SENTENZA DELLA CORTE (Grande Sezione)

25 luglio 2018 ( *1 )

«Rinvio pregiudiziale – Aiuti di Stato – Regime a sostegno delle fonti di energia rinnovabili e degli utenti a forte consumo d’energia – Decisione (UE) 2015/1585 – Validità alla luce dell’articolo 107 TFUE – Ricevibilità – Mancata proposizione di un ricorso di annullamento da parte delle ricorrenti nel procedimento principale»

Nella causa C‑135/16,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Verwaltungsgericht Frankfurt am Main (Tribunale amministrativo di Francoforte sul Meno, Germania), con decisione del 23 febbraio 2016, pervenuta in cancelleria il 7 marzo 2016, nel procedimento

Georgsmarienhütte GmbH,

Stahlwerk Bous GmbH,

Schmiedag GmbH,

Harz Guss Zorge GmbH

contro

Bundesrepublik Deutschland,

LA CORTE (Grande Sezione),

composta da K. Lenaerts, presidente, R. Silva de Lapuerta, M. Ilešič, J.L. da Cruz Vilaça (relatore), A. Rosas e J. Malenovský, presidenti di sezione, E. Juhász, A. Borg Barthet, D. Šváby, A. Prechal e C. Lycourgos, giudici,

avvocato generale: M. Campos Sánchez-Bordona

cancelliere: M. Aleksejev, amministratore

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 5 dicembre 2017,

considerate le osservazioni presentate:

per Georgsmarienhütte GmbH, Stahlwerk Bous GmbH, Schmiedag GmbH e Harz Guss Zorge GmbH, da H. Höfler e H. Fischer, Rechtsanwälte;

per il governo tedesco, da T. Henze e R. Kanitz, in qualità di agenti, assistiti da T. Lübbig, Rechtsanwalt;

per la Commissione europea, da T. Maxian Rusche e K. Herrmann, in qualità di agenti,

sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 27 febbraio 2018,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1

La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sulla validità della decisione (UE) 2015/1585 della Commissione, del 25 novembre 2014, relativa al regime di aiuti SA.33995 (2013/C) (ex 2013/NN) [cui la Germania ha dato esecuzione a sostegno dell’elettricità prodotta da fonti rinnovabili e degli utenti a forte consumo di energia] (GU 2015, L 250, pag. 122; in prosieguo: «la decisione controversa»).

2

Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra, da un lato, quattro società del gruppo Georgsmarienhütte, vale a dire Georgsmarienhütte GmbH, Stahlwerk Bous GmbH, Schmiedag GmbH e Harz Guss Zorge GmbH, e, dall’altro, la Bundesrepublik Deutschland (Repubblica federale di Germania) relativamente al recupero, a seguito dell’adozione della decisione controversa, di aiuti illegittimi dichiarati incompatibili con il mercato interno dei quali le suddette società hanno beneficiato.

Diritto tedesco

3

Dalla decisione di rinvio risulta che la Gesetz zur Neuregelung des Rechtsrahmens für die Förderung der Stromerzeugung aus erneuerbaren Energien (legge che introduce una nuova regolamentazione del quadro normativo relativo alla promozione dell’elettricità prodotta a partire da energie rinnovabili) (BGBl. 2011 I, pag. 1634; in prosieguo: l’«EEG 2012») prevede, in sostanza, un meccanismo di compensazione dei costi dell’elettricità prodotta da fonti di energia rinnovabili a livello federale. Tale meccanismo si basa, segnatamente, su una sovrattassa (in prosieguo: la «sovrattassa EEG»), la quale costituisce un costo che, in linea di principio, i fornitori di elettricità riversano sugli acquirenti e i consumatori finali di energia elettrica.

4

A titolo di eccezione, nell’ambito di un regime speciale di compensazione, l’EEG 2012 consente alle imprese ad alta intensità di energia elettrica che siano utenti a forte consumo energetico (in prosieguo: le «EEI») la limitazione della sovrattassa EEG, ai sensi degli articoli 40, 41 e 43. La limitazione in parola è volta a ridurre i costi dell’energia elettrica di dette imprese mantenendo così la loro competitività a livello internazionale.

