Causa C‑326/16 P
LL
contro
Parlamento europeo
«Impugnazione – Ricorso di annullamento – Articolo 263, sesto comma, TFUE – Ricevibilità – Termine di ricorso – Computo – Ex membro del Parlamento europeo – Decisione relativa al recupero dell’indennità di assistenza parlamentare – Misure di attuazione dello Statuto dei deputati al Parlamento – Articolo 72 – Procedura di reclamo presso il Parlamento – Notifica della decisione che arreca pregiudizio – Lettera raccomandata non ritirata dal destinatario»
Massime – Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 21 febbraio 2018
Parlamento europeo–Regolamentazione riguardante le spese e le indennità dei deputati–Recupero di somme indebitamente versate–Decisione del segretario generale del Parlamento–Reclamo–Natura facoltativa–Ricorso al giudice dell’Unione–Ammissibilità–Dies a quo del termine per il ricorso di annullamento
(Art. 263 TFUE; Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 47; decisione dell’Ufficio di presidenza del Parlamento recante misure di attuazione dello Statuto dei deputati al Parlamento europeo, art. 72)
Ricorso di annullamento–Termini–Dies a quo–Data di notifica della decisione–Data in cui si è avuta conoscenza dell’atto–Onere della prova
(Art. 263, comma 6, TFUE e 297, § 2, comma 3, TFUE)
La procedura di reclamo di cui all’articolo 72 della decisione dell’Ufficio di presidenza del Parlamento europeo recante misure di attuazione dello Statuto dei deputati al Parlamento europeo ha carattere facoltativo. A tal proposito, un rimedio amministrativo, facoltativo o non facoltativo che sia, ha lo scopo di consentire e di favorire la composizione amichevole della lite tra l’interessato e l’amministrazione al fine di evitare un contenzioso. Ne risulta, segnatamente, che il carattere obbligatorio o facoltativo di un rimedio amministrativo non incide sul fatto che un procedimento amministrativo preliminare costituisce un rimedio precontenzioso. Pertanto, non può ritenersi, segnatamente alla luce del diritto a un ricorso giurisdizionale effettivo, sancito dall’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, che l’avvio di un procedimento di reclamo ai sensi dell’articolo 72 della suddetta decisione arrechi pregiudizio al diritto a un ricorso giurisdizionale avverso la decisione controversa.
A tal proposito, l’assenza di un termine di risposta a carico dell’amministrazione del Parlamento per i reclami presentati ai sensi dell’articolo 72 della decisione dell’Ufficio di presidenza del Parlamento nell’ambito di un procedimento amministrativo che ha carattere facoltativo non può limitare l’accesso al giudice, atteso che l’interessato può, in qualsiasi momento, rinunciare a dar seguito al procedimento amministrativo preliminare e proporre un ricorso giurisdizionale. Pertanto, il giudice dell’Unione non può constatare la tardività del ricorso senza tener conto del procedimento di reclamo avviato ai sensi del suddetto articolo 72.
(v. punti 24‑26, 28, 35)
V. il testo della decisione.
(v. punti 48, 49)