Causa C‑315/16
József Lingurár
contro
Miniszterelnökséget vezető miniszter
(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Kúria)
«Rinvio pregiudiziale – Politica agricola comune – Finanziamento da parte del FEASR – Sostegno allo sviluppo rurale – Indennità Natura 2000 – Beneficio riservato ai soggetti privati – Zona forestale parzialmente di proprietà dello Stato»
Massime – Sentenza della Corte (Decima Sezione) del 30 marzo 2017
Atti delle istituzioni–Regolamenti–Applicabilità diretta–Competenza di esecuzione attribuita a uno Stato membro–Limiti–Rispetto del principio di proporzionalità
(Art. 288, comma 2, TFUE)
Agricoltura–Politica agricola comune–Finanziamento da parte del FEARS–Sostegno allo sviluppo rurale–Sostegno all’utilizzazione sostenibile dei terreni forestali–Beneficio riservato ai soggetti privati–Zona forestale parzialmente di proprietà dello Stato–Calcolo dell’importo dell’indennità–Obbligo di tener conto del rapporto fra la superficie detenuta dallo Stato e quella detenuta dal soggetto privato
(Regolamento del Consiglio n. 1698/2005, art. 42, § 1)
V. il testo della decisione.
(v. punti 17, 18, 29)
L’articolo 42, paragrafo 1, prima frase, del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio, del 20 settembre 2005, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) deve essere interpretato nel senso che, quando una zona forestale ammissibile all’indennità Natura 2000 è in parte proprietà dello Stato e in parte proprietà di un privato, occorre tenere conto del rapporto fra la superficie di tale zona di proprietà demaniale e quella di proprietà del privato in parola ai fini del calcolo dell’importo dell’indennità da versare a quest’ultimo.
Orbene, la circostanza che una porzione di una particella di un’azienda forestale classificata Natura 2000 non rientri nell’ambito di applicazione dell’indennità Natura 2000, sulla base del rilievo che tale porzione è di proprietà demaniale, non comporta l’eliminazione della necessità di compensare i vincoli imposti all’uso delle particelle di tale azienda appartenente ad un privato a causa dell’applicazione dei requisiti previsti dalle direttive in parola.
Pertanto, la completa esclusione dall’ambito di applicazione dell’articolo 42, paragrafo 1, prima frase, del regolamento n. 1698/2005 di una zona forestale classificata Natura 2000 di proprietà al contempo di un privato e dello Stato cancellerebbe necessariamente la finalità compensatrice del sistema delle indennità Natura 2000.
(v. punti 27, 28, 36 e dispositivo)