SENTENZA DELLA CORTE (Quarta Sezione)

20 dicembre 2017 ( *1 )

«Impugnazione – Regolamento (CE) n. 834/2007 – Produzione ed etichettatura dei prodotti biologici – Regolamento (CE) n. 889/2008 – Regolamento di esecuzione (UE) n. 1358/2014 – Interesse ad agire – Nozione di “vantaggio personale”»

Nella causa C‑268/16 P,

avente ad oggetto l’impugnazione, ai sensi dell’articolo 56 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, proposta il 13 maggio 2016,

Binca Seafoods GmbH, con sede in Monaco di Baviera (Germania), rappresentata da H. Schmidt, Rechtsanwalt,

ricorrente,

procedimento in cui l’altra parte è:

Commissione europea, rappresentata da A. Lewis, G. von Rintelen e K. Walkerová, in qualità di agenti,

convenuta in primo grado,

LA CORTE (Quarta Sezione),

composta da T. von Danwitz, presidente di sezione, C. Vajda, E. Juhász (relatore), K. Jürimäe e C. Lycourgos, giudici,

avvocato generale: M. Bobek

cancelliere: K. Malacek, amministratore,

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 29 marzo 2017,

sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza dell’8 giugno 2017,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1

Con la sua impugnazione, la Binca Seafoods GmbH (in prosieguo: la «Binca») chiede l’annullamento dell’ordinanza del Tribunale dell’Unione europea dell’11 marzo 2016, Binca Seafoods/Commissione (T‑94/15, non pubblicata, in prosieguo: l’«ordinanza impugnata», EU:T:2016:164), con la quale quest’ultimo ha respinto il suo ricorso diretto all’annullamento del regolamento di esecuzione (UE) n. 1358/2014 della Commissione, del 18 dicembre 2014, che modifica il regolamento (CE) n. 889/2008 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio per quanto riguarda l’origine degli animali di acquacoltura biologici, le pratiche di allevamento in acquacoltura, l’alimentazione degli animali di acquacoltura biologici e i prodotti e le sostanze consentiti per l’uso nell’acquacoltura biologica (GU 2014, L 365, pag. 97; in prosieguo: il «regolamento controverso»).

Contesto normativo

Regolamento di base

2

L’articolo 1 del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio, del 28 giugno 2007, relativo alla produzione biologica e all’etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CEE) n. 2092/91 (GU 2007, L 189, pag. 1, in prosieguo: il «regolamento di base») stabilisce:

«1.   Il presente regolamento fornisce la base per lo sviluppo sostenibile della produzione biologica e, nel contempo, assicura l’efficace funzionamento del mercato interno, garantisce una concorrenza leale, assicura la fiducia dei consumatori e ne tutela gli interessi.

Esso stabilisce obiettivi e principi comuni per rafforzare le norme definite nel quadro del presente regolamento concernenti:

a)

tutte le fasi della produzione, preparazione e distribuzione dei prodotti biologici nonché il loro controllo;

(…)

2.   Il presente regolamento si applica ai seguenti prodotti, provenienti dall’agricoltura, inclusa l’acquacoltura, qualora siano immessi sul mercato o siano destinati ad essere immessi sul mercato:

a)

prodotti agricoli vivi o non trasformati;

b)

prodotti agricoli trasformati destinati ad essere utilizzati come alimenti;

c)

mangimi;

d)

materiale di moltiplicazione vegetativa e sementi per la coltivazione.

Non si considerano i prodotti della caccia e della pesca di animali selvatici come facenti parte della produzione biologica.

(…)».

3

L’articolo 2 del regolamento di base dispone:

«Ai fini del presente regolamento si intende per:

a)

“produzione biologica”: l’impiego dei metodi di produzione in conformità delle norme stabilite nel presente regolamento, in tutte le fasi della produzione, preparazione e distribuzione;

(…)

d)

“operatore”: la persona fisica o giuridica responsabile del rispetto delle disposizioni del presente regolamento nell’ambito dell’impresa biologica sotto il suo controllo;

(…)».

4

L’articolo 15 del regolamento di base, che prevede le norme di produzione per animali d’acquacoltura, è così formulato:

«1.   Oltre alle norme generali di produzione agricola previste all’articolo 11, le seguenti norme si applicano alla produzione di animali d’acquacoltura:

a)

riguardo all’origine degli animali d’acquacoltura:

i)

l’acquacoltura biologica è basata sull’allevamento di giovani stock provenienti da riproduttori biologici e da aziende biologiche;

ii)

quando giovani stock provenienti da riproduttori o da aziende biologici non sono disponibili, animali prodotti in modo non biologico possono essere introdotti in un’azienda a determinate condizioni;

(…)

c)

riguardo alla riproduzione:

(…)

iii)

sono stabilite le condizioni specifiche secondo la specie per la gestione dei riproduttori, la riproduzione e la produzione di seme;

(…)».

