CONCLUSIONI DELL’AVVOCATO GENERALE
EVGENI TANCHEV
presentate l’8 giugno 2017 ( 1 )
Causa C‑289/16
Kamin und Grill Shop GmbH
contro
Zentrale zur Bekämpfung unlauteren Wettbewerbs Frankfurt am Main eV
[domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesgerichtshof (Corte federale di giustizia, Germania)]
«Domanda di pronuncia pregiudiziale – Agricoltura – Prodotti biologici – Sistema di controllo istituito ai sensi del regolamento (CE) n. 834/2007 – Articolo 28, paragrafo 2, del regolamento n. 834/2007 – Nozione di vendita diretta al consumatore finale – Esenzione dal sistema di controllo»
| 1. | Nell’Unione europea, il valore totale del mercato di prodotti biologici ha superato da tempo una cifra pari a EUR 20 miliardi, che rappresenta circa il 2% del fatturato dell’industria alimentare e delle bevande dell’Unione, quota raddoppiata dal 2004 ( 2 ). Tali cifre sono aumentate gradualmente e l’evoluzione dinamica di detto mercato non è cessata ( 3 ). Al fine di promuovere tale sviluppo nell’interesse della tutela dell’ambiente, del benessere degli animali e della salute umana ( 4 ), sin dal 1991 l’Unione europea legifera nel settore della produzione biologica, chiedendo agli operatori di assoggettarsi a un sofisticato sistema di controllo. | 
| 2. | Con la sua domanda di pronuncia pregiudiziale, il Bundesgerichtshof tedesco (Corte federale di giustizia) chiede un’interpretazione del regolamento n. 834/2007, il quale, all’articolo 27, impone agli Stati membri di istituire un sistema di controllo e, all’articolo 28, paragrafo 2, consente loro di esentare determinate categorie di dettaglianti da tale sistema. In sostanza, la domanda sollevata dal giudice del rinvio è se anche i rivenditori online possano beneficiare di siffatta esenzione. | 
| 3. | L’articolo 28, paragrafo 2, del regolamento n. 834/2007 è ampiamente considerato così poco chiaro che, nel corso dell’attuale discussione sull’aggiornamento del medesimo regolamento, è stata presentata la proposta di eliminare in toto tale possibilità di esenzione; le critiche si appuntano su interpretazioni e pratiche divergenti tra gli Stati membri nonché su crescenti difficoltà a livello di gestione, di supervisione e di controlli ( 5 ). | 
| 4. | La presente causa offre per la prima volta alla Corte di giustizia dell’Unione europea (in prosieguo: la «Corte»), che finora non ha mai ricevuto una richiesta di interpretazione del regolamento n. 834/2007 ( 6 ), l’opportunità di chiarire il significato dell’articolo 28, paragrafo 2, e di fornire i necessari orientamenti per trattare tale clausola di esenzione in modo da garantire certezza giuridica e uniformità. Come dimostrerò nelle presenti conclusioni, un esame più attento della storia legislativa offre importanti chiarimenti sul significato dell’esenzione. | 
I. Contesto normativo
A. Diritto dell’Unione
| 5. | L’articolo 28 del regolamento n. 834/2007, rubricato «Adesione al sistema di controllo», così stabilisce nei suoi primi due paragrafi: «1. Prima di immettere prodotti sul mercato come biologici o in conversione al biologico, gli operatori che producono, preparano, immagazzinano o importano da un paese terzo prodotti ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 2, o che immettono tali prodotti sul mercato: 
 
 (…) 2. Gli Stati membri possono esentare dall’applicazione del presente articolo gli operatori che vendono prodotti direttamente al consumatore o all’utilizzatore finale, a condizione che non li producano, non li preparino, li immagazzinino solo in connessione con il punto di vendita o non li importino da un paese terzo o non abbiano subappaltato tali attività a terzi». | 
B. Diritto nazionale
| 6. | Ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 2, del Gesetz zur Durchführung der Rechtsakte der Europäischen Union auf dem Gebiet des ökologischen Landbaus (legge tedesca sul recepimento degli atti dell’Unione europea nel settore dell’agricoltura biologica; in prosieguo: l’«ÖLG»), gli operatori che forniscono prodotti ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 2, del regolamento n. 834/2007, classificandoli come «biologici» o come «in conversione al biologico», direttamente al consumatore o all’utilizzatore finale sono esentati dal rispetto degli obblighi di cui all’articolo 28, paragrafo 1, del regolamento in questione a condizione che non li producano, non li preparino o non li facciano preparare, li immagazzinino o li facciano immagazzinare solo in connessione con il punto di vendita, non li importino o non li facciano importare da un paese terzo. | 
II. Fatti del procedimento principale e questione pregiudiziale
| 7. | La Zentrale zur Bekämpfung unlauteren Wettbewerbs Frankfurt am Main e.V. (resistente dinanzi al giudice del rinvio; in prosieguo: la «Zentrale») è un’associazione per la lotta contro la concorrenza sleale. La Kamin und Grill Shop GmbH (ricorrente dinanzi al giudice del rinvio; in prosieguo: la «Grill Shop») gestisce un’attività di vendita per corrispondenza via Internet di prodotti accessori per camini e barbecue. | 
| 8. | L’assortimento della Grill Shop comprende una serie di miscele di spezie che, nel dicembre 2012, essa offriva in vendita con la denominazione «Bio-Gewürze» («spezie bio»). All’epoca, la Grill Shop non era soggetta al sistema di controllo previsto dall’articolo 27 del regolamento (CE) n. 834/2007. | 
| 9. | Con lettera del 28 dicembre 2012, qualificata come «diffida», la Zentrale contestava l’offerta di vendita del prodotto in questione, asserendo che essa integrava una violazione dell’articolo 28, paragrafo 1, del regolamento n. 834/2007, secondo cui un operatore che immette sul mercato prodotti biologici è tenuto ad assoggettare la sua impresa ad un sistema di controllo, cosa che la Grill Shop non aveva fatto. La Zentrale invitava la Grill Shop a sottoscrivere un impegno a cessare l’offerta, impegno la cui violazione avrebbe comportato una penale. La Grill Shop ottemperava alla richiesta senza, tuttavia, ammettere un’infrazione. | 
| 10. | Con il ricorso in esame la Zentrale chiede il rimborso di una parte delle spese sostenute per la diffida, per un importo di EUR 219,35 oltre ai relativi interessi. | 
| 11. | Il Landgericht Fulda (Tribunale del Land, Fulda) respingeva il ricorso dichiarando che la Grill Shop non aveva l’obbligo di assoggettare la sua impresa al sistema di controllo, in quanto vendeva il prodotto direttamente al consumatore e, di conseguenza, era esentata dal sistema di controllo ai sensi dell’articolo 28, paragrafo 2, del regolamento n. 834/2007 in combinato disposto con l’articolo 3, paragrafo 2, dell’ÖLG. | 
