CONCLUSIONI DELL’AVVOCATO GENERALE

MELCHIOR WATHELET

presentate il 16 febbraio 2017 ( 1 )

Causa C‑228/16 P

Dimosia Epicheirisi Ilektrismou AE (DEI)

contro

Commissione europea

«Impugnazione — Aiuto di Stato — Negata concessione di un provvedimento ingiuntivo che disponga la sospensione del lodo arbitrale riguardante la tariffa dell’elettricità che la Alouminion SA deve pagare alla DEI — Mancato accoglimento della denuncia della DEI relativa all’asserito aiuto di Stato concesso alla Alouminion SA — Tariffe ridotte dell’elettricità»

I. Introduzione

1.

Con la sua impugnazione, la Dimosia Epicheirisi Ilektrismou AE (DEI) chiede l’annullamento dell’ordinanza del Tribunale dell’Unione europea del 9 febbraio 2016, DEI/Commissione (T‑639/14, non pubblicata, EU:T:2016:77; in prosieguo: l’«ordinanza impugnata»), con la quale quest’ultimo ha pronunciato il non luogo a procedere in merito al suo ricorso volto all’annullamento della lettera della Commissione europea COMP/E3/ΟΝ/AB/ark *2014/61460, del 12 giugno 2014 (in prosieguo: la «lettera controversa»), rigettando le denunce della DEI in materia di aiuti di Stato.

2.

Con i suoi motivi di impugnazione, la DEI sostiene che, pronunciando il non luogo a procedere in merito al suo ricorso, il Tribunale ha commesso numerosi errori di diritto, ha violato il suo diritto di essere sentita e ha commesso un errore manifesto di valutazione, uno snaturamento dei fatti e delle sue argomentazioni. Tali motivi non sollevano alcuna nuova questione di diritto, ad eccezione del secondo motivo secondo il quale il Tribunale avrebbe violato i princìpi di buona amministrazione, di certezza giuridica e di tutela giurisdizionale effettiva.

3.

Pertanto, conformemente alla richiesta della Corte, le presenti conclusioni si concentreranno sul secondo motivo dell’impugnazione che solleva questioni di interpretazione dei princìpi enunciati al punto 70 della sentenza del 16 dicembre 2010, Athinaïki Techniki/Commissione (C‑362/09 P, EU:C:2010:783), in cui la Corte ha statuito che, «in considerazione delle esigenze di buona amministrazione e di certezza del diritto nonché del principio di tutela giurisdizionale effettiva, si deve ritenere, da una parte, che la Commissione possa procedere alla revoca di una decisione di archiviazione di un illecito che riguardi un asserito aiuto illegittimo solo per porre rimedio ad un’illegittimità che vizi detta decisione e, dall’altra, che essa non possa, in seguito a tale revoca, riprendere la procedura ad una fase precedente al momento preciso in cui sia intervenuto l’illecito accertato».

II. Antefatti della controversia

4.

La DEI è una società greca il cui azionista di maggioranza è lo Stato greco. La sua attività principale è la produzione di elettricità. Tra i suoi clienti figura, in particolare, l’Alouminion SA. A seguito di una controversia tra queste due imprese riguardante la tariffa dell’elettricità, l’autorità per la regolamentazione dell’energia in Grecia (in prosieguo: la «RAE») ha fissato una tariffa provvisoria. In una denuncia presentata alla Commissione il 15 giugno 2012 (in prosieguo: la «denuncia del 2012»), la DEI ha sostenuto che la suddetta tariffa provvisoria l’avrebbe obbligata a fornire l’elettricità all’Alouminion a un prezzo inferiore a quello di mercato e che, pertanto, la RAE avrebbe concesso a quest’ultima un aiuto di Stato illegittimo.

5.

Il 31 ottobre 2013, un tribunale arbitrale istituito dalla DEI e dall’Alouminion ha fissato, con efficacia retroattiva, la tariffa dell’elettricità fornita dalla DEI a un livello ancora più basso di quello che era stato fissato provvisoriamente dalla RAE.

6.

Il 23 dicembre 2013, la DEI ha presentato una seconda denuncia alla Commissione (in prosieguo: la «denuncia del 2013»), sostenendo che il lodo arbitrale costituiva un aiuto di Stato.

7.

Il 6 maggio 2014, la Commissione ha comunicato alla DEI la propria valutazione preliminare secondo la quale non vi era motivo di procedere all’esame della denuncia del 2013, poiché il lodo arbitrale non costituiva un aiuto di Stato. Con lettera del 6 giugno 2014, e in risposta alla Commissione, la DEI le ha trasmesso osservazioni integrative.

8.