5

L’articolo 38 del regolamento di base abilita la Commissione europea a determinare le modalità di applicazione di detto regolamento.

6

Il regolamento di base è entrato in vigore il 1o gennaio 2009, in base a quanto previsto dal suo articolo 42.

Regolamento di applicazione

7

Nella sua versione iniziale, l’articolo 1, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 889/2008 della Commissione, del 5 settembre 2008, recante modalità di applicazione del regolamento n. 834/2007 per quanto riguarda la produzione biologica, l’etichettatura e i controlli (GU 2008, L 250, pag. 1; in prosieguo: il «regolamento di applicazione»), entrato in vigore il 1o gennaio 2009 in base al suo articolo 97, escludeva dal proprio ambito di applicazione i prodotti dell’acquacoltura.

Primo regolamento di modifica del regolamento di applicazione

8

Con il regolamento (CE) n. 710/2009 della Commissione, del 5 agosto 2009 (GU 2009, L 204, pag. 15; in prosieguo: il «primo regolamento di modifica del regolamento di applicazione»), è stata estesa ad alcuni animali d’acquacoltura la portata del regolamento di applicazione e sono state integrate in quest’ultimo talune norme di produzione specifiche per i prodotti d’acquacoltura.

9

Il primo regolamento di modifica del regolamento di applicazione ha introdotto un capo 2 bis nel titolo II del regolamento di applicazione, rubricato «Produzione di animali d’acquacoltura». All’interno della sezione 2 del suddetto capo, relativa all’origine degli animali di acquacoltura, l’articolo 25 sexies ha stabilito le condizioni in base alle quali gli animali di acquacoltura non biologici potevano essere introdotti in un’azienda.

10

Nella sua versione iniziale, risultante dal primo regolamento di modifica del regolamento di applicazione, l’articolo 25 sexies disponeva quanto segue:

«1.   A fini riproduttivi o per migliorare il patrimonio genetico e in mancanza di animali di acquacoltura biologici, possono essere introdotti in un’azienda animali selvatici catturati o animali di acquacoltura non biologici. Questi animali sono allevati in regime di produzione biologica per almeno tre mesi prima di essere utilizzati per la riproduzione.

2.   A fini di ingrasso e in mancanza di novellame biologico, può essere introdotto in un’azienda del novellame non biologico. Almeno gli ultimi due terzi del ciclo di produzione si svolgono in regime di produzione biologica.

3.   La percentuale massima di novellame non biologico introdotto nell’allevamento è pari all’80% entro il 31 dicembre 2011, al 50% entro il 31 dicembre 2013 e allo 0% entro il 31 dicembre 2015.

4.   La raccolta di novellame selvatico a fini di ingrasso è tassativamente limitata ai seguenti casi:

a)

immissione spontanea di larve e di avannotti di pesci o di crostacei al momento del riempimento degli stagni, degli impianti di contenimento e dei recinti;

b)

anguilla cieca europea, a condizione che sia stato approvato un piano di gestione dell’anguilla per il sito interessato e che la riproduzione artificiale dell’anguilla rimanga impraticabile».

11

L’articolo 25 decies, rubricato «Divieto di utilizzazione di ormoni», inserito, con il primo regolamento di modifica del regolamento di applicazione, nella sezione 4, dedicata all’allevamento, del capo 2 bis del titolo II del regolamento di applicazione, così dispone:

«È vietato l’uso di ormoni e di derivati ormonali».

12

L’articolo 25 duodecies, rubricato «Norme specifiche sull’alimentazione degli animali d’acquacoltura carnivori», introdotto nel regolamento di applicazione con il primo regolamento di modifica del regolamento di applicazione, nella sua versione risultante dal regolamento di esecuzione (UE) n. 505/2012 della Commissione, del 14 giugno 2012, che modifica e rettifica il regolamento n. 889/2008 (GU 2012, L 154, pag. 12), recita quanto segue:

«1.   Gli animali d’acquacoltura carnivori sono nutriti in via prioritaria con:

a)

mangimi biologici di origine acquicola;

b)

farina di pesce e olio di pesce ricavati da sottoprodotti dell’acquacoltura biologica;

c)

farina di pesce e olio di pesce nonché ingredienti di origine ittica ricavati da scarti di pesci catturati per il consumo umano nell’ambito della pesca sostenibile;

d)

materie prime biologiche di origine vegetale o animale per mangimi.

