Causa C‑438/16 P
Commissione europea
contro
Repubblica francese e IFP Énergies nouvelles
«Impugnazione – Aiuto di Stato – Regime di aiuti attuato dalla Francia – Garanzia illimitata dello Stato prestata all’Institut Français du Pétrole (IFP) mediante conferimento dello status di ente pubblico a carattere industriale e commerciale (EPIC) – Decisione che dichiara tale misura parzialmente non costitutiva di un aiuto di Stato e parzialmente costitutiva di un aiuto di Stato compatibile con il mercato interno, fatto salvo il rispetto di determinate condizioni – Nozione di “regime di aiuti” – Presunzione di esistenza di un vantaggio – Onere e livello della prova»
Massime – Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 19 settembre 2018
Aiuti concessi dagli Stati – Esame da parte della Commissione – Esame di un regime di aiuti considerato globalmente – Ammissibilità
(Artt. 107, § 3, TFUE e 108 TFUE)
Aiuti concessi dagli Stati – Esame da parte della Commissione – Regime di aiuti – Nozione – Trasformazione di un’impresa in ente pubblico a carattere industriale e commerciale – Esclusione – Qualificazione come aiuto individuale
[Art. 108 TFUE; regolamento del Consiglio n. 659/1999, art. 1, d) ed e)]
Aiuti concessi dagli Stati – Nozione – Criteri di valutazione – Presupposti cumulativi
(Art. 107, § 1, TFUE)
Aiuti concessi dagli Stati – Nozione – Concessione di un vantaggio ai beneficiari – Garanzia dello Stato a favore di un’impresa non soggetta alle procedure ordinarie di amministrazione controllata e liquidazione – Prova dell’esistenza di un vantaggio mediante una presunzione di miglioramento della situazione finanziaria di tale impresa – Inversione della suddetta presunzione
(Art. 107, § 1, TFUE)
Aiuti concessi dagli Stati – Nozione – Concessione di un vantaggio ai beneficiari – Garanzia dello Stato a favore di un’impresa non soggetta alle procedure ordinarie di amministrazione controllata e liquidazione – Prova dell’esistenza di un vantaggio gravante sulla Commissione – Valutazione alla luce di tutti gli elementi rilevanti – Vantaggio che si concretizza nei rapporti fra l’impresa beneficiaria di suddetta garanzia e i suoi fornitori e clienti – Presupposti
(Art. 107, § 1, TFUE)
V. il testo della decisione.
(v. punto 63)
Non costituisce un regime di regimi di aiuti ai sensi dell’articolo 1, lettera d), del regolamento n. 659/1999, recante modalità di applicazione dell’articolo 108 TFUE, una misura che si limita, infatti, a consentire a una determinata persona giuridica il beneficio di una garanzia illimitata e implicita dello Stato connesso dal diritto nazionale allo status di ente pubblico a carattere industriale e commerciale (EPIC), che comporta la concessione al suddetto operatore di una simile garanzia. Si deve infatti necessariamente constatare che una misura del genere non contiene alcuna disposizione in base alla quale sarebbe possibile concedere aiuti, ai sensi dell’articolo 1, lettera d), del regolamento n. 659/1999. Al riguardo, nei limiti in cui la trasformazione dell’operatore in discussione in EPIC può essere qualificata come aiuto di Stato, essa costituisce un aiuto concesso in base a un regime di aiuti che deve essere notificato, vale a dire un aiuto individuale ai sensi dell’articolo 1, lettera e), del menzionato regolamento.