Con la lettera controversa, la Commissione ha comunicato alla DEI che le informazioni contenute nella lettera di quest’ultima del 6 giugno 2014 non rimettevano in discussione la valutazione preliminare contenuta nella lettera del 6 maggio 2014. Secondo la Commissione, il lodo arbitrale non costituiva una misura imputabile allo Stato, poiché quest’ultimo non poteva condizionare la decisione del tribunale arbitrale ( 2 ), né procurava un vantaggio selettivo all’Alouminion. Pertanto, «i servizi della DG “Concorrenza” hanno concluso che [le informazioni contenute nella lettera del 6 giugno 2014] non era[no] sufficient[i] a giustificare una nuova istruttoria de[lla] denuncia».

III. Il ricorso per annullamento avverso la lettera controversa dinanzi al Tribunale e l’ordinanza impugnata

9.

Con istanza depositata presso la Cancelleria del Tribunale il 22 agosto 2014, la DEI ha chiesto l’annullamento della decisione della Commissione contenuta nella lettera controversa.

10.

Con lettera del 7 ottobre 2014, inviata alla Cancelleria del Tribunale, la DEI e la Commissione hanno chiesto congiuntamente una sospensione del procedimento pendente dinanzi al Tribunale per un periodo di sei mesi, ossia fino al 7 aprile 2015, affinché la Commissione potesse riesaminare le questioni sollevate nell’istanza. Con ordinanza del presidente della quarta sezione del Tribunale del 24 ottobre 2014 tale istanza è stata accolta.

11.

Il 25 marzo 2015, la Commissione ha adottato la decisione C (2015) 1942 final in merito all’aiuto di Stato addotto SA.38101 (2015/NN) (ex 2013/CP) concesso all’Alouminion SA sotto forma di tariffe dell’elettricità inferiori ai costi, a seguito di un lodo arbitrale (in prosieguo: la «decisione formale»). Al punto 12 della sua decisione, la Commissione ha precisato che: «[n]ella denuncia di cui alla presente causa, [la DEI] fa anche riferimento alla [denuncia del 2012]. In detta denuncia, si asserisce che la decisione n. 346/2012 della [RAE], che fissava una tariffa provvisoria dell’elettricità fornita all’Alouminion fino a quando la controversia tra le due parti avente per oggetto detta tariffa non fosse stata risolta, obbligava la DEI a fornire l’elettricità all’Alouminion a un prezzo inferiore a quello di mercato e, pertanto, concedeva a quest’ultima un aiuto di Stato. Ciononostante, dal momento che il lodo arbitrale ha sostituito integralmente e con efficacia retroattiva la tariffa provvisoria fissata dalla [RAE], la Commissione ritiene che la denuncia [del 2012] sia divenuta senza oggetto».

12.

Con lettere del 27 aprile 2015 e del 19 giugno 2015 inviate alla Cancelleria del Tribunale, la Commissione ha chiesto al Tribunale di dichiarare che, a seguito della propria decisione formale, il ricorso avverso la lettera controversa era divenuto senza oggetto e non occorreva più statuire al riguardo. La DEI ha presentato al Tribunale le proprie osservazioni in merito a detta istanza con lettera del 3 luglio 2015.

13.

Con istanza depositata presso la Cancelleria del Tribunale il 29 giugno 2015, la DEI ha chiesto l’annullamento della decisione del 25 marzo 2015 [causa DEI/Commissione (T‑352/15), pendente dinanzi al Tribunale].

14.

Con l’ordinanza impugnata, il Tribunale ha pronunciato il non luogo a procedere in merito al ricorso per annullamento avverso la lettera controversa, dal momento che la decisione formale l’aveva abrogata e formalmente sostituita, cosicché quest’ultima non aveva più alcuna rilevanza giuridica per l’Unione.

15.

Secondo il Tribunale, le argomentazioni della DEI non consentivano di rimettere in discussione tale conclusione.

16.

In primo luogo, il Tribunale ha giudicato che, con riferimento a detta ordinanza, non gli competeva di decidere in merito alla legittimità della decisione formale, che gode della presunzione di legittimità degli atti delle istituzioni finché non sia stata ritirata o annullata o dichiarata nulla. In tal modo, esso ha respinto l’argomentazione secondo la quale detta decisione era illegittima e quindi il ricorso nella causa T‑639/14 manteneva il suo oggetto.

17.

In secondo luogo, il Tribunale ha confutato l’affermazione della DEI secondo la quale essa manteneva un interesse ad agire contro la lettera controversa al fine di impedire che l’illegittimità sollevata e riguardante l’imputabilità del lodo arbitrale allo Stato greco si ripetesse in futuro. Secondo il Tribunale, tale presunta illegittimità non figura nella lettera controversa e, in ogni caso, la questione se la DEI abbia provato o meno l’esistenza di una violazione delle norme in materia di aiuti di Stato costituisce l’oggetto del ricorso avverso la decisione formale.

18.

Infine, in terzo luogo, il Tribunale ha pronunciato il non luogo a procedere in merito al ricorso per quanto attiene alla denuncia del 2012 poiché, con la sua decisione del 25 marzo 2015, la Commissione l’ha implicitamente rigettata.

