CONCLUSIONI DELL’AVVOCATO GENERALE

ELEANOR SHARPSTON

presentate il 7 dicembre 2017 ( 1 )

Cause riunite C‑85/16 P e C‑86/16 P

Kenzo Tsujimoto

contro

Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

«Impugnazioni – Domanda di registrazione di un marchio dell’Unione europea – “KENZO ESTATE” – Marchio dell’Unione europea anteriore “KENZO” – Impedimenti relativi alla registrazione – Articolo 8, paragrafo 5, del regolamento n. 207/2009 – Interpretazione dell’espressione “[qualora] l’uso senza giusto motivo del marchio richiesto possa trarre indebito vantaggio dal carattere distintivo o dalla notorietà del marchio anteriore o recare pregiudizio agli stessi” – Se l’uso del nome di una persona configuri uso con giusto motivo»

1. 

Con i presenti ricorsi il sig. Kenzo Tsujimoto (in prosieguo: il «sig. Tsujimoto») chiede alla Corte l’annullamento di due sentenze del Tribunale del 2 dicembre 2015, Tsujimoto/UAMI ( 2 ) e Tsujimoto/UAMI. ( 3 ) La Corte mi ha chiesto di incentrare il mio esame, nelle presenti conclusioni, su una parte del ricorso del sig. Tsujimoto, segnatamente l’interpretazione degli impedimenti relativi alla registrazione di un marchio enunciati all’articolo 8, paragrafo 5, del regolamento (CE) del Consiglio sul marchio comunitario ( 4 ). La questione da affrontare è se il marchio denominativo «KENZO ESTATE», che il sig. Tsujimoto ha chiesto di registrare come marchio dell’Unione europea, rientri nell’ambito dell’espressione «uso senza giusto motivo del marchio richiesto» contenuta in detta disposizione. Il sig. Tsujimoto sostiene che, dato che il marchio è in parte composto dal suo nome «Kenzo», la sua registrazione configurerebbe invece uso con giusto motivo e che pertanto l’articolo 8, paragrafo 5, del regolamento n. 207/2009 non si applica.

Regolamento n. 207/2009

2.

Ai sensi del considerando 7, «il diritto sul marchio [UE] può essere acquisito solo tramite registrazione e quest’ultima è rifiutata segnatamente qualora il marchio sia sprovvisto di carattere distintivo, sia illecito o qualora diritti preesistenti si contrappongano a esso».

3.

L’articolo 8 enuncia i motivi per stabilire se una domanda di registrazione di un marchio debba essere respinta se viene avviato un procedimento di opposizione dal titolare di un marchio anteriore. Detti motivi sono duplici. La registrazione di un marchio è rifiutata se il marchio «è identico al marchio anteriore e i prodotti o servizi per i quali il marchio è stato richiesto sono identici ai prodotti o ai servizi per i quali il marchio anteriore è tutelato» [articolo 8, paragrafo 1, lettera a)]. La registrazione è rifiutata anche qualora «a causa dell’identità o della somiglianza di detto marchio col marchio anteriore e dell’identità o somiglianza dei prodotti o servizi per i quali i due marchi sono stati richiesti, sussiste un rischio di confusione per il pubblico del territorio nel quale il marchio anteriore è tutelato; il rischio di confusione comprende il rischio di associazione con il marchio anteriore»[articolo 8, paragrafo 1, lettera b)]. Ai fini dell’articolo 8, paragrafo 2, per marchi anteriori si intendono, tra l’altro, i marchi UE [articolo 8, paragrafo 2, lettera a), punto i)].

4.

L’articolo 8, paragrafo 5, è così formulato: «[i]n seguito all’opposizione del titolare di un marchio anteriore ai sensi del paragrafo 2, la registrazione del marchio depositato è altresì esclusa se il marchio è identico o simile al marchio anteriore o se ne viene richiesta la registrazione per prodotti o servizi non simili a quelli per i quali è registrato il marchio anteriore, qualora, nel caso di un marchio [UE] anteriore, quest’ultimo sia il marchio che gode di notorietà [nell’Unione europea] o, nel caso di un marchio nazionale anteriore, quest’ultimo sia un marchio che gode di notorietà nello Stato membro in questione e l’uso senza giusto motivo del marchio richiesto possa trarre indebito vantaggio dal carattere distintivo o dalla notorietà del marchio anteriore o recare pregiudizio agli stessi» ( 5 )

5.