5

L’EEG 2012 stabilisce, all’articolo 40, che la limitazione della sovrattassa EEG avviene su richiesta presentata al Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (Ufficio federale per l’economia e il controllo delle esportazioni, Germania) (in prosieguo: il «BAFA»).

Procedimento principale e questione pregiudiziale

6

Le ricorrenti nel procedimento principale sono quattro società del gruppo Georgsmarienhütte. Esse sono attive nel settore della produzione, fusione e lavorazione dell’acciaio e hanno beneficiato, per il 2013 e il 2014, di una limitazione della sovrattassa EEG concessa con decisioni del BAFA.

7

Le suddette decisioni di riduzione sono state tuttavia revocate con effetto retroattivo, per una parte delle somme interessate, con provvedimenti del BAFA del 25 novembre 2014 (in prosieguo: i «provvedimenti di revoca parziale»). Il BAFA ha altresì respinto le opposizioni proposte dalle ricorrenti nel procedimento principale avverso tali provvedimenti di revoca parziale.

8

I provvedimenti di revoca parziale sono stati adottati in esecuzione della decisione controversa, con cui la Commissione europea ha dichiarato che il regime speciale di compensazione a sostegno delle EEI, in particolare, costituiva un aiuto di Stato illegittimo e ha ordinato alla Repubblica federale di Germania di procedere al recupero presso i beneficiari degli aiuti incompatibili con il mercato interno.

9

Più precisamente, con la decisione controversa, la Commissione ha affermato che l’aiuto sotto forma di riduzioni della sovrattassa EEG a sostegno delle EEI è compatibile con il mercato interno se rientra in una delle quattro categorie elencate all’articolo 3, paragrafo 1, della decisione stessa. A norma dell’articolo 3, paragrafo 2, della decisione in parola, gli aiuti che non ricadono in una delle categorie di cui all’articolo 3, paragrafo 1, sono incompatibili con il mercato interno e la Repubblica federale di Germania, secondo gli articoli 6 e 7 della decisione medesima, deve pertanto recuperare gli aiuti incompatibili presso i beneficiari, seguendo le modalità di cui all’allegato III della decisione controversa.

10

Le ricorrenti nel procedimento principale hanno proposto dinanzi al Verwaltungsgericht Frankfurt am Main (Tribunale amministrativo di Francoforte sul Meno, Germania) un ricorso, diretto segnatamente avverso i provvedimenti di revoca parziale.

11

Dinanzi al suddetto giudice, le ricorrenti hanno espresso dubbi circa la qualifica, da parte della Commissione, della limitazione della sovrattassa EEG come «aiuto di Stato» ai sensi dell’articolo 107 TFUE. È alla luce di tali circostanze che il Verwaltungsgericht Frankfurt am Main (Tribunale amministrativo di Francoforte sul Meno) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale:

«Se la decisione [controversa] violi il trattato [FUE] per il fatto che la Commissione qualifica la limitazione della sovrattassa EEG come aiuto di Stato ai sensi dell’articolo 107 TFUE».

Sulla ricevibilità della domanda di pronuncia pregiudiziale

12

Nella causa oggetto del procedimento principale si contesta, in sostanza, la validità della decisione controversa nella parte in cui essa ha qualificato la limitazione della sovrattassa EEG come «aiuto di Stato» ai sensi dell’articolo 107 TFUE.

13

La Commissione, richiamando la sentenza del 9 marzo 1994, TWD Textilwerke Deggendorf (C‑188/92, EU:C:1994:90), fa valere che la domanda di pronuncia pregiudiziale sarebbe irricevibile con la motivazione che le ricorrenti nel procedimento principale non hanno chiesto l’annullamento della decisione controversa dinanzi al Tribunale dell’Unione europea.

