Causa C‑175/16

Hannele Hälvä e altri

contro

SOS-Lapsikylä ry

(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Korkein oikeus)

«Rinvio pregiudiziale – Direttiva 2003/88/CE – Articolo 17 – Tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori – Organizzazione dell’orario di lavoro – Indennità complementari – Associazione di tutela dell’infanzia – “Genitori del villaggio dei bambini” – Assenza temporanea dei “genitori” titolari – Lavoratrici impiegate in veste di “genitori” sostituti – Nozione»

Massime – Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 26 luglio 2017

  1. Politica sociale–Tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori–Direttiva 2003/88 concernente taluni aspetti dell’organizzazione dell’orario di lavoro–Ambito di applicazione–Retribuzione–Esclusione

    (Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2003/88)

  2. Politica sociale–Tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori–Direttiva 2003/88 concernente taluni aspetti dell’organizzazione dell’orario di lavoro–Orario di lavoro–Nozione

    (Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2003/88, art. 2, punto 1)

  3. Politica sociale–Tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori–Direttiva 2003/88 concernente taluni aspetti dell’organizzazione dell’orario di lavoro–Deroghe–Articolo 17, paragrafo 1–Manodopera familiare–Nozione

    [Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2003/88, art. 17, § 1, b)]

  4. Politica sociale–Tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori–Direttiva 2003/88 concernente taluni aspetti dell’organizzazione dell’orario di lavoro–Deroghe–Articolo 17, paragrafo 1–Ambito di applicazione–Attività subordinata consistente nell’accudire bambini nelle condizioni di un ambiente familiare, in sostituzione della persona incaricata in via principale di tale missione–Inclusione–Presupposto–Durata dell’orario di lavoro non misurata o non predeterminata o che può essere determinata dal lavoratore stesso–Verifica da parte del giudice nazionale

    (Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2003/88, art. 17, § 1)

  1.  V. il testo della decisione.

    (v. punto 25)

  2.  V. il testo della decisione.

    (v. punti 41, 42)

  3.  V. il testo della decisione.

    (v. punti 46‑48)

  4.  L’articolo 17, paragrafo 1, della direttiva 2003/88/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 novembre 2003, concernente taluni aspetti dell’organizzazione dell’orario di lavoro, deve essere interpretato nel senso che non è applicabile ad un’attività subordinata, come quella di cui al procedimento principale, consistente nell’accudire bambini nelle condizioni di un ambiente familiare, in sostituzione della persona incaricata in via principale di tale missione, qualora non sia dimostrato che l’orario di lavoro, nel suo complesso, non sia misurato o predeterminato o che possa essere stabilito dal lavoratore stesso, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare.

    (v. punto 49 e dispositivo)