Una formulazione analoga a quella dell’articolo 8, paragrafo 5, è usata all’articolo 9 («Diritti conferiti dal marchio [UE]) nella Sezione 2 («Effetti del marchio [UE]»). L’articolo 9, paragrafo 1, elenca le circostanze in cui il titolare di un marchio UE ha il diritto di vietare a tutti i terzi, salvo proprio consenso, di usare segni nel commercio. Tra detti casi rientra, all’articolo 9, paragrafo 1, lettera c), l’uso di «un segno identico o simile al marchio [UE] per prodotti o servizi che non sono simili a quelli per i quali questo è stato registrato, se il marchio [UE] gode di notorietà nell’[Unione europea] e se l’uso del segno senza giusto motivo consente di trarre indebito vantaggio dal carattere distintivo o dalla notorietà del marchio [UE] o reca pregiudizio agli stessi». ( 6 )

6.

La Sezione 2 comprende anche l’articolo 12 («Limitazione degli effetti del marchio [UE]»). Detto articolo prevede quanto segue:

«il diritto conferito al titolare non gli consente di impedire ai terzi l’uso nel commercio:

a)

del loro nome o indirizzo;

b)

di indicazioni relative alla specie, alla qualità, alla quantità, alla destinazione, al valore, alla provenienza geografica, all’epoca di fabbricazione del prodotto o di prestazione del servizio o ad altre caratteristiche del prodotto o servizio;

c)

del marchio, se esso è necessario per contraddistinguere la destinazione di un prodotto o di un servizio, in particolare accessori o pezzi di ricambio;

purché quest’uso sia conforme alle consuetudini di lealtà in campo industriale o commerciale».

7.

Ai sensi dell’articolo 15 del regolamento n. 207/2009, se entro cinque anni dalla registrazione non ha formato oggetto da parte del titolare di un uso effettivo per i prodotti e servizi per i quali è stato registrato, il marchio UE può essere sottoposto a sanzioni. Analogamente (ai sensi dell’articolo 51) il titolare del marchio dell’Unione europea è dichiarato decaduto dai suoi diritti se il marchio, per un periodo ininterrotto di cinque anni, non ha formato oggetto di un uso effettivo. Sulla stessa linea, l’articolo 54 prevede che il titolare di un marchio UE che, per cinque anni consecutivi, abbia tollerato l’uso di un marchio UE posteriore nell’Unione europea, essendo al corrente di tale uso, sulla base del marchio anteriore non può più domandare la nullità del marchio posteriore né opporsi all’uso di quest’ultimo.

Fatti

Causa C‑85/16 P

8.

Il 21 gennaio 2008, il sig. Tsujimoto ha presentato una domanda di registrazione internazionale del segno denominativo «KENZO ESTATE» (in prosieguo: il «marchio richiesto») come marchio nell’allora Comunità europea. I prodotti per cui si chiedeva la registrazione rientravano nella classe 33 dell’Accordo di Nizza ( 7 ) e corrispondevano alla descrizione: «Vino; bevande alcoliche a base di frutta; liquori occidentali (in generale)». In data 17 marzo 2008, tale domanda è stata pubblicata nel Bollettino dei marchi comunitari n. 12/2008. Il 16 dicembre 2008 la Kenzo SA (l’interveniente dinanzi al Tribunale; in prosieguo: la «Kenzo») ha presentato opposizione ai sensi dell’articolo 41 del regolamento n. 207/2009, invocando l’articolo 8, paragrafo 5, di detto regolamento. L’opposizione era fondata sul marchio UE anteriore «KENZO», registrato il 20 febbraio 2001 per prodotti, tra l’altro, nelle classi 3, 18 e 25 della Classificazione di Nizza ( 8 ). Il 20 dicembre 2011 la divisione di opposizione ha respinto l’opposizione. La Kenzo ha impugnato detta decisione dinanzi alla commissione di ricorso.

9.

Il 22 maggio 2013, la commissione di ricorso ha accolto integralmente l’impugnazione della Kenzo, considerando che ricorrevano le tre condizioni cumulative di cui all’articolo 8, paragrafo 5: i) i marchi in questione erano assai simili per una parte non trascurabile del pubblico di riferimento; ii) contrariamente alla conclusione della divisione di opposizione, il marchio anteriore godeva di notorietà; e iii) il marchio di cui si chiedeva la registrazione si sarebbe posto nel solco tracciato dal marchio anteriore. La commissione di ricorso ha concluso che sussisteva il rischio che il marchio di cui il sig. Tsujimoto chiedeva la registrazione traesse indebito vantaggio dalla notorietà del marchio anteriore «KENZO» ai fini dell’articolo 8, paragrafo 5, del regolamento n. 207/2009.

10.

L’8 agosto 2013, il sig. Tsujimoto ha impugnato detta decisione dinanzi al Tribunale, sollevando due motivi. Egli ha fatto valere che la commissione di ricorso aveva violato gli articoli 76, paragrafo 2 ( 9 ), e 8, paragrafo 5, del regolamento n. 207/2009. Il Tribunale ha respinto integralmente il ricorso e ha condannato il sig. Tsujimoto alle spese.

Causa C‑86/16 P

11.