IV. Procedimento dinanzi alla Corte

19.

Con la sua impugnazione, la DEI chiede che la Corte voglia:

annullare l’ordinanza impugnata;

disporre il rinvio della causa al Tribunale, affinché quest’ultimo si pronunci in merito alle sue conclusioni nell’ambito dell’impugnazione, con le quali essa chiede l’annullamento della lettera controversa, e

condannare la Commissione all’integralità delle spese sostenute sia in prima istanza sia in sede di impugnazione.

20.

La Commissione chiede che la Corte voglia rigettare l’impugnazione e condannare la DEI alle spese.

V. Sul secondo motivo dell’impugnazione, vertente su una violazione dei princìpi di buona amministrazione, di certezza del diritto e di tutela giurisdizionale effettiva

A. Argomenti delle parti

21.

La DEI sostiene che, con l’adozione della decisione formale, la Commissione avrebbe proceduto alla revoca della lettera controversa ignorando i requisiti che discendono dalla sentenza del 16 dicembre 2010, Athinaïki Techniki/Commissione (C‑362/09 P, EU:C:2010:783). Dai punti 70 e 71 di detta sentenza discenderebbe che la revoca di un atto sarebbe consentita al fine di porre rimedio a un’illegittimità a condizione che l’atto di revoca o di sostituzione indichi la natura dell’illegittimità da cui l’atto revocato era viziato. Poiché questo non sarebbe il caso della decisione formale, il Tribunale avrebbe, ai punti da 39 a 41 dell’ordinanza impugnata, ignorato tale requisito e violato, pertanto, i princìpi di buona amministrazione, di certezza del diritto e di tutela giurisdizionale effettiva.

22.

La Commissione ritiene che i punti da 38 a 51 dell’ordinanza impugnata contengano soltanto motivazioni subordinate. Pertanto, il secondo motivo diretto contro una di dette motivazioni sarebbe manifestamente inconferente.

23.

In ogni caso, le suddette argomentazioni dovrebbero essere rigettate come infondate poiché la decisione formale sarebbe pienamente conforme ai requisiti derivanti dal punto 70 della sentenza del 16 dicembre 2010, Athinaïki Techniki/Commissione (C‑362/09 P, EU:C:2010:783).

24.

Infatti, la Commissione avrebbe revocato con efficacia retroattiva la lettera controversa in quanto inficiata da un vizio di forma. In materia di aiuti di Stato, la Commissione sarebbe tenuta ad adottare una decisione formale ai sensi dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio, del 22 marzo 1999, recante modalità di applicazione dell’articolo 93 del Trattato CE (GU 1999, L 83, pag. 1) ( 3 ), qualora accerti, dopo un esame preliminare, che la misura notificata non costituisce un aiuto di Stato.

25.

Inoltre, dopo la revoca della lettera controversa, la Commissione non avrebbe ripreso il procedimento in una fase anteriore a quella alla quale l’illegittimità era intervenuta. Poiché l’obiettivo di detta lettera sarebbe stato la conclusione della fase di esame preliminare, la Commissione avrebbe, a buon diritto, adottato la decisione formale a tal fine sulla base dell’articolo 4 del regolamento n. 659/1999. Non sarebbe così se la Commissione avesse semplicemente revocato la lettera controversa senza concludere la fase di esame preliminare.

26.

Infine, per quanto attiene al principio di tutela giurisdizionale effettiva, quest’ultimo non sarebbe stato violato in quanto, nell’ambito della causa T‑352/15, la DEI avrà la possibilità di contestare la decisione formale e di far valere la circostanza che la Commissione avrebbe dovuto dare un seguito diverso alle denunce del 2012 e del 2013.

B. Valutazione

27.

A mio parere, i punti da 39 a 41 dell’ordinanza impugnata dalla DEI non contengono motivazioni ad abundantiam poiché, se la DEI aveva ragione quanto all’interpretazione da dare al punto 70 della sentenza del 16 dicembre 2010, Athinaïki Techniki/Commissione (C‑362/09 P, EU:C:2010:783), il Tribunale non avrebbe potuto pronunciare il non luogo a procedere. In tal senso, il secondo motivo della DEI non potrebbe essere dichiarato inconferente.

28.

Tuttavia, ritengo che quest’ultimo sia infondato e debba essere respinto per le seguenti ragioni.

1.  Osservazioni preliminari

29.

Il diritto delle istituzioni dell’Unione europea di revocare i loro atti mette in gioco, da una parte, i princìpi di legittimità e di tutela del legittimo affidamento e, dall’altra, il carattere favorevole o meno dell’atto in questione per la persona interessata ( 4 ).

30.