(…)

3.   La razione alimentare può comprendere al massimo il 60% di prodotti vegetali di produzione biologica.

4.   L’astaxantina derivata principalmente da fonti biologiche, come il carapace dei crostacei, può essere utilizzata nella razione alimentare di salmoni e trote nei limiti delle loro esigenze fisiologiche. In mancanza di fonti biologiche si possono utilizzare fonti naturali di astaxantina (come il lievito Phaffia)».

13

Ai sensi del suo articolo 2, il primo regolamento di modifica del regolamento di applicazione si applicava dal 1o luglio 2010.

14

Tuttavia, il primo regolamento di modifica del regolamento di applicazione ha aggiunto all’articolo 95 del regolamento di applicazione il paragrafo seguente:

«11.   L’autorità competente può autorizzare, per un periodo che termina il 1o luglio 2013, le unità di produzione di animali d’acquacoltura e di alghe marine che sono state istituite e producono, prima dell’entrata in vigore del presente regolamento, nel rispetto di norme sulla produzione biologica riconosciute a livello nazionale, a mantenere la qualifica di unità di produzione biologica durante il periodo di adattamento alla normativa introdotta dal presente regolamento, a condizione che tali unità non provochino un indebito inquinamento delle acque con sostanze non autorizzate per la produzione biologica. Gli operatori che beneficiano di questa autorizzazione notificano all’autorità competente gli impianti, gli stagni piscicoli, le gabbie o i lotti di alghe marine interessati».

15

L’ultimo comma dell’articolo 2 del primo regolamento di modifica del regolamento di applicazione stabiliva quanto segue:

«Il presente regolamento può essere riesaminato sulla base di proposte pertinenti da parte degli Stati membri accompagnate da una motivazione adeguatamente giustificata in vista della modifica del presente regolamento a partire dal 1o luglio 2013».

Secondo regolamento di modifica del regolamento di applicazione

16

La data della conclusione del periodo transitorio nel corso del quale il primo regolamento di modifica del regolamento di applicazione non poteva essere modificato (in prosieguo: il «periodo transitorio»), inizialmente fissata al 1o luglio 2013 dall’articolo 95, paragrafo 11, del regolamento di applicazione, è stata modificata dal regolamento di esecuzione (UE) n. 1030/2013 della Commissione, del 24 ottobre 2013 (GU 2013, L 283, pag. 15; in prosieguo: il «secondo regolamento di modifica del regolamento di applicazione»), che l’ha fissata al 1o gennaio 2015.

Terzo regolamento di modifica del regolamento di applicazione

17

Il regolamento di esecuzione (UE) n. 1364/2013 della Commissione, del 17 dicembre 2013, che modifica il [regolamento di applicazione] per quanto riguarda l’utilizzo di novellame non biologico e di seme non biologico di molluschi bivalvi nell’acquacoltura biologica (GU 2013, L 343, pag. 29; in prosieguo il «terzo regolamento di modifica del regolamento di applicazione»), ha modificato l’articolo 25 sexies, paragrafo 3, del regolamento di applicazione.

18

È stato prorogato fino al 31 dicembre 2014 il periodo durante il quale la percentuale massima di novellame non biologico introdotto nell’azienda può raggiungere il 50%.

19

Non è stata invece modificata la data fissata al 31 dicembre 2015, in cui la percentuale massima dovrà essere pari allo 0%.

Regolamento controverso

20

L’articolo 1, punto 1, del regolamento controverso ha sostituito l’articolo 25 sexies, paragrafo 4, del regolamento di applicazione come segue:

«4.   La raccolta di novellame selvatico a fini di ingrasso è tassativamente limitata ai seguenti casi:

a)

immissione spontanea di larve e di avannotti di pesci o di crostacei al momento del riempimento degli stagni, degli impianti di contenimento e dei recinti;

b)

anguilla cieca europea, a condizione che sia stato approvato un piano di gestione dell’anguilla per il sito interessato e che la riproduzione artificiale dell’anguilla rimanga impraticabile;

c)

raccolta di avannotti selvatici di specie diverse dall’anguilla europea a fini di ingrasso nell’acquacoltura tradizionale estensiva all’interno di zone umide, come bacini di acqua salmastra, zone di marea e lagune costiere, chiuse con argini e sponde, a condizione che:

i)

il ripopolamento sia in linea con le misure di gestione approvate dalle autorità competenti responsabili della gestione degli stock ittici in questione per garantire lo sfruttamento sostenibile delle specie interessate e

ii)

i pesci siano alimentati esclusivamente con alimenti naturalmente presenti nell’ambiente».

