Causa C‑249/16

Saale Kareda

contro

Stefan Benkö

(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Oberster Gerichtshof)

«Rinvio pregiudiziale – Competenza giurisdizionale in materia civile e commerciale – Regolamento (UE) n. 1215/2012 – Articolo 7, punto 1 – Nozioni di “materia contrattuale” e di “contratto di prestazione di servizi” – Azione di regresso tra i condebitori in solido di un contratto di mutuo – Determinazione del luogo di esecuzione del contratto di mutuo»

Massime – Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 15 giugno 2017

  1. Cooperazione giudiziaria in materia civile–Competenza giurisdizionale ed esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale–Regolamento n. 1215/2012–Nozione di materia contrattuale–Azione di regresso tra i condebitori in solido di un contratto di mutuo–Inclusione

    (Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1215/2012, art. 7, punto 1)

  2. Cooperazione giudiziaria in materia civile–Competenza giurisdizionale ed esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale–Regolamento n. 1215/2012–Competenze speciali–Competenza in materia contrattuale ai sensi dell’articolo 7, punto 1, lettera b)–Prestazione di servizi–Nozione–Contratto di mutuo concluso tra un istituto di credito e due condebitori in solido–Inclusione

    [Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1215/2012, art. 7, punto 1, b), secondo trattino]

  3. Cooperazione giudiziaria in materia civile–Competenza giurisdizionale ed esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale–Regolamento n. 1215/2012–Competenze speciali–Competenza in materia contrattuale ai sensi dell’articolo 7, punto 1, lettera b)–Determinazione del luogo di esecuzione dell’obbligazione contrattuale–Contratto di mutuo concluso tra un istituto di credito e due condebitori in solido–Luogo in cui ha sede tale istituto–Luogo che determina anche la competenza speciale a conoscere dell’azione di regresso tra tali condebitori

    [Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1215/2012, art. 7, punto 1, b), secondo trattino]

  1.  L’articolo 7, punto 1, del regolamento (UE) n. 1215/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2012, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, deve essere interpretato nel senso che un’azione di regresso tra i condebitori in solido di un contratto di mutuo rientra nella «materia contrattuale» ai sensi di tale disposizione.

    (v. punto 33, dispositivo 1)

  2.  L’articolo 7, punto 1, lettera b), secondo trattino, del regolamento n. 1215/2012 deve essere interpretato nel senso che un contratto di mutuo, come quello di cui trattasi nel procedimento principale, concluso tra un istituto di credito e due condebitori in solido, va qualificato come «contratto di prestazione di servizi» ai sensi di tale disposizione.

    Secondo la giurisprudenza della Corte, la nozione di «servizi», ai sensi dell’articolo 5, punto 1, lettera b), del regolamento n. 44/2001, la cui formulazione è identica a quella dell’articolo 7, punto 1, lettera b), del regolamento n. 1215/2012, implica quanto meno che la parte che li fornisce effettui una determinata attività in cambio di un corrispettivo (v., in tal senso, sentenza del 14 luglio 2016, Granarolo,C‑196/15, EU:C:2016:559, punto 37 e giurisprudenza ivi citata).

    Come ha osservato l’avvocato generale al paragrafo 40 delle sue conclusioni, in un contratto di mutuo concluso tra un istituto di credito e un mutuatario, la prestazione di servizi risiede nella messa a disposizione del secondo, da parte del primo, di una somma di denaro in cambio di un corrispettivo pagato dal mutuatario, in linea di massima, sotto forma di interessi.

    Si deve pertanto ritenere che un siffatto contratto di mutuo debba essere qualificato come «contratto di prestazione di servizi», ai sensi dell’articolo 7, punto 1, lettera b), secondo trattino, del regolamento n. 1215/2012.

    (v. punti 35‑38, dispositivo 2)

  3.  L’articolo 7, punto 1, lettera b), secondo trattino, del regolamento n. 1215/2012 deve essere interpretato nel senso che, qualora un istituto di credito abbia erogato un mutuo a due condebitori solidali, il «luogo, situato in uno Stato membro, in cui i servizi sono stati o avrebbero dovuto essere prestati in base al contratto», ai sensi di tale disposizione, è, salvo accordo contrario, quello della sede di tale istituto, e ciò anche ove si tratti di determinare la competenza territoriale del giudice chiamato a conoscere dell’azione di regresso tra i condebitori.

    (v. punto 46, dispositivo 3)