CONCLUSIONI DELL’AVVOCATO GENERALE
YVES BOT
presentate il 17 maggio 2017 ( 1 )
Causa C‑218/16
Aleksandra Kubicka
[domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Sąd Okręgowy w Gorzowie Wielkopolskim (Tribunale regionale di Gorzów Wielkopolski, Polonia)]
«Rinvio pregiudiziale – Successioni e certificato successorio europeo – Ambito di applicazione del regolamento (UE) n. 650/2012 – Bene immobile situato in uno Stato membro che non conosce legati “per vindicationem” – Diniego del riconoscimento degli effetti reali di un tale legato»
I. Introduzione
1. |
Il regolamento (UE) n. 650/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni e all’accettazione e all’esecuzione degli atti pubblici in materia di successioni e alla creazione di un certificato successorio europeo ( 2 ), entrato in vigore il 16 agosto 2012, ai sensi dell’articolo 84, secondo comma, di tale regolamento è applicabile, eccettuate alcune disposizioni generali, dal 17 agosto 2015. |
2. |
La Corte è interrogata per la prima volta ( 3 ) sull’interpretazione di disposizioni del regolamento n. 650/2012, segnatamente delle eccezioni previste all’articolo 1, paragrafo 2, lettere k) e l), di tale regolamento, che escludono dal suo ambito di applicazione «la natura dei diritti reali» e «qualsiasi iscrizione in un registro di diritti su beni mobili o immobili, compresi i requisiti legali relativi a tale iscrizione, e gli effetti dell’iscrizione o della mancata iscrizione di tali diritti in un registro» ( 4 ). |
3. |
La mia riflessione verterà su un punto assai delicato, ossia la delimitazione dell’ambito di applicazione della legge successoria e della legge relativa ai beni, che è stato oggetto di numerosi negoziati, come ha evidenziato la Commissione europea nelle proprie osservazioni scritte ( 5 ) al pari della dottrina ( 6 ). |
4. |
In concreto, nel procedimento principale si tratta di stabilire se le disposizioni che escludono i casi di applicazione del diritto del luogo in cui è situato il bene interessato possano fondare il diniego di riconoscimento degli effetti reali di un legato «per rivendicazione», con il quale il diritto sul bene è direttamente trasmesso al legatario all’apertura della successione, qualora esso abbia ad oggetto il diritto di proprietà di un immobile situato in uno Stato membro che non conosce tale forma di legato, ma soltanto il legato «obbligatorio». In forza della citata disposizione l’erede è tenuto a trasferire il diritto sul bene al legatario, il che conferisce a quest’ultimo il diritto di esigere l’esecuzione del legato. |
5. |
Dopo aver preliminarmente spiegato per quali motivi le eccezioni di irricevibilità devono essere respinte, illustrerò le ragioni che permettono di ritenere:
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6. |
Proporrò dunque di rispondere alla questione sottoposta in senso negativo. |
II. Contesto normativo
A. Diritto dell’Unione
7. |
I considerando 7, 9, 15, 16, 18, 19, 37 e 67 del regolamento n. 650/2012 enunciano quanto segue:
(…)
(…)
(…)
(…)
(…)
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8. |
Ai sensi dell’articolo 1 di tale regolamento: «1. Il presente regolamento si applica alle successioni a causa di morte. Esso non concerne la materia fiscale, doganale e amministrativa. 2. Sono esclusi dall’ambito di applicazione del presente regolamento: (…)
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9. |
Ai sensi dell’articolo 21, paragrafo 1, di detto regolamento, che stabilisce la norma generale relativa alla legge applicabile alla successione: «Salvo quanto diversamente previsto dal presente regolamento, la legge applicabile all’intera successione è quella dello Stato in cui il defunto aveva la propria residenza abituale al momento della morte». |
10. |
L’articolo 22 del regolamento n. 650/2012, intitolato «Scelta di legge», ai suoi paragrafi 1 e 2 prevede quanto segue: «1. Una persona può scegliere come legge che regola la sua intera successione la legge dello Stato di cui ha la cittadinanza al momento della scelta o al momento della morte. (…) 2. La scelta di legge deve essere effettuata in modo espresso a mezzo di dichiarazione resa nella forma di una disposizione a causa di morte o risultare dalle clausole di tale disposizione». |
11. |
L’articolo 23 del regolamento di cui trattasi, intitolato «Ambito di applicazione della legge applicabile», ai suoi paragrafi 1 e 2, lettera e), così recita: «1. La legge designata a norma dell’articolo 21 o dell’articolo 22 regola l’intera successione. 2. Tale legge regola in particolare: (…)
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12. |