| 12. | L’Oberlandesgericht Frankfurt am Main (Tribunale superiore del Land, Francoforte sul Meno, Germania), giudice d’appello, riformava la sentenza e accoglieva la domanda della Zentrale, sostenendo che l’offerta di vendita di «spezie bio» della Grill Shop violava l’articolo 28, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 834/2007, in quanto la sua impresa non era stata assoggettata, come richiesto, al sistema di controllo stabilito in tale regolamento. Il giudice d’appello rilevava che la vendita «diretta» ai sensi dell’articolo 28, paragrafo 2, del regolamento n. 834/2007, in combinato disposto con l’articolo 3, paragrafo 2, dell’ÖLG, presuppone che la stessa avvenga presso il luogo di immagazzinamento dei prodotti e alla contemporanea presenza dell’operatore – o del suo personale addetto alla vendita – e del consumatore. Secondo tale interpretazione, né l’attività al dettaglio online gestita dalla Grill Shop né altre forme di vendita al dettaglio per corrispondenza di prodotti biologici rientrerebbero nell’esenzione di cui all’articolo 28, paragrafo 2, del regolamento n. 834/2007. | 
| 13. | Con ricorso per cassazione dinanzi al Bundesgerichtshof tedesco (Corte federale di giustizia), autorizzato dal giudice d’appello, la Grill Shop insiste sulla richiesta di rigetto della ricorso di primo grado. La Zentrale chiede il rigetto del ricorso per cassazione, affermando che, a causa del requisito della presenza fisica sul luogo di vendita, la vendita per corrispondenza via Internet (e-commerce) non potrebbe mai godere dell’esenzione dal sistema di controllo di cui all’articolo 28, paragrafo 2, del regolamento n. 834/2007. | 
| 14. | In tale contesto il Bundesgerichtshof (Corte federale di giustizia) ha sottoposto la seguente questione pregiudiziale: «Se sussista una vendita effettuata “direttamente” al consumatore finale, ai sensi dell’articolo 28, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 834/2007, già per il solo fatto che l’operatore ovvero il suo personale addetto alla vendita vendano i prodotti al consumatore finale senza l’intermediazione di terzi, ovvero se, per poter ritenere che i prodotti siano venduti “direttamente”, occorra altresì che la vendita avvenga presso il luogo di immagazzinamento dei prodotti in presenza, contemporaneamente, dell’operatore o del suo personale addetto alla vendita e del consumatore finale». | 
| 15. | Hanno presentato osservazioni scritte dinanzi alla Corte le parti nel procedimento principale e la Commissione europea. Non essendone stata fatta richiesta, non si è tenuta udienza. | 
III. Analisi
A. Introduzione
| 16. | La disposizione che, nel caso di specie, il Bundesgerichtshof (Corte federale di giustizia) chiede alla Corte di interpretare è una clausola di esenzione relativa al sistema di controllo contenuta nel regolamento n. 834/2007. | 
| 17. | In primo luogo, è interessante notare che la versione originale di tale regolamento aveva già richiesto agli Stati membri di istituire un sistema di controllo ma, inizialmente, non permetteva alcuna esenzione da esso. | 
| 18. | Pertanto, nella fattispecie, allo scopo di individuare un fondamento interpretativo, sembra opportuno iniziare col ripercorrere la genesi e la storia legislativa della disposizione di cui trattasi nonché del suo contesto normativo per chiarire l’intento del legislatore al momento di introdurre tale esenzione, in modo da delucidarne lo scopo ( 7 ). Secondo giurisprudenza costante della Corte, ai fini dell’interpretazione di una norma di diritto dell’Unione, oltre che del suo contesto e degli scopi perseguiti dalla normativa di cui essa fa parte, si deve tener conto della lettera della stessa ( 8 ). Questi ultimi aspetti saranno analizzati dopo aver anzitutto esaminato approfonditamente l’origine e il contesto dell’ambito di applicazione del sistema di controllo del regolamento e della sua esenzione. | 
B. Origine e contesto
1. Il sistema di controllo e la sua estensione
| 19. | Il primo quadro normativo comunitario per l’agricoltura biologica e la produzione di alimenti biologici è stato istituito nel 1991 dal regolamento n. 2092/91. La creazione di un regime comunitario per i prodotti biologici si prefiggeva due scopi: da un lato, la tutela della coltura biologica, in quanto essa avrebbe garantito condizioni di concorrenza leale fra i produttori dei prodotti recanti indicazioni concernenti il metodo di produzione biologico e, dall’altro, il contrasto a una tendenza all’anonimato sul mercato dei prodotti biologici, assicurando la trasparenza a tutti i livelli della produzione e della preparazione e rendendo questi prodotti più credibili agli occhi dei consumatori ( 9 ). | 
| 20. | Il regolamento ha perseguito tali obiettivi non solo stabilendo norme da osservare nella produzione (articoli 6 e 7 del regolamento n. 2092/91) o nell’etichettatura (articolo 5 del regolamento n. 2092/91) di prodotti biologici, ma anche esortando, nel contempo, gli Stati membri a istituire un regolare «sistema di controllo» (articoli 8 e 9 del regolamento n. 2092/91). | 
| 21. | L’articolo 8, paragrafo 1, del regolamento n. 2092/91 specificava chi fosse assoggettato a tale sistema di controllo: «[g]li operatori che producono, preparano o importano da un paese terzo i prodotti di cui all’articolo 1 ai fini della loro commercializzazione devono: a) notificare tale attività all’autorità competente dello Stato membro (…); b) assoggettare la loro azienda al regime di controllo di cui all’articolo 9». | 
| 22. | Come spiegato dal Consiglio nel preambolo del regolamento n. 2092/91, l’idea di fondo era che il controllo sull’osservanza delle norme di produzione richiede, in linea di massima, «controlli in tutte le fasi della produzione e della commercializzazione» su tutti gli operatori ( 10 ). | 
| 23. | Dopo l’entrata in vigore del regolamento, avvenuta nel 1992, decine di migliaia di aziende agricole si sono convertite all’agricoltura biologica e l’interesse per la produzione biologica da parte di consumatori e commercianti è cresciuto ( 11 ). In quegli anni si sono verificati casi in cui prodotti recanti indicazioni facenti riferimento al metodo di produzione biologico sono stati commercializzati pur non essendo conformi alle disposizioni del regolamento citato ( 12 ). Inoltre, si sono avuti casi di prodotti provenienti dall’agricoltura biologica contaminati con erbicidi nel corso del periodo di magazzinaggio ( 13 ). | 
| 24. | Pertanto, si è ritenuto necessario rafforzare il sistema di controllo e sottoporvi tutti gli operatori durante l’intero processo di produzione e di preparazione ( 14 ), che, a decorrere da quel momento, comprendeva «l’intera produzione e la catena di distribuzione» ( 15 ). Ne è emerso che l’ambito di applicazione delle attività fino ad allora assoggettate a controllo non era sufficientemente completo e doveva essere esteso. | 
| 25. | Di conseguenza, nel 2004 l’articolo 8, paragrafo 1, del regolamento n. 2092/91 è stato modificato aggiungendo espressamente il magazzinaggio e la commercializzazione come ulteriori attività, cosicché la nuova descrizione di operatori che rientrano nel sistema di controllo è formulata nei seguenti termini: «gli operatori che producono, preparano, immagazzinano o importano da un paese terzo i prodotti di cui all’articolo 1 ai fini della loro commercializzazione, o che commercializzano tali prodotti» ( 16 ). | 
