Causa C‑298/16

Teodor Ispas e Anduţa Ispas contre

Direcţia Generală a Finanţelor Publice Cluj

(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Curtea de Apel Cluj)

«Rinvio pregiudiziale – Principi generali del diritto dell’Unione – Diritto a una buona amministrazione e diritti della difesa – Normativa nazionale tributaria che prevede il diritto di essere ascoltato e il diritto di essere informato nel corso di un procedimento amministrativo tributario – Decisione di accertamento della tassa sul valore aggiunto emessa dalle autorità tributarie nazionali senza accordare al contribuente l’accesso alle informazioni e ai documenti alla base di detta decisione»

Massime – Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 9 novembre 2017

  1. Diritto dell’Unione europea–Principi–Diritti della difesa–Rispetto nell’ambito dei procedimenti amministrativi–Portata–Limiti

  2. Diritto dell’Unione europea–Principi–Diritti della difesa–Rispetto nell’ambito dei procedimenti amministrativi–Imposta sul valore aggiunto–Decisione di accertamento a seguito di una procedura di verifica fiscale e di determinazione della base imponibile–Obbligo di accordare al contribuente l’accesso alle informazioni e ai documenti alla base di detta decisione–Limiti

    (Direttiva del Consiglio 2006/112)

  1.  V. il testo della decisione.

    (v. punti 26, 27, 35)

  2.  Il principio generale di diritto dell’Unione del rispetto dei diritti della difesa deve essere interpretato nel senso che, nell’ambito di procedimenti amministrativi relativi alla verifica e alla determinazione della base imponibile dell’imposta sul valore aggiunto, un soggetto privato deve avere la possibilità di ricevere, a sua richiesta, le informazioni e i documenti contenuti nel fascicolo amministrativo e presi in considerazione dall’autorità pubblica per l’adozione della sua decisione, a meno che obiettivi di interesse generale giustifichino la restrizione dell’accesso a dette informazioni e a detti documenti.

    In una procedura di verifica fiscale, volta ad accertare se i soggetti passivi abbiano adempiuto i loro obblighi in materia, è infatti legittimo attendersi dagli stessi che chiedano l’accesso a tali documenti e informazioni, al fine, eventualmente, di fornire spiegazioni o di far valere i loro motivi rispetto al punto di vista dell’amministrazione tributaria. L’effettivo rispetto dei diritti della difesa richiede tuttavia l’esistenza di una possibilità reale di accesso ai suddetti documenti e alle suddette informazioni, a meno che obiettivi di interesse generale giustifichino la restrizione di tale accesso. A detto riguardo, in una procedura di verifica fiscale e di determinazione della base imponibile dell’IVA, restrizioni di tal genere, prescritte dalla normativa nazionale, possono in particolare essere volte a tutelare i requisiti di riservatezza o di segreto professionale, ai quali l’accesso a determinate informazioni e a determinati documenti può nuocere.

    (v. punti 33, 34, 36, 39 e dispositivo)