CONCLUSIONI DELL’AVVOCATO GENERALE

M. CAMPOS SÁNCHEZ-BORDONA

presentate il 5 aprile 2017 ( 1 )

Causa C‑245/16

Nerea S.p.A.

contro

Regione Marche

[Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche (Italia)]

«Questione pregiudiziale — Aiuti di Stato — Regolamento (CE) n. 800/2008 — Domanda di concordato preventivo presentata da una società beneficiaria di fondi europei — Nozione di impresa in difficoltà — Nozione di procedura concorsuale collettiva — Condizioni per il diniego o la revoca del contributo a carico dei fondi europei — Obbligo di rimborso del contributo»

1. 

Il presente rinvio pregiudiziale offre alla Corte la possibilità di pronunciarsi sulle nozioni di «impresa in difficoltà» ( 2 ) e di «procedura per insolvenza» utilizzate all’articolo 1, rispettivamente paragrafi 6, lettera c), e 7, lettera c), del regolamento (CE) n. 800/2008 ( 3 ).

2. 

I dubbi del giudice a quo sono sorti nell’ambito di un procedimento promosso da un’impresa (la Nerea S.p.A; in prosieguo: la «Nerea») contro la revoca di un contributo pubblico che l’Amministrazione regionale italiana le aveva concesso a carico di un programma del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR).

3. 

Alla data in cui le era stato assegnato l’incentivo (marzo 2012), la Nerea soddisfaceva i requisiti previsti dal bando, compreso quello di non essere un’impresa in difficoltà, ma l’ente gestore di tali contributi ha ritenuto che essa avesse cessato di rispondere ai requisiti in parola quando, nel dicembre 2013, aveva chiesto l’apertura di un concordato preventivo, che detto ente ha qualificato come procedura per insolvenza ai sensi del regolamento n. 800/2008, circostanza che lo ha indotto a revocare la decisione iniziale e a chiedere all’impresa beneficiaria il rimborso delle somme da essa percepite.

4. 

Le parti del procedimento sono in disaccordo circa la natura della procedura concorsuale avviata dalla Nerea e la qualificazione di quest’ultima come «impresa in difficoltà». La discussione si è inoltre estesa al momento in cui deve essere valutata l’eventuale sussistenza di una situazione (originaria o sopravvenuta) di difficoltà.

I. Ambito normativo

A. Diritto dell’Unione

1.   Regolamento n. 800/2008

5.

Il considerando 15 così recita:

«È necessario che gli aiuti concessi a imprese in difficoltà conformemente agli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà (…) siano valutati alla luce di tali orientamenti affinché ne venga evitata l’elusione. È pertanto opportuno che gli aiuti in favore di questa categoria di imprese siano esclusi dal campo di applicazione del presente regolamento. Al fine di ridurre l’onere amministrativo che incombe sugli Stati membri nel concedere aiuti alle [piccole e medie imprese; in prosieguo: “PMI”] contemplati dal presente regolamento, occorre semplificare la definizione di impresa in difficoltà rispetto alla definizione contemplata dai suddetti orientamenti. Inoltre, ai fini del presente regolamento, una PMI costituitasi da meno di tre anni non va considerata un’impresa in difficoltà per il periodo interessato, a meno che essa non soddisfi le condizioni previste dall’ordinamento nazionale applicabile per l’avvio nei suoi confronti di una procedura concorsuale per insolvenza. Le semplificazioni di cui sopra non devono pregiudicare l’ammissibilità di dette PMI, ai sensi dei succitati orientamenti, ad aiuti non contemplati dal presente regolamento, né la corrispondenza alla definizione di imprese in difficoltà per le grandi imprese che, ai sensi del presente regolamento, rimangono soggette alla definizione completa di cui ai succitati orientamenti».

6.

L’articolo 1 dispone quanto segue:

«(…)

6.   Il presente regolamento non si applica ai seguenti aiuti:

(…)

c)

aiuti alle imprese in difficoltà.

7.   Ai fini del paragrafo 6, lettera c), per impresa in difficoltà si intende una PMI che soddisfa le seguenti condizioni:

a)

qualora, se si tratta di una società a responsabilità limitata, abbia perduto più della metà del capitale sottoscritto e la perdita di più di un quarto di detto capitale sia intervenuta nel corso degli ultimi dodici mesi, oppure

b)

qualora, se si tratta di una società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società, abbia perduto più della metà del capitale, come indicato nei conti della società, e la perdita di più di un quarto di detto capitale sia intervenuta nel corso degli ultimi dodici mesi, oppure

c)

indipendentemente dal tipo di società, qualora ricorrano le condizioni previste dal diritto nazionale per l’apertura nei loro confronti di una procedura concorsuale per insolvenza.

Una PMI costituitasi da meno di tre anni non è considerata un’impresa in difficoltà per il periodo interessato, a meno che essa non soddisfi le condizioni previste alla lettera c) del primo comma».

2.  Gli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà [ ( 4 )]

7.

Il punto 9 enuncia quanto segue:

«Non esiste una definizione comunitaria di impresa in difficoltà. Tuttavia, ai fini dei presenti orientamenti la Commissione ritiene che un’impresa sia in difficoltà quando essa non sia in grado, con le proprie risorse o con le risorse che può ottenere dai proprietari/azionisti o dai creditori, di contenere perdite che, in assenza di un intervento esterno delle autorità pubbliche, la condurrebbero quasi certamente al collasso economico, nel breve o nel medio periodo».

8.

A tenore del punto 10:

«In particolare, ai fini dei presenti orientamenti, un’impresa, a prescindere dalle sue dimensioni, è in linea di principio considerata in difficoltà nei seguenti casi:

a)

nel caso di società a responsabilità limitata, qualora abbia perso più della metà del capitale sociale e la perdita di più di un quarto di tale capitale sia intervenuta nel corso degli ultimi dodici mesi, o

b)

nel caso di società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società, qualora abbia perso più della metà dei fondi propri, quali indicati nei conti della società, e la perdita di più di un quarto del capitale sia intervenuta nel corso degli ultimi dodici mesi, o

c)

per tutte le forme di società, qualora ricorrano le condizioni previste dal diritto nazionale per l’apertura nei loro confronti di una procedura concorsuale per insolvenza».

9.

Il punto 11 è così formulato:

«Anche qualora non ricorra alcuna delle condizioni di cui al punto 10, un’impresa può comunque essere considerata in difficoltà in particolare quando siano presenti i sintomi caratteristici di un’impresa in difficoltà, quali il livello crescente delle perdite, la diminuzione del fatturato, l’aumento delle scorte, la sovracapacità, la diminuzione del flusso di cassa, l’aumento dell’indebitamento e degli oneri per interessi, nonché la riduzione o l’azzeramento del valore netto delle attività. Nei casi più gravi l’impresa potrebbe già essere insolvente o essere oggetto di procedura concorsuale per insolvenza conformemente al diritto nazionale. In quest’ultimo caso i presenti orientamenti si applicano agli aiuti eventualmente concessi nel quadro di detta procedura allo scopo di garantire la continuità dell’impresa. In ogni caso un’impresa in difficoltà può beneficiare di aiuti solo previa verifica della sua incapacità di riprendersi con le proprie forze o con i finanziamenti ottenuti dai suoi proprietari/azionisti o da altre fonti sul mercato».