Secondo una costante giurisprudenza della Corte ( 5 ), un atto di un’istituzione dell’Unione che conferisce diritti soggettivi non può in linea di principio essere revocato, se si tratta di un atto legittimo, in quanto, essendo il diritto soggettivo un diritto acquisito, la necessità di salvaguardare l’affidamento sulla stabilità della situazione così creata prevale sull’interesse dell’istituzione che vorrebbe tornare sulla sua decisione. Detta giurisprudenza non specifica le condizioni eccezionali alle quali un simile atto legittimo potrebbe essere revocato.

31.

Per contro, un’istituzione che accerta che uno dei suoi atti che conferiscono diritti soggettivi è viziato di illegittimità può revocarlo entro un termine ragionevole, con efficacia retroattiva, ma nel rispetto dei limiti imposti dal principio di tutela del legittimo affidamento del beneficiario dell’atto che ha contato sulla sua legittimità ( 6 ).

32.

Tuttavia, come già giudicato dalla Corte, i suddetti princìpi non si applicano agli atti lesivi ( 7 ). Le istituzioni possono, infatti, revocare simili atti con efficacia retroattiva e ciò indipendentemente dal fatto di sapere se l’atto in questione sia legittimo o illegittimo. Infatti, poiché la revoca di un atto lesivo è favorevole all’interessato, essa non può essere contraria al principio di tutela del legittimo affidamento ( 8 ).

33.

A mio parere, ciò vale anche per la revoca parziale di un atto lesivo. Infatti, anche se un pregiudizio persiste, la revoca parziale dell’atto è favorevole all’interessato, poiché diminuisce la portata della controversia o del/dei pregiudizi(o).

2.   La sentenza del 16 dicembre 2010, Athinaïki Techniki/Commissione (C‑362/09 P, EU:C:2010:783)

34.

La causa che ha dato luogo a tale sentenza riguardava, come la presente causa, gli aiuti di Stato, ossia una denuncia della Athinaïki Techniki AE avente per oggetto un presunto aiuto di Stato concesso dallo Stato greco al consorzio di Hyatt Regency nell’ambito dell’appalto pubblico «Casino Mont Parnès». Nell’ambito di detta causa, la Commissione aveva inizialmente deciso di archiviare la denuncia della Athinaïki Techniki ma, dopo la sentenza del 17 luglio 2008, Athinaïki Techniki/Commissione (C‑521/06 P, EU:C:2008:422) ( 9 ), essa aveva revocato la propria decisione di archiviazione e aveva proceduto alla riapertura del fascicolo invitando di nuovo la Athinaïki Techniki a presentare elementi comprovanti la concessione di un aiuto di Stato illegittimo.

35.

Pertanto, la Corte aveva ripreso dall’inizio il procedimento di esame preliminare della denuncia della Athinaïki Techniki anziché riprenderlo dal momento in cui era intervenuta l’illegittimità accertata dalla sentenza del 17 luglio 2008, Athinaïki Techniki/Commissione (C‑521/06 P, EU:C:2008:422), ossia dal momento in cui la Commissione doveva decidere o di constatare l’inesistenza dell’aiuto o di non sollevare obiezioni oppure di avviare il procedimento formale di esame conformemente alle disposizioni dell’articolo 4, paragrafi da 2 a 4, e dell’articolo 20, paragrafo 2, ultimo comma, del regolamento n. 659/1999.

36.

Orbene, come rilevato dall’avvocato generale Bot al paragrafo 101 delle sue conclusioni nella causa Athinaïki Techniki/Commissione (C‑362/09 P, EU:C:2010:492), invitando di nuovo la Athinaïki Techniki a presentare elementi comprovanti la concessione di un aiuto illegittimo, la Commissione la obbligava a «“(…) gira[re] in tondo”. Ammettere, come l’ordinanza impugnata, che una siffatta revoca è legittima potrebbe produrre l’effetto di permettere alla Commissione di permanere in uno stato di inattività contrario agli obblighi che le incombono nel settore degli aiuti di Stato poiché, in forza di tale ordinanza, sarebbe sufficiente per tale istituzione archiviare la denuncia depositata da una parte interessata e quindi, dopo la presentazione di un ricorso da parte di quest’ultima, riaprire la fase di esame preliminare e ripetere tali operazioni ogni volta che sia necessario per eludere ogni controllo giurisdizionale sul suo operato».

37.

La Corte ha espressamente approvato tale analisi dell’avvocato generale Bot giudicando, al punto 68 della sua sentenza del 16 dicembre 2010, Athinaïki Techniki/Commissione (C‑362/09 P, EU:C:2010:783), che la Commissione «se avesse il diritto di revocare un atto quale l’atto impugnato nella situazione di cui alla fattispecie, potrebbe permanere, durante la fase di esame preliminare, in uno stato di inattività contrario agli obblighi che le incombono ai sensi degli art[icoli] 13, n. 1, e 20, n. 2, del regolamento n. 659/1999 e sfuggire a qualsivoglia controllo giurisdizionale. Infatti, come rilevato dall’avvocato generale al paragrafo 101 delle sue conclusioni, sarebbe sufficiente per tale istituzione archiviare la denuncia depositata da una parte interessata e quindi, dopo la presentazione di un ricorso da parte di quest’ultima, ritirare la decisione di archiviazione, riaprire la fase di esame preliminare e ripetere tali operazioni ogni volta che sia necessario per eludere ogni controllo giurisdizionale sul suo operato».

