Causa C‑195/16
Procedimento penale
contro
I
(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Amtsgericht Kehl)
«Rinvio pregiudiziale – Trasporto – Patente di guida – Direttiva 2006/126/CE – Articolo 2, paragrafo 1 – Riconoscimento reciproco delle patenti di guida – Nozione di “patente di guida” – Certificato di superamento dell’esame per la patente (CEPC) che autorizza il titolare a guidare nel territorio dello Stato membro di rilascio prima della consegna della patente di guida definitiva – Situazione in cui il titolare del CEPC guida un veicolo in un altro Stato membro – Obbligo di riconoscimento del CEPC – Sanzioni imposte al titolare del CEPC per guida di un veicolo al di fuori dello Stato membro di rilascio del CEPC – Proporzionalità»
Massime – Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 26 ottobre 2017
Trasporti–Trasporti su strada–Patente di guida–Direttiva 2006/126–Riconoscimento reciproco delle patenti di guida–Rifiuto di uno Stato membro di riconoscere la validità di un certificato rilasciato da un altro Stato membro comprovante l’esistenza del diritto di guidare del titolare, ma che non soddisfa i requisiti del modello di patente di guida di cui alla direttiva–Ammissibilità
(Artt. 18 TFUE, 21 TFUE, 45 TFUE, 49 TFUE e 56 TFUE; direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2006/126, art. 2, § 1)
Trasporti–Trasporti su strada–Patente di guida–Direttiva 2006/126–Riconoscimento reciproco delle patenti di guida–Sanzioni inflitte ad un soggetto che guida un veicolo nel territorio di uno Stato membro senza disporre di una patente di guida conforme alla direttiva–Possesso, da parte del soggetto interessato, di un certificato di superamento dell’esame per la patente rilasciato da un altro Stato membro e che autorizza la guida nel territorio di detto Stato membro prima della consegna della patente definitiva–Presa in considerazione come circostanza attenuante
(Artt. 18 TFUE, 21 TFUE, 45 TFUE, 49 TFUE e 56 TFUE; direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2006/126, art. 2, § 1)
L’articolo 2, paragrafo 1, della direttiva 2006/126/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, concernente la patente di guida, nonché gli articoli 18, 21, 45, 49 e 56 TFUE devono essere interpretati nel senso che non ostano alla normativa di uno Stato membro per effetto della quale lo Stato membro medesimo può negare il riconoscimento di un certificato rilasciato da un altro Stato membro, attestante l’esistenza del diritto alla guida del titolare, laddove tale certificato non risponda ai requisiti del modello di patente di guida previsto dalla direttiva stessa, anche nell’ipotesi in cui il titolare del certificato in questione sia in possesso dei requisiti posti dalla direttiva ai fini del rilascio della patente di guida.
(v. punto 63, dispositivo 1)
L’articolo 2, paragrafo 1, della direttiva 2006/126, nonché gli articoli 21, 45, 49 e 56 TFUE devono essere interpretati nel senso che non ostano a che uno Stato membro infligga una sanzione ad un soggetto che, pur rispondendo ai criteri per il rilascio di una patente di guida previsti da detta direttiva, guidi un veicolo a motore nel territorio dello Stato membro in questione senza disporre di una patente di guida conforme ai criteri del modello di patente di guida previsto dalla direttiva medesima e che, nelle more del rilascio di detta patente di guida da parte di un altro Stato membro, possa solamente provare l’esistenza del proprio diritto alla guida acquisito in tale altro Stato membro per mezzo di un certificato temporaneo rilasciato da quest’ultimo, a condizione che la sanzione non sia sproporzionata rispetto alla gravità dei fatti di cui trattasi. A tal proposito, spetta al giudice del rinvio prendere in considerazione, nell’ambito della propria valutazione della gravità della violazione commessa dall’interessato e della severità della sanzione da infliggergli, a titolo di eventuale circostanza attenuante, il fatto che l’interessato abbia ottenuto il diritto alla guida in un altro Stato membro, attestato dall’esistenza di un certificato rilasciato da tale altro Stato membro il quale, in linea di principio, sarà scambiato prima della sua scadenza, su domanda dell’interessato, contro una patente di guida conforme ai requisiti del modello di patente di guida previsto dalla direttiva 2006/126. Il giudice del rinvio dovrà parimenti esaminare, nel contesto delle proprie valutazioni, quale pericolo effettivo per la sicurezza stradale presentasse l’interessato nel suo territorio.
(v. punto 79, dispositivo 2)