Ai sensi dell’articolo 31 di detto regolamento, intitolato «Adattamento dei diritti reali»: «Se una persona invoca un diritto reale che le spetta secondo la legge applicabile alla successione e la legge dello Stato membro in cui il diritto è invocato non conosce il diritto reale in questione, tale diritto è adattato, se necessario e nella misura del possibile, al diritto reale equivalente più vicino previsto dalla legge di tale Stato, tenendo conto degli obiettivi e degli interessi perseguiti dal diritto reale in questione nonché dei suoi effetti». |
13. |
Il capo V del regolamento n. 650/2012 è dedicato agli atti pubblici e alle transazioni giudiziarie. |
14. |
Ai sensi dell’articolo 59, paragrafo 1, di tale regolamento, intitolato «Accettazione degli atti pubblici», «un atto pubblico redatto in uno Stato membro ha in un altro Stato membro la stessa efficacia probatoria che ha nello Stato membro d’origine o produce gli effetti più comparabili, a condizione che ciò non sia manifestamente contrario all’ordine pubblico dello Stato membro interessato». |
15. |
All’interno del capo VI di detto regolamento, dedicato al certificato successorio europeo, l’articolo 62, intitolato «Istituzione di un certificato successorio europeo», enuncia quanto segue: «1. Il presente regolamento istituisce un certificato successorio europeo (…) che è rilasciato per essere utilizzato in un altro Stato membro e produce gli effetti di cui all’articolo 69. 2. L’uso del certificato [successorio europeo] non è obbligatorio. (…)». |
16. |
L’articolo 63 del regolamento n. 650/2012, intitolato «Scopo del certificato [successorio europeo]», ai suoi paragrafi 1 e 2, lettera b), enuncia quanto segue: «1. Il certificato [successorio europeo] è destinato a essere utilizzato dagli eredi, dai legatari che vantano diritti diretti sulla successione e dagli esecutori testamentari o amministratori dell’eredità che, in un altro Stato membro, hanno necessità di far valere la loro qualità o di esercitare, rispettivamente, i loro diritti di eredi o legatari e/o i loro poteri come esecutori testamentari o amministratori dell’eredità. 2. Il certificato [successorio europeo] può essere utilizzato, in particolare, per dimostrare uno o più dei seguenti elementi: (…)
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17. |
L’articolo 68 del regolamento in parola, inserito nel medesimo capo, intitolato «Contenuto del certificato [successorio europeo]», così dispone: «Il certificato [successorio europeo] contiene le seguenti informazioni nella misura in cui siano necessarie ai fini per cui esso è rilasciato: (…)
(…)». |
18. |
L’articolo 69 di detto regolamento, intitolato «Effetti del certificato [successorio europeo]», ai suoi paragrafi 2 e 5 enuncia quanto segue: «2. Si presume che il certificato [successorio europeo] dimostri con esattezza gli elementi accertati in base alla legge applicabile alla successione o a ogni altra legge applicabile a elementi specifici. Si presume che la persona indicata [in tale] certificato come erede, legatario, esecutore testamentario o amministratore dell’eredità possiede la qualità indicata nel certificato e/o sia titolare dei diritti o dei poteri enunciati nel certificato, senza nessun’altra condizione e/o restrizione ulteriore rispetto a quelle menzionate [nello stesso] certificato [successorio europeo]. (…) 5. Il certificato [successorio europeo] costituisce titolo idoneo per l’iscrizione di beni ereditari nel pertinente registro di uno Stato membro, fatto salvo l’articolo 1, paragrafo 2, lettere k) e l)». |
B. Diritto polacco
1. Il codice civile
19. |
Ai sensi dell’articolo 981(1), paragrafo 1, del Kodeks Cywilny (codice civile polacco; in prosieguo: il «codice civile»): «1. Nel testamento redatto in forma di atto notarile il testatore può prevedere che una determinata persona acquisti l’oggetto del legato al momento dell’apertura della successione (legato “per rivendicazione”)». |
20. |
Ai sensi del paragrafo 2, punto 2), del citato articolo: «L’oggetto di un tale legato può essere formato in particolare: (…)
(…)». |
21. |
L’articolo 968 del codice civile riguarda il «legato obbligatorio», relativamente al quale il testatore può scegliere qualsiasi forma testamentaria lecita, incluso il testamento olografo. |
2. Il codice notarile
22. |
Ai sensi dell’articolo 81 della Prawo o notariacie (legge che introduce un codice notarile; in prosieguo: il «codice notarile») del 14 febbraio 1991 ( 7 ), come modificata dalla legge del 13 dicembre 2013 ( 8 ), il notaio ha l’obbligo di rifiutare il compimento di un atto notarile illecito. |
23. |
