Cause riunite C‑196/16 e C‑197/16

Comune di Corridonia e altri

contro

Provincia di Macerata
e
Provincia di Macerata Settore 10 – Ambiente

(domande di pronuncia pregiudiziale
proposte dal Tribunale amministrativo regionale per le Marche)

«Rinvio pregiudiziale – Ambiente – Direttiva 85/337/CEE – Direttiva 2011/92/UE – Possibilità di procedere, a posteriori, alla valutazione dell’impatto ambientale di un impianto per la produzione di energia da biogas già in funzione al fine di ottenere una nuova autorizzazione»

Massime – Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 26 luglio 2017

Ambiente – Valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti – Direttiva 85/337 – Obbligo per le autorità competenti di effettuare la valutazione prima di autorizzare – Omessa valutazione – Obbligo per le autorità di porvi rimedio – Portata – Valutazione effettuata a titolo di regolarizzazione dopo la costruzione e la messa in servizio dell’impianto interessato – Presupposti

(Art. 4 TUE; direttiva del Consiglio 85/337, come modificata dalla direttiva 2009/31, art. 2, § 1)

In caso di omissione di una valutazione di impatto ambientale di un progetto prescritta dalla direttiva 85/337/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1985, concernente la valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, come modificata dalla direttiva 2009/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, il diritto dell’Unione, da un lato, impone agli Stati membri di rimuovere le conseguenze illecite di tale omissione e, dall’altro, non osta a che una valutazione di tale impatto sia effettuata a titolo di regolarizzazione, dopo la costruzione e la messa in servizio dell’impianto interessato, purché:

le norme nazionali che consentono tale regolarizzazione non offrano agli interessati l’occasione di eludere le norme di diritto dell’Unione o di disapplicarle e

la valutazione effettuata a titolo di regolarizzazione non si limiti alle ripercussioni future di tale impianto sull’ambiente, ma prenda in considerazione altresì l’impatto ambientale intervenuto a partire dalla sua realizzazione.

(v. punto 43 e dispositivo)