38.

È dunque per evitare questo genere di situazioni, che si potrebbero definire di abuso procedurale da parte della Commissione, che la Corte ha giudicato, al punto 70 di detta sentenza, che, «in considerazione delle esigenze di buona amministrazione e di certezza del diritto nonché del principio di tutela giurisdizionale effettiva, si deve ritenere, da una parte, che la Commissione possa procedere alla revoca di una decisione di archiviazione di un illecito che riguardi un asserito aiuto illegittimo solo per porre rimedio ad un’illegittimità che vizi detta decisione e, dall’altra, che essa non possa, in seguito a tale revoca, riprendere la procedura ad una fase precedente al momento preciso in cui sia intervenuto l’illecito accertato».

39.

Su tale base, essa ha giudicato, al punto 74 di tale sentenza, che la Commissione non aveva il diritto di revocare l’atto impugnato e che il Tribunale non poteva pronunciare il non luogo a procedere.

40.

Al punto 70 di detta sentenza, che è al centro della discussione nel secondo motivo, la Corte ha dunque imposto due condizioni cumulative che devono essere contemporaneamente rispettate affinché la revoca di una decisione di archiviazione di una denuncia sia legittima.

3.   Applicazione alla causa in esame

a)   In via principale

41.

Si deve ammettere che l’applicazione della regola classica in materia di revoca di atti secondo la quale un atto lesivo può essere puramente e semplicemente revocato deve essere esclusa con riferimento agli aiuti di Stato a proposito delle decisioni della Commissione che, al termine del procedimento di esame preliminare di una denuncia, constatano l’inesistenza dell’aiuto o non sollevano obiezioni. Infatti, l’articolo 4 del regolamento n. 659/1999 impone alla Commissione di adottare una decisione al termine di detto procedimento.

42.

Detto questo, dalla sentenza del 16 dicembre 2010, Athinaïki Techniki/Commissione (C‑362/09 P, EU:C:2010:783), non risulta che la Corte abbia voluto imporre una nuova regola in materia di revoca di atti per la sola ipotesi delle decisioni di archiviazione delle denunce relative agli aiuti di Stato. Pertanto, una lettura letterale del punto 70 di detta sentenza, secondo la quale la prima condizione che essa impone, cioè che la revoca di una decisione può intervenire «solo per porre rimedio ad un’illegittimità che vizi detta decisione» ( 10 ), implicherebbe che una revoca è impossibile per ogni altro motivo.

43.

Tale lettura che impedirebbe qualsiasi revoca di un atto legittimo lesivo mi sembra troppo rigida, tenuto conto della ragione che ha indotto la Corte a decidere la causa che ha dato luogo alla sentenza del 16 dicembre 2010, Athinaïki Techniki/Commissione (C‑362/09 P, EU:C:2010:783), come ha fatto al punto 70 della stessa.

44.

Infatti, come già esposto ai paragrafi 36 e 37 delle presenti conclusioni, revocando la sua decisione di archiviazione della denuncia della Athinaïki Techniki e invitando quest’ultima a presentare di nuovo osservazioni, la Commissione, da una parte, prolungava uno stato di inazione rispetto all’obbligo previsto a suo carico dall’articolo 4 del regolamento n. 659/1999 di adottare una decisione, vale a dire o constatare l’inesistenza dell’aiuto o non sollevare obiezioni oppure avviare il procedimento formale di esame. Dall’altra parte, essa imponeva alla Athinaïki Techniki di «(…) gira[re] in tondo», poiché il procedimento di esame preliminare ricominciava da zero.

45.

Giudicando, al punto 70 di detta sentenza, che «la Commissione possa procedere alla revoca di una decisione di archiviazione di un illecito che riguardi un asserito aiuto illegittimo solo per porre rimedio ad un’illegittimità che vizi detta decisione», la Corte prendeva di mira lo stato di inattività nel quale si poneva la Commissione, mentre l’articolo 4 del regolamento n. 659/1999 la obbligava ad adottare una decisione. Ciò emerge chiaramente dai punti 64 e 68 di detta sentenza, dove la Corte si riferisce espressamente al rischio di «perpetuare uno stato di inattività» nonché al paragrafo 101 delle conclusioni dell’avvocato generale Bot nella causa Athinaïki Techniki/Commissione (C‑362/09 P, EU:C:2010:492).

46.