L’articolo 83, paragrafo 2, del codice notarile prevede che il rifiuto di compiere un atto notarile sia soggetto a controllo se la persona interessata dal rifiuto propone ricorso. Tale ricorso, in primo luogo, viene esaminato nell’ambito della procedura di autocontrollo da parte del notaio stesso, il quale può ritenerlo fondato e compiere l’atto. In caso di rigetto del ricorso da parte dello stesso notaio, esso viene esaminato dal Sąd Okręgowy (Tribunale regionale, Polonia) nella cui circoscrizione si trova la sede dello studio notarile. Conformemente alla giurisprudenza nazionale, il Sąd Okręgowy (Tribunale regionale) si pronuncia, al riguardo, in qualità di giudice di secondo grado. |
III. Fatti del procedimento principale e questione pregiudiziale
24. |
La sig.ra Aleksandra Kubicka, cittadina polacca, madre di due figli ancora minorenni, nati dal suo matrimonio con un cittadino tedesco, è comproprietaria con quest’ultimo, per la quota di 1/2, di un immobile situato a Francoforte sull’Oder (Germania), nel quale risiede la famiglia. |
25. |
Al fine di redigere il proprio testamento, la sig.ra Kubicka si è rivolta a un notaio che esercita la professione a Słubice (Polonia). La sig.ra Kubicka ha espresso la volontà che, al momento dell’apertura della sua successione, suo marito acquisisca la quota dei diritti sull’immobile comune di cui è titolare. Essa ha scelto di far redigere un legato «per rivendicazione», quale previsto dalla legge successoria polacca, all’articolo 981(1) del codice civile. Per la restante parte del suo patrimonio, essa ha preferito conservare l’ordine della successione legittima, in forza del quale suo marito e i suoi figli ereditano in parti uguali. |
26. |
Richiamandosi all’articolo 81 del codice notarile, un sostituto del notaio, il sig. Marcin Margoński, si è rifiutato di redigere un atto testamentario contenente un legato «per rivendicazione». |
27. |
Per sostenere che un tale legato sarebbe in contrasto con la normativa, la dottrina e la giurisprudenza tedesche relative ai diritti reali e alla tenuta del catasto e che egli deve tenerne conto ai sensi degli articoli 1, paragrafo 2, lettere k) e l), e 31 del regolamento n. 650/2012, il sostituto del notaio ha rilevato che:
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28. |
Il sostituto del notaio giustifica altresì la propria analisi richiamando la motivazione della legge tedesca che dà attuazione al regolamento n. 650/2012, ossia l’Internationales Erbrechtsverfahrensgesetz (legge sui procedimenti in materia di diritto internazionale delle successioni), del 29 giugno 2015 ( 9 ), che contiene il seguente passaggio: «[i]l diritto tedesco, invece, non conosce il legato “per rivendicazione”, cosicché non è obbligatorio riconoscerlo nel contesto [di questo] regolamento [articolo 1, paragrafo 2, lettera k) del medesimo regolamento]. Il diritto tedesco procedeva già, fino ad oggi, all’adattamento di un siffatto legato al fine di trasformarlo in diritto rientrante nell’ambito di applicazione del diritto delle obbligazioni (legato “obbligatorio”). L’articolo 31 [di detto] regolamento non muta in alcun modo la situazione esistente». |
29. |
Sostenendo che nessuna delle disposizioni del regolamento n. 650/2012 giustifica il mancato riconoscimento degli effetti reali del legato «per rivendicazione», previsto dalla legge successoria da lei scelta, la sig.ra Kubicka ha proposto ricorso dinanzi al sostituto del notaio. |
30. |
Avendo questi confermato il proprio rifiuto di redigere l’atto notarile, la sig.ra Kubicka ha quindi presentato un ricorso dinanzi al giudice del rinvio. |
31. |
Quest’ultimo ha ritenuto di essere chiamato a valutare in che misura gli effetti della legge successoria possano essere limitati dalla legge del luogo in cui è situato il bene. |
32. |
In tale contesto, il Sąd Okręgowy w Gorzowie Wielkopolskim (Tribunale regionale di Gorzów Wielkopolski, Polonia) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale: «Se gli articoli 1, paragrafo 2, lettera k), 1, paragrafo 2, lettera l), o 31 del regolamento n. 650/2012 debbano essere interpretati nel senso che permettono di negare gli effetti reali di un legato per rivendicazione (legatum “per vindicationem”), previsto dalla legge applicabile alla successione, qualora tale legato concerna il diritto di proprietà di un bene immobile situato in uno Stato membro la cui legislazione non conosce l’istituto del legato per rivendicazione ad effetti reali diretti». |
IV. Analisi
A. Sulla ricevibilità della questione pregiudiziale
33. |
Nelle loro osservazioni scritte i governi tedesco e ungherese hanno eccepito l’irricevibilità della questione pregiudiziale per il motivo che essa sarebbe teorica. |
34. |