B. Diritto nazionale

10.

L’articolo 186‑bis del regio decreto n. 267/1942 ( 5 ), nella versione applicabile ratione temporis ai fatti di causa, disciplina il «concordato preventivo» (in prosieguo: il «concordato preventivo» o il «concordato con continuità aziendale») disponendo quanto segue:

«Quando il piano di concordato di cui all’articolo 161, secondo comma, lettera e) prevede la prosecuzione dell’attività di impresa da parte del debitore, la cessione dell’azienda in esercizio ovvero il conferimento dell’azienda in esercizio in una o più società, anche di nuova costituzione, si applicano le disposizioni del presente articolo. Il piano può prevedere anche la liquidazione di beni non funzionali all’esercizio dell’impresa.

Nei casi previsti dal presente articolo:

a)

il piano di cui all’articolo 161, secondo comma, lettera e), deve contenere anche un’analitica indicazione dei costi e dei ricavi attesi dalla prosecuzione dell’attività d’impresa prevista dal piano di concordato, delle risorse finanziarie necessarie e delle relative modalità di copertura;

b)

la relazione del professionista di cui all’articolo 161, terzo comma, deve attestare che la prosecuzione dell’attività d’impresa prevista dal piano di concordato è funzionale al miglior soddisfacimento dei creditori;

c)

il piano può prevedere, fermo quanto disposto dall’articolo 160, secondo comma, una moratoria fino a un anno dall’omologazione per il pagamento dei creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca, salvo che sia prevista la liquidazione dei beni o diritti sui quali sussiste la causa di prelazione. In tal caso, i creditori muniti di cause di prelazione di cui al periodo precedente non hanno diritto al voto.

Fermo quanto previsto nell’articolo 169-bis, i contratti in corso di esecuzione alla data di deposito del ricorso, anche stipulati con pubbliche amministrazioni, non si risolvono per effetto dell’apertura della procedura. Sono inefficaci eventuali patti contrari. L’ammissione al concordato preventivo non impedisce la continuazione di contratti pubblici se il professionista designato dal debitore di cui all’articolo 67 ha attestato la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento. Di tale continuazione può beneficiare, in presenza dei requisiti di legge, anche la società cessionaria o conferitaria d’azienda o di rami d’azienda cui i contratti siano trasferiti. Il giudice delegato, all’atto della cessione o del conferimento, dispone la cancellazione delle iscrizioni e trascrizioni.

Successivamente al deposito del ricorso, la partecipazione a procedure di affidamento di contratti pubblici deve essere autorizzata dal tribunale, acquisito il parere del commissario giudiziale, se nominato; in mancanza di tale nomina, provvede il tribunale.

L’ammissione al concordato preventivo non impedisce la partecipazione a procedure di assegnazione di contratti pubblici, quando l’impresa presenta in gara:

a)

una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all’articolo 67, terzo comma, lettera d), che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto;

b)

la dichiarazione di altro operatore in possesso dei requisiti di carattere generale, di capacità finanziaria, tecnica, economica nonché di certificazione, richiesti per l’affidamento dell’appalto, il quale si è impegnato nei confronti del concorrente e della stazione appaltante a mettere a disposizione, per la durata del contratto, le risorse necessarie all’esecuzione dell’appalto e a subentrare all’impresa ausiliata nel caso in cui questa fallisca nel corso della gara ovvero dopo la stipulazione del contratto, ovvero non sia per qualsiasi ragione più in grado di dare regolare esecuzione all’appalto. Si applica l’articolo 49 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.

Fermo quanto previsto dal comma precedente, l’impresa in concordato può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo di imprese, purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento non siano assoggettate ad una procedura concorsuale. In tal caso la dichiarazione di cui al quarto comma, lettera b), può provenire anche da un operatore facente parte del raggruppamento.

Se nel corso di una procedura iniziata ai sensi del presente articolo l’esercizio dell’attività d’impresa cessa o risulta manifestamente dannoso per i creditori, il tribunale provvede ai sensi dell’articolo 173. Resta salva la facoltà del debitore di modificare la proposta di concordato».

II. Fatti

11.

Il 9 novembre 2010 la Giunta della Regione Marche ( 6 ) approvava un bando per la concessione di sovvenzioni a determinate attività delle piccole e medie imprese, a carico di un programma operativo regionale del FESR per il periodo 2007-2013 ( 7 ).

12.

L’allegato I del decreto di approvazione del bando conteneva, tra l’altro, le disposizioni applicabili ai «soggetti beneficiari» (articolo 1), alle «cause di inammissibilità» alla procedura (articoli 10.3 e 19), agli «obblighi connessi alla stabilità delle operazioni» (articolo 17.3) e alle «cause di revoca» dei contributi concessi (articolo 20).

13.

Per quanto riguarda i soggetti beneficiari, l’articolo 1 stabiliva i requisiti che le imprese dovevano soddisfare per poter accedere agli incentivi, tra i quali, ai fini del presente procedimento, è rilevante quello così formulato: «se, al momento della presentazione della domanda, risulta [che le imprese] non siano in condizioni di difficoltà ai sensi dell’[articolo] 1, [paragrafo] 7 del [regolamento n.] 800/08» ( 8 ).

14.

Conformemente all’articolo 17.3, dell’allegato in parola, «[i]l Beneficiario è tenuto al rispetto del vincolo di stabilità delle operazioni ovvero deve garantire che, nei cinque anni successivi alla data di ultimazione dell’operazione cofinanziata non si verifichino, riguardo a quest’ultima, modifiche sostanziali che ne alterino la natura o le modalità di esecuzione, o che procurino un vantaggio indebito a un’impresa o ad un ente pubblico e che comportino un cambiamento della natura della proprietà di una infrastruttura o la cessazione di una attività».

15.

Il 13 aprile 2011 la Nerea presentava una richiesta di agevolazione, che veniva accettata. Conseguentemente, il 20 marzo 2012 le veniva concesso un contributo di EUR 144052,58.

16.

Dopo avere ricevuto, a titolo di anticipo, il 50% del contributo (EUR 72026,29), la Nerea, dopo aver ultimato l’investimento agevolato ( 9 ), il 18 novembre 2013 effettuava la rendicontazione delle spese chiedendo contestualmente la liquidazione del saldo rimanente.

17.

