Causa C‑48/16

ERGO Poist’ovňa a.s.

contro

Alžbeta Barlíková

(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Okresný súd Dunajská Streda)

«Rinvio pregiudiziale – Agenti commerciali indipendenti – Direttiva 86/653/CEE – Provvigione dell’agente commerciale – Articolo 11 – Parziale mancata esecuzione del contratto stipulato tra il terzo e il preponente – Conseguenze sul diritto alla provvigione – Nozione di “circostanze imputabili al preponente”»

Massime – Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 17 maggio 2017

  1. Libera circolazione delle persone–Libertà di stabilimento–Agenti commerciali indipendenti–Direttiva 86/653–Retribuzione–Diritto dell’agente alla provvigione–Estinzione–Mancata esecuzione del contratto tra il preponente e il terzo–Nozione–Parziale mancata esecuzione–Inclusione

    (Direttiva del Consiglio 86/653, art. 11, § 1, primo trattino)

  2. Libera circolazione delle persone–Libertà di stabilimento–Agenti commerciali indipendenti–Direttiva 86/653–Retribuzione–Diritto dell’agente alla provvigione–Estinzione–Deroga a detrimento dell’agente commerciale–Nozione–Obbligo contrattuale di un agente di rimborsare una quota proporzionale della sua provvigione in caso di parziale mancata esecuzione del contratto stipulato tra il preponente e il terzo–Esclusione–Presupposti

    (Direttiva del Consiglio 86/653, art. 11, §§ 2 e 3)

  3. Libera circolazione delle persone–Libertà di stabilimento–Agenti commerciali indipendenti–Direttiva 86/653–Retribuzione–Diritto dell’agente alla provvigione–Estinzione–Circostanze imputabili al preponente–Nozione–Tutte le circostanze di diritto e di fatto imputabili al preponente, che sono all’origine della mancata esecuzione di tale contratto

    (Direttiva del Consiglio 86/653, art. 11, §§ 2 e 3)

  1.  L’articolo 11, paragrafo 1, primo trattino, della direttiva 86/653/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 1986, relativa al coordinamento dei diritti degli Stati membri concernenti gli agenti commerciali indipendenti, deve essere interpretato nel senso che riguarda non solo i casi di totale mancata esecuzione del contratto tra il preponente e il terzo, ma anche i casi di parziale mancata esecuzione di tale contratto, come il mancato rispetto del volume d’affari o della durata in esso previsti.

    (v. punto 44, dispositivo 1)

  2.  L’articolo 11, paragrafi 2 e 3, della direttiva 86/653 deve essere interpretato nel senso che la clausola di un contratto di agenzia commerciale, secondo la quale l’agente è tenuto a rimborsare una quota proporzionale della sua provvigione in caso di parziale mancata esecuzione del contratto stipulato tra il preponente e il terzo, non costituisce una deroga «a detrimento dell’agente commerciale», ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 3, di detta direttiva, qualora la quota della provvigione oggetto dell’obbligazione di rimborso sia proporzionata alla portata della mancata esecuzione di tale contratto e a condizione che la suddetta mancata esecuzione non sia dovuta a circostanze imputabili al preponente.

    L’obbligazione di rimborsare una quota della provvigione proporzionalmente più ingente della portata di tale mancata esecuzione costituirebbe, infatti, una deroga a detrimento dell’agente, vietata dall’articolo 11, paragrafo 3, della direttiva 86/653. Per contro, rimane possibile una deroga a favore dell’agente, consistente nel richiedere il rimborso parziale della provvigione in misura proporzionalmente ridotta rispetto alla portata della mancata esecuzione del contratto.

    (v. punti 49, 51, dispositivo 2)

  3.  L’articolo 11, paragrafo 1, secondo trattino, della direttiva 86/653 deve essere interpretato nel senso che la nozione di «circostanze imputabili al preponente» non si riferisce solo alle cause giuridiche che hanno direttamente determinato l’estinzione del contratto stipulato tra il preponente e il terzo, ma riguarda tutte le circostanze di diritto e di fatto imputabili al preponente, che sono all’origine della mancata esecuzione di tale contratto.

    (v. punto 61, dispositivo 3)