Causa C‑3/16

Lucio Cesare Aquino

contro

Belgische Staat

(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo hof van beroep te Brussel)

«Rinvio pregiudiziale – Diritto dell’Unione – Diritti conferiti ai singoli – Violazione da parte di un giudice – Questioni pregiudiziali – Rinvio alla Corte – Organo giurisdizionale nazionale di ultimo grado»

Massime – Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 15 marzo 2017

  1. Questioni pregiudiziali–Rinvio alla Corte–Questioni di interpretazione–Obbligo di rinvio –/ Giudice che pronuncia una decisione impugnabile in diritto interno–Insussistenza di tale obbligo–Impugnazione non esaminata in ragione della rinuncia agli atti da parte del ricorrente–Irrilevanza

    (Art. 267, comma 3, TFUE)

  2. Questioni pregiudiziali–Rinvio alla Corte–Questioni di interpretazione–Obbligo di rinvio–Rigetto di un ricorso in cassazione per motivi di irricevibilità inerenti al procedimento dinanzi al giudice di cui trattasi–Insussistenza di tale obbligo–Rispetto dei principi di equivalenza e di effettività

    (Art. 267, comma 3, TFUE)

  1.  L’articolo 267, terzo comma, TFUE deve essere interpretato nel senso che un giudice avverso le cui decisioni può proporsi un ricorso giurisdizionale di diritto interno non può essere considerato un organo giurisdizionale di ultimo grado, nell’ipotesi in cui un ricorso per cassazione proposto contro una decisione di detto giudice non sia stato esaminato in ragione della rinuncia agli atti da parte del ricorrente.

    Come ha ripetutamente sottolineato la Corte, un organo giurisdizionale di ultimo grado costituisce per definizione l’ultima istanza dinanzi alla quale i soggetti dell’ordinamento possono far valere i diritti ad essi riconosciuti dal diritto dell’Unione. Gli organi giurisdizionali di ultimo grado sono incaricati di assicurare a livello nazionale l’interpretazione uniforme delle norme giuridiche (v., in tal senso, sentenze del 30 settembre 2003, Köbler, C‑224/01, EU:C:2003:513, punto 34, e del 13 giugno 2006, Traghetti del Mediterraneo, C‑173/03, EU:C:2006:391, punto 31).

    Ne deriva che il Raad voor Vreemdelingenbetwistingen (Commissione belga per il contenzioso in materia di stranieri) non può essere considerato come organo giurisdizionale di ultimo grado, poiché le sue decisioni possono essere controllate da un organo giurisdizionale superiore dinanzi al quale i soggetti dell’ordinamento possono far valere i diritti ad essi riconosciuti dal diritto dell’Unione, Di conseguenza, le decisioni da esso adottate non provengono da un giudice nazionale avverso le cui decisioni non possa proporsi un ricorso giurisdizionale di diritto interno, ai sensi dell’articolo 267, terzo comma, TFUE.

    La circostanza che, ai sensi delle disposizioni dell’articolo 18 del regio decreto del 30 novembre 2006, che disciplina il procedimento in cassazione dinanzi al Consiglio di Stato, sussista una presunzione assoluta di rinuncia agli atti in capo a un ricorrente che abbia proposto un ricorso per cassazione contro una decisione del Raad voor Vreemdelingenbetwistingen (Commissione belga per il contenzioso in materia di stranieri) allorché non chiede la prosecuzione del procedimento entro un termine di trenta giorni da quello in cui gli è notificata la relazione dell’uditore che conclude nel senso dell’irricevibilità o del rigetto del ricorso, non ha alcun effetto sul fatto che le decisioni del Raad voor Vreemdelingenbetwistingen (Commissione belga per il contenzioso in materia di stranieri) possono essere contestate dinanzi a un organo giurisdizionale superiore e, quindi, non provengono da un organo giurisdizionale di ultimo grado.

    (v. punti 34, 36‑38, dispositivo 1)

  2.  L’articolo 267, terzo comma, TFUE deve essere interpretato nel senso che un organo giurisdizionale di ultimo grado può astenersi dal sottoporre alla Corte una questione pregiudiziale, qualora un ricorso per cassazione sia respinto per motivi di irricevibilità inerenti al procedimento dinanzi a tale giudice, fatto salvo il rispetto dei principi di equivalenza e di effettività.

    A tale riguardo occorre ricordare anzitutto che, qualora non esista alcun ricorso giurisdizionale avverso la decisione di un giudice nazionale, quest’ultimo è, in linea di principio, tenuto a rivolgersi alla Corte ai sensi dell’articolo 267, terzo comma, TFUE quando è chiamato a pronunciarsi su una questione d’interpretazione del Trattato FUE (sentenza del 18 luglio 2013, Consiglio Nazionale dei Geologi, C‑136/12, EU:C:2013:489, punto 25).

    Dal rapporto fra il secondo e il terzo comma dell’articolo 267 TFUE deriva che i giudici di cui al comma terzo di tale articolo dispongono dello stesso potere di valutazione di tutti gli altri giudici nazionali nello stabilire se sia necessaria una pronuncia su un punto del diritto dell’Unione onde consentire loro di decidere. Tali giudici non sono pertanto tenuti a sottoporre una questione di interpretazione del diritto dell’Unione sollevata dinanzi ad essi se questa non è rilevante, vale a dire nel caso in cui la sua soluzione, qualunque essa sia, non possa in alcun modo influire sull’esito della controversia (sentenza del 18 luglio 2013, Consiglio Nazionale dei Geologi, C‑136/12, EU:C:2013:489, punto 26).

    Pertanto, nell’ipotesi in cui, conformemente alle norme di procedura dello Stato membro interessato, i motivi sollevati dinanzi a un giudice di cui all’articolo 267, terzo comma, TFUE debbano essere dichiarati irricevibili, una domanda di pronuncia pregiudiziale non può essere considerata necessaria e rilevante affinché tale giudice possa decidere.

    (v. punti 42‑44, 56, dispositivo 3)