Causa C‑390/16

Procedimento penale

a carico di

Dániel Bertold Lada

(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Szombathelyi Törvényszék)

«Rinvio pregiudiziale – Cooperazione giudiziaria in materia penale – Decisione quadro 2008/675/GAI – Considerazione, in occasione dell’apertura di un nuovo procedimento penale, di una decisione di condanna precedentemente pronunciata in un altro Stato membro – Procedimento speciale di riconoscimento di una condanna penale pronunciata in un altro Stato membro – Riesame e riqualificazione giuridica della decisione anteriore – Principio del reciproco riconoscimento – Articolo 82, paragrafo 1, TFUE»

Massime – Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 5 luglio 2018

Cooperazione giudiziaria in materia penale – Considerazione delle decisioni di condanna fra Stati membri dell’Unione europea in occasione dell’apertura di un nuovo procedimento penale – Decisione quadro 2008/675 – Considerazione di una decisione di condanna anteriore di un giudice di un altro Stato membro soggetta allo svolgimento di un procedimento nazionale di previo riconoscimento della decisione stessa – Inammissibilità

(Art. 82 TFUE; decisione quadro del Consiglio 2008/675)

La decisione quadro 2008/675/GAI del Consiglio, del 24 luglio 2008, relativa alla considerazione delle decisioni di condanna tra Stati membri dell’Unione europea in occasione di un nuovo procedimento penale, letta alla luce dell’articolo 82 TFUE, deve essere interpretata nel senso che osta a che la considerazione in uno Stato membro, in occasione di un nuovo procedimento penale nei confronti di una persona, di una decisione di condanna penale definitiva precedentemente emessa dal giudice di un altro Stato membro nei confronti della stessa persona per fatti diversi, sia sottoposta ad un procedimento speciale di previo riconoscimento, come quello di cui al procedimento principale, da parte dei giudici di tale primo Stato membro.

Più in particolare, tale decisione quadro si propone di attuare il principio del reciproco riconoscimento delle decisioni giudiziarie in materia penale, sancito all’articolo 82, paragrafo 1, TFUE, che ha sostituito l’articolo 31 TUE sulla base del quale la stessa decisione quadro è stata adottata. Il principio in parola osta a che la considerazione, nell’ambito della menzionata decisione quadro, di una decisione di condanna resa precedentemente in un altro Stato membro sia soggetta all’attuazione di un procedimento nazionale di riconoscimento previo e che siffatta decisione costituisca, a tale titolo, oggetto di un riesame (v., in tal senso, sentenza del 21 settembre 2017, Beshkov,C‑171/16, EU:C:2017:710, punto 36 e giurisprudenza ivi citata).

In tal modo, dunque, l’articolo 3, paragrafo 3, della decisione quadro 2008/675 vieta espressamente un riesame come quello di cui trattasi nel procedimento principale, poiché le precedenti decisioni di condanna pronunciate in altri Stati membri devono infatti essere prese in considerazione quali sono state pronunciate (v., per analogia, sentenza del 21 settembre 2017, Beshkov,C‑171/16, EU:C:2017:710, punto 37).

Ciò posto, anche se la decisione quadro 2008/675 si oppone ad un riesame, come quello di cui al procedimento principale, che può condurre ad una riqualificazione del reato e ad una modifica della pena pronunciata in un altro Stato membro, si deve constatare che tale decisione quadro non osta a che lo Stato membro in cui si svolge il nuovo procedimento penale possa precisare le modalità di presa in considerazione delle precedenti decisioni di condanna pronunciate in tale altro Stato membro, poiché tale precisazione ha il solo scopo di stabilire se sia possibile attribuire a tali condanne effetti giuridici equivalenti a quelli derivanti da precedenti condanne nazionali in applicazione del diritto interno.

(v. punti 38-40, 48 e dispositivo)