Causa C‑360/16

Bundesrepublik Deutschland

contro

Aziz Hasan

(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesverwaltungsgericht)

«Rinvio pregiudiziale – Regolamento (UE) n. 604/2013 – Determinazione dello Stato membro competente per l’esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo – Modalità e termini per la formulazione di una richiesta di ripresa in carico – Rientro illegale di un cittadino di un paese terzo in uno Stato membro che ha operato un trasferimento – Articolo 24 – Procedura di ripresa in carico – Articolo 27 – Mezzo di ricorso – Portata del sindacato giurisdizionale – Circostanze successive al trasferimento»

Massime – Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 25 gennaio 2018

  1. Controlli alle frontiere, asilo e immigrazione–Politica d’asilo–Criteri e meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l’esame di una domanda di protezione internazionale–Regolamento n. 604/2013–Ricorso proposto contro una decisione di trasferimento adottata nei confronti di un richiedente la protezione internazionale–Obbligo per gli Stati membri di prevedere mezzi di ricorso effettivi e rapidi–Normativa nazionale che prevede un sindacato giurisdizionale basato sulla situazione di fatto esistente al momento dello svolgimento dell’ultima udienza o, in assenza di udienza, al momento dell’adozione della decisione sul ricorso–Sindacato giurisdizionale che consente di prendere in considerazione circostanze successive all’adozione e all’esecuzione della decisione di trasferimento–Ammissibilità

    (Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 47; regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 604/2013, considerando 19 e art. 27, § 1)

  2. Controlli alle frontiere, asilo e immigrazione–Politica d’asilo–Criteri e meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l’esame di una domanda di protezione internazionale–Regolamento n. 604/2013–Procedura di ripresa in carico–Ambito di applicazione–Cittadino di un paese terzo che ha presentato domanda di protezione internazionale in due diversi Stati membri, che è stato trasferito verso il primo Stato membro a seguito del rigetto della sua domanda nel secondo Stato membro, ed è poi rientrato illegalmente sul territorio di tale secondo Stato membro–Inclusione–Obbligo di seguire tale procedura di ripresa in carico prima di procedere a un nuovo trasferimento

    (Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 604/2013, art. 24)

  3. Controlli alle frontiere, asilo e immigrazione–Politica d’asilo–Criteri e meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l’esame di una domanda di protezione internazionale–Regolamento n. 604/2013–Procedure di presa e di ripresa in carico–Termini previsti per la presentazione di una richiesta di ripresa in carico–Situazione di un cittadino di un paese terzo che è già stato trasferito verso un altro Stato membro ed è poi rientrato illegalmente nel territorio dello Stato membro richiedente–Irrilevanza ai fini dell’obbligo di rispettare i termini previsti–Dies a quo dei detti termini

    (Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 604/2013, art. 24, § 2)

  4. Controlli alle frontiere, asilo e immigrazione–Politica d’asilo–Criteri e meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l’esame di una domanda di protezione internazionale–Regolamento n. 604/2013–Procedure di presa e di ripresa in carico–Termini previsti per la presentazione di una richiesta di ripresa in carico–Conseguenza dell’inosservanza di tali termini–Possibilità per il cittadino di un paese terzo di presentare una nuova domanda di protezione internazionale nello Stato membro qualora non abbia presentato in tempo utile detta richiesta–Ricorso a tale possibilità–Trasferimento della competenza per l’esame della domanda di protezione internazionale a tale Stato membro

    (Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 604/2013, art. 24, §§ 2 e 3)

  5. Controlli alle frontiere, asilo e immigrazione–Politica d’asilo–Criteri e meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l’esame di una domanda di protezione internazionale–Regolamento n. 604/2013–Procedure di presa e di ripresa in carico–Termini previsti per la presentazione di una richiesta di ripresa in carico–Conseguenza dell’inosservanza di tali termini–Possibilità per il cittadino di un paese terzo di presentare una nuova domanda di protezione internazionale nello Stato membro qualora non abbia presentato in tempo utile detta richiesta–Nozione di «introduzione di una nuova domanda di protezione internazionale»–Ricorso pendente contro la decisione che ha respinto una prima domanda di protezione internazionale–Esclusione

    (Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 604/2013, art. 24, § 3)

