Causa C‑384/16 P

European Union Copper Task Force

contro

Commissione europea

«Impugnazione – Prodotti fitosanitari – Regolamento di esecuzione (UE) 2015/408 – Immissione in commercio dei prodotti fitosanitari e istituzione di un elenco di sostanze candidate alla sostituzione – Inserimento in tale elenco della sostanza “composti di rame” – Ricorso di annullamento – Ricevibilità – Articolo 263, quarto comma, TFUE – Atto regolamentare che non comporta alcuna misura di esecuzione – Persona individualmente interessata»

Massime – Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 13 marzo 2018

  1. Ricorso di annullamento–Persone fisiche o giuridiche–Atti regolamentari che comportano misure di esecuzione–Nozione–Criteri di valutazione

    (Art. 263, comma 4, TFUE)

  2. Ricorso di annullamento–Persone fisiche o giuridiche–Atti regolamentari che comportano misure di esecuzione–Nozione–Regolamento della Commissione che identifica una sostanza attiva come sostanza candidata alla sostituzione in applicazione del regolamento n. 1107/2009–Inclusione

    (Art. 263, comma 4, TFUE; regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1107/2009, artt. 20,§ 1, e 24, § 2; regolamento della Commissione 2015/408)

  3. Ricorso di annullamento–Persone fisiche o giuridiche–Atti regolamentari che comportano misure di esecuzione–Nozione–Necessità, per le misure di esecuzione, di avere come base giuridica l’atto regolamentare di cui trattasi–Insussistenza

    (Art. 263, comma 4, TFUE)

  4. Ricorso di annullamento–Persone fisiche o giuridiche–Atti che le riguardano direttamente e individualmente–Ricorso di un’associazione di categoria per la tutela e la rappresentanza dei suoi membri–Ricevibilità–Presupposti

    (Art. 263, comma 4, TFUE)

  5. Ricorso di annullamento–Persone fisiche o giuridiche–Atti che le riguardano direttamente e individualmente–Regolamento della Commissione che identifica una sostanza attiva come sostanza candidata alla sostituzione in applicazione del regolamento n. 1107/2009–Ricorso di un’associazione di produttori della sostanza di cui trattasi–Assenza di incidenza individuale–Irricevibilità

    (Art. 263, comma 4, TFUE; regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1107/2009, art. 80, § 7, e allegato II, punto 4; regolamento della Commissione 2015/408, considerando 2 e art. 1; direttiva del Consiglio 91/414, allegato I)

  6. Diritti fondamentali–Diritto ad una tutela giurisdizionale effettiva–Controllo della legittimità degli atti dell’Unione–Modalità–Tutela di tale diritto ad opera del giudice dell’Unione o dei giudici nazionali a seconda della natura giuridica dell’atto impugnato–Possibilità di avvalersi del ricorso di annullamento o del rinvio pregiudiziale per accertamento della validità

    (Art. 19, § 1, TUE; artt. 263, comma 4, TFUE, 267 TFUE e 277 TFUE; Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, artt. 47 e 51, § 1)

  1.  V. il testo della decisione.

    (v. punti 35-40)

  2.  Il fatto che un atto regolamentare dell’Unione comporti misure di esecuzione, ai sensi dell’articolo 263, quarto comma, ultima parte di frase, TFUE, con la conseguenza che determinati effetti giuridici di detto regolamento si producono solo tramite tali misure, non esclude tuttavia che il medesimo regolamento esplichi, sulla situazione giuridica di una persona fisica o giuridica, altri effetti giuridici, che non dipendono dall’adozione di misure di esecuzione.

