Causa C‑382/16
Hornbach-Baumarkt-AG
contro
Finanzamt Landau
(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Finanzgericht Rheinland-Pfalz)
«Rinvio pregiudiziale – Libertà di stabilimento – Imposta sulle società – Normativa di uno Stato membro – Determinazione del reddito imponibile delle società – Beneficio concesso a titolo gratuito da una società residente a una società non residente collegata da vincoli di interdipendenza – Rettifica dei redditi imponibili della società residente – Mancata rettifica dei redditi imponibili in caso di beneficio identico concesso da una società residente a un’altra società residente collegata da tali vincoli – Restrizione alla libertà di stabilimento – Giustificazione»
Massime – Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 31 maggio 2018
Libera circolazione delle persone – Libertà di stabilimento – Restrizioni – Normativa tributaria – Imposta sulle società – Determinazione del reddito imponibile – Benefici anomali o a titolo gratuito concessi tra società collegate da vincoli di interdipendenza – Normativa nazionale che prevede la tassazione, in capo ad una società residente, soltanto dei benefici concessi da quest’ultima a una società non residente – Ammissibilità – Presupposto – Normativa nazionale che consente di produrre prove delle ragioni commerciali sottese a detti benefici – Verifica incombente al giudice nazionale
[Artt. 43 CE e 48 CE (divenuti artt. 49 TFUE e 54 TFUE)]
L’articolo 43 CE (divenuto articolo 49 TFUE), in combinato disposto con l’articolo 48 CE (divenuto articolo 54 TFUE), deve essere interpretato nel senso che esso non osta, in linea di principio, ad una normativa nazionale, come quella oggetto del procedimento principale, per effetto della quale i redditi di una società residente di uno Stato membro, che abbia concesso ad una società stabilita in un altro Stato membro, ad essa collegata da vincoli di interdipendenza, benefici a condizioni che si discostino dalle condizioni che soggetti terzi tra loro indipendenti avrebbero convenuto in circostanze identiche o simili, devono essere determinati come se fossero stati realizzati in presenza di condizioni concordate tra tali soggetti terzi ed essere oggetto di rettifica, mentre la rettifica dei redditi imponibili resta esclusa nel caso in cui i medesimi benefici siano stati concessi da una società residente a un’altra società residente alla stessa collegata da vincoli di interdipendenza. Spetta tuttavia al giudice nazionale verificare se la normativa di cui trattasi nel procedimento principale consenta al contribuente residente di provare che le suddette condizioni siano state concordate per ragioni commerciali riconducibili alla propria posizione di socio della società non residente.
(v. punto 59 e dispositivo)