21

I considerando 3 e 4 di tale regolamento hanno giustificato le aggiunte inserite all’articolo 25 sexies, paragrafo 4, del regolamento di applicazione come segue:

«(3)

A norma dell’articolo 15, paragrafo 1, punto a) ii), del regolamento [di base], gli animali prodotti in modo non biologico possono essere introdotti in un’azienda a determinate condizioni, quando non sono disponibili giovani stock provenienti da riproduttori o da aziende biologici. Il regolamento [di applicazione] stabilisce le restrizioni specifiche per quanto riguarda gli animali di acquacoltura catturati allo stato selvatico, compresa la raccolta di novellame selvatico. Alcune pratiche tradizionali di piscicoltura estensiva in zone umide, come i bacini di acqua salmastra, le zone di marea e le lagune costiere, chiuse con argini e sponde, esistono da secoli e sono preziose in termini di patrimonio culturale, conservazione della biodiversità e prospettive economiche per le comunità locali. A determinate condizioni, tali pratiche non incidono sulla situazione degli stock delle specie interessate.

(4)

Pertanto, la raccolta di avannotti selvatici a fini di ingrasso nell’ambito di tali pratiche tradizionali di acquacoltura è considerata in linea con gli obiettivi, i criteri e i principi della produzione acquicola biologica, a condizione che vengano messe in atto misure di gestione approvate dall’autorità competente responsabile della gestione degli stock ittici in questione al fine di garantire lo sfruttamento sostenibile delle specie interessate, che il ripopolamento sia in linea con tali misure e che i pesci siano nutriti esclusivamente con alimenti naturalmente presenti nell’ambiente».

22

L’articolo 1, punto 3, del regolamento controverso ha integrato l’articolo 25 duodecies, paragrafo 1, del regolamento di applicazione come segue:

«e) mangimi derivati da pesci interi catturati nel corso di attività di pesca certificate come sostenibili nel quadro di un sistema riconosciuto dall’autorità competente in conformità con i principi stabiliti nel regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio [dell’11 dicembre 2013, relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la decisione 2004/585/CE del Consiglio (GU 2013, L 354, pag. 22)]».

23

L’articolo 1, punto 5, del regolamento controverso ha altresì introdotto un nuovo paragrafo all’articolo 25 duodecies del regolamento di applicazione, il quale recita:

«5.   L’istidina prodotta mediante fermentazione può essere utilizzata nella razione alimentare dei salmonidi quando le fonti di mangimi di cui al paragrafo 1 non apportano un quantitativo di istidina sufficiente per soddisfare le esigenze nutritive dei pesci ed impedire la formazione di cataratte».

Fatti

24

La Binca, società di diritto tedesco beneficiaria della certificazione ecologica, importa in Germania il pesce denominato «pangasio», prodotto in Vietnam presso l’azienda denominata Binca Organic Farm nell’ambito dell’acquacoltura biologica, che poi vende a partner commerciali con sede in Germania, in Austria e nei paesi scandinavi.

25

La Binca acquista il pangasio congelato tramite un’impresa con sede in Vietnam (in prosieguo: l’ «intermediario»), quotata e beneficiaria della certificazione ecologica, che trasforma e congela i pesci d’acquacoltura ed emette fattura per la merce consegnata alla Binca, la quale agisce in quanto esportatore.

26

La Binca acquista in proprio gli ingredienti per il mangime dei pesci, che consegna all’intermediario, e detrae la somma corrispondente dal prezzo di acquisto pagato a quest’ultimo.

27

Con lettera inviata alla Commissione nel settembre 2014, la Binca ha proposto alcune modifiche del regolamento di applicazione, in particolare dell’articolo 25 sexies, paragrafo 3, come modificato dal terzo regolamento di modifica del regolamento di applicazione, al fine di prorogare fino al 2021 la possibilità di introdurre nelle aziende il novellame non biologico.

28

Con lettera del 15 ottobre 2014, la Commissione ha informato la Binca che il processo di modifica del regolamento di applicazione era in corso e che le posizioni degli Stati membri e di tutte le parti interessate sarebbero state prese in considerazione.

29

Il regolamento controverso è stato adottato il 18 dicembre 2014.