Il 18 agosto 2009, il sig. Tsujimoto ha presentato una seconda domanda di registrazione internazionale del segno denominativo «KENZO ESTATE» (in prosieguo: il «marchio richiesto») come marchio nell’allora Comunità europea. I prodotti e i servizi per i quali si chiedeva la registrazione rientrano nella classi 29, 30, 31, 35, 41 e 43 della classificazione di Nizza ( 10 ). La domanda di registrazione veniva pubblicata nel Bollettino dei marchi comunitari n. 44/2009 del 16 novembre 2009. Il 12 agosto 2010 la Kenzo ha presentato opposizione ai sensi dell’articolo 41 del regolamento n. 207/2009, invocando l’articolo 8, paragrafo 5 di detto regolamento. L’opposizione era nuovamente basata sul marchio dell’Unione europea anteriore «KENZO», registrato il 20 febbraio 2001 per prodotti nelle classi, tra l’altro, 3, 18 e 25 della Classificazione di Nizza.

12.

Con decisione del 24 maggio 2012, la divisione di opposizione ha respinto l’opposizione della Kenzo. Il 23 luglio 2012, quest’ultima ha impugnato detta decisione dinanzi alla commissione di ricorso, che con decisione del 3 luglio 2013 ha parzialmente accolto l’impugnazione. Con riguardo ai prodotti nelle classi da 29 a 31 (coperti dalla registrazione richiesta dal sig. Tsujimoto) la commissione di ricorso ha ritenuto che essi non erano considerati beni di lusso e non erano inevitabilmente associate con il mondo del glamour e della moda. Essa ha concluso che si trattava di prodotti alimentari comuni destinati al consumo di massa che potevano essere acquistati in qualsiasi negozio all’angolo e che avevano un collegamento solo marginale con i prodotti della Kenzo. Pertanto la commissione di ricorso ha respinto l’opposizione riguardo a dette merci. Tuttavia, essa ha accolto l’opposizione per i servizi e i prodotti delle classi 35, 41 e 43 della Classificazione di Nizza.

13.

Il 26 settembre 2013 il sig. Tsujimoto ha impugnato detta decisione dinanzi al Tribunale, lamentando che la commissione di ricorso aveva violato gli articoli 76, paragrafo 2, e 8, paragrafo 5, del regolamento n. 207/2009. Il Tribunale ha respinto integralmente il ricorso e condannato il sig. Tsujimoto alle spese.

Impugnazioni e procedimento dinanzi alla Corte di giustizia

14.

Nei due procedimenti in esame il sig. Tsujimoto chiede alla Corte di:

annullare la sentenza del Tribunale;

pronunciarsi definitivamente sulla controversia;

condannare l’EUIPO e la Kenzo alle spese del procedimento, comprese quelle del procedimento dinanzi alla commissione di ricorso.

15.

L’EUIPO e la Kenzo chiedono alla Corte di respingere entrambe le impugnazioni e di condannare il sig. Tsujimoto alle spese.

16.

In entrambi i procedimenti il sig. Tsujimoto solleva due motivi di impugnazione. Anzitutto, egli lamenta che il Tribunale ha erroneamente interpretato l’articolo 76, paragrafo 2, del regolamento n. 207/2009. Con il secondo motivo, che è suddiviso in quattro parti, il sig. Tsujimoto lamenta che il Tribunale ha violato l’articolo 8, paragrafo 5, di detto regolamento. Il quarto argomento di tale motivo è lo stesso nelle cause C‑85/16 P e C‑86/16 P. Detto argomento solleva un nuovo punto di diritto e solo su questo concentrerò le presenti conclusioni.

Quarto argomento del secondo motivo di impugnazione – errata interpretazione dell’articolo 8 paragrafo 5, del regolamento n. 207/2009 – uso «senza giusto motivo» del marchio richiesto

17.

Il sig. Tsujimoto sostiene che il Tribunale ha commesso un errore di diritto. Il segno di cui chiede la registrazione (KENZO ESTATE) comprende il suo nome proprio: pertanto l’uso di quel segno era con giusto motivo. Il sig. Tsujimoto fa inoltre valere che la motivazione del Tribunale è difettosa in quanto questo dichiara semplicemente che «non è stato dimostrato un giusto motivo» Egli sostiene che detto giudice ha errato omettendo di dichiarare che la commissione di ricorso avrebbe dovuto fornire motivi per la sua conclusione che l’uso del nome del sig. Tsujimoto nel segno KENZO ESTATE configurava uso senza giusto motivo.

Sentenze impugnate

18.