14

Occorre ricordare che, al punto 17 della citata sentenza, pronunciata in una causa che presenta delle analogie con quella di cui al procedimento principale, la Corte ha dichiarato, sostanzialmente, in particolare per considerazioni attinenti alla certezza del diritto, che si deve escludere la possibilità, per il beneficiario di un aiuto di Stato, oggetto di una decisione della Commissione adottata direttamente soltanto nei confronti dello Stato membro in cui egli è residente, che avrebbe potuto senza alcun dubbio impugnare tale decisione in base all’articolo 263 TFUE e che ha lasciato decorrere il termine imperativo previsto al sesto comma della medesima disposizione, di contestare utilmente la legittimità della decisione in parola dinanzi ai giudici nazionali nell’ambito di un ricorso avverso i provvedimenti interni di esecuzione della decisione stessa (v. anche sentenze del 15 febbraio 2001, Nachi Europe, C‑239/99, EU:C:2001:101, punto 30, e del 5 marzo 2015, Banco Privado Português e Massa Insolvente do Banco Privado Português, C‑667/13, EU:C:2015:151, punto 28).

15

Più specificamente, la Corte ha dichiarato che, in tale ipotesi, adottare la soluzione contraria equivarrebbe a riconoscere al beneficiario dell’aiuto la possibilità di eludere il carattere definitivo che, in forza del principio della certezza del diritto, dev’essere attribuito ad una decisione dopo la scadenza del termine di impugnazione (sentenze del 15 febbraio 2001, Nachi Europe, C‑239/99, EU:C:2001:101, punto 30, e del 5 marzo 2015, Banco Privado Português e Massa Insolvente do Banco Privado Português, C‑667/13, EU:C:2015:151, punto 28 nonché giurisprudenza ivi citata).

16

Tuttavia, l’esclusione richiamata al punto 14 della presente sentenza è altresì giustificata nel caso in cui il beneficiario dell’aiuto faccia valere l’invalidità della decisione della Commissione di fronte a un giudice nazionale prima della scadenza del termine per l’impugnazione di tale decisione, previsto all’articolo 263, sesto comma, TFUE.

17

La possibilità per il singolo di far valere, nell’ambito di un ricorso proposto dinanzi ad un giudice nazionale, l’invalidità di disposizioni contenute in un atto dell’Unione che costituisce il fondamento di una decisione nazionale adottata nei suoi confronti presuppone, infatti, che egli abbia altresì proposto, in forza dell’articolo 263, quarto comma, TFUE, un ricorso per l’annullamento del suddetto atto dell’Unione nei termini prescritti, oppure che non l’abbia fatto perché non aveva, fuor da ogni dubbio, il diritto di presentare un tale ricorso (v., in tal senso, sentenze del 29 giugno 2010, E e F, C‑550/09, EU:C:2010:382, punti 4648; del 17 febbraio 2011, Bolton Alimentari, C‑494/09, EU:C:2011:87, punti 2223, nonché del 28 marzo 2017, Rosneft, C‑72/15, EU:C:2017:236, punto 67 e giurisprudenza ivi citata).

18

Pertanto, qualora un soggetto che intende contestare un atto dell’Unione sia certamente legittimato ad agire ai sensi dell’articolo 263, quarto comma, TFUE, egli è tenuto ad avvalersi del mezzo di impugnazione previsto da tale disposizione proponendo un ricorso dinanzi al Tribunale.

19

Infatti, come rilevato in sostanza dall’avvocato generale ai paragrafi da 40 a 44 delle sue conclusioni, il ricorso di annullamento, cui si accompagna la possibilità di impugnare la decisione del Tribunale, offre un contesto procedurale particolarmente adatto ad un esame approfondito e in contraddittorio di questioni tanto di fatto quanto di diritto, in particolare in settori tecnici e complessi come quello degli aiuti di Stato, come risulta dal terzo considerando della decisione 88/591/CECA, CEE, Euratom, del Consiglio, del 24 ottobre 1988, che istituisce un Tribunale di primo grado delle Comunità europee (GU 1988, L 139, pag. 1).