Poco più di un mese dopo, il 24 dicembre 2013, la Nerea presentava richiesta di concordato preventivo presso il Tribunale di Macerata, il quale avviava la relativa procedura in data 15 ottobre 2014.

18.

L’11 febbraio 2015 l’ente gestore dei contributi ( 10 ) notificava alla Nerea l’avvio del procedimento di revoca dell’incentivo, motivato «dalla perdita dei requisiti di ammissibilità al finanziamento a seguito dell’ammissione dell’impresa beneficiaria a procedura concorsuale, secondo il combinato disposto dell’[articolo] 1 (…) e dell’[articolo] 20 (…) del bando».

19.

La Nerea chiedeva l’annullamento del procedimento di revoca. Il 20 marzo 2015 la sua domanda veniva respinta dall’ente gestore, il quale dichiarava che l’apertura nei suoi confronti della procedura di concordato preventivo ostava all’ammissione al contributo, ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 7, lettera c), del regolamento n. 800/2008 e dell’articolo 1 del bando.

20.

Con decreto dell’11 maggio 2015, l’ufficio competente della Regione Marche revocava il contributo concesso e chiedeva la restituzione dell’importo già versato, maggiorato di interessi pari a EUR 4997,30.

21.

Adito con ricorso amministrativo, il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche ha sottoposto alla Corte la presente domanda di pronuncia pregiudiziale.

III. Questioni pregiudiziali

22.

Le questioni pregiudiziali, presentate alla Corte il 28 aprile 2016, sono così formulate:

«1)

In via preliminare, se l’articolo 1, paragrafo 7, lettera c), del regolamento n. 800/2008 riguarda solo le procedure che possono essere aperte d’ufficio dalle autorità amministrative e giurisdizionali degli Stati membri (in Italia, ad esempio, il fallimento) oppure anche quelle che possono essere avviate solo su istanza dell’imprenditore interessato (come è nel diritto nazionale il concordato preventivo). Questo perché la norma parla di “apertura nei loro confronti” di una procedura concorsuale per insolvenza.

2)

Nel caso in cui si dovesse ritenere che il regolamento n. 800/2008 riguarda tutte le procedure concorsuali, se, con specifico riferimento all’istituto del concordato preventivo con continuità [aziendale] di cui all’[articolo] 186‑bis [del r.d.] n. 267/1942, l’articolo 1, paragrafo 7, lettera c), del regolamento n. 800/2008 va interpretato nel senso che la semplice sussistenza dei presupposti per l’apertura di una procedura concorsuale a carico dell’imprenditore che aspira ad ottenere un contributo a valere sui fondi strutturali inibisca la concessione del finanziamento oppure obblighi l’autorità nazionale di gestione a revocare i finanziamenti già concessi o se, al contrario, la situazione di difficoltà va verificata in concreto, tenendo conto, ad esempio, dei tempi di apertura della procedura, del rispetto da parte dell’imprenditore degli impegni assunti e di ogni altra circostanza rilevante».

23.

Secondo il giudice del rinvio, la Nerea verserebbe, in linea di principio, in una situazione incompatibile con la concessione del contributo controverso, dato che, da un lato, il bando prevedeva l’obbligo di rispettare per cinque anni il vincolo di stabilità dell’operazione sovvenzionata e, dall’altro, «è ben difficile negare la sussistenza di una situazione di difficoltà ai sensi (…) dell’[articolo] 1, [paragrafi] 6 e 7, del [regolamento] n. 800/2008 in una vicenda in cui l’istanza di ammissione al concordato preventivo segue di pochissimi giorni la data di rendicontazione finale degli interventi[, poiché è] evidente che lo stato di “difficoltà” di un’impresa ad onorare i propri impegni non nasce in pochi giorni» ( 11 ).

24.

Tuttavia, secondo il giudice del rinvio, occorre rilevare «la possibile distonia interna di un sistema che da un lato, in nome della tutela dell’economia complessiva dell’Area UE, consente alle imprese in difficoltà, ma che conservano oggettivi margini di produttività, di ristrutturarsi fruendo di indubbi vantaggi competitivi (compensati però dalla sottoposizione ad un controllo esterno giudiziale), e dall’altro consente che le stesse siano private – anche ex post – di risorse finanziarie di provenienza pubblica che, fino a prova contraria, (…) debbono ritenersi impiegate proprio per perseguire l’obiettivo del risanamento e del rilancio» ( 12 ).

IV. Procedimento dinanzi alla Corte e argomenti delle parti

25.

Hanno presentato osservazioni scritte la Regione Marche, i governi italiano e polacco nonché la Commissione.

26.

Secondo la Regione Marche, occorreva procedere alla revoca del contributo e al recupero dell’importo liquidato alla Nerea, conformemente agli articoli 1 e 17, paragrafo 3, del bando, secondo cui il beneficiario è tenuto, per i cinque anni successivi alla data di ultimazione dell’operazione cofinanziata, al rispetto del vincolo di stabilità dell’operazione medesima. Poiché l’avvio della procedura di concordato preventivo dimostrava che la Nerea si trovava in una situazione di difficoltà alla data in cui aveva chiesto la liquidazione del saldo del contributo, essa non soddisfaceva la condizione di affidabilità finanziaria stabilita dal bando.

27.

Inoltre, secondo la Regione Marche, l’ammissione al concordato preventivo sarebbe irrilevante nel caso di specie, in quanto il programma del FESR è stato approvato prima dell’entrata in vigore della normativa nazionale che disciplina questa nuova procedura concorsuale. In assenza di specifiche disposizioni derogatorie sia comunitarie che nazionali, non sarebbe stato possibile tenere conto delle peculiarità di tale istituto.

28.

Sulla prima questione, il governo italiano sostiene che il giudice del rinvio muove erroneamente dall’ipotesi che un’impresa non sia sottoposta a una procedura di insolvenza se tale procedura è stata avviata su sua richiesta. Secondo detto governo, occorrerebbe anzitutto stabilire se il concordato preventivo corrisponda alla definizione di procedura per insolvenza e poi stabilire, in caso di risposta negativa, se sussistano le condizioni per l’apertura di una procedura di insolvenza, a prescindere dalla circostanza che sia stato chiesto o meno un concordato preventivo.

29.

Secondo il governo italiano, posto che il concordato preventivo presuppone una situazione di difficoltà che non comporta necessariamente l’insolvenza dell’impresa interessata, non si potrebbe concludere che questo tipo di concordato costituisca una procedura per insolvenza. Tuttavia, nulla escluderebbe che un’impresa sottoposta a un concordato con tali caratteristiche soddisfi altresì i requisiti specifici per formare oggetto di una procedura di insolvenza.

30.