A mio parere, sulla base di un’interpretazione teleologica e ragionevole del punto 70 di detta sentenza e delle osservazioni preliminari sopra fatte ai paragrafi da 29 a 33 delle presenti conclusioni, una decisione legittima di archiviazione di una denuncia adottata sulla base dell’articolo 4 del regolamento n. 659/1999 potrebbe essere revocata purché non determini uno stato di inazione della Commissione, il che non si verificherebbe quando una simile decisione è sostituita da un’altra decisione di archiviazione di una denuncia o da una decisione di non sollevare obiezioni o ancora da una decisione di avviare il procedimento formale di esame.

47.

Non è questa la fattispecie che ricorre nella presente causa.

48.

Infatti, nella presente causa, con la lettera controversa, la Commissione ha comunicato alla DEI la sua decisione di non procedere all’esame della denuncia del 2013 poiché il lodo arbitrale, che aveva sostituito una nuova tariffa dell’elettricità a quella oggetto della denuncia del 2012, non costituiva una misura imputabile allo Stato, non procurava un vantaggio selettivo all’Alouminion e non costituiva dunque un aiuto di Stato. La Commissione non è rimasta in uno stato di inazione tale da costringere la DEI ad «agire senza alcun risultato» e non ha neanche riaperto la fase di esame preliminare.

49.

Pertanto, la revoca della lettera controversa era legittima e il non luogo a procedere pronunciato dal Tribunale nell’ordinanza impugnata mi pare giustificato.

b)   In via subordinata

50.

Qualora la Corte rigetti l’interpretazione teleologica del punto 70 della sentenza del 16 dicembre 2010, Athinaïki Techniki/Commissione (C‑362/09 P, EU:C:2010:783), e si attenga ad un’interpretazione letterale, occorre esaminare se, nella presente causa, la Commissione abbia proceduto alla revoca della lettera controversa «per porre rimedio ad un’illegittimità che vizi detta [lettera] e, dall’altra, che essa non possa, in seguito a tale revoca, riprendere la procedura ad una fase precedente al momento preciso in cui sia intervenuto l’illecito accertato», il che implica di analizzare la decisione formale.

51.

Con detta decisione, la Commissione ha modificato la lettera controversa sotto due aspetti senza tuttavia cambiarne né l’orientamento né il risultato.

52.

In primo luogo, la decisione formale ha modificato la forma della lettera controversa. Quest’ultima, contenente la decisione secondo la quale il lodo arbitrale non costituiva un aiuto di Stato, aveva la forma di una lettera firmata da un funzionario della Commissione, mentre la decisione formale è stata firmata dal membro della Commissione responsabile in materia di aiuti di Stato.

53.

In secondo luogo, senza cambiare il risultato della sua decisione secondo la quale il lodo arbitrale non costituiva aiuto di Stato, la decisione formale ha modificato la motivazione della lettera controversa in quanto la Commissione ha giustificato in altro modo il fatto che il lodo arbitrale non fosse una misura imputabile allo Stato. Nella sua decisione formale, la Commissione si è limitata a esaminare, in applicazione del criterio dell’investitore privato, se il lodo arbitrale conferisse un vantaggio all’Alouminion.

1) Modifica della forma della decisione

54.

Per quanto attiene alla modifica della forma della decisione della Commissione secondo la quale il lodo arbitrale non costituiva un aiuto di Stato, l’articolo 4, paragrafo 2, del regolamento n. 659/1999 prevede che: «la Commissione, se dopo un esame preliminare constata che la misura notificata non costituisce aiuto, lo dichiara mediante una decisione» ( 11 ). Quanto ai diritti delle parti interessate come la DEI, l’articolo 20, paragrafo 2, terzo comma, di detto regolamento prevede che «[l]a Commissione, se adotta una decisione su un caso riguardante l’argomento delle informazioni fornite, invia copia di tale decisione alla parte interessata» ( 12 ).

55.

Al punto 31 del controricorso la Commissione ammette che la lettera controversa era viziata di illegittimità in quanto non rivestiva la forma richiesta dal regolamento n. 659/1999 e che la DEI era a conoscenza di tale vizio di forma poiché lo aveva invocato come prima motivazione di annullamento della lettera controversa dinanzi al Tribunale.

56.

Indipendentemente dall’interpretazione stretta e letterale o ampia e teleologica del punto 70 della sentenza del 16 dicembre 2010, Athinaïki Techniki/Commissione (C‑362/09 P, EU:C:2010:783), la revoca di un atto lesivo illegittimo è certamente possibile al fine di porre rimedio a tale illegittimità. L’interessato non può avere alcun legittimo affidamento sul mantenimento di un atto illegittimo poiché ciò andrebbe contro il principio di legittimità che le istituzioni dell’Unione devono rispettare.

57.

Peraltro, è incontestabile che la Commissione non ha ripreso il procedimento in una fase anteriore a quella nella quale è intervenuto il vizio di forma. Sia la lettera controversa sia la decisione formale concludono la fase di esame preliminare.

58.