| 26. | Nel 2007, quando il precedente articolo 8, paragrafo 1, del regolamento n. 2092/91 è stato sostituito dall’articolo 28, paragrafo 1, del regolamento n. 834/2007, si sono susseguite alcune ulteriori ridefinizioni più squisitamente redazionali ( 17 ). È emerso un elenco più preciso di cinque attività da sottoporre al sistema di controllo, ossia produzione, preparazione, immagazzinamento, importazione da un paese terzo e immissione sul mercato. | 
| 27. | L’ultima categoria attua chiaramente il summenzionato scopo di abbracciare l’intera catena di distribuzione, superando così l’iniziale oggetto legislativo della disciplina dell’Unione sui prodotti biologici solitamente incentrata sulle prime fasi della produzione biologica ( 18 ). Da quel momento in poi il sistema di controllo ha incluso tutti i commercianti e i dettaglianti dei vari livelli della catena di distribuzione. | 
| 28. | Il gruppo destinatario di tale estensione della portata del controllo, ampliato al magazzinaggio e alla distribuzione come attività separate ( 19 ), era chiaramente quello dei commercianti all’ingrosso ( 20 ). Dall’esperienza acquisita in seguito all’introduzione di una norma comunitaria per la produzione biologica era emerso che le loro attività di commercializzazione costituivano un rischio che giustificava il controllo regolare. | 
| 29. | Tuttavia, relativamente ai dettaglianti più piccoli, nel corso delle discussioni legislative erano stati espressi seri dubbi in ordine alle implicazioni pratiche e alla fattibilità tecnica dei relativi controlli; diverse delegazioni avevano chiesto un approccio graduale, che partisse dai grossisti e lasciasse più tempo per studiare mezzi e strategie volti ad estendere il controllo a ulteriori settori ( 21 ). | 
2. L’esenzione e la sua genesi
| 30. | La clausola di esenzione che oggi il Bundesgerichtshof (Corte federale di giustizia) chiede alla Corte di interpretare è stata redatta in questo contesto. | 
| 31. | La clausola di esenzione è stata concepita per impedire che l’oneroso sistema di controllo fosse imposto al settore della vendita al dettaglio ( 22 ). Ciò è dovuto all’approccio basato sul rischio adottato dal regolamento e al fatto che, in alcuni casi, può sembrare sproporzionato applicare i requisiti in materia di notifica e di controllo a certi tipi di operazioni al dettaglio ( 23 ). Nella sua relazione, il Parlamento aveva sottolineato che il sistema di controllo non avrebbe dovuto comportare oneri eccessivi per i dettaglianti più piccoli ( 24 ). | 
| 32. | La bozza della proposta che la Commissione aveva presentato nel gennaio 2003 suggeriva che l’articolo 8, paragrafo 1, secondo comma, venisse formulato nei seguenti termini: «Tuttavia, i dettaglianti che non procedono ad alcuna preparazione dei prodotti in questione e che si limitano a rivenderli direttamente in un imballaggio sigillato al consumatore finale non sono soggetti al sistema di controllo di cui all’articolo 9». | 
| 33. | Dopo ampie discussioni durante le riunioni del Gruppo «Qualità dei prodotti alimentari», il Consiglio ha presentato un testo di compromesso in relazione al quale alcuni mesi dopo il Parlamento, dopo aver aggiunto una frase sull’importazione da paesi terzi ( 25 ), ha espresso il proprio consenso; detto testo così stabiliva: «Tuttavia, i dettaglianti che non procedono ad alcuna preparazione dei prodotti in questione e che si limitano a rivenderli direttamente come prodotti preimballati al consumatore o utilizzatore finale non sono soggetti agli obblighi di cui al primo comma» ( 26 ). | 
| 34. | Successivamente ( 27 ) è stata proposta ancora un’altra modifica, infine adottata come nuovo testo dell’articolo 8, paragrafo 1, secondo comma, nel regolamento n. 392/2004 del Consiglio. Detto articolo è così formulato: «[g]li Stati membri possono esentare dall’applicazione del presente paragrafo gli operatori che rivendono tali prodotti direttamente al consumatore o utilizzatore finale e che non li producono, non li preparano, li immagazzinano solo in connessione con il punto di vendita o non li importano da un paese terzo» ( 28 ). Tale testo di compromesso dell’articolo 8, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento n. 2092/91, come modificato dal regolamento n. 392/2004, è tuttora in vigore, essendo identico all’articolo 28, paragrafo 2, del regolamento n. 834/2007 ( 29 ), disposizione che la Corte è chiamata ad interpretare nella causa in esame. | 
| 35. | Confrontando le varie versioni provvisorie e il testo finale si può notare che la clausola si è evoluta gradualmente, passando da una norma ristretta con limiti definiti («prodotti in un imballaggio sigillato» e, successivamente: «prodotti preimballati») ad una norma più astratta. Nel contempo, tuttavia, la struttura di base della norma in quanto tale si è mantenuta, composta da due elementi, che riguardano 1) la posizione del soggetto esentato all’interno della catena della commercializzazione e 2) il contatto di tale soggetto con il prodotto. | 
| 36. | Per quanto riguarda il primo elemento, sorprende il fatto che il requisito di una vendita diretta al consumatore finale non abbia subito alcun cambiamento nel corso delle varie versioni della clausola di esenzione che erano state proposte. Le modifiche ritenute necessarie in ordine a detto primo elemento riguardavano, piuttosto, la descrizione del venditore e dell’acquirente, ciascuno poi sostituito da un concetto più ampio: dal lato del venditore, il termine «dettagliante» è stato sostituito da «operatore» ( 30 ) e, dal lato dell’acquirente, l’espressione «consumatore finale» è stata sostituita da «consumatore o (…) utilizzatore finale». | 
| 37. | A quanto consta, l’azione di «rivend[ere] tali prodotti direttamente» non è stata oggetto di discussione dell’iter legislativo. Essa serviva semplicemente e chiaramente ad escludere i grossisti dall’esenzione e ad assicurare che solo l’ultimo dettagliante nella catena della commercializzazione potesse avvalersi dell’esenzione. | 
| 38. | Il secondo elemento, tuttavia, ha subito diversi cambiamenti. La versione provvisoria originale si riferiva esclusivamente ai «prodotti (…) in un imballaggio sigillato», mentre la successiva, un po’ meno rigidamente, a «prodotti preimballati», in entrambi i casi a condizione che il dettagliante non procedesse ad alcuna preparazione. Questa definizione del prodotto ha funto da garanzia fisica, assicurando che il venditore privilegiato non interferisse con il prodotto. L’idea era quella di comprendere dettaglianti che non procedono ad alcuna operazione sul prodotto ( 31 ). La situazione contemplata dal legislatore all’atto di istituire l’esenzione era quella in cui il dettagliante non manipolava il prodotto, in modo da scongiurare il rischio di incidere sulla natura di tale prodotto o di etichettarlo secondo una procedura che potesse interferire con le norme applicabili alla produzione biologica. | 
