Causa C‑190/16

Werner Fries

contro

Lufthansa CityLine GmbH

(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesarbeitsgericht)

«Rinvio pregiudiziale – Trasporti aerei – Regolamento (UE) n. 1178/2011 – Allegato I, punto FCL.065, lettera b) – Divieto per i titolari di una licenza di pilota che abbiano raggiunto i 65 anni di età anni di operare come piloti di un aeromobile in attività nel trasporto aereo commerciale – Validità – Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Articolo 15 – Libertà professionale – Articolo 21 – Parità di trattamento – Discriminazione fondata sull’età – Trasporto aereo commerciale – Nozione»

Massime – Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 5 luglio 2017

  1. Trasporti–Trasporti aerei–Requisiti tecnici e procedure amministrative relativamente agli equipaggi dell’aviazione civile–Regolamento n. 1178/2011–Divieto per i titolari di una licenza di pilota che abbiano raggiunto i 65 anni di età anni di operare come piloti di un aeromobile in attività nel trasporto aereo commerciale–Validità alla luce del divieto di discriminazione fondata sull’età e del diritto alla libertà professionale

    (Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, artt. 15, § 1, e 21, § 1; regolamento della Commissione n. 1178/2011, allegato I, punto FCL.065)

  2. Trasporti–Trasporti aerei–Requisiti tecnici e procedure amministrative relativamente agli equipaggi dell’aviazione civile–Regolamento n. 1178/2011–Divieto per i titolari di una licenza di pilota che abbiano raggiunto i 65 anni di età anni di operare come piloti di un aeromobile in attività nel trasporto aereo commerciale–Portata–Divieto per i suddetti titolari di operare come piloti in voli senza carico o in voli di trasferimento e di operare come istruttori e/o esaminatori a bordo di un aeromobile senza far parte dell’equipaggio di condotta di volo–Insussistenza

    (Regolamento della Commissione n. 1178/2011, allegato I, punto FCL.065)

  1.  L’analisi della prima e della seconda questione non ha evidenziato alcun elemento idoneo ad inficiare la validità del punto FCL.065, lettera b), dell’allegato I del regolamento (UE) n. 1178/2011 della Commissione, del 3 novembre 2011, che stabilisce i requisiti tecnici e le procedure amministrative relativamente agli equipaggi dell’aviazione civile ai sensi del regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, alla luce dell’articolo 15, paragrafo 1, o dell’articolo 21, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.

    In forza di tale disposizione, i titolari di una licenza di pilota non possono operare come piloti di un aeromobile attivo nel trasporto aereo commerciale dopo aver raggiunto i 65 anni di età. Il punto FCL.065, lettera b), dell’allegato I del regolamento n. 1178/2011 riserva quindi un trattamento meno favorevole ai titolari di una licenza di pilota che abbiano compiuto i 65 anni d’età rispetto a quelli che abbiano un’età inferiore ai 65 anni. Si deve pertanto rilevare che la disposizione in esame instaura una differenza di trattamento fondata sull’età.

    Come rilevato dall’avvocato generale al paragrafo 33 delle sue conclusioni, inoltre, detta limitazione rispetta il contenuto essenziale del principio di non discriminazione. Infatti, la limitazione in parola non rimette in discussione tale principio in quanto tale, dal momento che essa riguarda soltanto la questione, di portata circoscritta, delle restrizioni all’esercizio delle funzioni di pilotaggio allo scopo di garantire la sicurezza aerea (v., per analogia, sentenza del 29 aprile 2015, Léger, C‑528/13, EU:C:2015:288, punto 54).

    Ebbene, va rilevato che, per quanto riguarda la sicurezza aerea, in sede d’interpretazione dell’articolo 2, paragrafo 5, e dell’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2000/78/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro (GU 2000, L 303, pag. 16), la Corte ha dichiarato che l’obiettivo di garantire la sicurezza del traffico aereo costituisce un obiettivo legittimo, ai sensi delle summenzionate disposizioni (v., in tal senso, sentenza del 13 settembre 2011, Prigge e a., C‑447/09, EU:C:2011:573, punti 5869). In tali circostanze si deve affermare che l’obiettivo teso a stabilire e a mantenere un livello uniforme ed elevato della sicurezza dell’aviazione civile in Europa configura un obiettivo di interesse generale.

