Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 1o febbraio 2018 –
Schenker / Commissione

(causa C‑263/16 P) ( 1 )

«Impugnazione – Concorrenza – Intese – Articolo 101 TFUE – Fissazione di prezzi – Servizi di trasporto merci aereo internazionale – Accordo sulle tariffe che incide sul prezzo finale dei servizi»

1. 

Concorrenza–Trasporti–Regole di concorrenza–Trasporto aereo–Regolamento n. 17–Ambito di applicazione–Attività riguardanti direttamente la prestazione di servizi di trasporto aereo–Esclusione–Attività di prestazione di servizi di trasporto merci aereo internazionale–Inclusione

(Art. 101 TFUE; regolamenti del Consiglio n. 17 e n. 141, considerando 3 e art. 1)

(v. punti 23‑27)

2. 

Concorrenza–Procedimento amministrativo–Decisione della Commissione che constata un’infrazione e infligge un’ammenda–Scelta delle entità giuridiche soggette a una sanzione–Discrezionalità–Limiti–Rispetto del principio di parità di trattamento

(Art. 101 TFUE; regolamento del Consiglio n. 1/2003, art. 23, § 2)

(v. punti 48‑50)

3. 

Atti delle istituzioni–Motivazione–Obbligo–Portata

(Art. 296 TFUE)

(v. punto 51)

4. 

Concorrenza–Ammende–Importo–Determinazione–Fissazione dell’importo di base–Determinazione del valore delle vendite–Vendite realizzate in relazione diretta o indiretta con l’infrazione–Intesa nel settore dei servizi di trasporto merci internazionale aereo–Intesa riguardante i servizi di trasporto merci quale pacchetto di servizi–Considerazione del valore delle vendite realizzate con i servizi di trasporto merci quale pacchetto di servizi–Ammissibilità

(Art. 101 TFUE; regolamento del Consiglio n. 1/2003, art. 23, §§ 2 e 3; comunicazione della Commissione 2006/C 210/02, punto 13)

(v. punti 60‑62)

5. 

Concorrenza–Ammende–Importo–Determinazione–Potere discrezionale della Commissione–Sindacato giurisdizionale–Competenza del giudice dell’Unione estesa al merito–Portata

(Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 47; artt. 261 e 263 TFUE; regolamento del Consiglio n. 1/2003, art. 31)

(v. punto 63)

Dispositivo

1) 

L’impugnazione è respinta.

2) 

La Schenker Ltd è condannata a sopportare, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dalla Commissione europea.


( 1 ) GU C 243 del 4.7.2016.