  6. Controlli alle frontiere, asilo e immigrazione–Politica d’asilo–Criteri e meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l’esame di una domanda di protezione internazionale–Regolamento n. 604/2013–Procedure di presa e di ripresa in carico–Termini previsti per la presentazione di una richiesta di ripresa in carico–Conseguenza dell’inosservanza di tali termini–Possibilità per il cittadino di un paese terzo di presentare una nuova domanda di protezione internazionale nello Stato membro qualora non abbia presentato in tempo utile detta richiesta–Mancato ricorso a tale possibilità–Obbligo per tale Stato membro di presentare una richiesta di ripresa in carico prima di procedere al trasferimento

    (Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 604/2013, art. 24, § 3)

  1.  L’articolo 27, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l’esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide, letto alla luce del considerando 19 di tale regolamento e dell’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, deve essere interpretato nel senso che esso non osta a una normativa nazionale, come quella di cui al procedimento principale, che prevede che il controllo giurisdizionale della decisione di trasferimento debba basarsi sulla situazione di fatto esistente allorché si è tenuta l’ultima udienza dinanzi al giudice adito o, in mancanza di udienza, al momento in cui detto giudice si pronuncia sul ricorso.

    L’articolo 27, paragrafo 1, del regolamento Dublino III prevede che il richiedente la protezione internazionale abbia diritto a un ricorso effettivo avverso una decisione di trasferimento, o a una revisione della medesima, in fatto e in diritto, dinanzi a un organo giurisdizionale. Inoltre, dalla giurisprudenza della Corte relativa all’articolo 29 del regolamento Dublino III deriva che, alla luce, da un lato, dell’obiettivo citato al considerando 19 di tale regolamento di garantire, conformemente all’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali, una protezione efficace degli interessati, e dall’altro, della finalità di assicurare con celerità la determinazione dello Stato membro competente a esaminare una domanda di protezione internazionale enunciato al considerando 5 del regolamento suddetto, il richiedente deve poter disporre di un mezzo di ricorso effettivo e rapido che gli consenta di far valere circostanze successive alla adozione della decisione di trasferimento adottata nei suoi confronti, qualora la loro presa in considerazione sia determinante per la corretta applicazione dello stesso regolamento (v., in tal senso, sentenza del 25 ottobre 2017, Shiri,C‑201/16, EU:C:2017:805, punto 44). Una normativa come quella di cui al procedimento principale, che consente al richiedente la protezione internazionale di invocare circostanze successive all’adozione della decisione di trasferimento nell’ambito del ricorso diretto contro tale decisione, soddisfa detto obbligo di prevedere un mezzo di ricorso effettivo e rapido (v., per analogia, sentenza del 25 ottobre 2017, Shiri,C‑201/16, EU:C:2017:805, punto 45).

    In tale contesto, l’articolo 27, paragrafo 1, del regolamento Dublino III non può essere interpretato nel senso che osta a una tale normativa per il solo fatto che quest’ultima può condurre il giudice investito di un ricorso avverso una decisione di trasferimento a prendere in considerazione, in una situazione come quella di cui al procedimento principale, circostanze successive non solo all’adozione di tale decisione, ma anche al trasferimento della persona interessata effettuato in applicazione di detta decisione. È pur vero che tali circostanze non possono essere pertinenti ai fini dell’applicazione di prescrizioni contenute in detto regolamento, che, come quelle di cui all’articolo 29, paragrafi 1 e 2, dello stesso, disciplinano lo svolgersi della procedura di ripresa in carico prima del trasferimento. Tuttavia, l’esecuzione del trasferimento, che costituisce una mera applicazione concreta della decisione di trasferimento, non è idonea, in quanto tale, a fissare in modo definitivo la competenza dello Stato membro nel quale la persona interessata è stata trasferita.

    (v. punti 29, 31‑35, 40, dispositivo 1)

  2.  L’articolo 24 del regolamento n. 604/2013 deve essere interpretato nel senso che, in una situazione come quella di cui al procedimento principale, nella quale un cittadino di un paese terzo, dopo aver presentato una domanda di protezione internazionale in un primo Stato membro, è stato trasferito verso tale Stato membro a seguito del rigetto di una nuova domanda presentata presso un secondo Stato membro ed è poi tornato, senza titolo di soggiorno, nel territorio di quest’ultimo, detto cittadino può essere sottoposto a una procedura di ripresa in carico e che non è possibile procedere a un ulteriore trasferimento di tale persona verso il primo di tali Stati membri senza che venga seguita detta procedura.