    Si deve inoltre osservare che, dopo aver rilevato che è essenziale che i piloti di linea possiedano capacità fisiche adeguate, in quanto le carenze fisiche, in tale professione, possono avere rilevanti conseguenze, la Corte ha dichiarato che è innegabile che dette capacità diminuiscano con l’età (v., in tal senso, sentenza del 13 settembre 2011, Prigge e a., C‑447/09, EU:C:2011:573, punto 67). Pertanto, impedendo che una diminuzione delle suddette capacità fisiche successivamente ai 65 anni sia all’origine di incidenti, le disposizioni del punto FLC.065, lettera b), dell’allegato I del regolamento n. 1178/2011 sono idonee a conseguire l’obiettivo di interesse generale perseguito. Il divieto per i titolari di una licenza di pilota che abbiano raggiunto i 65 anni di età di operare come piloti di un aeromobile impiegato per il trasporto aereo commerciale configura pertanto un mezzo atto a mantenere un livello adeguato di sicurezza dell’aviazione civile in Europa.

    Ciò premesso, non è irragionevole che il legislatore dell’Unione, considerando l’importanza dei fattori umani nel settore dell’aviazione civile nonché la progressiva diminuzione delle capacità fisiche necessarie per esercitare la professione di pilota nel corso degli anni, ritenga necessario fissare un limite d’età per operare come pilota nell’ambito del trasporto aereo commerciale, allo scopo di mantenere un livello adeguato di sicurezza dell’aviazione civile in Europa. In tale contesto, si deve constatare che il divieto per i titolari di una licenza di pilota che abbiano raggiunto i 65 anni di età di operare come piloti di un aeromobile attivo nel trasporto aereo commerciale non va al di là di quanto è necessario per il conseguimento dell’obiettivo di interesse generale perseguito. Da quanto precede risulta che la differenza di trattamento fondata sull’età instaurata dal punto FCL.065, lettera b), dell’allegato I del regolamento n. 1178/2011 è conforme all’articolo 21, paragrafo 1, della Carta.

    Inoltre, l’insieme delle considerazioni svolte ai punti da 53 a 68 della presente sentenza consente di concludere che il legislatore dell’Unione, nell’adottare la disposizione di cui è contestata la validità, ha controbilanciato, da una parte, gli imperativi di sicurezza aerea e, dall’altra, il diritto individuale dei titolari di una licenza di pilota che abbiano più di 65 anni di lavorare e di esercitare una professione scelta, sicché tale disposizione non può essere considerata sproporzionata rispetto all’obiettivo perseguito. Di conseguenza, il divieto per i titolari di una licenza di pilota che abbiano raggiunto i 65 anni di età di operare come piloti di un aeromobile attivo nel trasporto aereo commerciale, di cui al punto FCL.065, lettera b), dell’allegato I del regolamento n. 1178/2011, è conforme all’articolo 15, paragrafo 1, della Carta.

    (v. punti 32‑34, 38, 42, 43, 46, 47, 52, 56, 68, 69, 78‑80, dispositivo 1)

  2.  Il punto FCL.065, lettera b), dell’allegato I del regolamento n. 1178/2011 deve essere interpretato nel senso che esso non vieta al titolare di una licenza di pilota che abbia raggiunto i 65 anni di età né di operare come pilota in voli senza carico o in voli di trasferimento, effettuati nell’ambito dell’attività commerciale di un vettore, senza trasporto di passeggeri, merci o posta, né di operare come istruttore e/o esaminatore a bordo di un aeromobile, senza far parte dell’equipaggio di condotta di volo.

    Dal testo stesso di tale disposizione emerge che solo le fattispecie che soddisfano cumulativamente tre condizioni, ossia che il titolare di una licenza di pilota interessato abbia compiuto i 65 anni di età, che il medesimo operi come pilota di un aeromobile e che detto aeromobile sia attivo nell’ambito del trasporto aereo commerciale, ricadono nella restrizione di cui a tale disposizione.

    In tale contesto si deve rilevare che il punto FCL.010 dell’allegato I del regolamento n. 1178/2011 definisce esplicitamente la nozione di «trasporto aereo commerciale» come il trasporto di passeggeri, merci e posta effettuato dietro compenso o mediante noleggio. Orbene, per quanto riguarda i voli senza carico e i voli di trasferimento, come si evince dalla decisione di rinvio e dalla formulazione della terza questione, siffatti voli non servono al trasporto di passeggeri, merci o posta.

    Per quanto concerne le attività correlate alla formazione e all’esame di piloti, inoltre, è pacifico che, malgrado si trovi nella cabina di pilotaggio dell’aereo, il titolare di una licenza di pilota che operi come istruttore e/o esaminatore non pilota quest’ultimo.

    Si deve quindi constatare che né i voli senza carico né i voli di trasferimento o le attività legate all’addestramento e all’esame di piloti ricadono nell’ambito della misura di cui al punto FCL.065, lettera b), dell’allegato I del regolamento n. 1178/2011.

    (v. punti 83‑88, dispositivo 2)