In via preliminare, occorre ricordare che, secondo una costante giurisprudenza, «il procedimento ex articolo 267 TFUE è uno strumento di cooperazione fra la Corte ed i giudici nazionali. Spetta pertanto solo ai giudici nazionali che sono investiti della controversia e che devono assumersi la responsabilità della futura decisione giudiziaria valutare, tenendo conto delle peculiarità di ciascuna causa, sia la necessità di una pronuncia pregiudiziale per poter emettere la loro sentenza sia la rilevanza delle questioni che sottopongono alla Corte. Di conseguenza, allorché le questioni sollevate dai giudici nazionali riguardano l’interpretazione di una disposizione del diritto dell’Unione, la Corte, in linea di principio, è tenuta a statuire. Tuttavia, il rifiuto della Corte di statuire su una questione pregiudiziale proposta da un giudice nazionale è possibile qualora appaia in modo manifesto che l’interpretazione del diritto dell’Unione richiesta non ha alcun rapporto con la realtà effettiva o con l’oggetto della controversia nel procedimento principale, qualora la questione abbia natura ipotetica, o anche quando la Corte non disponga degli elementi di fatto e di diritto necessari per rispondere in modo utile alle questioni che le sono sottoposte» ( 10 ). |
35. |
Il governo ungherese ha invitato la Corte a non rispondere alla questione pregiudiziale per il motivo che essa verte su un rifiuto di riconoscere un effetto del legato sui diritti reali che l’autorità tedesca incaricata della tenuta del catasto non ha ancora formulato, in quanto il decesso della testatrice non si è verificato. Detto governo considera che tale questione sia volta soltanto a chiedere un’interpretazione delle disposizioni nazionali polacche e tedesche relative al legato ai fini della determinazione del loro reciproco rapporto. |
36. |
Richiamandomi al considerando 7 del regolamento n. 650/2012, rilevo che quest’ultimo mira a favorire l’organizzazione da parte dei cittadini europei della loro successione e a garantire in maniera effettiva i diritti degli eredi e dei legatari. Pertanto, sono ricevibili le questioni aventi ad oggetto situazioni nelle quali siano opposti al testatore limiti alla libertà di testare. Per ragioni di certezza del diritto, non è neppure concepibile che la questione possa essere trattata soltanto dopo l’apertura della successione, qualora nella fase della redazione dell’atto si presentino difficoltà interpretative. |
37. |
Secondo il governo tedesco, il giudice del rinvio ritiene di dover verificare l’illiceità dell’atto scelto dalla ricorrente, con riferimento all’articolo 81 del codice notarile, senza tuttavia precisare in che modo essa deriverebbe, secondo il diritto polacco, dall’assenza di riconoscimento da parte del diritto tedesco del legato «per rivendicazione». |
38. |
Tuttavia rilevo, come è stato altresì ricordato in udienza, che l’obbligo del notaio di rifiutare la redazione di un atto che sarebbe in contrasto con requisiti previsti dalla legge dev’essere inteso in senso ampio. Esso include necessariamente, trattandosi di un pubblico ufficiale, il dovere di consulenza e l’obbligo di verificare l’efficacia dell’atto rispetto all’obiettivo perseguito dall’interessato. |
39. |
E, nel procedimento principale, come risulta dalla domanda di pronuncia pregiudiziale, si tratta per la testatrice della volontà di organizzare la trasmissione diretta del bene senza ulteriori formalità da espletare dopo il suo decesso. |
40. |
La rilevanza dell’analisi da parte del giudice del rinvio del diritto positivo tedesco, secondo la quale un legato «per rivendicazione» di diritti esercitati su un immobile situato in Germania non potrebbe produrre effetti, è stata confermata ( 11 ). |
41. |
Dal momento che il giudice del rinvio è investito della contestazione del rifiuto del notaio di redigere un tale atto, quale previsto dalla legge scelta dalla testatrice, ma non riconosciuto dalla legge del luogo in cui è situato l’immobile, la domanda di interpretazione dev’essere considerata non teorica. |
42. |
Di conseguenza, la questione pregiudiziale, a mio avviso, è ricevibile. |
B. Nel merito
43. |
La controversia principale ha ad oggetto il trasferimento del diritto di proprietà della sig.ra Kubicka, cittadina polacca, su un immobile situato in Germania, dopo il suo decesso, per effetto di un legato. |
44. |
Tale disposizione mortis causa rientra nell’ambito di applicazione del regolamento n. 650/2012 ai sensi degli articoli 1 e 3, paragrafo 1, lettera a), di quest’ultimo. |
45. |
