Causa C‑341/16
Hanssen Beleggingen BV
contro
Tanja Prast-Knipping
(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Oberlandesgericht Düsseldorf)
«Rinvio pregiudiziale – Cooperazione giudiziaria in materia civile e commerciale – Regolamento (CE) n. 44/2001 – Competenza giurisdizionale – Articolo 2, paragrafo 1 – Competenza dei giudici del domicilio del convenuto – Articolo 22, punto 4 – Competenza esclusiva in materia di registrazione e validità di titoli di proprietà intellettuale – Controversia volta ad accertare la legittima iscrizione di una persona quale titolare di un marchio»
Massime – Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 5 ottobre 2017
Cooperazione giudiziaria in materia civile–Competenza giurisdizionale ed esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale–Regolamento n. 44/2001–Disposizioni di tale regolamento qualificate come equivalenti a quelle della convenzione di Bruxelles–Interpretazione di tali disposizioni in conformità alla giurisprudenza della Corte relativa alla convenzione–Competenze esclusive–Controversie in materia di registrazione o di validità dei titoli di proprietà intellettuale–Nozione–Interpretazione autonoma–Interpretazione restrittiva
(Convenzione del 27 settembre 1968; regolamento del Consiglio n. 44/2001, art. 22, punto 4)
Cooperazione giudiziaria in materia civile–Competenza giurisdizionale ed esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale–Regolamento n. 44/2001–Competenze esclusive–Controversie in materia di registrazione o di validità dei titoli di proprietà intellettuale–Controversia vertente sulla proprietà di un marchio registrato–Esclusione
(Regolamento del Consiglio n. 44/2001, art. 22, punto 4)
V. il testo della decisione.
(v. punti 30‑33)
L’articolo 22, punto 4, del regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, deve essere interpretato nel senso che non si applica alle controversie volte a determinare se una persona sia stata legittimamente registrata come titolare di un marchio.
Una controversia che non implichi alcuna contestazione della registrazione del marchio in quanto tale o della validità dello stesso esula, infatti, tanto dalla definizione di controversia «in materia di registrazione o di validità di marchi», di cui all’articolo 22, punto 4, del regolamento n. 44/2001, quanto dallo scopo di tale disposizione. A tal proposito, occorre osservare che la questione del patrimonio personale cui appartiene un titolo di proprietà intellettuale non presenta, in generale, un nesso di prossimità materiale o giuridica con il luogo in cui tale titolo è stato registrato.
(v. punti 37, 43 e dispositivo)