Per quanto riguarda la seconda questione, il governo italiano osserva, sulla base delle proprie considerazioni relative alla questione precedente, che la mera sussistenza dei presupposti per l’apertura di un concordato preventivo non può impedire l’accesso ai fondi strutturali né imporre la revoca di quelli già concessi. Siffatto comportamento sarebbe difficilmente conciliabile con lo scopo del concordato in parola, ossia favorire la continuità aziendale. Pertanto, l’aiuto potrebbe essere negato o eventualmente revocato solo dopo avere accertato in concreto l’esistenza di una situazione di difficoltà ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 7, lettera c), del regolamento n. 800/2008.

31.

Il governo polacco sostiene, per quanto riguarda la prima questione, che, conformemente agli orientamenti del 2004, si deve ritenere che la nozione di «procedura concorsuale per insolvenza» ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 7, del regolamento n. 800/2008 si riferisca a procedimenti giurisdizionali e amministrativi senza l’espletamento dei quali un’impresa non sarebbe in grado di fare fronte, con mezzi propri o dei suoi azionisti e creditori, a perdite che la condurrebbero certamente al collasso economico nel breve o nel medio periodo. Sarebbe irrilevante che detti procedimenti siano stati avviati d’ufficio o su istanza dell’impresa interessata, in quanto il regolamento n. 800/2008 non prevedrebbe alcuna limitazione sotto tale aspetto.

32.

Quanto alla seconda questione, il governo polacco sostiene che i requisiti richiesti per poter beneficiare di un aiuto ai sensi del regolamento n. 800/2008 devono sussistere al momento della sua concessione e che un successivo mutamento delle circostanze non comporta l’obbligo di restituirlo.

33.

A parere della Commissione, per quanto riguarda la prima questione, gli articoli 1, paragrafo 6, lettera c), e 7, lettera c), del regolamento n. 800/2008 si riferiscono a tutte le procedure per insolvenza, tra le quali rientra il concordato preventivo di diritto italiano. Spetta alle autorità nazionali accertare se ricorrano i presupposti stabiliti dal diritto interno (cui fa rinvio il diritto dell’Unione) per l’apertura di tali procedure ed è irrilevante che esse vengano avviate d’ufficio o su istanza dell’impresa interessata. Il fatto che la Nerea abbia chiesto la procedura di concordato preventivo implicherebbe che essa era un’impresa in difficoltà ai sensi del regolamento n. 800/2008.

34.

Quanto alla seconda questione, la Commissione ritiene che il regolamento n. 800/2008 escluda le imprese che si trovano in difficoltà al momento della concessione dell’aiuto, ma non imponga la restituzione del medesimo, una volta che sia stato concesso, alle imprese che non si trovavano in una situazione siffatta allorché è stato accordato l’aiuto. La Nerea dunque non era in difficoltà nel momento in cui le è stato concesso il contributo e, pertanto, il diritto dell’Unione non imporrebbe alle autorità nazionali di revocarlo. Ciò non pregiudicherebbe la possibilità degli Stati membri di concedere o negare, in base al loro diritto nazionale, un aiuto compatibile con il mercato comune ed eventualmente di recuperarlo.

V. Analisi

A. Osservazioni preliminari

35.

Per fornire una risposta utile al giudice a quo, mi sembra opportuno distinguere due profili della controversia. Il primo riguarda l’interpretazione del diritto dell’Unione (nello specifico, del regolamento n. 800/2008) in relazione al procedimento principale. Il secondo è invece limitato all’esegesi delle disposizioni nazionali (in particolare di alcuni articoli del bando) che non richiedono necessariamente l’applicazione del menzionato regolamento.

36.

Per quanto concerne il primo profilo, l’analisi dell’articolo 1, paragrafo 7, lettera c), del regolamento n. 800/2008 potrebbe essere appropriata se la Nerea fosse stata sottoposta a una procedura concorsuale (e pertanto fosse qualificabile come impresa in difficoltà) prima di chiedere e ottenere il contributo cofinanziato con fondi FESR. Tuttavia, come hanno riconosciuto tutte le parti e come ha rilevato il giudice del rinvio, a quell’epoca (il 2011 per la domanda e il 2012 per la concessione dell’aiuto) la Nerea non era in difficoltà né era stata sottoposta alla procedura di insolvenza, iniziata solo alla fine del 2013.

37.

L’articolo 1 del bando, che richiamava espressamente l’articolo 1 del regolamento n. 800/2008 per integrare la nozione di impresa in difficoltà esclusa dal sistema di incentivi, disponeva che questi ultimi non potevano essere concessi alle imprese che, alla data di presentazione della domanda, si trovassero nelle condizioni di difficoltà di cui alla menzionata disposizione del regolamento in parola. La Nerea, insisto, soddisfaceva tale requisito (negativo) e pertanto, sotto questo profilo, poteva beneficiare della sovvenzione. L’articolo 1 del regolamento n. 800/2008 non ostava quindi alla concessione dell’aiuto né, simmetricamente, imponeva di revocarlo.

38.

Aspetto diverso è la circostanza che un’altra disposizione del bando (l’articolo 17.3) prevedeva un requisito di «stabilità delle operazioni» che, in quanto tale, non riguardava la situazione iniziale di difficoltà, bensì circostanze sopravvenute nei cinque anni successivi alla data di ultimazione delle operazioni cofinanziate. Né la menzionata disposizione, né il requisito della stabilità ivi contemplato presentano un collegamento diretto con il diritto dell’Unione (rectius, con il regolamento n. 800/2008). Se quest’ultimo fornisca o meno criteri interpretativi per la loro applicazione, come sembra suggerire il giudice del rinvio, è un punto sul quale mi pronuncerò nel prosieguo.

B. L’utilità di riformulare le due questioni pregiudiziali

39.

Letta nei suoi termini esatti, la prima questione del giudice a quo (che esso stesso definisce «preliminare») si limiterebbe unicamente a chiarire se tra le procedure per insolvenza alle quali fa riferimento l’articolo 1, paragrafo 7, lettera c), del regolamento n. 800/2008 rientrino tanto quelle aperte su istanza dell’imprenditore, quanto quelle avviate d’ufficio dalle autorità amministrative e giudiziarie.

40.

La risposta a detta questione non solleva troppi problemi interpretativi: la menzionata disposizione del regolamento, semplicemente, non distingue tra le procedure di insolvenza in base alla loro origine, d’ufficio o su istanza di parte, e si applica quindi sia alle une che alle altre. A tale proposito concordo con quanto osservato dai governi intervenuti nel procedimento pregiudiziale e dalla Commissione.

41.

Nello specifico, il «concordato preventivo con continuità aziendale» introdotto dalla legge italiana nel 2012 (che può essere richiesto dalle imprese con problemi di liquidità, in alternativa alla chiusura) è una modalità di concorso dei creditori che a mio avviso rientra nella nozione di procedura per insolvenza ai sensi del regolamento n. 800/2008.

42.