Le modalità del trasferimento, in linea di principio, devono essere assoggettate alla legge successoria scelta dalla sig.ra Kubicka. Infatti, ai sensi dell’articolo 22 del regolamento in parola, quest’ultima può scegliere come legge che regola la sua intera successione la legge dello Stato di cui ha la cittadinanza al momento della scelta. E l’articolo 23, paragrafo 2, lettera e), di detto regolamento prevede che tale legge disciplina, in particolare, il trasferimento ai legatari dei diritti che fanno parte del patrimonio ereditario. Una simile analisi è avvalorata dal considerando 42 del medesimo regolamento, secondo il quale «la legge designata come legge applicabile alla successione dovrebbe regolare la successione dall’apertura di quest’ultima fino al trasferimento della proprietà dei beni che fanno parte dell’eredità ai beneficiari determinati da detta legge (…)». |
46. |
Mediante il summenzionato legato, la sig.ra Kubicka intende trasmettere al legatario la propria quota di piena proprietà di un bene, ossia di un diritto reale conosciuto in entrambi i sistemi giuridici interessati, conforme a quello da lei attualmente esercitato. |
47. |
La scelta di un legato «per rivendicazione» anziché un legato «obbligatorio» non modifica dunque il contenuto del diritto che sarà esercitato sul bene. Essa si limita a organizzare il trasferimento diretto di un diritto reale, in luogo di una trasmissione indiretta mediante la creazione di un diritto personale a favore del legatario. |
48. |
Orbene, l’esclusione prevista all’articolo 1, paragrafo 2, lettera k), del regolamento n. 650/2012 non riguarda tale diversità delle modalità di trasferimento, contrariamente a quanto sostiene il governo tedesco. Infatti, soltanto la determinazione della natura e del numero di diritti reali deve restare di competenza della legge del luogo in cui è situato l’immobile, come precisa, con molta chiarezza, il considerando 15 del medesimo regolamento. |
49. |
Pertanto, il riferimento all’articolo 1, paragrafo 2, lettera k), di detto regolamento può essere espunto dalla discussione, per via del suo ambito di applicazione. |
50. |
Di conseguenza, lo stesso vale per l’articolo 31 del regolamento n. 650/2012 che, secondo la sua formulazione, è applicabile soltanto nei casi in cui «una persona invoca un diritto reale che le spetta secondo la legge applicabile alla successione e la legge dello Stato membro in cui il diritto è invocato non conosce il diritto reale in questione». |
51. |
Occorre dunque interrogarsi ancora sul seguente ultimo punto, presentato dal governo tedesco come decisivo ( 12 ): ci si chiede se l’esclusione di cui all’articolo 1, paragrafo 2, lettera l), del regolamento in esame possa limitare gli effetti della legge successoria sul trasferimento del bene, quali definiti all’articolo 23, lettera e), di detto regolamento. |
52. |
In altre parole, ci si chiede se, qualora in forza della legge successoria scelta dal testatore un erede sia divenuto proprietario di un immobile e il titolo debba essere iscritto nel catasto di un altro Stato membro, quest’ultimo possa opporgli la legge del luogo in cui è situato il bene, che prevede condizioni sostanziali differenti, per procedere a tale registrazione costitutiva del diritto. |
53. |
Gli elementi della risposta possono essere ricavati dall’analisi delle disposizioni dell’articolo 1, paragrafo 2, lettera l), del regolamento n. 650/2012 nonché dagli obiettivi perseguiti da quest’ultimo. |
54. |
Anzitutto, ricordo nuovamente in questa sede, per le esigenze della discussione, che, ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 2, lettera l), di detto regolamento, è esclusa dall’ambito di applicazione di quest’ultimo «qualsiasi iscrizione in un registro di diritti su beni mobili o immobili, compresi i requisiti legali relativi a tale iscrizione, e gli effetti dell’iscrizione o della mancata iscrizione di tali diritti in un registro». |
55. |
Il considerando 18 del regolamento n. 650/2012 interviene a precisare la sua portata, che dev’essere intesa in senso restrittivo trattandosi di un’esclusione: «Spetterebbe (…) alla legge dello Stato membro in cui è tenuto il registro determinare (per i beni immobili, la lex rei sitae) le condizioni legali e le modalità dell’iscrizione nonché le autorità incaricate, come [responsabili dei] registri fondiari o notai, di verificare che tutti i requisiti siano rispettati e che la documentazione presentata o prodotta sia sufficiente o contenga le informazioni necessarie. (…) In particolare, il certificato successorio europeo rilasciato in applicazione del presente regolamento dovrebbe costituire un documento idoneo per l’iscrizione dei beni della successione nel registro di uno Stato membro. (…) L’autorità competente può indicare alla persona che chiede la registrazione le modalità per fornire le informazioni o i documenti mancanti». |
56. |