    Per quanto riguarda le prescrizioni che devono essere seguite ai fini di una proficua esecuzione di tale procedura, si deve ricordare che, mentre l’articolo 23 di tale regolamento disciplina le situazioni nelle quali una nuova domanda di protezione internazionale è stata presentata nello Stato membro richiedente, l’articolo 24 di detto regolamento riguarda i casi in cui nessuna nuova domanda è stata presentata in tale Stato membro (v., in tal senso, ordinanza del 5 aprile 2017, Ahmed,C‑36/17, EU:C:2017:273, punto 26). Ne consegue che la procedura di cui all’articolo 24 del regolamento Dublino III può essere applicata a una persona, come quella di cui al procedimento principale, la quale, dopo aver depositato una domanda di protezione internazionale in uno Stato membro, rientri illegalmente nel territorio di un altro Stato membro senza presentarvi una nuova domanda di protezione internazionale.

    La circostanza che la persona di cui trattasi, nel corso di un primo soggiorno nel territorio del secondo di tali Stati membri, abbia già presentato una domanda di protezione internazionale che è stata respinta nell’ambito previsto dall’articolo 26, paragrafo 1, di tale regolamento, non può modificare detta analisi. Parimenti, il fatto che la decisione con la quale è stata respinta una domanda di protezione internazionale presentata nel corso di un primo soggiorno nel territorio dello Stato membro in questione sia stata oggetto di un ricorso ancora pendente dinanzi al giudice competente non può escludere l’applicazione dell’articolo 24 del regolamento Dublino III in una situazione come quella di cui al procedimento principale, dal momento che, in assenza di effetto sospensivo conferito alla proposizione di tale ricorso, si deve ritenere che detta decisione produca i suoi effetti, quali derivano da tale regolamento, e che quindi essa comporti la chiusura della procedura amministrativa avviata in seguito alla presentazione della domanda di protezione internazionale.

    Peraltro, poiché il legislatore dell’Unione ha previsto, all’articolo 24 di tale regolamento, una procedura specifica applicabile ad un cittadino di un paese terzo come quello di cui al procedimento principale, la quale comporta, in particolare, di sollecitare lo Stato membro richiesto entro termini imperativi la cui scadenza può influire sulla situazione di tale cittadino, costui non può essere trasferito in un altro Stato membro, senza che sia stata completata con successo questa procedura sulla base di una decisione di trasferimento adottata nei suoi confronti, che è già stata eseguita in passato.

    (v. punti 46‑48, 50, 51, 55, dispositivo 2)

  3.  L’articolo 24, paragrafo 2, del regolamento n. 604/2013 deve essere interpretato nel senso che, in una situazione come quella di cui al procedimento principale, nella quale un cittadino di un paese terzo è ritornato, senza titolo di soggiorno, nel territorio di uno Stato membro che ha effettuato in passato il suo trasferimento verso un altro Stato membro, la richiesta di ripresa in carico deve essere inviata entro i termini previsti da tale disposizione e che gli stessi non possono iniziare a decorrere prima che lo Stato membro richiedente abbia avuto conoscenza del rientro della persona interessata nel proprio territorio.

    Poiché il legislatore dell’Unione non ha operato una distinzione, all’articolo 24 di tale regolamento, tra le situazioni nelle quali la procedura di ripresa in carico sia attivata per la prima volta e quelle in cui tale procedura debba essere condotta nuovamente in seguito al rientro, senza titolo di soggiorno, della persona interessata nello Stato membro richiedente dopo un trasferimento, i termini fissati da detto articolo devono essere rispettati anche in tale caso.

