collocano tutti all’interno di un solo Stato membro (v., in tal senso, sentenza del 15 novembre 2016, Ullens de Schooten, C‑268/15, EU:C:2016:874, punto 47 e giurisprudenza ivi citata).
Tuttavia, come rilevato dall’avvocato generale al paragrafo 70 delle sue conclusioni, la controversia nel procedimento principale non riguarda le disposizioni del Trattato relative alle summenzionate libertà di circolazione, bensì la normativa dell’Unione che armonizza negli Stati membri uno specifico settore del diritto. Di conseguenza, le norme contenute nella normativa citata si applicano a prescindere dalla natura puramente interna della fattispecie in discussione nel procedimento principale.
(v. punti 57‑59, dispositivo 2)