In caso di risposta affermativa a tale questione occorrerebbe esaminare la seconda, vale a dire se la sussistenza dei requisiti per l’apertura di una procedura di insolvenza (d’ufficio o su istanza di parte) consenta di considerare accertata una situazione di difficoltà che osti alla concessione di un aiuto (o che imponga di revocare l’aiuto già concesso) oppure se, al contrario, l’esistenza di siffatta situazione debba essere valutata in concreto.

43.

Per risolvere tale altro dubbio occorre prima delucidare la nozione di «impresa in difficoltà» ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 6, lettera c), del regolamento n. 800/2008, dato che le imprese che si trovano in una simile situazione sono escluse dagli aiuti ivi disciplinati. Atteso che, conformemente al paragrafo 7, lettera c), del medesimo articolo, «per impresa in difficoltà si intende» la PMI che soddisfa «le condizioni previste dal diritto nazionale per l’apertura nei [suoi] confronti di una procedura concorsuale per insolvenza», per interpretare quest’ultima nozione non si può prescindere dai diritti nazionali ( 13 ).

44.

Pertanto, mi sembra più utile riformulare le due questioni ed esaminare sia il significato dei termini «procedura per insolvenza» di cui all’articolo 1, paragrafo 7, lettera c), del regolamento n. 800/2008, che la nozione di «impresa in difficoltà» utilizzata al paragrafo 6, lettera c), dello stesso articolo. La risposta a tali questioni aiuterà a dirimere con maggiore certezza i dubbi del giudice a quo relativi alla questione che esso considera cruciale nel presente procedimento: se, per il fatto di trovarsi nella situazione che determina l’avvio di una procedura per insolvenza, l’impresa interessata debba essere qualificata come impresa in difficoltà, con la conseguenza che essa non può accedere all’incentivo richiesto o che quest’ultimo, qualora le sia già stato concesso, deve essere revocato.

C. La nozione di «impresa in difficoltà» ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 6, lettera c), del regolamento n. 800/2008

45.

Nel momento in cui sono stati adottati gli orientamenti del 2004, la Commissione ammetteva che «[n]on esiste una definizione comunitaria di impresa in difficoltà». Era quindi necessario fissare in un testo le caratteristiche concettuali di tale nozione, poiché da essa dipendeva l’applicazione di altre disposizioni del diritto dell’Unione (quali ad esempio le norme in materia di aiuti di Stato o quelle relative al controllo delle concentrazioni) che non possono prescindere dalla realtà giuridica, economica e sociale rappresentata dalle imprese in condizioni di difficoltà.

46.

È stato pertanto necessario ricorrere a elaborazioni concettuali ad hoc, idonee ad attribuire a siffatta realtà complessa un significato specifico nel contesto dell’applicazione delle norme comunitarie delle quali essa era oggetto. A tal fine sono stati pubblicati gli orientamenti del 2004, che erano intesi a guidare le azioni della Commissione nell’ambito degli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà. Il regolamento n. 800/2008 ha fatto proprie le valutazioni espresse nei detti orientamenti, conferendo loro valore normativo in quanto elementi costitutivi di una nozione che non può che essere considerata autonoma, dalla prospettiva del diritto dell’Unione.

47.

Secondo il considerando 15 del regolamento n. 800/2008, è necessario che gli aiuti alle imprese in difficoltà «siano valutati alla luce di tali orientamenti», sebbene per le PMI «occorr[a] semplificare la definizione di impresa in difficoltà rispetto alla definizione contemplata dai suddetti orientamenti».

48.

In tal modo, gli orientamenti del 2004 diventano criteri costitutivi, giuridicamente vincolanti, della nozione normativa di «impresa in difficoltà». Una nozione che, ripeto, è necessariamente autonoma e peculiare del diritto dell’Unione, dato che, essendo applicabile in tutti gli Stati membri, deve avere il medesimo significato in ciascuno di essi.

49.

È costante giurisprudenza della Corte che «dalla necessità di garantire tanto l’applicazione uniforme del diritto dell’Unione quanto il principio di uguaglianza discende che i termini di una disposizione del diritto dell’Unione, la quale non contenga alcun rinvio espresso al diritto degli Stati membri ai fini della determinazione del proprio significato e della propria portata, devono di norma essere oggetto, nell’intera Unione, di un’interpretazione autonoma e uniforme, da effettuarsi tenendo conto del contesto della disposizione stessa e della finalità perseguita dalla normativa in questione» ( 14 ).

50.

La definizione di «imprese in difficoltà» utilizzata dal regolamento n. 800/2008 (per escludere tali imprese dal proprio ambito di applicazione) non è esattamente quella adottata dalla Commissione negli orientamenti del 2004, bensì, come ho anticipato, una versione semplificata delle stesse. Dalla lettura dell’articolo 1, paragrafo 7, del regolamento n. 800/2008 si può inferire che tale semplificazione è consistita nell’accogliere solo gli elementi della definizione di «impresa in difficoltà» figuranti nel punto 10 degli orientamenti del 2004, ad esclusione quindi di quelli elencati al punto 11.

51.

L’articolo 1, paragrafo 7, del regolamento n. 800/2008 riproduce difatti in modo quasi letterale il punto 10 degli orientamenti del 2004, con l’unica aggiunta di un riferimento alle PMI costituitesi da meno di tre anni, già anticipata nel considerando 15 di tale regolamento. Nulla è detto, invece, in ordine ai fattori che, secondo il punto 11 degli orientamenti del 2004, potrebbero del pari condurre al medesimo risultato, ma il cui accertamento richiederebbe una maggiore attività probatoria. Si è scelto di prescindere da tali fattori al fine di «ridurre l’onere amministrativo che incombe sugli Stati membri».

52.

Delle tre circostanze qualificative menzionate all’articolo 1, paragrafo 7, del regolamento n. 800/2008 per precisare, ai fini del suo ambito di applicazione, quando una PMI sia in difficoltà, quelle riportate alle lettere a) ( 15 ) e b) ( 16 ) non sono rilevanti nel caso di specie. In questi due casi, i criteri di definizione sono fissati esaustivamente dallo stesso regolamento n. 800/2008, cosicché non occorre fare riferimento ai diritti degli Stati membri per constatarne la sussistenza in un caso specifico. L’autonomia della nozione comunitaria è quindi innegabile rispetto alle due ipotesi in parola.

53.

Il terzo criterio, che è quello pertinente nella fattispecie (imprese in relazione alle quali «ricorrano le condizioni previste dal diritto nazionale per l’apertura nei loro confronti di una procedura concorsuale per insolvenza»), rinvia, effettivamente, alle normative dei singoli Stati. Non si tratta tuttavia di un rinvio assoluto, giacché il concorso del diritto interno è circoscritto alla definizione dei presupposti per l’avvio di una procedura che, quanto ad essa, deve parimenti rispondere a una nozione autonoma del diritto dell’Unione.

D. La nozione di «procedura per insolvenza» utilizzata all’articolo 1, paragrafo 7, lettera c), del regolamento n. 800/2008

54.