    Per quanto concerne il computo di tali termini, si deve rilevare che essi intendono inquadrare la procedura di ripresa in carico e contribuiscono, in modo determinante, alla realizzazione dell’obiettivo di un rapido espletamento delle domande di protezione internazionale garantendo che la procedura di ripresa in carico sarà effettuata senza ritardi ingiustificati (v., per analogia, sentenze del 26 luglio 2017, Mengesteab,C‑670/16, EU:C:2017:587, punti 5354, nonché del 25 ottobre 2017, Shiri,C‑201/16, EU:C:2017:805, punto 31). A tal fine, detti termini garantiscono che lo Stato membro richiedente avvii la procedura di ripresa in carico entro un termine ragionevole a decorrere dal momento in cui dispone di informazioni che gli consentono di rivolgere una richiesta di ripresa in carico a un altro Stato membro, e il termine applicabile in detto contesto varia in funzione della natura di tali informazioni. Ne deriva che gli stessi termini non possono logicamente iniziare a decorrere a una data in cui lo Stato membro richiedente non disponeva delle informazioni che gli avrebbero consentito di avviare la procedura di ripresa in carico.

    (v. punti 61‑64, 70, dispositivo 3)

  4.  L’articolo 24, paragrafo 3, del regolamento n. 604/2013 deve essere interpretato nel senso che, quando la richiesta di ripresa in carico non è presentata entro i termini di cui all’articolo 24, paragrafo 2, del medesimo regolamento, lo Stato membro nel cui territorio si trova la persona interessata senza titolo di soggiorno è competente per l’esame della nuova domanda di protezione internazionale che tale persona deve essere autorizzata a presentare.

    A tale proposito, va sottolineato che, ove l’articolo 24, paragrafo 3, del regolamento Dublino III dovesse essere interpretato nel senso che esso implica meramente che la persona interessata debba avere il diritto di presentare una domanda di protezione internazionale e che non ha, quindi, alcun effetto sulla determinazione dello Stato membro competente dell’esame di tale domanda, tale disposizione sarebbe privata di ogni effetto utile.

    (v. punti 75, 80, dispositivo 4)

  5.  L’articolo 24, paragrafo 3, del regolamento n. 604/2013 deve essere interpretato nel senso che il fatto che la procedura di ricorso contro una decisione che ha respinto una prima domanda di protezione internazionale presentata in uno Stato membro sia ancora pendente non deve essere considerato come equivalente alla presentazione di una nuova domanda di protezione internazionale in tale Stato membro, ai sensi di detta disposizione.

    (v. punto 85, dispositivo 5)

  6.  L’articolo 24, paragrafo 3, del regolamento n. 604/2013 deve essere interpretato nel senso che, qualora la richiesta di ripresa in carico non sia presentata entro i termini di cui all’articolo 24, paragrafo 2, del medesimo regolamento e la persona interessata non si sia avvalsa della facoltà di cui deve disporre di presentare una nuova domanda di protezione internazionale:

    lo Stato membro nel cui territorio la persona interessata si trova senza titolo di soggiorno può ancora formulare una richiesta di ripresa in carico, e che

    detta disposizione non autorizza il trasferimento di tale persona in un altro Stato membro senza che sia formulata una richiesta siffatta.

    Poiché il legislatore dell’Unione non ha attribuito alla scadenza dei termini fissati all’articolo 24, paragrafo 2, del medesimo regolamento nessun altro effetto, si deve ritenere che, nei casi in cui la persona interessata non si avvalga di tale facoltà, lo Stato membro nel cui territorio si trova la persona è libero di trarne le conseguenze e di avviare, se del caso, una procedura di ripresa in carico destinata a garantire che tale persona raggiunga il territorio dello Stato membro al quale ha presentato una domanda di protezione internazionale.

    Per contro, dato che, da un lato, lo Stato membro competente è tenuto, a norma dell’articolo 18, paragrafo 1, lettere da b) a d), del regolamento Dublino III, a riprendere in carico la persona interessata alle condizioni previste agli articoli da 23 a 25 e 29 di tale regolamento e, dall’altra, che nessuno di tali articoli prevede il trasferimento di tale persona in assenza di accordo, esplicito o implicito, dello Stato membro richiesto a tal fine, l’articolo 24, paragrafo 3, di detto regolamento non può essere inteso nel senso che autorizza uno Stato membro a procedere al trasferimento di tale persona in un altro Stato membro senza formulare una richiesta di ripresa in carico.

    (v. punti 89‑91, dispositivo 6)