Causa C‑292/16

Procedimento promosso da A Oy

(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Helsingin hallinto-oikeus)

«Rinvio pregiudiziale – Libertà di stabilimento – Fiscalità diretta – Imposta sulle società – Direttiva 90/434/CEE – Articolo 10, paragrafo 2 – Conferimento di attivi – Stabile organizzazione non residente trasferita, nell’ambito di un’operazione di conferimento di attivi, a una società beneficiaria anch’essa non residente – Diritto dello Stato membro della società conferente di tassare gli utili o le plusvalenze di tale organizzazione emersi in occasione del conferimento di attivi – Normativa nazionale che prevede la tassazione immediata, a partire dall’anno del trasferimento, degli utili o delle plusvalenze – Riscossione dell’imposta da assolvere nell’esercizio fiscale di effettuazione dell’operazione di conferimento di attivi»

Massime – Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 23 novembre 2017

Libera circolazione delle persone – Libertà di stabilimento – Restrizioni – Normativa tributaria – Regime fiscale comune da applicare alle fusioni, alle scissioni, ai conferimenti d’attivo e agli scambi d’azioni concernenti società di Stati membri diversi – Direttiva 90/434 – Conferimenti d’attivo – Trasferimento di un’organizzazione stabile non residente a una società beneficiaria anch’essa non residente – Tassazione degli utili o delle plusvalenze dell’organizzazione stabile – Normativa nazionale che prevede la tassazione immediata, dall’anno del trasferimento, degli utili o delle plusvalenze – Ammissibilità – Riscossione dell’imposta dovuta nel corso dell’esercizio fiscale del conferimento, senza possibilità di differimento – Inammissibilità – Giustificazioni – Insussistenza

(Art. 49 TFUE; direttiva del Consiglio 90/434, art. 10, § 2)

L’articolo 49 TFUE dev’essere interpretato nel senso che osta a una normativa nazionale, come quella oggetto del procedimento principale, la quale, nel caso in cui una società residente trasferisca, nell’ambito di un’operazione di conferimento di attivi, una stabile organizzazione non residente ad una società anch’essa non residente, da un lato, preveda la tassazione immediata delle plusvalenze emerse in occasione di tale operazione e, dall’altro, preveda la riscossione dell’imposta dovuta nel corso dell’esercizio fiscale in cui tale operazione ha luogo, mentre in una corrispondente fattispecie interna, tali plusvalenze sono tassate solamente al momento della cessione degli attivi conferiti, tenuto conto che detta normativa non consente l’assolvimento differito dell’imposta stessa.

Tale conclusione non può essere rimessa in discussione dal fatto che la normativa in esame consenta, conformemente all’articolo 10, paragrafo 2, della direttiva fusioni, la detrazione dell’imposta cui, in assenza della disciplina istituita dalla direttiva medesima, dette plusvalenze sarebbero state assoggettate, nello Stato membro di sede della stabile organizzazione non residente, considerato che il carattere sproporzionato della normativa de qua non dipende dal quantum dell’imposta dovuta, bensì risiede nel fatto che essa non prevede la possibilità, a favore del contribuente, di differire il momento dell’assolvimento dell’imposta stessa (v., in tal senso, sentenza del 14 settembre 2017, Trustees of the P Panayi Accumulation & Maintenance Settlements, C‑646/15, EU:C:2017:682, punto 60).

Quanto alla giustificazione vertente sulla necessità di garantire l’efficacia della riscossione dell’imposta, invocata dai governi tedesco e svedese, occorre rilevare che, sebbene la Corte abbia già avuto modo di affermare che essa può costituire un motivo imperativo di interesse generale tale da giustificare una restrizione all’esercizio delle libertà di circolazione garantite dal Trattato FUE (v., in tal senso, sentenza del 19 giugno 2014, Strojírny Prostějov e ACO Industries Tábor, C‑53/13 e C‑80/13, EU:C:2014:2011, punto 46 e giurisprudenza ivi citata), la normativa oggetto del procedimento principale non è tuttavia idonea a garantire il conseguimento di tale obiettivo, di modo che quest’ultimo non può giustificare, in una fattispecie come quella in esame nel procedimento principale, un eventuale ostacolo alla libertà di stabilimento. Infatti, come osservato dalla Commissione, il fatto che uno Stato membro consenta a una società conferente residente di optare per l’assolvimento differito dell’imposta non inciderebbe sulla possibilità di detto Stato membro di chiedere alla società medesima le informazioni necessarie per la riscossione dell’imposta dovuta né su quella di procedere effettivamente alla riscossione stessa (v., per analogia, sentenza del 19 giugno 2014, Strojírny Prostějov e ACO Industries Tábor, C‑53/13 e C‑80/13, EU:C:2014:2011, punti da 49 a 53).

(v. punti 38‑40 e dispositivo)