La medesima esigenza di unità e coerenza del sistema imposta dalla configurazione della nozione di «impresa in difficoltà», in quanto categoria specifica del diritto dell’Unione, vale anche per la nozione di «procedura per insolvenza», nonostante il rinvio ai diritti nazionali ai fini della sua concretizzazione.

55.

Tale categoria giuridica deve essere utilizzata nell’ambito del regolamento n. 800/2008 (vale a dire, tenendo conto dell’oggetto e della finalità dello stesso), ricordando che la nozione di «procedura per insolvenza» non è sconosciuta al diritto dell’Unione ed è anzi stata oggetto di un esplicito riconoscimento comunitario.

56.

L’articolo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 1346/2000 ( 17 ) definiva le procedure di insolvenza come «le procedure concorsuali di cui all’articolo 1, paragrafo 1» del medesimo regolamento, vale a dire quelle «fondate sull’insolvenza del debitore che comportano lo spossessamento parziale o totale del debitore stesso e la designazione di un curatore». In base a tale premessa, l’articolo 2, lettera a), del regolamento n. 1346/2000 è stato integrato con l’elenco delle varie procedure di insolvenza nazionali, enumerate nell’allegato A.

57.

In detto allegato, per quanto riguarda l’Italia, è stato inserito il cosiddetto «concordato preventivo» ( 18 ). Il concordato con continuità aziendale non era allora menzionato, in quanto è stato introdotto nel diritto italiano successivamente (secondo il giudice del rinvio, nel 2012). Pertanto, è legittimo chiedersi se il modo in cui il diritto nazionale ha configurato tale concordato lo renda una procedura diversa dal concordato preventivo oppure una semplice variante dello stesso.

58.

La risposta spetta, come logica vuole, al giudice nazionale, benché la collocazione dell’articolo 186‑bis nel sistema della legge fallimentare italiana e il suo stesso tenore letterale paiano avvalorare la tesi secondo cui il concordato preventivo con continuità aziendale non sarebbe altro che una (nuova) modalità di concordato preventivo, in generale, vale a dire che esso non si configura come qualcosa di diverso da quest’ultima categoria più ampia ( 19 ). Lo stesso giudice del rinvio riconosce che il concordato preventivo con continuità aziendale costituisce un «genus delle procedure concorsuali» ( 20 ).

59.

Pertanto, ritengo che, qualora il giudice a quo confermasse che il concordato con continuità aziendale è una modalità del concordato preventivo menzionato nell’allegato A del regolamento n. 1346/2000, se ne dovrebbe dedurre che detto concordato è una procedura per insolvenza ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 7, lettera c), del regolamento n. 800/2008.

60.

Quanto al resto, come ho già anticipato, poiché l’articolo 1, paragrafo 7, lettera c), del regolamento n. 800/2008 non distingue tra le procedure di insolvenza avviate d’ufficio e quelle avviate su istanza dell’imprenditore o dei suoi creditori, ritengo che si tratti di una differenza irrilevante ai presenti fini.

E. La sussistenza dei presupposti per l’apertura di una procedura di insolvenza

61.

Il giudice del rinvio intende sapere – ed è questo l’elemento centrale del dubbio che l’ha indotto a rivolgersi alla Corte di giustizia – se la mera sussistenza dei presupposti per l’apertura di una procedura di insolvenza sia determinate per stabilire che l’impresa interessata versa in condizioni di difficoltà ai sensi del regolamento n. 800/2008, o se invece si debba escludere qualunque automatismo ed esaminare le circostanze di ogni singolo caso, per accertare se l’impresa si trovi o meno in una situazione realmente critica.

62.

Mentre la Regione Marche e la Commissione propendono per la prima soluzione, i governi italiano e polacco sostengono la seconda.

63.

Reputo che dalla finalità del regolamento n. 800/2008 e dalla volontà espressa del legislatore si possa dedurre che un’impresa è in difficoltà, ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 7, lettera c), della menzionata disposizione, semplicemente quando ricorrono le condizioni oggettive affinché la stessa sia sottoposta a una procedura concorsuale, in termini puramente formali.

64.

Il regolamento n. 800/2008 si è proposto di «semplificare» la definizione di «impresa in difficoltà» di cui agli orientamenti del 2004, e lo ha fatto prescindendo dagli elementi elencati nel punto 11 di detti orientamenti, vale a dire quelli la cui valutazione da parte delle autorità degli Stati membri comporterebbe per queste ultime un onere amministrativo che, secondo quanto indicato nel medesimo regolamento, si intende alleviare.

65.

Sarebbe difficilmente conciliabile con siffatto obiettivo di semplificazione – e risulterebbe in contrasto con la volontà del legislatore di prescindere dal contenuto del punto 11 degli orientamenti del 2004 – la circostanza che le autorità nazionali non dovessero limitarsi a constatare se ricorrano i presupposti per l’apertura di una procedura di insolvenza e fossero tenute a compiere, al di là di tale constatazione – oltretutto, non sempre semplice di per sé –, una valutazione in concreto come quella suggerita dal giudice del rinvio.

66.

A quanto precede si aggiungono due argomenti complementari. Il primo riguarda la circostanza che spetta ai giudici competenti in materia di fallimento, dinanzi ai quali deve essere presentato il concordato preventivo, stabilire, precisamente in considerazione delle specifiche circostanze di un’impresa, quando quest’ultima si trovi in una situazione tale da richiedere la sospensione dei pagamenti ai creditori (in altri termini, se essa versi in difficoltà economiche). Nel caso di specie, il Tribunale di Macerata che, secondo il giudice del rinvio, ha «omologato» ( 21 ) il concordato preventivo ha certamente dovuto verificare se ricorressero le condizioni previste a tal fine dalla legge.

67.

Il secondo argomento complementare, sulla stessa linea, è che lo scopo del regolamento è dichiarare compatibili con il mercato comune non tutte le categorie di aiuti, bensì soltanto quelle dirette a soddisfare esigenze per le quali occorre fare ricorso, evidentemente, ad imprese che siano in grado di provvedervi, il che comporta l’esclusione dai contributi delle imprese in difficoltà. A mio avviso, la circostanza che ricorrano i requisiti necessari per essere oggetto di una procedura di insolvenza costituisce di per sé un motivo sufficientemente ragionevole per porre in dubbio la sostenibilità dell’attività per la quale viene chiesto il contributo, e dà adito al sospetto che l’aiuto richiesto venga utilizzato per affrontare una situazione di difficoltà, eludendo l’applicazione degli orientamenti del 2004, contingenza che il regolamento n. 800/2008 mira ad evitare.

68.

Infine, non si deve dimenticare che, «in quanto attenuazione della regola generale dell’obbligo di notifica [degli aiuti di Stato], il regolamento n. 800/2008 e le condizioni previste da quest’ultimo devono essere intesi in senso restrittivo» ( 22 ).

