Causa C‑102/16

Vaditrans BVBA

contro

Belgische Staat

[domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Raad van State (Belgio)]

«Rinvio pregiudiziale – Trasporti su strada – Periodi di riposo del conducente – Regolamento (CE) n. 561/2006 – Articolo 8, paragrafi 6 e 8 – Possibilità di effettuare i periodi di riposo giornalieri e i periodi di riposo settimanali ridotti in trasferta e a bordo del veicolo – Esclusione dei periodi di riposo settimanale regolari»

Massime – Sentenza della Corte (Decima Sezione) del 20 dicembre 2017

Trasporti – Trasporti su strada – Disposizioni sociali – Riposo settimanale – Effettuazione del periodo di riposo settimanale regolare a bordo del veicolo – Esclusione – Violazione del principio di legalità in materia penale – Insussistenza

(Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 49, § 1; regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 561/2006, art. 8, § 6)

L’articolo 8, paragrafi 6 e 8, del regolamento (CE) n. 561/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, relativo all’armonizzazione di alcune disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada e che modifica i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 3821/85 e (CE) n. 2135/98 e abroga il regolamento (CEE) n. 3820/85 del Consiglio, dev’essere interpretato nel senso che un conducente non può effettuare i periodi di riposo settimanali regolari di cui al predetto articolo 8, paragrafo 6, a bordo del proprio veicolo.

Dall’esame della seconda questione non è emerso alcun elemento tale da inficiare la validità del regolamento n. 561/2006 alla luce del principio di legalità in materia penale come sancito all’articolo 49, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.

(v. dispositivo 1, 2)