| 39. | Quando la limitazione a «prodotti (…) in un imballaggio sigillato» o a «prodotti preimballati» sembrò troppo ristretta e la barriera fisica del «sigillo» o dell’«imballaggio» venne dismessa, emerse la necessità di trovare una descrizione più astratta di una situazione che non avrebbe generato rischi, rischi assenti nelle versioni precedenti. Le critiche hanno indotto il legislatore a chiarire, relativamente al settore della vendita al dettaglio, «quali attività occorresse esattamente comprendere» ( 32 ). | 
| 40. | Il legislatore ha scelto infine di sostituire la precondizione positiva di «prodotti preimballati» con una formulazione negativa che elenca ogni singola categoria di attività che il dettagliante non era autorizzato a fare, se avesse voluto beneficiare dell’esenzione: l’operatore di cui all’articolo 28, paragrafo 2, del regolamento n. 834/2007 non può produrre, preparare o importare da un paese terzo. Le due attività consentitegli sono la commercializzazione e il magazzinaggio, essendo esse intrinsecamente connesse all’attività economica di un dettagliante nonché inevitabili in caso di vendita diretta al consumatore finale. Al fine di limitare anche tali attività a ciò che è indispensabile per la vendita di un prodotto, è stata imposta una restrizione sull’autorizzazione al magazzinaggio: l’operatore può «immagazzinare [i prodotti di cui all’articolo 1, paragrafo 2, del regolamento] solo in connessione con il punto di vendita». | 
| 41. | Tale restrizione garantisce che il dettagliante sia un semplice rivenditore che non abusa della sua posizione di operatore al dettaglio per eludere il controllo su altre attività altrimenti soggette a regolare controllo. Se il magazzinaggio avviene nell’ambito delle operazioni di un dettagliante che vende direttamente al consumatore finale, tale attività non dovrebbe andare oltre quanto è necessario per la realizzazione della vendita. | 
| 42. | È possibile riassumere l’esito della precedente analisi della storia legislativa nei seguenti termini: gli Stati membri possono prevedere un’esenzione per l’ultimo dettagliante nella catena di distribuzione purché tale operatore sia un semplice dettagliante, dal momento che la sua attività in quanto tale non è tipicamente all’origine di rischi ( 33 ) tali da giustificare l’assoggettamento al sistema di controllo regolare dei prodotti biologici, alla luce del principio di proporzionalità. | 
C. Ratio
| 43. | Nel ripercorrere la storia legislativa della clausola di esenzione da interpretare nel caso di specie, è emerso che l’obiettivo di tale clausola consisteva nel concedere un determinato grado di esenzione all’ultimo dettagliante nella catena di distribuzione, in quanto il rischio di violazione, da parte sua, delle norme sui prodotti biologici era considerato tipicamente basso. Ciò è particolarmente vero per quanto riguarda la tracciabilità di un prodotto in tutte le fasi di produzione, preparazione e distribuzione, che deve essere garantita dal sistema di controllo ( 34 ). Nei confronti dell’ultimo rivenditore nella catena di distribuzione, che stipula un contratto con il consumatore, le questioni inerenti alla tracciabilità sono evidentemente irrilevanti. | 
| 44. | In relazione alla questione posta dal Bundesgerichtshof (Corte federale di giustizia), ciò significherebbe che il fatto che un prodotto viene venduto al consumatore finale senza l’intervento di terzi costituisce motivo sufficiente per qualificare una vendita come «diretta». | 
1. Controllo da parte dello stesso consumatore
| 45. | Tuttavia, la Zentrale ritiene che l’esenzione si applichi solo se la vendita avviene inoltre nel luogo di magazzinaggio dei prodotti e alla contemporanea presenza dell’operatore – o del suo personale addetto alla vendita – e del consumatore. Essa argomenta, al riguardo, che la ratio dell’esenzione dell’operatore, che vende prodotti biologici direttamente al consumatore finale, trova origine nel fatto che il consumatore sarebbe nella condizione di controllare autonomamente il prodotto ( 35 ). | 
| 46. | A mio parere, tale argomento non è sostenibile. Esso non corrisponde a quanto da me affermato in precedenza ( 36 ), ossia che l’esenzione è stata concepita per sollevare il venditore dall’onere del controllo professionale regolare in quanto ritenuto sproporzionato, in considerazione del basso rischio connesso all’attività tipica di un mero dettagliante. Poiché il regolamento n. 834/2007 adotta un approccio basato sul rischio e non mira dunque al controllo totale, ma lascia un certo margine, non occorre dirigere il controllo su altri soggetti. Non spetta al consumatore compensare il rimanente rischio che persiste a causa dell’esenzione dal controllo professionale regolare e che il legislatore ha consapevolmente tollerato. | 
| 47. | Inoltre, a livello pratico, non è chiaro come il consumatore, che solitamente non conosce tutte le particolari specifiche alle quali un prodotto biologico deve conformarsi ai sensi del regolamento n. 834/2007 e del regolamento n. 889/2008, sia in grado di eseguire con successo tale controllo ( 37 ). Di norma, il consumatore non possiede tale competenza. | 
| 48. | Inoltre, il consumatore non dispone dei mezzi e degli strumenti atti ad approfondire i fatti e le circostanze che sarebbero necessari per effettuare una valutazione significativa del prodotto. La mera presenza fisica del prodotto e del venditore non fornisce all’acquirente le informazioni necessarie, dato che né il regolamento n. 834/2007 né il regolamento n. 889/2008 pongono obblighi di informazione in capo al venditore nei confronti dell’acquirente. Le condizioni potenzialmente dannose, come il contatto con altri prodotti e sostanze chimiche o l’adeguatezza della temperatura di magazzinaggio e della luce, oppure altre attività di rietichettatura che possono essere avvenute prima, non sono necessariamente visibili e dimostrabili per un consumatore che vede il prodotto solo al momento della vendita e, pertanto, non possiede informazioni sulla situazione di magazzinaggio immediatamente precedente. | 
| 49. | Infatti, il regolamento n. 834/2007 sarebbe abbastanza incoerente nel richiedere, da un lato, all’autorità competente dello Stato membro, qualora essa voglia delegare compiti di controllo ad un particolare organismo di controllo, di dimostrare che detto organismo possiede l’esperienza, le attrezzature e le infrastrutture necessarie a tal fine e dispone di personale in numero sufficiente, adeguatamente qualificato ed esperto ( 38 ), e dall’altro lato, in determinate circostanze, nel consentire agli Stati membri di conferire tale arduo compito al consumatore ordinario. | 
| 50. | Ai sensi del regolamento n. 834/2007, il consumatore non è considerato in alcun modo responsabile di attività di controllo. Il concetto è, piuttosto, che egli può contare sull’etichettatura e la presentazione del prodotto. Il considerando 22, prima frase, del regolamento n. 834/2007 così recita: «È importante preservare la fiducia del consumatore nei prodotti biologici» ( 39 ). Se si suppone che il consumatore abbia fiducia nel prodotto, non serve che egli diventi attivo e analizzi criticamente la natura biologica del prodotto. | 
2. Promuovere i prodotti biologici