69.

Pertanto, ritengo che si debba rispondere alla questione sollevata dal giudice del rinvio dichiarando che, se un’impresa soddisfa i requisiti per essere sottoposta a una procedura di insolvenza, non può essere beneficiaria di un contributo pubblico a carico dei fondi strutturali.

70.

Tale affermazione deve essere immediatamente oggetto di precisazioni di fronte al dubbio del giudice a quo, il quale chiede altresì se, in seguito all’apertura di una procedura di insolvenza, successivamente alla concessione del contributo (come nel caso della Nerea), gli enti gestori nazionali siano tenuti a revocare detto contributo, questione che si ricollega a quanto nelle mie osservazioni preliminari ho definito il secondo profilo della controversia, vale a dire quello concernente l’esegesi e l’applicazione delle disposizioni del bando.

F. Sulla revoca ( 23 ) dei contributi concessi

71.

Come ho già spiegato, l’idoneità di un’impresa che richiede un aiuto deve essere valutata nel momento in cui esso le viene accordato, vale a dire «nel momento in cui il diritto di riceverli sia conferito al beneficiario in forza della normativa nazionale applicabile» ( 24 ). In realtà, è pacifico che la Nerea soddisfaceva i requisiti per ricevere il contributo controverso nel momento in cui il medesimo le è stato concesso.

72.

La situazione di difficoltà della Nerea, evidenziata dall’avvio della procedura di insolvenza in data 15 ottobre 2014, è sopravvenuta quando essa aveva già percepito il 50% del contributo e realizzato (secondo il giudice a quo) l’investimento sovvenzionato, di cui ha effettuato la rendicontazione il 18 novembre 2013.

73.

Se la Nerea è divenuta una «impresa in difficoltà» solo dopo avere percepito il contributo (e, oltretutto, dopo avere effettuato gli investimenti ai quali si era impegnata), nessuna disposizione del regolamento n. 800/2008 imponeva di revocare l’aiuto. Il diritto dell’Unione non richiede la restituzione dell’incentivo in casi come quello di specie.

74.

Orbene, come rilevato dalla Commissione ( 25 ), il fatto che un aiuto di Stato sia dichiarato compatibile con il mercato interno non significa che uno Stato membro sia tenuto a concederlo o non possa chiederne la restituzione quando lo prevedano le disposizioni nazionali, sia di carattere generale o del bando.

75.

L’articolo 17.3 del bando stabiliva ciò che credo si possa definire una condizione risolutiva, in senso tecnico-giuridico: il beneficiario era tenuto al «rispetto del vincolo di stabilità» dell’operazione cofinanziata nei cinque anni successivi alla data della sua ultimazione. Tale impegno comprendeva quello di evitare che si verificassero «modifiche sostanziali che [alterassero] la natura [dell’operazione] o le modalità di esecuzione, o che procur[assero] un vantaggio indebito a un’impresa o ad un ente pubblico». Siffatta condizione, fosse di carattere risolutivo o meno, è estranea al regolamento n. 800/2008, che pertanto non può fornire indicazioni sulla sua interpretazione o applicazione.

76.

Atteso che la Corte non è competente a pronunciarsi sul contenuto e la portata della specifica disposizione del bando sopra menzionata, spetta al giudice del rinvio stabilire se essa sia stata effettivamente violata ( 26 ) e quali siano le conseguenze di tale violazione.

77.

In effetti, il problema che determina l’insorgenza (sopravvenuta) di una situazione di difficoltà dell’impresa, dopo che il contributo è stato percepito e sono stati effettuati gli investimenti ai quali il beneficiario si era impegnato, non trova risposta nelle disposizioni analizzate del regolamento n. 800/2008. L’interpretazione delle nozioni di detto regolamento alle quali ho fatto riferimento in precedenza non offre indicazioni per risolvere l’incongruenza descritta dal giudice a quo fra, da un lato, l’obiettivo di incentivare la ristrutturazione delle PMI in difficoltà di liquidità, ma che conservano oggettivi margini di produttività, e, dall’altro, la norma nazionale che priva tali imprese «ex post (…) di risorse finanziarie di provenienza pubblica che (…) debbono ritenersi impiegate proprio per perseguire l’obiettivo del risanamento e del rilancio».

78.

Spetta al giudice del rinvio, in definitiva, stabilire in quale misura la mancanza di siffatto requisito di stabilità debba tradursi nella revoca del contributo e nel recupero della somma erogata alla Nerea. Se le disposizioni di diritto interno applicabili imponessero di revocare detto contributo e di procedere altresì al recupero della somma anticipata, con i relativi interessi, ciò non costituirebbe una violazione del regolamento n. 800/2008 né pregiudicherebbe la compatibilità dell’aiuto con il mercato interno nel momento in cui esso è stato accordato, uniche questioni, queste ultime, sulle quali la Corte possa pronunciarsi per quanto concerne l’interpretazione di detto regolamento.

79.

Pertanto, suggerisco di rispondere alla questione sollevata dichiarando che, ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 7, lettera c), del regolamento (CE) n. 800/2008, la sussistenza dei requisiti stabiliti nel diritto nazionale per l’apertura di una procedura concorsuale a carico di un’impresa è rilevante nel momento in cui l’aiuto viene concesso, ma non quando detta situazione si verifica successivamente, in circostanze come quelle di cui al procedimento principale. Tuttavia, le autorità nazionali possono procedere alla revoca dell’aiuto e al recupero delle somme già erogate se, conformemente al loro diritto interno, l’impresa beneficiaria ha disatteso le disposizioni del bando che disciplinavano la concessione di tale aiuto.

VI. Conclusione

80.

Alla luce delle suesposte considerazioni, propongo alla Corte di rispondere come segue alle questioni sollevate dal Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche:

«1.

L’articolo 1, paragrafo 7, lettera c), del regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione, del 6 agosto 2008, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato, deve essere interpretato nel senso che esso si riferisce tanto alle procedure di insolvenza che possono essere avviate d’ufficio dalle autorità amministrative e giurisdizionali, quanto a quelle aperte su istanza dell’impresa interessata.

2)

Qualora dovesse intendersi il concordato con continuità aziendale come una modalità procedurale del concordato preventivo di cui all’allegato A del regolamento (CE) n. 1346/2000 del Consiglio, del 29 maggio 2000, relativo alle procedure di insolvenza, circostanza la cui verifica spetta al giudice del rinvio, detto concordato costituirebbe una procedura per insolvenza ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 7, lettera c), del regolamento (CE) n. 800/2008.

