Causa C‑434/16
Peter Nowak
contro
Data Protection Commissioner
[domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Supreme Court (Irlanda)]
«Rinvio pregiudiziale – Tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali – Direttiva 95/46/CE – Articolo 2, lettera a) – Nozione di “dati personali” – Risposte scritte fornite da un candidato durante un esame professionale – Annotazioni dell’esaminatore relative a tali risposte – Articolo 12, lettere a) e b) – Portata dei diritti di accesso e di rettifica della persona interessata»
Massime – Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 20 dicembre 2017
Ravvicinamento delle legislazioni–Tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali–Direttiva 95/46–Ambito di applicazione–Dati personali–Nozione–Risposte scritte fornite da un candidato durante un esame professionale e annotazioni dell’esaminatore ad esse relative–Inclusione
[Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 95/46, art. 2, a)]
Ravvicinamento delle legislazioni–Tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali–Direttiva 95/46–Diritti di rettifica e di cancellazione dei dati–Portata–Diritti di un candidato in relazione alle risposte fornite durante un esame professionale e alle annotazioni dell’esaminatore ad esse relative–Obiettivo di garantire il rispetto del diritto alla vita privata del candidato
[Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 7; regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 2016/679; direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 95/46, considerando 41 e artt. 6, § 1, d) e e), e 12, a) e b)]
L’articolo 2, lettera a), della direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, deve essere interpretato nel senso che, in circostanze come quelle di cui al procedimento principale, le risposte scritte fornite da un candidato durante un esame professionale e le eventuali annotazioni dell’esaminatore relative a tali risposte costituiscono dati personali, ai sensi di tale disposizione.
Come ha già constatato la Corte, l’ambito di applicazione della direttiva 95/46 è molto ampio e i dati personali a cui si riferisce sono vari (sentenza del 7 maggio 2009, Rijkeboer, C‑553/07, EU:C:2009:293, punto 59 e giurisprudenza ivi citata). Infatti, l’uso dell’espressione «qualsiasi informazione» nell’ambito della definizione della nozione di «dati personali», di cui all’articolo 2, lettera a), della direttiva 95/46 riflette l’obiettivo del legislatore dell’Unione di attribuire un’accezione estesa a tale nozione, che non è limitata alle informazioni sensibili o di ordine privato, ma comprende potenzialmente ogni tipo di informazioni, tanto oggettive quanto soggettive, sotto forma di pareri o di valutazioni, a condizione che esse siano «concernenti» la persona interessata. Per quanto riguarda tale ultima condizione, essa è soddisfatta qualora, in ragione del suo contenuto, della sua finalità o del suo effetto, l’informazione sia connessa a una determinata persona.
Per quanto riguarda le annotazioni dell’esaminatore relative alle risposte del candidato, occorre constatare che esse costituiscono, proprio come le risposte fornite dal candidato durante l’esame, informazioni concernenti tale candidato. La constatazione che le annotazioni dell’esaminatore relative alla risposte fornite dal candidato durante l’esame costituiscono informazioni che, in ragione del loro contenuto, della loro finalità e del loro effetto, sono collegate a tale candidato non è contraddetta dal fatto che tali annotazioni costituiscono anche informazioni concernenti l’esaminatore. Infatti, la medesima informazione può riguardare più persone fisiche e costituire per le stesse, a condizione che tali persone siano identificate o identificabili, un dato personale ai sensi dell’articolo 2, lettera a) della direttiva 95/46.
(v. punti 33‑35, 42, 44, 45, 62 e dispositivo)
Nella misura in cui le risposte scritte fornite dal candidato durante un esame professionale e le eventuali annotazioni dell’esaminatore ad esse relative possono quindi essere assoggettate a una verifica, in particolare, della loro esattezza e della necessità della loro conservazione, ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, lettere d) e e), della direttiva 95/46, e possono essere oggetto di una rettifica o di una cancellazione, ai sensi dell’articolo 12, lettera b), della stessa, si deve considerare che il fatto di dare al candidato un diritto di accesso a tali risposte e a tali annotazioni, ai sensi dell’articolo 12, lettera a), di tale direttiva, è conforme all’obiettivo della stessa consistente nel garantire la tutela del diritto alla vita privata di tale candidato rispetto al trattamento dei dati che lo riguardano (v., a contrario, sentenza del 17 luglio 2014, YS e a., C‑141/12 e C‑372/12, EU:C:2014:2081, punti 45 e 46) e ciò indipendentemente dalla questione se detto candidato disponga o no di un tale diritto di accesso anche in forza della normativa nazionale applicabile al procedimento di esame. Vero è che il diritto di rettifica, previsto all’articolo 12, lettera b), della direttiva 95/46, non può, evidentemente, consentire al candidato di «rettificare», a posteriori, risposte «sbagliate».
In tale contesto, va ricordato che la tutela del diritto fondamentale al rispetto della vita privata implica, in particolare, che qualsiasi persona fisica possa assicurarsi che i dati personali che la riguardano siano esatti e che siano trattati in maniera lecita. Come emerge dal considerando 41 della direttiva 95/46, è al fine di effettuare le necessarie verifiche che la persona interessata gode, ai sensi dell’articolo 12, lettera a), della medesima, di un diritto di accesso ai dati che la riguardano e che sono oggetto di trattamento. Tale diritto di accesso è necessario, in particolare, per consentire alla persona interessata di ottenere, se del caso, da parte del responsabile del trattamento la rettifica, la cancellazione o il congelamento di tali dati e, di conseguenza, di esercitare il diritto previsto all’articolo 12, lettera b), della suddetta direttiva (sentenza del 17 luglio 2014, YS e a., C‑141/12 e C‑372/12, EU:C:2014:2081, punto 44 e giurisprudenza ivi citata).
Infine, si deve constatare che, da un lato, i diritti di accesso e di rettifica, ai sensi dell’articolo 12, lettere a) e b), della direttiva 95/46, non si estendono alle domande poste in sede di esame, le quali non costituiscono in quanto tali dati personali del candidato. Dall’altro lato, tanto la direttiva 95/46 quanto il regolamento 2016/679, che la sostituisce, prevedono talune limitazioni di tali diritti.
(v. punti 52, 56‑59)