Cause riunite C‑236/16 e C‑237/16
Asociación Nacional de Grandes Empresas de Distribución (ANGED)
contro
Diputación General de Aragón
(domande di pronuncia pregiudiziale proposte dal Tribunal Supremo)
«Rinvio pregiudiziale – Imposta regionale sui grandi stabilimenti commerciali – Libertà di stabilimento – Protezione dell’ambiente e pianificazione territoriale – Aiuto di Stato – Misura selettiva»
Massime – Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 26 aprile 2018
Libertà di stabilimento–Normativa tributaria–Imposta sulle società–Normativa nazionale relativa a un’imposta regionale sui grandi stabilimenti commerciali–Ammissibilità
(Artt. 49 TFUE e 54 TFUE)
Aiuti concessi dagli Stati–Nozione–Carattere selettivo del provvedimento–Deroga al sistema fiscale generale–Giustificazione attinente alla natura e alla struttura del sistema–Criteri di valutazione
(Art. 107, § 1, TFUE)
Gli articoli 49 e 54 TFUE devono essere interpretati nel senso che non ostano a un’imposta gravante sui grandi stabilimenti commerciali, come quella di cui trattasi nei procedimenti principali.
Nei procedimenti principali, la normativa di cui trattasi prevede un criterio relativo alla superficie di vendita dello stabilimento, il quale non stabilisce alcuna discriminazione diretta. Né dagli elementi presentati alla Corte risulta che tale criterio sfavorisca nella maggior parte dei casi i cittadini di altri Stati membri o le società aventi la loro sede in altri Stati membri.
(v. punti 19, 20, 23, dispositivo 1)
Non costituisce un aiuto di Stato, ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE, un’imposta come quella di cui trattasi nei procedimenti principali, che grava sui grandi stabilimenti di distribuzione a seconda, essenzialmente, della loro superficie di vendita laddove non si applica agli stabilimenti la cui superficie di vendita non supera i 500 m2 e a quelli la cui superficie di vendita è superiore a tale soglia ma la cui base imponibile non supera i 2000 m2. Inoltre, tale imposta non costituisce un aiuto di Stato, ai sensi di tale disposizione, laddove non si applica agli stabilimenti che esercitano la loro attività nei settori della vendita di macchinari, veicoli, attrezzature e forniture industriali; della vendita in esclusiva ai professionisti di materiali per l’edilizia, prodotti sanitari, porte e finestre; di mobilio negli stabilimenti individuali, tradizionali e specializzati, e di automobili, nonché ai vivai e alle stazioni di servizio, allorché tali stabilimenti non provocano un impatto negativo sull’ambiente e sulla pianificazione territoriale tanto rilevante quanto gli altri, circostanza la cui verifica spetta al giudice del rinvio.
(v. punto 51, dispositivo 2)