3)

Ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 7, lettera c), del regolamento (CE) n. 800/2008, la sussistenza dei requisiti stabiliti nel diritto nazionale per l’apertura di una procedura concorsuale a carico di un’impresa è rilevante nel momento in cui l’aiuto viene concesso, ma non quando detta situazione si verifica successivamente, in circostanze come quelle di cui al procedimento principale. Tuttavia, le autorità nazionali possono procedere alla revoca dell’aiuto e al recupero delle somme già erogate se, conformemente al loro diritto interno, l’impresa beneficiaria ha disatteso le disposizioni del bando che disciplinavano la concessione di tale aiuto».


( 1 ) Lingua originale: lo spagnolo.

( 2 ) [L’avvocato generale nella versione in lingua spagnola utilizza] l’espressione «empresa en crisis», che corrisponde alla versione spagnola del regolamento n. 800/2008, non senza precisare che quella più vicina ad altre versioni linguistiche sarebbe «empresa en dificultades», che è stata adottata, ad esempio, nelle versioni in lingua italiana (imprese in difficoltà), francese (entreprises en difficulté), inglese (undertakings in difficulty), portoghese (empresas em dificuldade), tedesca (Unternehmen in Schwierigkeiten) o neerlandese (ondernemingen in moeilijkheden).

( 3 ) Regolamento della Commissione del 6 agosto 2008 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato (GU 2008, L 214, pag. 3).

( 4 ) GU 2004, C 244, pag. 2; in prosieguo: gli «orientamenti del 2004». Il testo attualmente in vigore figura, con il titolo «Orientamenti sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese non finanziarie in difficoltà», nella comunicazione della Commissione 2014/C 249/01, GU 2014, C 249, pag. 1.

( 5 ) Regio decreto del 16 marzo 1942 (GURI n. 81 del 6 aprile 1942; in prosieguo: la «legge fallimentare»), nella versione modificata dal decreto legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con legge 7 agosto 2012, n. 134.

( 6 ) In concreto, l’autorità amministrativa che ha firmato il decreto che disciplina gli aiuti, con il numero 267/IRE_11, è il «Dirigente della Posizione di Funzione Innovazione, ricerca, sviluppo economico e competitività dei settori produttivi».

( 7 ) Programma Operativo Regionale (POR) del FESR Marche 2007-2013, approvato dalla Commissione europea con decisione n. 3986 del 17 agosto 2007.

( 8 ) In una nota a piè di pagina era precisato che «[p]er impresa in difficoltà si intende una P.M.I. che soddisfa le seguenti condizioni (…)», seguito da una trascrizione delle condizioni previste dal regolamento n. 800/2008.

( 9 ) Così afferma il giudice a quo al punto 1.2 dell’ordinanza di rinvio.

( 10 ) Denominato, secondo l’ordinanza rinvio, «Organismo intermedio MedioCredito centrale (MMC)».

( 11 ) Punto 9, terzo trattino, dell’ordinanza di rinvio.

( 12 ) Punto 15 dell’ordinanza di rinvio.

( 13 ) Tuttavia, tenterò di sostenere che il rinvio ai diritti nazionali non impedisce di far valere il carattere autonomo, vale a dire peculiare del diritto dell’Unione, della nozione di impresa in difficoltà.

( 14 ) Sentenza del 15 ottobre 2015, Axa Belgium (C‑494/14, EU:C:2015:692, punto 21 e giurisprudenza citata).

( 15 ) Se si tratta di una società a responsabilità limitata, che abbia perduto più della metà del capitale sottoscritto e la perdita di più di un quarto di detto capitale sia intervenuta nel corso degli ultimi dodici mesi.

( 16 ) Se si tratta di una società in cui alcuni soci abbiano responsabilità illimitata, che abbia perduto più della metà del capitale e la perdita di più di un quarto di detto capitale sia intervenuta nel corso degli ultimi dodici mesi.

( 17 ) Regolamento del Consiglio del 29 maggio 2000, relativo alle procedure di insolvenza (GU 2000, L 160, pag. 1).

( 18 ) Anche il concordato preventivo italiano figura, nominatamente, nell’allegato A («Procedure di insolvenza di cui all’articolo 2, punto 4») del regolamento (UE) 2015/848 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, relativo alle procedure di insolvenza (rifusione).

( 19 ) L’avvocato generale Sharpston, nelle sue conclusioni relative alla causa Degano Trasporti (C‑546/14, EU:C:2016:13, paragrafo 43), anch’essa vertente sulle procedure concorsuali italiane, ha osservato che in quel caso non era possibile pronunciarsi sulle peculiarità del diritto fallimentare nazionale. In particolare – aggiungo ora – non spetta alla Corte realizzare una tassonomia delle sue diverse modalità procedurali.

( 20 ) Punto 10 dell’ordinanza di rinvio.

( 21 ) Punto 15, in fine, dell’ordinanza di rinvio.

( 22 ) Sentenza del 21 luglio 2016, Dilly’s Wellnesshotel (C‑493/14, EU:C:2016:577, punto 37). La Corte ha inoltre rilevato, al punto 38, che un siffatto approccio «è corroborato dagli obiettivi perseguiti dai regolamenti generali di esenzione per categoria di aiuto», poiché, «se la Commissione è invero autorizzata ad adottare tali regolamenti al fine di garantire un controllo efficace delle regole di concorrenza in materia di aiuti di Stato e di semplificare le formalità amministrative, senza indebolire il controllo della Commissione in tale settore, simili regolamenti hanno altresì come obiettivo di incrementare la trasparenza e la certezza del diritto. Il rispetto delle condizioni previste da questi regolamenti, e dunque anche dal regolamento n. 800/2008, permette di assicurare che i suddetti obiettivi siano pienamente rispettati».

( 23 ) Nel procedimento principale è stato utilizzato il termine «revoca», che (in base all’ordinanza di rinvio) è quello utilizzato dall’ente gestore dei contributi nella sua decisione iniziale. Senza voler sollevare alcuna polemica a tale riguardo, si potrebbe dubitare che occorresse realmente revocare l’aiuto concesso, dato che l’atto con cui esso era stato accordato non risultava inficiato da cause né di nullità né di annullabilità, ciò che costituisce l’elemento caratteristico delle revoche unilaterali in questo tipo di rapporti amministrativi. L’articolo 20 del bando non ostava, tuttavia, all’adozione di siffatta misura in caso di «mancato rispetto degli obblighi (…) del beneficiario di cui al paragrafo 20, lettere b), c) e h) e delle disposizioni previste nel bando».

( 24 ) Sentenza del 21 marzo 2013, Magdeburger Mühlenwerke (C‑129/12, EU:C:2013:200, punto 40), che riproduce quasi testualmente il considerando 36 del regolamento n. 800/2008.

( 25 ) Punto 44 delle sue osservazioni scritte.

( 26 ) Così sembra ritenere il giudice del rinvio quando osserva che «[f]ra le modifiche sostanziali va senz’altro ricompresa l’insorgenza di una situazione di difficoltà dell’impresa che sia tale da generare, ad esempio, un vantaggio indebito, ai sensi dell’articolo 17.3 del bando».