20

Occorre tuttavia precisare che tale constatazione non incide sul ruolo svolto dal rinvio pregiudiziale nell’architettura giurisdizionale dell’Unione.

21

Il procedimento di rinvio pregiudiziale previsto dall’articolo 267 TFUE istituisce, infatti, una cooperazione diretta tra la Corte e i giudici nazionali, nell’ambito della quale questi ultimi partecipano strettamente alla corretta applicazione e all’interpretazione uniforme del diritto dell’Unione, nonché alla tutela dei diritti attribuiti da quest’ordinamento giuridico ai privati (parere 1/09 dell’8 marzo 2011, EU:C:2011:123, punto 84).

22

Ne consegue che la necessità per una persona fisica o giuridica, al fine di contestare la legittimità di un atto dell’Unione, di proporre un ricorso di annullamento ex articolo 263 TFUE, quando essa è certamente legittimata ad agire ai sensi del quarto comma di tale articolo, non incide sulla possibilità per detta persona di contestare la legittimità degli atti interni di esecuzione dell’atto in parola dinanzi agli organi giurisdizionali nazionali competenti.

23

È stato del resto statuito che il beneficiario di un aiuto di Stato che abbia presentato, nel termine stabilito dall’articolo 263, sesto comma, TFUE, un ricorso di annullamento dinanzi al Tribunale avverso una decisione della Commissione che dichiari tale aiuto incompatibile con il mercato interno non può considerarsi intenzionato ad eludere il carattere definitivo della suddetta decisione sulla base del rilievo che ne contesta la validità anche dinanzi al giudice del rinvio (v., in tal senso, sentenza del 5 marzo 2015, Banco Privado Português e Massa Insolvente do Banco Privado Português, C‑667/13, EU:C:2015:151, punto 29).

24

Si deve inoltre ricordare che, quando la soluzione della controversia pendente dinanzi al giudice nazionale dipende dalla validità della decisione della Commissione, dall’obbligo di leale cooperazione deriva che il giudice nazionale, al fine di evitare di emettere una decisione incompatibile con quella della Commissione, dovrebbe sospendere il procedimento fino alla pronuncia della sentenza definitiva sul ricorso di annullamento da parte degli organi giurisdizionali dell’Unione, a meno che detto giudice non ritenga che, nelle circostanze del caso di specie, sia giustificato deferire alla Corte una questione pregiudiziale sulla validità della decisione della Commissione (sentenza del 14 dicembre 2000, Masterfoods e HB, C‑344/98, EU:C:2000:689, punto 57).

25

Va altresì menzionato che, per le ragioni illustrate al punto 19 della presente sentenza, nel caso in cui vengano contemporaneamente aditi il Tribunale, con un ricorso di annullamento, e la Corte, con un rinvio pregiudiziale di validità, il principio di buona amministrazione della giustizia può giustificare il fatto che la Corte si avvalga, se lo considera opportuno, dell’articolo 54, terzo comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea per sospendere il procedimento dinanzi ad essa in favore di quello avviato presso il Tribunale.

26

Nel procedimento principale occorre quindi prendere in esame, alla luce delle considerazioni esposte ai punti da 14 a 19 della presente sentenza, il punto se le ricorrenti fossero senza alcun dubbio legittimate ad agire dinanzi al Tribunale per l’annullamento della decisione controversa, sulla base dell’articolo 263 TFUE (v. in tal senso, sentenza del 14 marzo 2017, A e a., C‑158/14, EU:C:2017:202, punti 6667 e giurisprudenza ivi citata), e ciò indipendentemente dal fatto che le suddette ricorrenti abbiano o meno presentato ricorso dinanzi ai giudici nazionali prima della scadenza del termine per il ricorso al Tribunale.

27

A detto proposito, dall’articolo 263, quarto comma, TFUE risulta che una persona fisica o giuridica può proporre un ricorso contro una decisione presa nei confronti di un altro soggetto solo se tale decisione la riguarda direttamente e individualmente.

28

Nel caso di specie, l’articolo 10 della decisione controversa stabilisce espressamente che la destinataria della decisione è la Repubblica federale di Germania.