Come ricordato segnatamente dal governo spagnolo e dalla Commissione ( 13 ), i requisiti legali contemplati da tale disposizione, relativi, tra l’altro, al termine di iscrizione e alle condizioni di forma, sono destinati a garantire la certezza propria di ogni forma di registrazione del trasferimento di diritti. Ed è appunto per facilitare la soddisfazione di tali requisiti, che non attengono alle condizioni sostanziali del trasferimento del diritto reale, nonché la circolazione dei titoli che è stato creato un certificato successorio europeo ( 14 ). |
57. |
In questa fase dell’analisi, si potrebbe già considerare che le disposizioni dell’articolo 1, paragrafo 2, lettera l), del citato regolamento non possano essere interpretate nel senso che consentono di fondare un diniego di riconoscimento degli effetti di un legato assoggettato alla legge successoria scelta. |
58. |
Tuttavia, si pone l’interrogativo se, come sostiene il governo tedesco, si possa pensare a una soluzione di segno contrario facendo riferimento alla formulazione dell’ultima parte della frase di tale articolo, ossia «e gli effetti dell’iscrizione o della mancata iscrizione di tali diritti in un registro». |
59. |
Il considerando 19 del medesimo regolamento è assai chiaro riguardo al significato di tali termini. La questione se l’iscrizione abbia un effetto dichiarativo o costitutivo del diritto è ivi espressamente presa in considerazione. Il momento dell’acquisizione è altresì citato a titolo esemplificativo come escluso dall’ambito di applicazione della legge successoria. |
60. |
Non può trattarsi di fare del requisito dell’iscrizione una condizione per l’acquisizione del diritto reale, in ogni caso. Infatti, tale riserva deve necessariamente essere combinata con il principio dell’unità della legge successoria, come previsto all’articolo 23, paragrafo 2, lettera e), del regolamento n. 650/2012, secondo il quale la legge successoria disciplina «il trasferimento agli eredi e (…) ai legatari, dei beni, dei diritti e delle obbligazioni». Un’interpretazione differente ridurrebbe notevolmente la portata di detto principio, mentre si deve tener conto dell’obiettivo perseguito dal legislatore dell’Unione. |
61. |
In proposito, occorre ricordare che tale regolamento si inscrive nella prospettiva più generale di mantenere e sviluppare uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia in cui sia assicurata la libera circolazione delle persone ( 15 ). |
62. |
Detto regolamento risponde alla necessità di garantire la compatibilità delle norme applicabili in materia di conflitti di leggi e di competenza, particolarmente esacerbati in materia di successioni, a causa della varietà delle questioni da risolvere che è all’origine della loro complessità (determinazione dei beneficiari, dei loro diritti, talvolta a seconda del bene interessato, le modalità di amministrazione o di liquidazione dell’eredità ecc.). |
63. |
Così, il principale obiettivo concreto del regolamento n. 650/2012 è quello espresso nel suo considerando 7. Esso precisa che, «[n]ello spazio [giudiziario] europeo di giustizia, i cittadini devono poter organizzare in anticipo la propria successione. I diritti di eredi e legatari (…) devono essere garantiti in maniera efficace». |
64. |
I motivi tenuti presenti a tal fine sono descritti, in particolare, al considerando 8 del regolamento in parola, secondo il quale «è opportuno che il presente regolamento raggruppi le disposizioni relative (…) al riconoscimento (…) di (…) atti pubblici (…) e alla creazione di un certificato successorio europeo» e al considerando 37 del medesimo regolamento, relativo all’armonizzazione delle norme di diritto internazionale privato «indipendentemente dalla (…) natura [dei beni] o dal fatto che siano situati in un altro Stato membro o in uno Stato terzo». |
65. |
Occorre evidenziare altresì che tale volontà di semplificazione si è tradotta nell’elaborazione di un certificato successorio europeo. Esso consente segnatamente agli eredi o ai legatari di dimostrare la loro qualità e i loro diritti in un altro Stato membro e, in particolare, l’attribuzione di un bene determinato al legatario menzionato in detto certificato ( 16 ). |
66. |
Così, ai sensi dell’articolo 69, paragrafo 5, di detto regolamento, il certificato di cui trattasi costituisce titolo idoneo per l’iscrizione di beni ereditari nel pertinente registro di uno Stato membro. |
67. |