| 51. | Infine, è importante notare che uno degli obiettivi generali del regolamento consiste nel creare condizioni propizie allo sviluppo del settore biologico, in linea con l’evoluzione della produzione e del mercato ( 40 ). Tale obiettivo vieta inutili restrizioni sui mezzi e sui canali di distribuzione dei prodotti. | 
| 52. | Alla luce di ciò, la presente esenzione dal sistema di controllo sembra ben giustificata e non necessita di ulteriori restrizioni ( 41 ). Considerando che i supermercati e altri rivenditori generali con una gamma particolarmente ampia di prodotti, nonché i dettaglianti come la ricorrente del caso in esame, venditore di forniture per barbecue, potrebbero voler inserire solo pochi prodotti biologici nella loro gamma di prodotti, per i quali non converrebbe affrontare le spese e le difficoltà amministrative della notifica e dell’assoggettamento dell’impresa al sistema di controllo biologico, sembra opportuno non imporre loro un onere che potrebbe indurli ad abbandonare la vendita di prodotti biologici, rendendo quindi tali prodotti meno accessibili al consumatore. Ciò condurrebbe a una situazione in cui i prodotti biologici potrebbero essere acquistati soltanto in negozi specializzati e il mercato biologico non trarrebbe alcun beneficio dall’intero complesso dei canali di commercializzazione. | 
| 53. | Come indicato supra, alla luce dei lavori preparatori, la questione relativa al se e in che misura il rischio residuo dovesse essere accettato è stata oggetto di un compromesso ( 42 ) e, in considerazione delle esitazioni e incertezze sul controllo in ulteriori settori ( 43 ), la relativa decisione è stata affidata in definitiva agli Stati membri. Essi sono nella posizione migliore per determinare, tenuto conto del rispettivo contesto nazionale, ossia delle norme e dei regolamenti cui sono soggetti i dettaglianti in quello Stato e delle altre condizioni ivi prevalenti, se e in che modo un’esenzione sarebbe appropriata alla luce della proporzionalità ( 44 ). La discrezionalità dello Stato membro e la sua valutazione del rischio non dovrebbero essere ostacolate da un’interpretazione che impone restrizioni aggiuntive. | 
D. Formulazione
| 54. | La formulazione dell’articolo 28, paragrafo 2, del regolamento n. 834/2007 non fornisce neppure indicazioni circa la necessità della presenza del venditore e dell’acquirente o del prodotto nel punto di vendita. | 
| 55. | Contrariamente a quanto affermano la resistente e la Commissione, il testo non contiene alcuna indicazione idonea secondo la quale l’espressione «vendono (…) direttamente» esige un nesso tra la vendita e un determinato luogo. La seconda frase dell’articolo 28, paragrafo 2, del regolamento n. 834/2007 esclude dall’esenzione i venditori che «immagazzinano [prodotti] solo in connessione con il punto di vendita». Il testo tuttavia non indica «in qualunque altro luogo ma non nel punto di vendita» ( 45 ). L’espressione «punto di vendita» è solitamente impiegata in un senso più astratto, indicante che una vendita è stata conclusa; essa non si riferisce necessariamente ad un luogo ma, piuttosto, in un senso più generale e astratto, all’interfaccia tra venditore e acquirente. Per sottolineare il nesso, il testo utilizza la locuzione «in connessione» e non una preposizione di luogo come «a» ( 46 ). L’articolo 28, paragrafo 2, fa riferimento a una connessione organizzativa, non a una di luogo ( 47 ). Quando e nella misura in cui l’operatore immagazzini i prodotti, tale immagazzinamento deve essere in connessione con la vendita. | 
E. Considerazioni conclusive
| 56. | Per quanto riguarda la questione centrale di tale causa, ossia se la vendita al dettaglio online possa beneficiare dell’esenzione o se, come afferma la Commissione, sia generalmente esclusa da essa, si deve ricordare che la clausola di esenzione era stata concepita nel 2003, quando il commercio elettronico era ben conosciuto e la direttiva in materia ( 48 ) era già entrata in vigore, cosicché ci si poteva attendere che il legislatore prevedesse un’espressa eccezione qualora avesse avuto l’intenzione di escludere le vendite via Internet. | 
| 57. | L’affermazione della Commissione secondo cui più lungo è il magazzinaggio più elevato è il rischio di frode non è anzitutto convincente e, in secondo luogo, non costituirebbe una ragione per l’esclusione dei rivenditori online, in quanto questi ultimi non immagazzinano necessariamente i prodotti più a lungo dei negozianti; essi potrebbero essere perfino privi di strutture di magazzinaggio e provvedere invece alla consegna immediata dei prodotti al consumatore tramite il loro grossista. | 
| 58. | Infine, la tutela dell’ambiente, che rappresenta uno degli obiettivi del regolamento n. 834/2007, è generalmente garantita a sufficienza dal commercio telematico. Tutto ciò chiaramente milita contro l’esclusione dei rivenditori online dall’ambito di applicazione dell’articolo 28, paragrafo 2, del regolamento n. 834/2007. | 
IV. Conclusione
| 59. | In sostanza, il Bundesgerichtshof (Corte federale di giustizia) chiede se, a prescindere dalla connessione diretta tra operatore e consumatore, occorrano elementi aggiuntivi legati alla presenza fisica affinché un’operazione rientri nell’esenzione di cui all’articolo 28, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio, del 28 giugno 2007, relativo alla produzione biologica e all’etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CEE) n. 2092/91. Tuttavia, il Bundesgerichtshof (Corte federale di giustizia) ha limitato la propria questione all’interpretazione della nozione di vendita «diretta» ( 49 ). | 
| 60. | Onde giungere a un’interpretazione utile, la Corte, come proposto dalla Commissione, dovrebbe riformulare la questione ( 50 ) ed estendere la sua portata a tutte le restrizioni di cui all’articolo 28, paragrafo 2, del regolamento n. 834/2007. | 
| 61. | Alla luce delle considerazioni che precedono, propongo alla Corte di rispondere alla questione sollevata dal Bundesgerichtshof (Corte federale di giustizia) nei seguenti termini: Il fatto che un prodotto sia venduto al consumatore finale senza l’intervento di terzi costituisce motivo sufficiente per qualificare la vendita come vendita «diretta» ai sensi dell’articolo 28, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 834/2007. Tuttavia, se si dimostra che l’operatore che vende prodotti direttamente al consumatore finale produce, prepara, non immagazzina solo in connessione con il punto di vendita o importa tali prodotti da un paese terzo, esso non può usufruire dell’esenzione di cui all’articolo 28, paragrafo 2, del regolamento succitato. L’espressione «solo in connessione con il punto di vendita» non restringe il magazzinaggio al luogo fisico in cui la vendita avviene, ma richiede che le attività di magazzinaggio siano accessorie alla vendita e non eccedano quanto ragionevolmente richiesto per effettuare la vendita. Per avvalersi dell’esenzione non rileva se e dove i prodotti siano immagazzinati dal venditore, né chi sia presente nel luogo del magazzinaggio o della vendita. | 
( 1 ) Lingua originale: l’inglese.
