Causa C‑13/16

Valsts policijas Rīgas reģiona pārvaldes Kārtības policijas pārvalde

contro

Rīgas pašvaldības SIA «Rīgas satiksme»

(domanda di pronuncia pregiudiziale
proposta dall’Augstākās tiesas Administratīvo lietu departaments)

«Rinvio pregiudiziale – Direttiva 95/46/CE – Articolo 7, lettera f) – Dati personali – Condizioni di liceità di un trattamento di dati personali – Nozione di “trattamento necessario al perseguimento dell’interesse legittimo di un terzo” – Domanda di comunicazione dei dati personali di una persona responsabile di un sinistro stradale al fine di agire giudizialmente – Obbligo del responsabile del trattamento di accogliere una siffatta domanda – Insussistenza»

Massime – Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 4 maggio 2017

  1. Ravvicinamento delle legislazioni–Tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali–Direttiva 95/46–Presupposti di liceità di un trattamento di dati personali–Perseguimento dell’interesse legittimo del responsabile del trattamento o del destinatario dei dati–Nozione di interesse legittimo–Interesse di un terzo a ottenere un’informazione d’ordine personale riguardante una persona che ha leso la sua proprietà al fine di citarla in giudizio–Inclusione

    [Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 95/46, art. 7, f)]

  2. Ravvicinamento delle legislazioni–Tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali–Direttiva 95/46–Presupposti di liceità di un trattamento di dati personali–Perseguimento dell’interesse legittimo del responsabile del trattamento o del destinatario dei dati–Obbligo per il responsabile del trattamento di comunicare ad un terzo, dietro sua domanda, dati personali per permettergli di proporre ricorso–Insussistenza–Comunicazione di tali dati in base al diritto nazionale–Ammissibilità

    [Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 95/46, art. 7, f)]

  1.  V. il testo della decisione.

    (v. punto 29)

  2.  L’articolo 7, lettera f), della direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, deve essere interpretato nel senso che non impone l’obbligo di comunicare dati personali a un terzo al fine di consentirgli di proporre un ricorso per risarcimento dinanzi a un giudice civile per un danno causato dalla persona interessata dalla tutela di tali dati. Tuttavia l’articolo 7, lettera f), di tale direttiva non osta a una comunicazione siffatta che sia effettuata sulla base del diritto nazionale.

    Si deve tuttavia constatare che, come rileva l’avvocato generale ai paragrafi da 82 a 84 delle conclusioni e fatte salve le verifiche che devono essere effettuate a tale riguardo dal giudice nazionale, non appare giustificato, in una situazione come quella di cui al procedimento principale, rifiutare di comunicare a una parte lesa dati personali necessari per proporre un ricorso per risarcimento contro l’autore del danno o, se del caso, le persone che esercitano la potestà genitoriale, per il fatto che detto autore sarebbe minorenne.

    (v. punti 33, 34 e dispositivo)