Causa C‑467/16

Brigitte Schlömp

contro

Landratsamt Schwäbisch Hall

(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Amtsgericht Stuttgart)

«Rinvio pregiudiziale – Spazio di libertà, sicurezza e giustizia – Cooperazione giudiziaria in materia civile – Competenza giurisdizionale, riconoscimento ed esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale – Convenzione di Lugano II – Litispendenza – Nozione di “giudice” – Autorità di conciliazione di diritto svizzero, incaricata della procedura di conciliazione preliminare a qualsiasi procedimento di merito»

Massime – Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 20 dicembre 2017

  1. Cooperazione giudiziaria in materia civile–Competenza giurisdizionale ed esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale–Convenzione di Lugano II–Relazioni con il regolamento n. 44/2001 e gli altri atti normativi–Convenzione che non pregiudica l’applicazione da parte degli Stati membri del regolamento n. 44/2001 e successive modifiche–Nozione di «successive modifiche al regolamento n. 44/2001»–Regolamenti n. 4/2009 e n. 1215/2012–Inclusione

    (Convenzione del 30 ottobre 2007, art. 64, § 1; regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1215/2012; regolamenti del Consiglio n. 44/2001 e n. 4/2009, art. 68, § 1)

  2. Cooperazione giudiziaria in materia civile–Competenza giurisdizionale ed esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale–Convenzione di Lugano II–Disposizioni di tale Convenzione qualificate come equivalenti a quelle dei regolamenti n. 44/2001 e n. 1215/2012–Interpretazione uniforme

    (Convenzione del 30 ottobre 2007, artt. 27 e 30; protocollo 2 relativo all’interpretazione uniforme della Convenzione e al comitato permanente, ultimo considerando e art. 1; regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1215/2012, artt. 29 e 32; regolamento del Consiglio n. 44/2001, artt. 27 e 30)

  3. Cooperazione giudiziaria in materia civile–Competenza giurisdizionale ed esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale–Convenzione di Lugano II–Litispendenza–Data in cui un giudice è stato adito–Nozione–92721 / Data di avvio di una procedura obbligatoria di conciliazione dinanzi a un’autorità di conciliazione di diritto svizzero–Inclusione

    (Convenzione del 30 ottobre 2007, artt. 27, 30 e 62)

  1.  Secondo l’articolo 64, paragrafo 1, della Convenzione di Lugano II, quest’ultima non pregiudica, in particolare, l’applicazione da parte degli Stati membri del regolamento n. 44/2001 e successive modifiche. Il regolamento n. 44/2001 è stato abrogato dal regolamento n. 1215/2012 e quest’ultimo, salvo alcune sue disposizioni, è applicabile a decorrere dal 10 gennaio 2015. Come risulta dall’articolo 68, paragrafo 1, del regolamento n. 4/2009, tale regolamento modifica il regolamento n. 44/2001 sostituendone le disposizioni applicabili in materia di obbligazioni alimentari.

    Considerato che l’articolo 64, paragrafo 1, della Convenzione di Lugano II fa riferimento alle successive modifiche apportate al regolamento n. 44/2001, tale riferimento deve essere inteso nel senso di includere i regolamenti n. 4/2009 e n. 1215/2012.

    (v. punti 39‑42)

  2.  V. il testo della decisione.

    (v. punti 46‑49, 51)

  3.  Gli articoli 27 e 30 della Convenzione concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, firmata il 30 ottobre 2007, approvata a nome della Comunità con decisione 2009/430/CE del Consiglio, del 27 novembre 2008, devono essere interpretati nel senso che, in caso di litispendenza, la data di avvio della procedura obbligatoria di conciliazione dinanzi all’autorità di conciliazione di diritto svizzero rappresenta il momento in cui un «giudice» è considerato adito.

    Infatti, alla luce del tenore dell’articolo 62 della Convenzione di Lugano II, con il termine di «giudice» s’intende l’autorità designata da uno Stato, aderente alla Convenzione medesima, come competente per le materie rientranti nella sua sfera di applicazione. Dal codice di procedura civile risulta che, nel diritto svizzero, il deposito dell’istanza di conciliazione, della petizione, dell’istanza introduttiva del giudizio o, a seconda dei casi, della domanda congiunta di scioglimento del matrimonio determina la pendenza della causa. La procedura di conciliazione è prevista dalla legge, è soggetta al principio del contraddittorio ed è, di norma, obbligatoria. La sua inosservanza comporta l’inammissibilità di un’eventuale successiva domanda giudiziale. L’articolo 9 della legge federale sul diritto internazionale privato, dal canto suo, prevede che, in caso di litispendenza, al fine di poter stabilire il momento della proposizione dell’azione giudiziaria in Svizzera, determinante è la data del primo atto procedurale necessario all’introduzione dell’azione, ove, a tal fine, è sufficiente l’avvio della procedura di conciliazione. Inoltre, come rilevato dal governo svizzero nelle proprie osservazioni orali, le autorità di conciliazione, da un lato, sono soggette alle garanzie previste dal codice di procedura civile in materia di ricusazione dei giudici di pace componenti le autorità medesime e, dall’altro, esercitano le loro funzioni in completa autonomia. Da tali disposizioni si evince che, nell’esercizio delle funzioni loro affidate dal codice di procedura civile, le autorità di conciliazione possono essere qualificate come «giudice» ai sensi dell’articolo 62 della Convenzione di Lugano II.

    (v. punti 53‑56, 58 e dispositivo)