29

Si deve rilevare tuttavia, in primo luogo, che gli articoli 6 e 7 della decisione controversa impongono alla Repubblica federale di Germania di recuperare gli aiuti incompatibili concessi, cosicché le autorità tedesche erano obbligate, senza disporre di alcun margine di discrezionalità, a procedere al recupero di tali aiuti secondo le modalità specificate nell’allegato III della decisione controversa.

30

Di conseguenza, le ricorrenti nel procedimento principale devono essere considerate direttamente interessate dalla decisione in parola (v., in tal senso, sentenze del 19 ottobre 2000, Italia e Sardegna Lines/Commissione, C‑15/98 e C‑105/99, EU:C:2000:570, punto 36; del 17 settembre 2009, Commissione/Koninklijke FrieslandCampina, C‑519/07 P, EU:C:2009:556, punti 4849, nonché del 27 febbraio 2014, Stichting Woonlinie e a./Commissione, C‑133/12 P, EU:C:2014:105, punti 6061).

31

In secondo luogo, occorre ricordare che i soggetti diversi dai destinatari di una decisione possono sostenere che essa li riguardi individualmente solo se detta decisione li concerne a causa di determinate loro qualità specifiche o di una situazione di fatto che li caratterizza rispetto a chiunque altro e, quindi, li identifica alla stessa stregua dei destinatari (sentenze del 15 luglio 1963, Plaumann/Commissione, 25/62, EU:C:1963:17, pag. 223, e del 29 aprile 2004, Italia/Commissione, C‑298/00 P, EU:C:2004:240, punto 36 e giurisprudenza ivi citata).

32

La Corte ha dichiarato, in particolare, che qualora l’atto impugnato riguardi un gruppo di soggetti che erano individuati o individuabili nel momento in cui l’atto è stato adottato, in base a criteri tipici dei membri di tale gruppo, detti soggetti possono essere individualmente interessati da tale atto, in quanto facenti parte di un gruppo ristretto di operatori economici (sentenza del 17 settembre 2009, Commissione/Koninklijke FrieslandCampina, C‑519/07 P, EU:C:2009:556, punto 54 e giurisprudenza ivi citata).

33

Di conseguenza, i beneficiari effettivi di aiuti individuali concessi nell’ambito di un regime di aiuti di cui la Commissione ha ordinato il recupero sono, per tale ragione, individualmente interessati ai sensi dell’articolo 263, quarto comma, TFUE. Invero, l’obbligo di recupero imposto da una decisione della Commissione relativa ad un regime di aiuti identifica sufficientemente tutti i beneficiari del regime di cui trattasi, in quanto costoro sono esposti, fin dall’adozione di siffatta decisione, al rischio che le agevolazioni che hanno ottenuto siano recuperate, e vedono così lesa la loro posizione giuridica (v., in tal senso, sentenze del 9 giugno 2011, Comitato Venezia vuole vivere e a./Commissione, C‑71/09 P, C‑73/09 P e C‑76/09 P, EU:C:2011:368, punti 5356, nonché del 21 dicembre 2011, A 2A/Commissione, C‑320/09 P, non pubblicata, EU:C:2011:858, punti 5859).

34

È pacifico che le ricorrenti nel procedimento principale hanno beneficiato di decisioni individuali del BAFA che hanno consentito loro di ottenere una limitazione della sovrattassa EEG.

35

Orbene, tale limitazione è stata qualificata dalla Commissione precisamente come «aiuto incompatibile con il mercato interno» e ne è stato ordinato il recupero secondo le modalità stabilite nella decisione controversa.

36

Pertanto, le ricorrenti nel procedimento principale non sono solo interessate dalla decisione controversa in quanto esse sono EEI facenti parte del settore dell’energia soggetto al regime di aiuti che la suddetta decisione prende in esame. Lo sono a titolo individuale nella loro qualità di beneficiarie effettive dell’aiuto concesso nell’ambito di tale regime, di cui la Commissione ha ordinato il recupero (v., in tal senso, sentenze del 19 ottobre 2000, Italia e Sardegna Lines/Commissione, C‑15/98 e C‑105/99, EU:C:2000:570, punto 34, e del 29 aprile 2004, Italia/Commissione, C‑298/00 P, EU:C:2004:240, punto 39).