Non è neppure possibile trarre un argomento dalla circostanza che tale disposizione prende in considerazione anche il caso di esclusione previsto all’articolo 1, paragrafo 2, lettera l), del regolamento n. 650/2012. La sua portata dev’essere limitata alle particolari modalità della procedura di iscrizione nei registri ( 17 ), per le ragioni già illustrate al paragrafo 55 delle presenti conclusioni, ricavate dal considerando 18 del summenzionato regolamento. Se ne deduce che, in pratica, possono essere richiesti altri documenti o informazioni a integrazione del certificato successorio europeo se, per esempio, esso non contiene elementi sufficientemente precisi per identificare il bene il cui trasferimento di proprietà dev’essere registrato. |
68. |
Conformemente a tali analisi, secondo le indicazioni fornite dalla Commissione ( 18 ), nel contesto dei negoziati preliminari all’adozione di detto regolamento, le proposte del governo tedesco volte a mantenere l’applicazione del diritto relativo all’iscrizione nei registri dello Stato membro in cui è situato il bene trasmesso per fissare le condizioni in base alle quali il diritto di proprietà è trasferito sono state respinte o emendate. |
69. |
Inoltre, la Commissione ha rilevato che il Regno dei Paesi Bassi, il cui diritto delle successioni non prevede neppure il legato «per rivendicazione», ha adattato le proprie disposizioni in materia di iscrizione, in sede di trasposizione del regolamento n. 650/2012, in modo da consentire al legatario «per rivendicazione» di iscrivere il proprio diritto di proprietà sulla base del certificato successorio europeo, il quale dichiara che il legatario ha acquisito il bene immobile mediante legato ( 19 ). |
70. |
Tale soluzione garantisce la piena efficacia della scelta della legge successoria. |
71. |
Essa è altresì di interesse essenziale in materia di divisione, dal momento che possono presentarsi difficoltà negli stessi termini. |
72. |
La soluzione in esame deve inoltre essere valutata in correlazione con il meccanismo di adattamento, previsto all’articolo 31 del regolamento di cui trattasi, qualora i diritti acquisiti non siano conosciuti dalla legge applicabile nel luogo della loro registrazione, il che mostra l’impossibilità di escludere un diritto e la forte volontà del legislatore dell’Unione di attribuire efficacia pratica alla scelta della legge successoria. |
73. |
Pertanto, in considerazione dell’insieme di tali elementi, ritengo che, in una situazione quale quella di cui al procedimento principale, gli articoli 1, paragrafo 2, lettere k) e l), o 31 del summenzionato regolamento debbano essere interpretati nel senso che essi non autorizzano il diniego del riconoscimento degli effetti reali del legato «per rivendicazione» (legatum «per vindicationem»), previsto dalla legge applicabile alla successione, qualora tale legato abbia ad oggetto il diritto di proprietà di un immobile situato in uno Stato membro la cui legislazione non conosce l’istituto del legato ad effetti reali diretti. |
V. Conclusione
74. |
Alla luce delle precedenti considerazioni, suggerisco alla Corte di rispondere alla questione pregiudiziale sottoposta dal Sąd Okręgowy w Gorzowie Wielkopolskim (Tribunale regionale di Gorzów Wielkopolski, Polonia) nel modo seguente: In una situazione quale quella di cui al procedimento principale, gli articoli 1, paragrafo 2, lettera k), 1, paragrafo 2, lettera l), o 31 del regolamento (UE) n. 650/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni e all’accettazione e all’esecuzione degli atti pubblici in materia di successioni e alla creazione di un certificato successorio europeo, devono essere interpretati nel senso che essi non autorizzano il diniego del riconoscimento degli effetti reali del legato «per rivendicazione» (legatum «per vindicationem»), previsto dalla legge applicabile alla successione, qualora tale legato abbia ad oggetto il diritto di proprietà di un immobile situato in uno Stato membro la cui legislazione non conosce l’istituto del legato ad effetti reali diretti. |
( 1 ) Lingua originale: il francese.
( 2 ) GU 2012, L 201, pag. 107.
( 3 ) Altre due domande di pronuncia pregiudiziale sono pendenti. Esse sono state presentate dal Kammergericht Berlin (Tribunale regionale superiore di Berlino, Germania). La prima (C‑558/16) verte sull’interpretazione degli articoli 1, paragrafo 1, 67, paragrafo 1, e 68, lettera l), di detto regolamento, in un caso di diniego di rilascio del certificato successorio europeo al coniuge superstite per il motivo che la sua quota ereditaria sarebbe calcolata in parte mediante l’applicazione di una disposizione rientrante nel diritto dei regimi matrimoniali, il quale è escluso dall’ambito di applicazione del medesimo regolamento. La seconda (C‑20/17) verte sull’interpretazione dell’articolo 4 del regolamento n. 650/2012, per quanto attiene alla determinazione della competenza giurisdizionale internazionale ai fini dell’elaborazione dei certificati ereditari nazionali ai quali non si sostituisce il certificato successorio europeo.
