Causa C‑330/16

Piotr Zarski

contro

Andrzej Stadnicki

(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Sąd Okręgowy w Warszawie)

«Rinvio pregiudiziale – Lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali – Direttiva 2011/7/UE – Contratti di locazione commerciale a durata indeterminata – Ritardi di pagamento del canone di locazione – Contratti conclusi prima della scadenza del termine per la trasposizione di tale direttiva – Normativa nazionale – Esclusione di tali contratti dall’ambito di applicazione ratione temporis di detta direttiva»

Massime – Sentenza della Corte (Nona Sezione) del 1o giugno 2017

Ravvicinamento delle legislazioni – Lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali – Direttiva 2011/7 – Contratti di locazione commerciale a tempo indeterminato conclusi prima della scadenza del termine per la trasposizione di tale direttiva – Ritardi nel pagamento di canoni di locazione verificatisi successivamente alla trasposizione di tale direttiva – Normativa nazionale che esclude tali contratti dall’ambito di applicazione ratione temporis della suddetta direttiva – Ammissibilità

(Direttive del Parlamento europeo e del Consiglio 2000/35, art. 6, § 3, e 2011/7, art. 12, § 4)

L’articolo 12, paragrafo 4, della direttiva 2011/7/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, deve essere interpretato nel senso che gli Stati membri possono escludere dall’ambito di applicazione di tale direttiva i ritardi di pagamento nell’esecuzione di un contratto concluso prima del 16 marzo 2013, anche qualora tali ritardi avvengano successivamente a tale data.

Così, per quanto riguarda la formulazione dell’articolo 12, paragrafo 4, della direttiva 2011/7, occorre rilevare che il legislatore dell’Unione utilizza l’espressione «contratti conclusi» e non quella di «transazioni commerciali», ripresa in altre disposizioni della direttiva in oggetto. L’esame del testo letterale di tale disposizione porta quindi a ritenere che, ricorrendo all’espressione «contratti conclusi», il legislatore dell’Unione abbia inteso permettere agli Stati membri di escludere dall’ambito di applicazione della direttiva 2011/7 i rapporti contrattuali conclusi prima del 16 marzo 2013, nella loro integralità, ivi compresi gli effetti che da detti rapporti contrattuali derivano e si materializzano successivamente a tale data.

Ne risulta che, qualora uno Stato membro si sia avvalso della facoltà che gli è riconosciuta dall’articolo 12, paragrafo 4, della direttiva 2011/7, i contratti conclusi prima del 16 marzo 2013 restano, fatto salvo l’articolo 6, paragrafo 3, lettera b), della direttiva 2000/35, disciplinati da quest’ultima direttiva, ivi compresi i loro effetti futuri, nonostante la circostanza che quest’ultima direttiva sia, in linea di principio, abrogata a decorrere dalla medesima data. In tal caso, la direttiva 2011/7 non può applicarsi agli effetti di tali contratti, che hanno luogo a partire dal 16 marzo 2013, poiché questi ultimi non possono essere disciplinati contemporaneamente dalle disposizioni della direttiva 2000/35 e della direttiva 2011/7.

Emerge da quanto precede che le contestazioni relative ai pagamenti dovuti dopo il 16 marzo 2013 non possono ricadere nell’ambito d’applicazione della direttiva 2011/7, allorché il contratto, sulla base del quale tali pagamenti devono essere effettuati, è stato concluso prima di tale data e lo Stato membro interessato si è avvalso della facoltà prevista dall’articolo 12, paragrafo 4, della direttiva 2011/7.

(v. punti 27, 29, 32‑34 e dispositivo)