( 2 ) Il valore totale era stimato intorno a EUR 20 miliardi nel 2011; v. Commission Staff Working Document Impact Assessment Accompanying the document Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council on organic production and labelling of organic products, amending regulation (EU) No XXX/XXX of the European Parliament and of the Council [Official controls Regulation] and repealing Council Regulation (EC) No 834/2007 (documento di lavoro dei servizi della Commissione «Valutazione d’impatto» che accompagna il documento «Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla produzione biologica e all’etichettatura dei prodotti biologici, che modifica il regolamento (UE) n. XXX/XXX del Parlamento europeo e del Consiglio [regolamento sui controlli ufficiali] e che abroga il regolamento (CE) n. 834/2007»), COM(2014) 180 final, pag. 11 con ulteriori riferimenti. A partire dal 2011 il settore biologico è continuato a crescere a un ritmo sostenuto. Il mercato di gran lunga più grande dell’Unione europea era la Germania con i suoi EUR 6,6 miliardi nel 2011, seguita dalla Francia con EUR 3,8 miliardi, ibidem.
( 3 ) V. documento di lavoro dei servizi della Commissione «Valutazione d’impatto», cit. supra alla nota 2, pag. 11. Nel 2015 il valore è passato a EUR 27,1 miliardi all’interno dell’Unione; v. Zahlen, Daten, Fakten. Die Bio-Branche 2017, Bund Ökologische Lebensmittelwirtschaft BÖLW, pagg. 20 e segg.
( 4 ) V., più in dettaglio, il considerando 1 del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio, del 28 giugno 2007, relativo alla produzione biologica e all’etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CEE) n. 2092/91 (GU 2007, L 189, pag. 1), il quale, nel primo periodo, specifica quanto segue: «La produzione biologica è un sistema globale di gestione dell’azienda agricola e di produzione agroalimentare basato sull’interazione tra le migliori pratiche ambientali, un alto livello di biodiversità, la salvaguardia delle risorse naturali, l’applicazione di criteri rigorosi in materia di benessere degli animali e una produzione confacente alle preferenze di taluni consumatori per prodotti ottenuti con sostanze e procedimenti naturali».
( 5 ) V. proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla produzione biologica e all’etichettatura dei prodotti biologici, che modifica il regolamento (UE) n. XXX/XXX del Parlamento europeo e del Consiglio [regolamento sui controlli ufficiali] e che abroga il regolamento (CE) n. 834/2007, COM(2014) 180 final, relazione, pag. 7.
( 6 ) Nella sentenza del 5 novembre 2014, Herbaria Kräuterparadies, C‑137/13, ECLI:EU:C:2014:2335, la Corte ha statuito sull’ammissibilità di aggiunte ad una bevanda biologica, il che richiedeva un’interpretazione dell’articolo 27, paragrafo 1, lettera f), del regolamento (CE) n. 889/2008 della Commissione, del 5 settembre 2008, recante modalità di applicazione del regolamento n. 834/2007 (GU 2008, L 250, pag. 1); nel corso del suo ragionamento, la Corte ha richiamato i considerando 3, 5, 22 e 25, nonché gli articoli 6, 19, 21 e 23 del regolamento n. 834/2007. Analogamente, nel ragionamento svolto nella sentenza del 4 giugno 2015, Andechser Molkerei Schietz/Commissione, C‑682/13 P, non pubblicata, EU:C:2015:356, vertente su un ricorso avverso un’ordinanza del Tribunale relativa alla validità del regolamento (UE) n. 1131/2011 della Commissione, dell’11 novembre 2011, che modifica l’allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i glicosidi steviolici (GU 2011, L 295, pag. 205), la Corte ha citato il primo considerando del regolamento n. 834/2007. Cinque sentenze interpretano i precedenti regolamenti – regolamento (CEE) n. 2092/91 del Consiglio, del 24 giugno 1991, relativo al metodo di produzione biologico di prodotti agricoli e alla indicazione di tale metodo sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari (GU 1991, L 198, pag. 1) e regolamento (CE) n. 392/2004 del Consiglio, del 24 febbraio 2004, che modifica il regolamento (CEE) n. 2092/91 (GU 2004, L 65, pag. 1) (sentenze del 29 novembre 2007, Commissione/Germania, C‑404/05, EU:C:2007:723; del 29 novembre 2007, Commissione/Austria, C‑393/05, EU:C:2007:722; del 14 luglio 2005, Commissione/Spagna, C‑135/03, EU:C:2005:457; del 13 luglio 1995, Parlamento/Commissione, C‑156/93, EU:C:1995:238, e del 14 luglio 2005, Comité Andaluz de Agricultura Ecologica, C‑107/04, EU:C:2005:470); le prime due vertono su una questione relativa al sistema di controllo, ossia sull’istituzione permanente di organismi privati di controllo.
( 7 ) L’analisi dell’intento del legislatore dell’Unione europea costituisce uno dei metodi utilizzati dalla Corte al fine di accertare il significato del diritto secondario dell’Unione, v., ad esempio, sentenze del 7 dicembre 2010, Pammer e Hotel Alpenhof, C‑585/08 e C‑144/09, EU:C:2010:740, punti 71 e segg.; del 15 luglio 2010, Purrucker, C‑256/09, EU:C:2010:437, punti 84 e segg.; e del 27 ottobre 2016, Commissione/Germania, C‑220/15, EU:C:2016:815.
( 8 ) V., ad esempio, sentenze del 16 luglio 2015, Lanigan, C237/15 PPU, EU:C:2015:474, punto 35; e del 13 ottobre 2016, Mikołajczyk, C‑294/15, EU:C:2016:772, punto 26.
( 9 ) V. considerando 5, in combinato disposto con il considerando 3 del regolamento n. 2092/91.
( 10 ) V. considerando 12 del regolamento n. 2092/91. Il considerando 13 del regolamento medesimo specificava che «tutti gli operatori che producono, preparano, importano o commercializzano prodotti recanti indicazioni sul metodo di produzione biologico devono essere assoggettati ad un regime di controllo regolare, conforme ai requisiti minimi comunitari e effettuato da istanze all’uopo designate e/o da organismi riconosciuti e controllati».
( 11 ) V., ad esempio, Alberto Alemanno, «The European Reform on Organic Farming – Balancing Consumer Preferences and Free Movement Imperatives», in: EFFL 2009, 406-419, 409.