( 4 ) È possibile rilevare che disposizioni identiche sono contenute nel regolamento (UE) n. 2016/1103 del Consiglio, del 24 giugno 2016, che attua la cooperazione rafforzata nel settore della competenza, della legge applicabile, del riconoscimento e dell’esecuzione delle decisioni in materia di regimi patrimoniali tra coniugi (GU 2016, L 183, pag. 1), applicabile dal 29 gennaio 2019. V., in particolare, considerando 27 e 28 nonché articolo 1, paragrafo 2, lettere g) (con l’aggiunta delle parole «aventi ad oggetto un bene» [aggiunta assente nella versione italiana del regolamento; NdT] dopo la natura dei diritti reali) e h), di tale regolamento. Al suo considerando 25 e al suo articolo 29 esso prevede altresì una procedura di adeguamento di un diritto reale sconosciuto.
( 5 ) V. punti da 47 a 61 di tali osservazioni e in particolare il riferimento alle proposte della Repubblica federale di Germania volte a sancire la trasformazione di legati non conosciuti dal diritto tedesco in legati ammessi da quest’ultimo, illustrate nella nota in calce 18 delle presenti conclusioni.
( 6 ) V. Bonomi, A., e Wautelet, P., Le droit européen des successions, Commentaire du règlement (UE) no 650/2012, du 4 juillet 2012, 2a edizione, Bruylant, Bruxelles, 2016, punti 105 e segg., pag. 127. V., altresì, Bergquist, U., Damascelli, D., Frimston, R., Lagarde, P., Odersky, F., e Reinhartz, B., Commentaire du règlement européen sur les successions, Dalloz, Parigi, 2015, I, n. 71, pag. 44.
( 7 ) Dz. U. n. 22, posizione 91.
( 8 ) Dz. U. del 2014, posizione 164.
( 9 ) BGBl. I, pag. 1042.
( 10 ) Sentenza del 2 marzo 2017, Pérez Retamero (C‑97/16, EU:C:2017:158, punti da 20 a 22 e giurisprudenza ivi citata).
( 11 ) V. punto 20 delle osservazioni scritte del governo tedesco.
( 12 ) Per un confronto con il precedente, v. punto 38 delle osservazioni scritte di tale governo.
( 13 ) V., rispettivamente, punti 43 e 39 di tali osservazioni e, nello stesso senso, Bonomi, A., e Wautelet, P., op. cit., punti da 125 a 130, pagg. da 135 a 137.
( 14 ) V. capo VI di tale regolamento e, specialmente, articoli 62 e 69 di quest’ultimo.
( 15 ) V. considerando 1 di tale regolamento.
( 16 ) V., in tal senso, considerando 18 e 67, articoli 63, paragrafo 2, lettera b), e 68, lettera m), di tale regolamento.
( 17 ) V. punto 45 delle osservazioni della Commissione e Bonomi, A., e Wautelet, P., op. cit., punti da 62 a 66, pagg. da 900 a 904.
( 18 ) V. punti da 47 a 61 delle sue osservazioni scritte, che richiamano le proposte relative all’attuale considerando 18, e citano, anzitutto, il documento del Consiglio 7869/12, del 26 marzo 2012 (proposta respinta: «(…), se ricorrono le condizioni stabilite dalla legge dello Stato membro in cui è tenuto il registro», e sostituita con «In particolare, il certificato successorio europeo rilasciato in applicazione del presente regolamento dovrebbe costituire un documento idoneo per l’iscrizione dei beni della successione nel registro di uno Stato membro»). È poi citato il documento del Consiglio 16458/11, dell’8 novembre 2011 (rigetto della proposta di aggiunta: «Nei casi in cui l’iscrizione ha effetto dichiarativo, si applica la legge dello Stato membro in cui è situato il bene immobile in modo che sia iscritto il trasferimento di proprietà», e accettazione della proposta «(…) Ciò non dovrebbe tuttavia precludere alle autorità preposte alla registrazione la facoltà di chiedere alla persona che sollecita la registrazione di fornire ulteriori informazioni o di presentare documenti aggiuntivi richiesti in virtù della legge dello Stato membro in cui è tenuto il registro (…)», completata dal legislatore con la seguente illustrazione: «Per esempio informazioni o documenti relativi ai pagamenti fiscali. L’autorità competente può indicare alla persona che chiede la registrazione le modalità per fornire le informazioni o i documenti mancanti»).
( 19 ) V. punto 46 delle sue osservazioni scritte e riferimenti citati, ossia articolo 27a della Kadasterwet (legge sul catasto), del 3 febbraio 2005 (Stb. 2005, n. 107), introdotto dall’articolo 13 dell’Uitvoeringswet Verordening erfrecht (legge che traspone il regolamento), del 5 novembre 2014 (Stb. 2014, n. 430).