Causa C‑276/16
Prequ’ Italia Srl
contro
Agenzia delle Dogane e dei Monopoli
(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Corte suprema di cassazione)
«Rinvio pregiudiziale – Principio del rispetto dei diritti della difesa – Diritto di essere ascoltato – Regolamento (CEE) n. 2913/92 – Codice doganale comunitario – Articolo 244 – Recupero di un debito in materia doganale – Mancata previa audizione del destinatario prima dell’emissione di un avviso di rettifica dell’accertamento – Diritto del destinatario di ottenere la sospensione dell’esecuzione dell’avviso di rettifica – Mancata sospensione automatica in caso di proposizione di un ricorso amministrativo – Rinvio alle condizioni previste all’articolo 244 del codice doganale»
Massime – Sentenza della Corte (Settima Sezione) del 20 dicembre 2017
Diritto dell’Unione europea – Principi – Diritti della difesa – Diritto di essere ascoltato – Portata – Avviso di rettifica dell’accertamento adottato dalle autorità doganali in mancanza di una previa audizione – Normativa nazionale che si limita a prevedere la possibilità di chiedere la sospensione dell’esecuzione dell’avviso fino alla sua eventuale riforma – Mancata sospensione automatica – Mancata limitazione della concessione della sospensione dell’esecuzione in caso di dubbi sulla conformità dell’avviso alla normativa doganale o in caso di timore di danno irreparabile – Violazione dei diritti della difesa – Insussistenza
(Regolamento del Consiglio n. 2913/92, come modificato dal regolamento n. 2700/2000, art. 244)
Il diritto di ogni persona di essere ascoltata prima dell’adozione di qualsiasi decisione che possa incidere in modo negativo sui suoi interessi deve essere interpretato nel senso che i diritti della difesa del destinatario di un avviso di rettifica dell’accertamento, adottato dall’autorità doganale in mancanza di una previa audizione dell’interessato, non sono violati se la normativa nazionale che consente all’interessato di contestare tale atto nell’ambito di un ricorso amministrativo si limita a prevedere la possibilità di chiedere la sospensione dell’esecuzione di tale atto fino alla sua eventuale riforma rinviando all’articolo 244 del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario, come modificato dal regolamento (CE) n. 2700/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 novembre 2000, senza che la proposizione di un ricorso amministrativo sospenda automaticamente l’esecuzione dell’atto impugnato, dal momento che l’applicazione dell’articolo 244, secondo comma, di detto regolamento da parte dell’autorità doganale non limita la concessione della sospensione dell’esecuzione qualora vi siano motivi di dubitare della conformità della decisione impugnata alla normativa doganale o vi sia da temere un danno irreparabile per l’interessato.
Per quanto riguarda le decisioni di recupero in materia doganale, è in ragione dell’interesse generale dell’Unione a recuperare tempestivamente le entrate proprie che l’articolo 244, secondo comma, del codice doganale prevede che la presentazione di un ricorso contro un avviso di accertamento ha l’effetto di sospendere l’esecuzione dell’intimazione stessa soltanto quando vi siano motivi di dubitare della conformità della decisione impugnata alla normativa doganale, o si debba temere un danno irreparabile per l’interessato (v., in tal senso, sentenza del 3 luglio 2014, Kamino International Logistics e Datema Hellmann Worldwide Logistics, C‑129/13 e C‑130/13, EU:C:2014:2041, punto 68).
Poiché le disposizioni del diritto dell’Unione, come quelle del codice doganale, devono essere interpretate alla luce dei diritti fondamentali, che, in base ad una costante giurisprudenza, fanno parte integrante dei principi generali del diritto dei quali la Corte garantisce l’osservanza, le disposizioni nazionali di attuazione delle condizioni previste all’articolo 244, secondo comma, del codice doganale per la concessione di una sospensione dell’esecuzione devono, in mancanza di una previa audizione, garantire che tali condizioni non siano applicate o interpretate restrittivamente (v., in tal senso, sentenza del 3 luglio 2014, Kamino International Logistics e Datema Hellmann Worldwide Logistics, C‑129/13 e C‑130/13, EU:C:2014:2041, punti 69 e 70).
Nella misura in cui il destinatario di avvisi di rettifica dell’accertamento come quelli di cui trattasi nel procedimento principale ha la possibilità di ottenere la sospensione dell’esecuzione di detti atti fino alla loro eventuale riforma e che, nell’ambito del procedimento amministrativo, le condizioni di cui all’articolo 244 del codice doganale non sono applicate in modo restrittivo, circostanza questa che spetta al giudice nazionale valutare, non è pregiudicato il rispetto dei diritti della difesa del destinatario degli avvisi di rettifica dell’accertamento.
(v. punti 58, 59, 61, 63 e dispositivo)