30

Con lettera del 18 febbraio 2015, la Binca ha chiesto alla Commissione, ai sensi dell’articolo 265 TFUE, di prorogare fino al 1o gennaio 2018 il periodo transitorio previsto all’articolo 95, paragrafo 11, del regolamento di applicazione per quanto riguarda il pangasio prodotto in Vietnam.

Procedimento dinanzi al Tribunale e ordinanza impugnata

31

Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria del Tribunale il 19 febbraio 2015, la Binca ha presentato un ricorso diretto all’annullamento del regolamento controverso. Essa ha sostenuto di essere stata discriminata, dato che, nel regolamento controverso, la Commissione aveva previsto misure transitorie e regole derogatorie specifiche per altre acquacolture biologiche, tranne la propria. Il regolamento avrebbe quindi favorito i suoi concorrenti, mentre nessuna misura transitoria e derogatoria favorevole alla Binca sarebbe stata prevista. A parere della Binca, tali misure transitorie e derogatorie riguardavano in particolare l’origine del novellame.

32

La Binca ha affermato che altri operatori potevano continuare a utilizzare l’etichettatura quale prodotto biologico a determinate condizioni che tuttavia non le erano state offerte. A tal proposito, essa ha specificatamente invocato nel suo ricorso una disparità di trattamento tra la produzione di pesce nel delta del Mekong (Vietnam) e quella nelle aree di acqua salmastra europee.

33

Con separato atto depositato presso la cancelleria del Tribunale il 21 maggio 2015, la Commissione ha sollevato un’eccezione di irricevibilità ai sensi dell’articolo 114 del regolamento di procedura del Tribunale del 2 maggio 1991.

34

Con l’ordinanza impugnata il Tribunale ha respinto il ricorso della Binca in quanto irricevibile poiché essa non aveva un interesse ad agire per l’annullamento del regolamento controverso.

Conclusioni delle parti dinanzi alla Corte

35

Con la sua impugnazione, la Binca chiede che la Corte voglia:

annullare l’ordinanza impugnata, e

annullare il regolamento controverso.

36

La Commissione chiede che la Corte voglia:

respingere l’impugnazione, e

condannare la Binca alle spese.

Sull’impugnazione

37

A sostegno della sua impugnazione la Binca deduce, in sostanza, cinque motivi, vertenti, il primo sulla mancata considerazione degli argomenti riguardanti la tutela della concorrenza e sull’omessa constatazione di una violazione del principio di parità di trattamento, il secondo sulla violazione del diritto a un ricorso effettivo, il terzo, sulla violazione del diritto a un equo processo e dell’obbligo di motivazione, il quarto, sulla violazione del diritto a un’udienza pubblica e, il quinto, sulla violazione della libertà d’impresa.

Argomenti delle parti

38

Con il primo motivo, la Binca contesta al Tribunale di aver compiuto una valutazione che si risolve in una riqualificazione errata del proprio ricorso. Il Tribunale avrebbe considerato il ricorso come tendente a ottenere unicamente la proroga del periodo transitorio quando invece essa avrebbe denunciato una discriminazione rispetto agli altri concorrenti che potevano conservare l’etichettatura quale prodotto biologico, data la proroga arbitraria e selettiva del periodo transitorio.

39

La Commissione sostiene che la motivazione dell’ordinanza impugnata si appoggia principalmente, e correttamente, sull’interesse della Binca di richiedere l’annullamento del regolamento controverso per continuare a commercializzare il pangasio con l’etichettatura quale prodotto biologico, dato che la sua richiesta aveva espressamente definito, come obiettivo del ricorso, la proroga del periodo transitorio prevista all’articolo 95, paragrafo 11, del regolamento di applicazione. Tale obiettivo sarebbe altresì perseguito con le azioni stragiudiziali intraprese dalla Binca ed evocate nell’ordinanza impugnata.

40

Inoltre, secondo la Commissione la Binca non si trova nelle stesse condizioni di concorrenza dei destinatari del regolamento controverso, vale a dire i produttori delle aziende, poiché si occupa dell’importazione del pangasio come prodotto biologico.

41

La Commissione aggiunge che la Binca non ha presentato alcun argomento convincente che possa giustificare un suo rapporto di concorrenza con gli altri produttori di pesce d’acquacoltura biologica. Di conseguenza, il Tribunale non sarebbe incorso in un errore di diritto non esaminando in maniera più dettagliata gli argomenti della Binca concernenti la protezione della concorrenza.