( 12 ) COM(2003) 14 definitivo, punto 3 della relazione della «proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CEE) n. 2092/91 relativo al metodo di produzione biologico di prodotti agricoli e all’indicazione di tale metodo sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari» presentata dalla Commissione Tale spiegazione è stata inserita nel considerando 3 di tale proposta, nonché nel considerando 3 del regolamento n. 392/2004.
( 13 ) V. nota 12 supra.
( 14 ) V. nota 12 supra.
( 15 ) V. documento n. 8482/03 del Consiglio del 15 aprile 2003 sull’esito del procedimento della riunione del Gruppo «Qualità dei prodotti alimentari» del 14 aprile, pag. 2 sub II, punto ii.
( 16 ) V. articolo 1 del regolamento n. 392/2004, che riformula in tal modo l’articolo 8, paragrafo 1, primo comma. La nuova descrizione dell’ambito di applicazione del sistema di controllo decorreva dal luglio 2005, v. articolo 2 del regolamento n. 392/2004.
( 17 ) Eliminando le parole «ai fini della loro commercializzazione» e apportando lievi modifiche alla formulazione, sono emerse cinque categorie di attività più chiare, che sono state sottoposte al «control system» (sistema di controllo)», nuova denominazione del precedente «inspection system» (sistema di controllo).
( 18 ) Tale crescente consapevolezza emerge esaminando i preamboli delle diverse versioni: mentre il considerando 3 del regolamento n. 392/2004 è ancora fermo alla formulazione: «tutti gli operatori durante l’intero processo di produzione e di preparazione», il considerando 31 del regolamento n. 834/2007 ha infine esplicitamente considerato la triade completa: «operatori in tutte le fasi della produzione, preparazione e distribuzione». (Il corsivo è mio).
( 19 ) Il fatto che l’estensione riguarda il magazzinaggio e la vendita al dettaglio solo nei limiti in cui tali attività fossero esercitate separatamente da quelle già incluse dalla versione precedente dell’articolo 8 era stato sottolineato dal rappresentante della Commissione nella discussione alla riunione del Gruppo «Qualità dei prodotti alimentari» del 14 aprile 2003, v. documento n. 8482/03 del Consiglio, cit. supra alla nota 15, pag. 2, sub II, punto ii.
( 20 ) V. documento n. 8482/03 del Consiglio, cit. supra alla nota. 15, pag. 2, sub II, punto ii.
( 21 ) V. documento n. 6999/03 del Consiglio del 2 aprile 2003 sull’esito del procedimento dell’incontro del Gruppo «Qualità dei prodotti alimentari» del 28 febbraio 2003, pag. 2, sub III, punto ii.
( 22 ) V. documento n. 6999/03 del Consiglio, cit. supra alla nota 21.
( 23 ) Considerando 3 bis del «testo di compromesso della Presidenza riveduto» relativo a una proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CEE) n. 2092/91 relativo al metodo di produzione biologico di prodotti agricoli e all’indicazione di tale metodo sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari, documento del Consiglio n. 16235/03, allegato del 18 dicembre 2003, sull’esito del procedimento del Gruppo «Qualità dei prodotti alimentari» (Agricoltura biologica) del 10 dicembre 2003.
( 24 ) V. Parlamento europeo, documento FINALE A5-0392/2003, relazione del 6 novembre 2003 sulla proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CEE) n. 2092/91 relativo al metodo di produzione biologico di prodotti agricoli e all’indicazione di tale metodo sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari [COM(2003) 14 – C5-0021/2003 – 2003/0002(CNS)], Commissione per l’agricoltura e lo sviluppo rurale, Relatrice Danielle Auroi, pag. 10, motivazione dell’emendamento proposto n. 10.
( 25 ) La bozza proposta dal Parlamento europeo aggiungeva alla frase proposta dal Consiglio una seconda frase del seguente tenore: «I dettaglianti che importano prodotti preimballati direttamente da paesi terzi sono soggetti alle disposizioni dell’articolo 11». V. Parlamento europeo, documento FINALE A5-0392/2003 cit. supra alla nota 24, pag. 10, emendamento 10.
( 26 ) Testo di compromesso dell’articolo 8, paragrafo 1, secondo comma, preparato dalla Presidenza alla luce delle discussioni tenutesi in seno al Gruppo il 14 aprile 2003, documento n. 8571/03 del Consiglio del 23 aprile 2003.
( 27 ) Documento del Consiglio n. 16235/03, allegato, cit. supra alla nota 23.
( 28 ) V. articolo 1 del regolamento n. 392/2004 recante tale formulazione dell’articolo 8, paragrafo 1, secondo comma. La nuova descrizione dell’ambito di applicazione del sistema di controllo era applicabile a decorrere da luglio 2005; v. articolo 2 del regolamento n. 392/2004.
( 29 ) A parte l’adattamento linguistico («paragrafo» sostituito da «articolo» e «tali prodotti» da «prodotti») e redazionale, nonché la nuova numerazione, tale clausola è rimasta invariata nel 2007, v. il testo dell’articolo 28, paragrafo 2, del regolamento n. 834/2007 supra al paragrafo 5.
( 30 ) La scelta della denominazione più generica di «operatore» all’articolo 28 paragrafo 2, del regolamento n. 834/2007 potrebbe essere dovuta al fatto che l’ultimo termine è stato definito nell’articolo 2, lettera d), del regolamento n. 834/2007, secondo cui con «“operatore” [si intende]: la persona fisica o giuridica responsabile del rispetto delle disposizioni del presente regolamento nell’ambito dell’impresa biologica sotto il suo controllo». La sostituzione di «dettaglianti» con «operatori» costituisce nient’altro che un allineamento con la terminologia generale del regolamento nonché con la terminologia utilizzata all’articolo 28, paragrafo 1. Il considerando 32 del regolamento n. 834/2007 utilizza ancora il termine «dettaglianti».
( 31 ) V. la formulazione delle bozze iniziali di un articolo 8 modificato del regolamento n. 2092/91, riportata ai precedenti paragrafi 32 e 33.
( 32 ) V. documento n. 6999/03 del Consiglio, cit. supra alla nota 21.
( 33 ) V., ad esempio, Schmidt, H. e Haccius, M., EG-Verordnung “Ökologischer Landbau”. Eine juristische und agrarfachliche Kommentierung der Verordnung (EG) Nr. 834/2007, Freiburg im Breisgau, 2008, pagg. 445/446, che descrive la ridotta influenza delle frodi in tale settore, specialmente per quanto riguarda i prodotti preimballati che sembrano costituire una parte considerevole dei prodotti al dettaglio.
( 34 ) Secondo l’articolo 27, paragrafo 13, del regolamento n. 834/2007, gli Stati membri provvedono affinché il sistema di controllo permetta tale tracciabilità del prodotto.
( 35 ) V. anche OLG Frankfurt GRUR-RR 2015, 308; LG München WRP 2015, 780.
( 36 ) V. paragrafi 31 e 42 supra.