(v. punti 66, 70)
V. il testo della decisione.
(v. punti 108, 109)
Spetta alla Commissione produrre la prova dell’esistenza di un aiuto di Stato ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE. In particolare, la Commissione è tenuta a condurre il procedimento di indagine sulle misure sotto inchiesta in modo diligente ed imparziale, per poter disporre, all’atto dell’adozione della decisione finale sull’esistenza e, se del caso, sull’incompatibilità o sull’illegittimità dell’aiuto, degli elementi il più possibile completi e affidabili a tale scopo. Tuttavia, nell’ambito del suddetto esame, la Commissione può avvalersi di una presunzione relativa, secondo la quale la concessione di una garanzia implicita e illimitata dello Stato a favore di un’impresa avente lo status di ente pubblico a carattere industriale e commerciale (EPIC) che non sia soggetta alle procedure ordinarie di amministrazione controllata e di liquidazione, ha per conseguenza un miglioramento della sua situazione finanziaria dovuto all’alleggerimento degli oneri che, di norma, gravano sul suo bilancio. Pertanto, nell’ambito della procedura relativa ad aiuti esistenti, per dimostrare il vantaggio procurato da una siffatta garanzia all’impresa beneficiaria, è sufficiente che la Commissione stabilisca l’esistenza stessa di tale garanzia, senza dover dimostrare gli effetti concreti prodotti da quest’ultima a decorrere dal momento della sua concessione.
A tale proposito, anche se è vero che tale presunzione è soltanto una presunzione relativa – e quindi ammette la prova contraria – tuttavia essa, in quanto tale, può essere rovesciata soltanto nei limiti in cui sia dimostrato che, tenuto conto del contesto economico e giuridico nel quale si inserisce la garanzia collegata allo status dell’EPIC in questione, quest’ultimo non ha ottenuto in passato e, verosimilmente, non otterrà in futuro un qualsivoglia vantaggio economico effettivo da detta garanzia. Orbene, la sola circostanza che il beneficiario di una simile garanzia non abbia tratto in passato alcun vantaggio economico effettivo dal suo status di EPIC non è sufficiente, di per sé, a invertire la presunzione di esistenza di un vantaggio.
(v. punti 110, 111, 117, 118)
Con riguardo alla presunzione relativa di vantaggio connesso allo status di ente pubblico a carattere industriale e commerciale (EPIC) di cui può avvalersi la Commissione nell’ambito dell’esame della sussistenza di un aiuto di Stato ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE, se è vero che l’esistenza di detta presunzione è stata espressamente riconosciuta per quanto concerne soltanto i rapporti che l’EPIC può mantenere con istituti bancari e finanziari, non può tuttavia essere escluso che siffatta presunzione non possa applicarsi, in linea di principio, ad altri rapporti dell’EPIC, in particolare a quelli che lo stesso intrattiene con i suoi fornitori e i suoi clienti.
Ciò premesso, non ne consegue che detta presunzione possa essere estesa automaticamente ai rapporti di un EPIC con i suoi fornitori e clienti, senza che sia necessario esaminare, in via preliminare, se, tenuto conto dei comportamenti dei suddetti operatori, il vantaggio che l’ente può trarne sia simile a quello che il medesimo trae dai suoi rapporti con gli istituti bancari e finanziari. La presunzione relativa di vantaggio connesso allo status di un EPIC si infatti basa sull’ipotesi secondo cui, grazie alla garanzia inerente al suo status, l’EPIC in questione beneficia o potrebbe beneficiare di condizioni finanziarie migliori di quelle conseguibili in genere sui mercati finanziari. Pertanto, l’applicazione di tale presunzione ai rapporti dell’EPIC con i fornitori e i clienti sarebbe giustificata soltanto nei limiti in cui tali condizioni più favorevoli sussistano anche nei rapporti con questi ultimi nei mercati interessati.
Di conseguenza, quando la Commissione intende applicare detta presunzione, deve esaminare il contesto economico e giuridico in cui si inserisce il mercato su cui incidono i rapporti in questione. In particolare, la Commissione è tenuta a verificare se i comportamenti degli operatori nel mercato interessato giustifichino un vantaggio analogo a quello che sussiste nei rapporti dell’EPIC con gli istituti bancari e finanziari.
(v. punti 139, 149‑151)