Giudizio della Corte

42

Occorre innanzitutto constatare che il Tribunale, in fase di esame della ricevibilità del ricorso dinanzi ad esso proposto, lo ha trattato come riguardante unicamente la proroga, a favore della Binca, del periodo transitorio previsto all’articolo 95, paragrafo 11, del regolamento di applicazione. Dato che il regolamento controverso non ha modificato tale periodo transitorio, nell’ordinanza impugnata il Tribunale ha ritenuto che l’annullamento di tale regolamento non avrebbe modificato il quadro giuridico applicabile. Senza esaminare gli altri presupposti per la ricevibilità del ricorso, il Tribunale ha quindi concluso, al punto 73 dell’ordinanza impugnata, che la Binca non aveva interesse ad agire per l’annullamento del regolamento controverso e che, di conseguenza, il ricorso era irricevibile.

43

Con la sua impugnazione la Binca sostiene che il Tribunale, nell’ambito dell’esame della ricevibilità del ricorso proposto dinanzi a esso, avrebbe dovuto constatare che tale ricorso denunciava una disparità di trattamento introdotta dal regolamento controverso, la cui applicazione conduceva ad una concorrenza falsata.

44

Va ricordato che, secondo costante giurisprudenza della Corte, un ricorso di annullamento proposto da una persona fisica o giuridica è ricevibile solo ove quest’ultima abbia un interesse all’annullamento dell’atto impugnato. Un tale interesse presuppone che l’annullamento di tale atto possa produrre di per sé conseguenze giuridiche e che il ricorso possa quindi, con il suo esito, procurare un beneficio alla parte che lo ha proposto (sentenze del 4 giugno 2015, Andechser Molkerei Scheitz/Commissione, C‑682/13 P, non pubblicata, EU:C:2015:356, punto 25; del 17 settembre 2015, Mory e a./Commissione, C‑33/14 P, EU:C:2015:609, punto 55, nonché ordinanza del 6 aprile 2017, Proforec/Commissione, C‑176/16 P, non pubblicata, EU:C:2017:290, punto 32).

45

In base a tale giurisprudenza, spetta al ricorrente fornire la prova del proprio interesse ad agire, che costituisce il presupposto essenziale e preliminare di qualsiasi azione giurisdizionale (v., in tal senso, sentenza del 17 settembre 2015, Mory e a./Commissione, C‑33/14 P, EU:C:2015:609, punto 58). In particolare, affinché un ricorso di annullamento di un atto, presentato da una persona fisica o giuridica, sia ricevibile, occorre che il ricorrente giustifichi in modo pertinente l’interesse che per esso riveste l’annullamento di tale atto (sentenza del 4 giugno 2015, Andechser Molkerei Scheitz/Commissione, C‑682/13 P, non pubblicata, EU:C:2015:356, punti da 26 a 28, nonché ordinanza del 6 aprile 2017, Proforec/Commissione, C‑176/16 P, non pubblicata, EU:C:2017:290, punti 3334).

46

Nel caso di specie, emerge dai punti 60 e 62 dell’ordinanza impugnata che la Binca ha sostenuto dinanzi al Tribunale che il regolamento controverso permetteva ad alcuni dei suoi concorrenti, ma non ad essa, di continuare a commercializzare i loro prodotti con l’etichettatura biologica e che, dato che essa non poteva più vendere il pangasio con tale etichettatura, i consumatori avrebbero scelto pesci di acquacoltura biologica di altre specie. La Binca ha quindi sostenuto che, in caso di annullamento del regolamento controverso, potrebbe mantenere la sua clientela poiché i concorrenti non sarebbero più autorizzati a utilizzare l’etichettatura quale prodotto biologico.

47

Emerge altresì dal punto 70 dell’ordinanza impugnata che la Binca ha dichiarato, dinanzi al Tribunale, che attraverso il ricorso di annullamento le sembrava possibile ottenere condizioni eque e paritarie rispetto agli altri produttori di pesce biologico, in modo tale che questi ultimi non possano più, al pari della Binca stessa, utilizzare l’etichettatura biologica nel mercato.

48

Pertanto la Binca ha sostenuto dinanzi al Tribunale di avere l’interesse a chiedere l’annullamento del regolamento controverso in quanto un tale annullamento sarebbe stato tale da porre rimedio alla disparità di trattamento che il regolamento avrebbe creato tra la Binca e gli altri produttori di pesce biologico, e non solo perché il regolamento controverso non prorogava il periodo transitorio previsto all’articolo 95, paragrafo 11, del regolamento di applicazione.

