Causa C‑463/16

Stadion Amsterdam CV

contro

Staatssecretaris van Financiën

(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Hoge Raad der Nederlanden)

«Rinvio pregiudiziale – Fiscalità – Imposta sul valore aggiunto (IVA) – Direttiva 77/388/CEE – Articolo 12, paragrafo 3, lettera a), terzo comma – Aliquota IVA ridotta – Allegato H, categoria 7 – Prestazione unica composta da due elementi distinti – Applicazione selettiva di un’aliquota IVA ridotta a uno di tali elementi – Visita turistica denominata “World of Ajax” – Visita del museo dell’AFC Ajax»

Massime – Sentenza della Corte (Nona Sezione) del 18 gennaio 2018

Armonizzazione delle normative fiscali – Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto – Facoltà per gli Stati membri di applicare un’aliquota ridotta a determinate cessioni di beni e prestazioni di servizi – Prestazione unica composta da due elementi distinti, uno principale e l’altro accessorio – Elementi che possono essere assoggettati ad aliquote diverse in caso di prestazione separata – Obbligo di applicare una sola aliquota determinata in funzione dell’elemento principale – Possibilità di identificazione del prezzo corrispondente a ciascun elemento distinto – Irrilevanza

[Direttiva del Consiglio 77/388, come modificata dalla direttiva 2001/4, art. 12, § 3, a)]

La sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari – Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme, come modificata dalla direttiva 2001/4/CE del Consiglio, del 19 gennaio 2001, deve essere interpretata nel senso che una prestazione unica, come quella di cui trattasi nel procedimento principale, composta da due elementi distinti, uno principale e l’altro accessorio, che, se fossero prestati separatamente, sarebbero assoggettati ad aliquote di imposta sul valore aggiunto differenti, deve essere tassata alla sola aliquota di imposta sul valore aggiunto applicabile a tale prestazione unica, determinata in funzione dell’elemento principale, anche qualora il prezzo di ciascun elemento che compone il prezzo totale versato da un consumatore per poter beneficiare di tale prestazione possa essere identificato.

(v. punto 36 e dispositivo)