Da quanto precede discende che, per quanto attiene alla modifica della forma della sua decisione secondo la quale il lodo arbitrale non costituiva un aiuto di Stato, la decisione formale della Commissione rispetta i princìpi richiamati dalla Corte nel punto 70 della sentenza del 16 dicembre 2010, Athinaïki Techniki/Commissione (C‑362/09 P, EU:C:2010:783).

2) Modifica della motivazione della decisione

59.

Per quanto attiene alla modifica della motivazione della sua decisione, la Commissione non ammette che la motivazione della lettera controversa fosse viziata di illegittimità. Tornando all’argomentazione della non imputabilità del lodo arbitrale allo Stato, la Commissione ha semplicemente deciso di abbandonarla.

60.

Precisamente per la stessa ragione e basandosi sul punto 70 della sentenza del 16 dicembre 2010, Athinaïki Techniki/Commissione (C‑362/09 P, EU:C:2010:783), la DEI sostiene che la revoca della lettera controversa è illegittima, poiché tale revoca sarebbe consentita soltanto al fine di porre rimedio a un’illegittimità e a condizione che l’atto di revoca o di sostituzione indichi la natura dell’illegittimità da cui era viziato l’atto revocato.

61.

A mio parere, per le ragioni da me richiamate ai paragrafi da 40 a 46 delle presenti conclusioni, i princìpi enunciati nel punto 70 di detta sentenza non impedivano alla Commissione di revocare la lettera controversa e di modificare la motivazione dell’archiviazione della denuncia della DEI nel modo in cui l’ha fatto, poiché tale revoca non ha avuto l’effetto di perpetuare uno stato di inazione della Commissione e di costringere così la DEI a «(…) gira[re] in tondo» ( 13 ).

62.

La decisione formale non soltanto conclude il procedimento di esame preliminare conformemente alle disposizioni dell’articolo 20, paragrafo 2, terzo comma, del regolamento n. 659/1999, ma va nello stesso senso della lettera controversa e offre alla DEI un ragionamento manifestamente più dettagliato e più approfondito di quello contenuto nella lettera controversa quanto all’assenza di un vantaggio. La decisione formale rispetta in tal modo il principio di buona amministrazione proclamato dall’articolo 41, paragrafi 1 e 2, lettera c), della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.

63.

Inoltre, come rilevato dalla Commissione, la DEI ha presentato un ricorso avverso la decisione formale che è l’oggetto della causa DEI/Commissione (T‑352/15) pendente dinanzi al Tribunale. Durante tale procedimento, la DEI avrà la possibilità di far valere la circostanza che la Commissione avrebbe dovuto dare un seguito diverso alle sue denunce. In questo senso, non sussiste alcuna violazione del principio di tutela giurisdizionale effettiva.

64.

Tale valutazione non può essere rimessa in discussione dall’argomentazione della DEI secondo la quale la revoca della lettera controversa avrebbe l’effetto di privarla della possibilità di contestare l’assenza di imputabilità allo Stato del lodo arbitrale, come invocata dalla Commissione in detta lettera.

65.

Rilevo al riguardo che, in realtà, dato che le quattro condizioni di sussistenza di un aiuto di Stato sono cumulative ( 14 ), la modifica della motivazione della decisione della Commissione di non dare seguito alle denunce della DEI non arreca a quest’ultima alcun pregiudizio perché, così facendo, la Commissione ha ridotto la portata della discussione da due criteri a uno solo, ossia quello dell’esistenza di un vantaggio. In questo senso, la revoca parziale dell’atto lesivo favorisce la DEI e non può essere considerata contraria al principio di tutela del legittimo affidamento.

66.

La risposta potrebbe essere forse differente se, a seguito di un eventuale annullamento della decisione formale, la Commissione adottasse una nuova decisione che andasse nello stesso senso della decisione formale e fosse fondata sull’assenza di imputabilità del lodo arbitrale allo Stato. Tuttavia, questo non si è (ancora) verificato nella presente causa e non può essere giudicato nell’ambito della presente impugnazione.

67.

In via ulteriore, aggiungo che, ad ogni modo, le argomentazioni della DEI non possono avere alcun pregio neanche sulla base di una lettura molto stretta e letterale del punto 70 della sentenza del 16 dicembre 2010, Athinaïki Techniki/Commissione (C‑362/09 P, EU:C:2010:783). In primo luogo, vi è stata una revoca della lettera controversa al fine di porre rimedio a un’illegittimità, ossia il vizio di forma. In secondo luogo, adottando la decisione formale dopo la revoca della lettera controversa, la Commissione non ha ripreso il procedimento in una fase anteriore al punto esatto in cui il vizio di forma è intervenuto.

68.

Da quanto precede discende che la revoca di una decisione di archiviazione di una denuncia al fine di porre rimedio a un’illegittimità senza riprendere il procedimento in una fase anteriore al punto esatto in cui l’illegittimità è intervenuta non diventa illegittima, se, nel nuovo atto, il suo autore ha modificato la motivazione in un senso favorevole all’interessato.