( 37 ) Le norme che potrebbero dover essere osservate anche dal rivenditore finale sono, ad esempio, quelle contenute nel capo IV (articoli 30 e segg.) del regolamento n. 889/2008 sulla raccolta, l’imballaggio, il trasporto e il magazzinaggio dei prodotti e quelle contenute nel titolo III (articoli 57 e segg.) del medesimo regolamento sull’etichettatura. Come correttamente affermato dalla Commissione nella propria «nota interpretativa n. 2012-03», il magazzinaggio necessita di un’infrastruttura fisica che sia anche soggetta a taluni requisiti operativi come pulizia e disinfezione.
( 38 ) V. articolo 27, paragrafo 5, del regolamento n. 834/2007.
( 39 ) I considerando 3 e 5 del regolamento n. 834/2007 menzionano anche la fiducia del consumatore, che rivela la sua centralità in tale regolamento.
( 40 ) V., ad esempio, il considerando 3, seconda frase, del regolamento n. 834/2007.
( 41 ) Il considerando 22, seconda frase, del regolamento n. 834/2007 così recita: «[l]e eccezioni ai requisiti della produzione biologica dovrebbero essere pertanto strettamente limitate ai casi in cui sia ritenuta giustificata l’applicazione di norme meno restrittive». La resistente invoca tale considerando come un argomento a sostegno di un’interpretazione restrittiva dell’esenzione.
( 42 ) V. paragrafi 33 e 34 supra.
( 43 ) V. paragrafo 29 supra.
( 44 ) Gli Stati membri si sono effettivamente avvalsi della possibilità di concedere un’esenzione ai sensi dell’articolo 28, paragrafo 2, in modi alquanto differenti: alcuni la circoscrivono ai prodotti preimballati, come ad esempio l’Italia [l’articolo 9, paragrafo 2.4, delle disposizioni per l’attuazione dei regolamenti (CE) n. 834/2007, n. 889/2008, n. 1235/2008 e successive modifiche riguardanti la produzione biologica e l’etichettatura dei prodotti biologici, registro ufficiale 0018354 – 27/11/2009, così dispone: «[a]i sensi dell’articolo 28 paragrafo 2 del Reg. (CE) n. 834/2007 sono esentati dall’applicazione del medesimo articolo gli operatori che vendono prodotti da agricoltura biologica al consumatore all’utilizzatore finale in imballaggio preconfezionato, a condizione che non li producano (…)»] e l’Estonia [l’articolo 5, paragrafo 2, dell’Organic Farming Act (legge sull’agricoltura biologica) è formulato in inglese nei seguenti termini: «A holding of a person specified in Article 28(2) of Council Regulation (EC) No 834/2007 need not be approved if the holding engages only in the sale of pre-packaged products. [RT I 2009, 12, 72 – entry into force 01.03.2009]» [L’azienda di una persona di cui all’articolo 28, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio deve essere autorizzata qualora si occupi esclusivamente della vendita di prodotti preimballati (RT I 2009, 12, 72 – entrata in vigore lo 01.03.2009). In Spagna, la Comunidad Valenciana non limita la sua valutazione dei rischi allo stato preimballato del prodotto, ma la rivolge anche a fattori come il valore annuale delle vendite, o la possibilità del consumatore di monitorare il processo di suddivisione del prodotto (Resolutión de 20 de junio de 2016, de la Dirección General de Desarrollo Rural y Política Agraria Común, por la que se regulan determinadas excepciones relativas al régimen de control de los comerciantes minoristas en la Comunitat Valenciana, que vendan directamente al consumidor final productos ecológicos, conforme al Reglamento (CE) 834/2007 de 28 junio de 2007 y el Reglamento 889/2008 que lo desarrolla [2016/5529, Diari Oficial de la Comunitat Valenciana, Num. 7842/02.08.2016, pag. 2249]). Altri Stati membri adottano chiaramente la formulazione più ampia della direttiva (v., ad esempio, l’articolo 3, paragrafo 2, dell’ÖLG tedesco, al punto 6 supra, oppure l’articolo 4 del British Organic Products Regulations 2009 o, ancora, l’articolo 2 dell’olandese Regeling van de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit van 4 december 2008, nr. TRCJZ/2008/3442, houdende wijziging van de Landbouwkwaliteitsregeling 2007).
( 45 ) Il corsivo è mio. Mentre – con esempi casuali – la maggior parte delle versioni linguistiche del regolamento utilizza un termine equivalente alla più astratta formulazione inglese «point of sale» (ad esempio:«pas ailleurs qu’au point de vente», «solo in connessione con il punto di vendita», «salvo en el punto de venta», «senão no ponto de venda», «w celach innych niż odnoszących się do punktu sprzedaży», «undtagen I forbindelse med salgsstedet», «ħlief in konnessjoni mal-punt tà bejgħ», «išskyrus pardavimo punktus»), la versione tedesca conferisce una certa connotazione spaziale utilizzando l’espressione «an einem anderen Ort als in Verbindung mit der Verkaufsstelle», analogamente alle versioni olandese e svedese in cui si legge: «op een plaats die geen verband houdt met het verkoopunt» e «annat än i anslutning till försäljningsplatsen», nonché le versioni rumena e bulgara così formulate: «în alte părți decât în legătură cu locul de vânzare» e «другаде, освен в мястото на продажба» (il corsivo è mio). Eccetto la versione bulgara, tutte le ultime versioni citate utilizzano tuttavia chiaramente come congiunzione una traduzione di «in connection», astenendosi dall’utilizzarne una relativa a un luogo come «at». Considerando la diversità fra le varie versioni linguistiche, un argomento basato sulla formulazione non può incidere in modo significativo sulla mia interpretazione dell’articolo 28, paragrafo 2; pertanto, gli altri metodi ermeneutici (v. paragrafi da 19 a 52 e 55 e segg.) assumono maggior rilievo nel presente contesto.
( 46 ) Delle tredici versioni linguistiche analizzate in questa sede, quattro non utilizzano l’espressione «in connessione con», v. supra alla nota 44. Tuttavia, tre di queste quattro rimandano a un punto e non a un posto o a un luogo.
( 47 ) V. Schmidt, H. e Haccius, M., cit. supra alla nota 33.
( 48 ) Direttiva 2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2000, relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell’informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno («direttiva sul commercio elettronico»).
( 49 ) Per la formulazione della questione v. paragrafo 14 supra.
( 50 ) Il fatto che ciò potrebbe implicare la considerazione di punti o questioni aggiuntive non impedisce alla Corte di procedere in tal senso. V., ad esempio, sentenze del 23 febbraio 2006, van Hilten-van der Heijden, C‑513/03, EU:C:2006:131 punti da 25 a 27; dell’11 marzo 2008, JagerC‑420/06, EU:C:2008:152 punti da 45 a 58; del 18 novembre 2010, Lahousse e Lavichy, C‑142/09, EU:C:2010:694, punti da 35 a 48; e del 10 febbraio 2011, Vicoplus e a., da C‑307/09 a C‑309/09, EU:C:2011:64, punti da 22 a 25.