49

Inoltre, come emerge dal punto 69 dell’ordinanza impugnata, la Binca ha riconosciuto dinanzi al Tribunale che, attraverso il proprio ricorso, non avrebbe potuto beneficiare di una proroga del periodo transitorio, prevista all’articolo 95, paragrafo 11, del regolamento di applicazione, così come modificato dal secondo regolamento di modifica, pur sostenendo che sarebbe stato possibile porre fine alla discriminazione della quale sarebbe stata vittima privando gli altri produttori di pesce biologico dell’uso dell’etichettatura quale prodotto biologico.

50

In tali circostanze, il Tribunale, avendo erroneamente ritenuto che il ricorso introdotto dinanzi ad esso dalla Binca tendeva all’annullamento del regolamento controverso sulla base dell’unico rilievo secondo cui quest’ultimo non prolungava detto periodo transitorio, determinando una riqualificazione erronea del ricorso, è incorso in un errore di diritto.

51

Di conseguenza occorre annullare l’ordinanza impugnata, senza che sia necessario passare all’esame degli altri motivi dedotti dalla Binca.

Sul ricorso dinanzi al Tribunale

52

Ai sensi dell’articolo 61, primo comma, seconda frase, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, la Corte, in caso di annullamento della decisione del Tribunale, può statuire definitivamente sulla controversia qualora lo stato degli atti lo consenta.

53

Nella specie, la Corte dispone degli elementi necessari per statuire definitivamente se la Binca fosse titolare di un interesse ad agire.

54

A tal riguardo, si deve innanzitutto rilevare che, nel suo ricorso introduttivo in primo grado, la Binca ha sostenuto che si dovesse annullare il regolamento controverso a causa di una disparità di trattamento arbitraria tra le diverse acquacolture biologiche e che tale annullamento avrebbe consentito di porre fine alla discriminazione e di obbligare la Commissione a prendere una decisione non discriminatoria relativa alle misure transitorie. In tale ricorso, per quanto concerne l’origine del novellame, la Binca ha precisato che la modifica dell’articolo 25 sexies, paragrafo 4, del regolamento di applicazione mediante l’articolo 1, punto 1, del regolamento controverso determinava una disparità di trattamento tra l’acquacoltura praticata nel delta del Mekong e quella nelle zone di acqua salmastra in Europa.

55

Nelle osservazioni sull’eccezione di irricevibilità sollevata dalla Commissione dinanzi al Tribunale, la Binca ha inoltre specificato che i produttori di salmoni e trote biologici sono stati privilegiati da due deroghe risultanti, la prima, dall’articolo 25 duodecies, paragrafo 1, lettera e), del regolamento di applicazione, introdotta dall’articolo 1, punto 3, del regolamento controverso e, la seconda, dall’articolo 25 duodecies, paragrafo 5, del regolamento di applicazione, introdotta dall’articolo 1, punto 5, del regolamento controverso, le quali permettono, rispettivamente, l’utilizzo di pesci interi come fonte di alimentazione per gli animali carnivori e l’aggiunta dell’istidina per garantire le esigenze nutritive dei salmonidi.

56

Come rilevato dall’avvocato generale ai paragrafi da 69 a 73 delle sue conclusioni, dato che la Binca non ha presentato nel ricorso di primo grado argomenti specifici riguardanti l’articolo 1, punti 3 e 5, del regolamento controverso, che inseriscono rispettivamente il punto e) dell’articolo 25 duodecies, paragrafo 1, e il paragrafo 5 dell’articolo 25 duodecies del regolamento di applicazione, questi non possono essere considerati per verificare se la Binca avesse interesse a chiedere l’annullamento del regolamento. Dalle disposizioni dell’articolo 21 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea e da quelle dell’articolo 44, paragrafo 1, del regolamento di procedura del Tribunale del 2 maggio 1991 (divenuto articolo 76 del regolamento di procedura del Tribunale del 23 aprile 2015) risulta che un ricorso presentato in primo grado deve contenere, in particolare, l’indicazione dell’oggetto della controversia e l’esposizione sommaria dei motivi dedotti.

57

Per contro, per quanto concerne la questione se la Binca abbia un interesse ad agire per l’annullamento dell’articolo 1, punto 1, del regolamento controverso, che modifica l’articolo 25 sexies, paragrafo 4, del regolamento di applicazione, la Commissione rileva che, da un lato, tale società, possedendo solo la qualità di importatore di pesce, non si pone in concorrenza con i produttori asseritamente favoriti dal regolamento controverso e che, d’altro lato, il pangasio non è in concorrenza con altri tipi di pesce che, secondo la Binca, sono stati favoriti dal regolamento controverso.