37

Ne consegue che le ricorrenti nel procedimento principale erano senza alcun dubbio legittimate a chiedere l’annullamento della decisione controversa.

38

È certamente pacifico che ciascuna delle ricorrenti nel procedimento principale aveva proposto dinanzi al Tribunale un ricorso di annullamento avverso la decisione C(2013) 4424 final della Commissione, del 18 dicembre 2013, di avviare il procedimento d’indagine formale, ai sensi dell’articolo 108, paragrafo 2, TFUE, in merito a misure attuate dalla Repubblica federale di Germania a sostegno dell’elettricità prodotta da fonti rinnovabili e degli utenti a forte consumo di energia [Aiuto di Stato SA. 33995 (2013/C) (ex 2013/NN)].

39

Il Tribunale, tuttavia, dato che il procedimento d’indagine formale si era medio tempore concluso con l’adozione della decisione controversa, con ordinanze del 9 giugno 2015, Stahlwerk Bous/Commissione (T‑172/14, non pubblicata, EU:T:2015:402), del 9 giugno 2015, Georgsmarienhütte/Commissione (T‑176/14, non pubblicata, EU:T:2015:414), del 9 giugno 2015, Harz Guss Zorge/Commissione (T‑177/14, non pubblicata, EU:T:2015:395), e del 9 giugno 2015, Schmiedag/Commissione (T‑183/14, non pubblicata, EU:T:2015:396), ha pronunciato un non luogo a statuire sui ricorsi proposti dalle ricorrenti nel procedimento principale, con la motivazione di sopravvenuta carenza di oggetto.

40

Peraltro, unitamente ai suddetti ricorsi, le ricorrenti nel procedimento principale avevano presentato in corso di causa domande di adeguamento delle conclusioni, al fine di includere nell’oggetto di tali ricorsi l’annullamento della decisione controversa. Il Tribunale, tuttavia, nelle ordinanze citate al punto precedente, ha respinto suddette domande come irricevibili, sulla base del rilievo che la decisione controversa non aveva modificato né sostituito la decisione di avvio del procedimento di indagine formale, menzionata al punto 38 della presente sentenza, e che non aveva neppure lo stesso oggetto.

41

Si deve inoltre sottolineare che il Tribunale ha avuto cura di precisare, in modo identico ai punti 23 o 24 delle ordinanze citate al punto 39 della presente sentenza, che il rigetto delle domande di adeguamento volte ad ottenere l’annullamento della decisione controversa non incideva sulla possibilità, per le ricorrenti nel procedimento principale, di impugnare detta decisione.

42

Le ricorrenti nel procedimento principale non hanno tuttavia proposto un nuovo ricorso dinanzi al Tribunale.

43

Alla luce delle considerazioni che precedono, si deve constatare che, dato che le ricorrenti nel procedimento principale godevano certamente del diritto di proporre un ricorso di annullamento, ai sensi dell’articolo 263, quarto comma, TFUE, avverso la decisione controversa, ma non l’hanno esercitato, esse non possono invocare l’invalidità di tale decisione a sostegno dei ricorsi presentati dinanzi al giudice del rinvio avverso i provvedimenti interni di esecuzione della decisione suddetta.

44

Tutto ciò premesso, poiché la validità della decisione controversa non è stata validamente contestata dinanzi al giudice del rinvio, la presente domanda di pronuncia pregiudiziale è irricevibile.

Sulle spese

45

Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

 

Per questi motivi, la Corte (Grande Sezione) dichiara:

 

La domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Verwaltungsgericht Frankfurt am Main (Tribunale amministrativo di Francoforte sul Meno, Germania) con decisione del 23 febbraio 2016 è irricevibile.

 

Firme


( *1 ) Lingua processuale: il tedesco.