VI. Conclusione

69. 

Per tali ragioni e fatto salvo l’esame degli altri motivi di impugnazione, suggerisco alla Corte di respingere il secondo motivo di impugnazione.


( 1 ) Lingua originale: il francese.

( 2 ) «(…) lo Stato non sembra avere avuto la possibilità di condizionare la decisione del tribunale arbitrale».

( 3 ) A decorrere dal mese di ottobre 2015, detto regolamento è stato sostituito dal regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015, recante modalità di applicazione dell’articolo 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (GU 2015, L 248, pag. 9). Nelle presenti conclusioni, mi riferirò alla versione consolidata del regolamento n. 659/1999 che era applicabile alla data della lettera controversa, vale a dire il 12 giugno 2014.

( 4 ) V. Craig, P., EU Administrative Law, 2a ed., Oxford University Press, 2012, cap. 16.

( 5 ) V. sentenze del 12 luglio 1957, Algera e a./Assemblea comune (7/56 e da 3/57 a 7/57, EU:C:1957:7); del 22 marzo 1961, Snupat/Alta Autorità (42/59 e 49/59, EU:C:1961:5); del 13 luglio 1965, Lemmerz-Werke/Alta Autorità (111/63, EU:C:1965:76), nonché del 22 settembre 1983, Verli-Wallace/Commissione (159/82, EU:C:1983:242, punto 8).

( 6 ) V. sentenze del 9 marzo 1978, Herpels/Commissione (54/77, EU:C:1978:45, punto 38); del 3 marzo 1982, Alpha Steel/Commissione (14/81, EU:C:1982:76, punto 10); del 26 febbraio 1987, Consorzio Cooperative d’Abruzzo/Commissione (15/85, EU:C:1987:111, punto 12), e del 17 aprile 1997, de Compte/Parlamento (C‑90/95 P, EU:C:1997:198, punto 35).

( 7 ) V. sentenza del 16 dicembre 2010, Athinaïki Techniki/Commissione (C‑362/09 P, EU:C:2010:783, punto 60). V. inoltre, in tal senso, il paragrafo 80 delle conclusioni dell’avvocato generale Bot nella causa Athinaïki Techniki/Commissione (C‑362/09 P, EU:C:2010:492).

( 8 ) V. Craig, P., op. cit. pag. 558.

( 9 ) Con detta sentenza, la Corte ha dichiarato che il Tribunale aveva commesso un errore di diritto giudicando che la Athinaïki Techniki aveva presentato un ricorso per annullamento avverso un atto che non produceva effetti giuridici e che, pertanto, non poteva essere oggetto di ricorso sulla base dell’articolo 263 TFUE. Di conseguenza, la Corte ha annullato l’ordinanza del Tribunale del 27 novembre 2009, Athinaïki Techniki/Commissione (T‑94/05 RENV, non pubblicata, EU:T:2009:471) e gli ha rinviato la causa affinché decidesse in merito alle conclusioni della Athinaïki Techniki volte all’annullamento della prima decisione della Commissione diretta ad archiviare la denuncia della Athinaïki Techniki.

( 10 ) Traduzione fedele della versione greca di detta sentenza, dato che la lingua processuale nella causa in esame è il greco – che indica che la Commissione può revocare una simile decisione «unicamente per porre rimedio a una carenza di legittimità che vizia la decisione in questione» («μόνο για να επανορθώσει έλλειψη νομιμότητας από την οποία πάσχει η εν λόγω απόφαση»). Il corsivo è mio

( 11 ) Il corsivo è mio.

( 12 ) Il corsivo è mio.

( 13 ) V. l’espressione figurata utilizzata dall’avvocato generale Bot al paragrafo 101 delle sue conclusioni nella causa Athinaïki Techniki/Commissione (C‑362/09 P, EU:C:2010:492). V., inoltre, i paragrafi 36 e 37 delle presenti conclusioni.

( 14 ) Da una costante giurisprudenza si evince che, affinché una misura possa, in qualità di aiuto di Stato, rientrare nell’ambito di applicazione dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE, deve, in primo luogo, consistere in un intervento dello Stato o per mezzo di risorse dello Stato (condizione in questione qui); in secondo luogo, deve essere tale da influenzare gli scambi tra gli Stati membri; in terzo luogo, deve concedere un vantaggio al suo beneficiario (condizione che sussiste nella motivazione della decisione formale) e, infine, in quarto luogo, deve falsare o minacciare di falsare la concorrenza. Tali condizioni sono cumulative. V., in tal senso, sentenze del 1o luglio 2008, Chronopost e La Poste/UFEX e a. (C‑341/06 P e C‑342/06 P, EU:C:2008:375, punto 121 e giurisprudenza citata), e del 16 aprile 2015, Trapeza Eurobank Ergasias (C‑690/13, EU:C:2015:235, punto 17 e giurisprudenza citata).