Cause riunite C‑316/16 e C‑424/16

B

contro

Land Baden-Württemberg

e

Secretary of State for the Home Department

contro

Franco Vomero

(domande di pronuncia pregiudiziale proposte dal Verwaltungsgerichtshof Baden-Württemberg e dalla Supreme Court of the United Kingdom)

«Rinvio pregiudiziale – Cittadinanza dell’Unione europea – Diritto di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri – Direttiva 2004/38/CE – Articolo 28, paragrafo 3, lettera a) – Protezione rafforzata contro l’allontanamento – Presupposti – Diritto di soggiorno permanente – Soggiorno nello Stato membro ospitante nei dieci anni precedenti la decisione di allontanamento dal territorio dello Stato membro interessato – Periodo di detenzione – Conseguenze sulla continuità del soggiorno di dieci anni – Rapporto con la valutazione complessiva di un legame di integrazione – Momento in cui avviene detta valutazione e criteri da prendere in considerazione in tale sede»

Massime – Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 17 aprile 2018

  1. Cittadinanza dell’Unione–Diritto di libera circolazione e di libero soggiorno nel territorio degli Stati membri–Direttiva 2004/38–Limitazioni del diritto d’ingresso e di soggiorno per motivi di ordine pubblico o di pubblica sicurezza–Tutela contro l’allontanamento–Presupposto–Soggiorno nei dieci anni precedenti la decisione di allontanamento–Presupposto per l’applicazione–Interessato che gode di un diritto di soggiorno permanente

    [Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2004/38, artt. 16, 28, §§ 2 e 3, a)]

  2. Cittadinanza dell’Unione–Diritto di libera circolazione e di libero soggiorno nel territorio degli Stati membri–Direttiva 2004/38–Limitazioni del diritto d’ingresso e di soggiorno per motivi di ordine pubblico o di pubblica sicurezza–Tutela contro l’allontanamento–Presupposto–Soggiorno nei dieci anni precedenti la decisione di allontanamento–Periodo di soggiorno continuativo calcolato a ritroso, a partire dalla data della decisione di allontanamento

    [Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2004/38, art. 28, § 3, a)]

  3. Cittadinanza dell’Unione–Diritto di libera circolazione e di libero soggiorno nel territorio degli Stati membri–Direttiva 2004/38–Limitazioni del diritto d’ingresso e di soggiorno per motivi di ordine pubblico o di pubblica sicurezza–Tutela contro l’allontanamento–Presupposto–Interruzione della continuità del soggiorno nello Stato membro ospitante con un periodo di reclusione–Periodo di soggiorno continuativo nei dieci anni precedenti la decisione di allontanamento–Valutazione globale dei legami di integrazione con lo Stato membro

    [Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2004/38, art. 28, § 3, a)]

  4. Cittadinanza dell’Unione–Diritto di libera circolazione e di libero soggiorno nel territorio degli Stati membri–Direttiva 2004/38–Limitazioni del diritto d’ingresso e di soggiorno per motivi di ordine pubblico o di pubblica sicurezza–Tutela contro l’allontanamento–Presupposto–Soggiorno nei dieci anni precedenti la decisione di allontanamento–Momento della valutazione–Data di adozione della decisione di allontanamento

    [Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2004/38, artt. 27, § 2, comma 2, e 28, § 3, a)]

  1.  L’articolo 28, paragrafo 3, lettera a), della direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa al diritto dei cittadini dell’Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, che modifica il regolamento (CEE) n. 1612/68 ed abroga le direttive 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE e 93/96/CEE, deve essere interpretato nel senso che il beneficio della protezione contro l’allontanamento dal territorio prevista in detta disposizione è subordinato alla condizione che l’interessato disponga di un diritto di soggiorno permanente ai sensi dell’articolo 16 e dell’articolo 28, paragrafo 2, della stessa direttiva.

    (v. punto 61, dispositivo 1)

  2.  V. il testo della decisione.

    (v. punti 64‑66)

  3.  L’articolo 28, paragrafo 3, lettera a), della direttiva 2004/38 deve essere interpretato nel senso che, nel caso di un cittadino dell’Unione che sconta una pena privativa della libertà e nei cui confronti è stata adottata una decisione di allontanamento, la condizione di aver «soggiornato nello Stato membro ospitante i precedenti dieci anni», sancita in tale disposizione, può essere soddisfatta purché una valutazione complessiva della situazione dell’interessato, che tenga conto di tutti gli aspetti rilevanti, induca a concludere che, nonostante detta detenzione, i legami di integrazione che uniscono l’interessato allo Stato membro ospitante non siano stati rotti. Tra questi aspetti si annoverano, in particolare, la forza dei legami di integrazione creati con lo Stato membro ospitante prima che l’interessato fosse posto in stato di detenzione, la natura del reato che ha giustificato il periodo di detenzione scontato e le circostanze in cui è stato commesso nonché la condotta dell’interessato durante il periodo di detenzione

    (v. punto 83, dispositivo 2)

  4.  L’articolo 28, paragrafo 3, lettera a), della direttiva 2004/38 deve essere interpretato nel senso che la questione se una persona soddisfi la condizione di aver «soggiornato nello Stato membro ospitante i precedenti dieci anni», ai sensi della suddetta disposizione, deve essere valutata alla data in cui viene adottata la decisione iniziale di allontanamento.

    (v. punto 95, dispositivo 3)