    Gli effetti giuridici del regolamento 2015/408, recante attuazione dell’articolo 80, paragrafo 7, del regolamento n. 1107/2009 relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che stabilisce un elenco di sostanze candidate alla sostituzione, riguardanti la durata di validità del rinnovo dell’approvazione dei composti di rame si produrranno, nei confronti di un importatore di composti di rame, solo tramite misure di esecuzione. Discende, infatti, dalle disposizioni del regolamento n. 1107/2009, segnatamente dall’articolo 24, paragrafo 2, dello stesso, che la qualifica dei composti di rame da parte del regolamento 2015/408 come sostanza candidata alla sostituzione non pregiudica l’applicazione della procedura di rinnovo dell’approvazione di tale sostanza. Orbene, tale procedura comporta, così come la procedura di rinnovo dell’approvazione di una sostanza attiva che non sia iscritta nell’elenco allegato al regolamento 2015/408, l’adozione di un regolamento da parte della Commissione, conformemente all’articolo 20, paragrafo 1, del regolamento n. 1107/2009.

    In tali circostanze, un regolamento della Commissione di rinnovo dell’approvazione di sostanze candidate alla sostituzione, come i composti di rame, configura una misura di esecuzione del regolamento 2015/408, ai sensi dell’articolo 263, quarto comma, ultima parte di frase, TFUE. Del pari, gli effetti di detto regolamento relativi alla realizzazione, da parte degli Stati membri, di una valutazione comparativa dei rischi per la salute o l’ambiente dei prodotti fitosanitari contenenti composti di rame rispetto ad un prodotto alternativo o ad un metodo di prevenzione non chimico o di difesa integrata si produrranno nei confronti di un importatore di composti di rame soltanto tramite atti adottati dalle autorità competenti degli Stati membri; atti di tal genere costituiscono, pertanto, misure di esecuzione ai sensi dell’articolo 263, quarto comma, ultima parte di frase, TFUE.

    (v. punti 45, 50, 51, 54, 59)

  3.  La formulazione dell’articolo 263, quarto comma, ultima parte di frase, TFUE non richiede, affinché una misura sia qualificata come misura di esecuzione di un atto regolamentare, che tale atto costituisca la base giuridica della misura. Una stessa misura può essere una misura di attuazione sia dell’atto le cui disposizioni costituiscono la propria base giuridica sia di un atto diverso, qualora gli effetti giuridici di quest’ultimo si produrranno, in tutto o in parte, nei confronti della parte ricorrente soltanto mediante tale misura.

    (v. punto 65)

  4.  V. il testo della decisione.

    (v. punti 87, 88, 91)

  5.  I soggetti diversi dai destinatari di una decisione possono sostenere di essere individualmente interessati, ai sensi dell’articolo 263, quarto comma, TFUE, solo se detta decisione li concerne a causa di determinate qualità personali o di una situazione di fatto che li caratterizza rispetto a chiunque altro e, quindi, li distingue in modo analogo ai destinatari. A tale riguardo, la possibilità di determinare, con maggiore o minore precisione, il numero o anche l’identità dei soggetti di diritto ai quali si applica un provvedimento non comporta affatto che tali soggetti debbano essere considerati individualmente interessati da detto provvedimento, qualora risulti che tale applicazione sia effettuata in virtù di una situazione obiettiva di diritto o di fatto definita dall’atto medesimo.

    Nel caso di un ricorso da parte di un’associazione di produttori di composti di rame avverso il regolamento 2015/408, recante attuazione dell’articolo 80, paragrafo 7, del regolamento n. 1107/2009 relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che stabilisce un elenco di sostanze candidate alla sostituzione, i membri della ricorrente sono interessati dal regolamento controverso soltanto in ragione della loro qualità oggettiva di produttori di composti di rame, allo stesso titolo di qualsiasi altro operatore economico che si trovi, attualmente o potenzialmente, in una situazione identica e non sono, dunque, interessati individualmente dal regolamento controverso. A tal riguardo, al momento dell’adozione del regolamento 2015/408, l’iscrizione dei composti di rame nella lista delle sostanze candidate alla sostituzione è stata decisa non in considerazione delle qualità particolari dei membri della ricorrente, bensì in ragione del fatto che tale sostanza rispettava i criteri da soddisfare perché fosse considerata come sostanza persistente e tossica, ai sensi del punto 4 dell’allegato II del regolamento n. 1107/2009.

    (v. punti 93, 94, 97, 101)

  6.  V. il testo della decisione.

    (v. punti 111-117, 119)