58

Tuttavia, in primo luogo, come risulta dai punti 25 e 26 della presente sentenza, il ruolo della Binca nella catena di distribuzione del pangasio biologico proveniente dal Vietnam è più ampio e complesso rispetto a quella di un importatore classico. In ogni caso, poiché i requisiti per l’etichettatura biologica cui sono assoggettati gli importatori di prodotti di acquacoltura biologica incorporano i requisiti di produzione imposti dal regolamento controverso, come confermato dalla Commissione all’udienza tenutasi dinanzi la Corte, nel caso di specie non si può affermare che solo i produttori di pesce possono avere un interesse nell’annullare il regolamento controverso.

59

In secondo luogo, non spetta alla Corte, in fase di esame della ricevibilità, di pronunciarsi in maniera definitiva sull’esistenza di un rapporto di concorrenza tra la Binca e i produttori di pesce asseritamente favoriti dal regolamento controverso o tra il pangasio biologico e gli altri pesci biologici, al fine di determinare l’interesse ad agire della Binca (v., per analogia, sentenza del 28 gennaio 1986, Cofaz e a./Commissione, C‑169/84, EU:C:1986:42, punto 28). Nel caso di specie, è sufficiente verificare che la Binca abbia giustificato in modo pertinente l’interesse che per essa riveste l’annullamento del regolamento controverso.

60

A tal proposito, la Binca non ha solamente sostenuto dinanzi al Tribunale che avrebbe tratto un beneficio dall’annullamento dell’articolo 1, punto 1, del regolamento controverso, che modifica l’articolo 25 sexies, paragrafo 4, del regolamento di applicazione, ma ha altresì chiarito in quale maniera tale modifica introdotta dal regolamento controverso avrebbe apportato vantaggi ad alcuni degli altri produttori di pesce biologico comportando ripercussioni commerciali negative nei suoi confronti.

61

Nell’ambito di tale argomentazione, la Binca ha altresì rilevato che, in ragione delle condizioni naturali specifiche dell’acquacoltura nel delta del Mekong, l’azienda che fornisce la Binca non poteva beneficiare, a differenza delle aziende situate nelle acque europee, dell’articolo 25 sexies, paragrafo 4, lettera c), del regolamento di applicazione, nella versione risultante dall’articolo 1, punto 1, del regolamento controverso.

62

Al riguardo è necessario rilevare, come risulta dal punto 87 delle conclusioni dell’avvocato generale, che, ai sensi dei considerando 3 e 4 del regolamento controverso, le eccezioni previste dall’articolo 25 sexies, paragrafo 4, del regolamento di applicazione mirano ad agevolare la continuità della produzione di pesce biologico, che sarebbe altrimenti interrotta. L’annullamento richiesto dalla Binca eliminerebbe tali eccezioni e renderebbe per altri produttori più arduo, se non impossibile, produrre determinati tipi di pesce in regime biologico ai sensi del regolamento di base, del regolamento di applicazione e dei regolamenti di modifica del regolamento di applicazione.

63

Si deve pertanto ritenere che la Binca abbia sufficientemente dimostrato il proprio interesse ad agire, invocando in modo pertinente dinanzi al Tribunale gli effetti negativi, su di essa, delle disposizioni del regolamento controverso indicate nel suo ricorso di annullamento, nonché il beneficio che le risulterebbe in seguito all’annullamento di tali disposizioni. In fase di esame della ricevibilità del ricorso proposto dinanzi al Tribunale, tale beneficio deve essere riconosciuto a prescindere dal fatto che il Tribunale annulli o meno, in esito al procedimento dinanzi ad esso, la disposizione contestata.

64

Ne discende che la Binca aveva un interesse ad agire.

65

Si deve tuttavia rilevare che la Corte non dispone degli elementi sufficienti per pronunciarsi sulle altre argomentazioni svolte nell’eccezione di irricevibilità sollevata dalla Commissione contro il ricorso di annullamento della Binca, né sul merito della causa.

66

Occorre pertanto rinviare la causa dinanzi al Tribunale e riservare le spese.

 

Per questi motivi, la Corte (Quarta Sezione) dichiara e statuisce:

 

1)

L’ordinanza del Tribunale dell’Unione europea dell’11 marzo 2016, Binca Seafoods/Commission (T‑94/15, non pubblicata, EU:T:2016:164), è annullata.

 

2)

La causa è rinviata dinanzi al Tribunale dell’Unione europea.

 

3)

Le spese sono riservate.

 

Firme


( *1 ) Lingua processuale: il tedesco.