Il Tribunale ha concluso che la commissione di ricorso aveva correttamente dichiarato che la registrazione del marchio richiesta dal sig. Tsujimoto avrebbe determinato un rischio di un indebito vantaggio a causa della notorietà del marchio anteriore. Esso ha confermato la conclusione della commissione secondo la quale il marchio del sig. Tsujimoto «(…) si porrebbe nel solco tracciato dal marchio anteriore al fine di beneficiare del suo potere attrattivo, della sua reputazione e del prestigio del marchio e di sfruttare senza qualsivoglia corrispettivo economico, lo sforzo commerciale effettuato dalla [Kenzo] per creare e mantenere l’immagine del marchio» ( 11 ).

19.

Nella sua sentenza il Tribunale ha ricordato che il sig. Tsujimoto ha sostenuto che la commissione di ricorso aveva violato l’articolo 8, paragrafo 5, del regolamento n. 207/2009 non avendo tenuto conto dell’argomento secondo il quale egli chiedeva semplicemente di registrare come marchio il proprio nome ( 12 ). Il Tribunale si è pronunciato nei seguenti termini:

«Occorre sottolineare che la commissione di ricorso ha risposto all’argomento del ricorrente dichiarando che “non era stato dimostrato un giusto motivo” (punto 50 della decisione impugnata). Detta risposta è innegabilmente laconica, ma sufficiente. Il regolamento n. 207/2009 non prevede un diritto incondizionato di registrare un nome come marchio comunitario [v., in tal senso, la sentenza del 25 maggio 2011, Prinz von Hannover/UAMI (Rappresentazione di uno stemma), T‑397/09, EU:T:2011:246, punto 29], e tanto meno un nome proprio, come marchio commerciale. Pertanto, il fatto che il nome del ricorrente è Kenzo non basta per configurare un giusto motivo per l’uso del marchio del quale si chiede la registrazione, ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 5, del regolamento n. 207/2009 (…)

Da quanto precede discende che la quarta parte del secondo motivo deve essere respinta» ( 13 ).

Valutazione

Obbligo di motivazione

20.

Con il suo argomento relativo all’insufficienza della motivazione del Tribunale, il sig. Tsujimoto censura essenzialmente detto giudice per non aver motivato l’accoglimento delle decisioni della commissione di ricorso ai sensi delle quali l’uso del nome nel marchio richiesto configurava uso senza giusto motivo, ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 5, del regolamento n. 207/2009.

21.

L’obbligo di motivazione delle sentenze discende dall’articolo 36 dello Statuto della Corte, applicabile al Tribunale in virtù dell’articolo 53, primo comma, di tale Statuto e dell’articolo 117 del regolamento di procedura del Tribunale ( 14 ). Da una costante giurisprudenza discende che la Corte non impone al Tribunale di fornire una spiegazione che segua esaustivamente e uno per uno tutti i ragionamenti svolti dalle parti della controversia, e dunque la motivazione del Tribunale può essere implicita, a condizione che consenta agli interessati di conoscere le ragioni per le quali il Tribunale non ha accolto i loro argomenti e alla Corte di disporre degli elementi sufficienti per esercitare il proprio controllo ( 15 ).

22.

Dalle sentenze impugnate si evince chiaramente che il Tribunale ha esaminato l’argomento svolto dal sig. Tsujimoto relativamente all’uso del suo nome. Il Tribunale ha dichiarato che, pur essendo «laconica», la motivazione del Tribunale era adeguata ( 16 ). Se è pur vero che il Tribunale non ha esposto in dettaglio la propria conclusione circa l’interpretazione dell’articolo 8, paragrafo 5, del regolamento n. 207/2009, esso ha espressamente dichiarato di considerare insufficiente l’argomento secondo il quale l’uso di un nome configura di per sé un giusto motivo ai sensi di detta disposizione. Ritengo pertanto che dalla sentenza del Tribunale sia possibile desumere perché detto giudice ha respinto l’argomento del sig. Tsujimoto a tal riguardo.

Articolo 8, paragrafo 5, del regolamento n. 207/2009

23.

La tesi del sig. Tsujimoto è essenzialmente che egli è legittimato a registrare il marchio KENZO ESTATE in quanto usa in buona fede la parola «Kenzo», che è il suo nome.

24.

Non concordo con questa tesi. A mio avviso dal fatto che Kenzo sia il suo nome non discende che l’uso del marchio di cui chiede la registrazione configuri uso «con giusto motivo», ai fini dell’articolo 8, paragrafo 5, del regolamento n. 207/2009. Il marchio denominativo Kenzo è stato registrato nel 2001, ben otto anni prima della domanda di registrazione del sig. Tsujimoto. I diritti inerenti a detto marchio sono tutelati ai sensi del regolamento n. 207/2009 e la tutela conferita non è sospesa solo perché Kenzo risulta essere un nome relativamente comune in Giappone.

25.

Inizierò la mia analisi con alcune osservazioni preliminari. È pacifico che il marchio denominativo Kenzo è il «marchio anteriore» ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 2, lettera a), punto i) del regolamento n. 207/2009 nelle presenti cause. Al punto 54 delle sue sentenze, il Tribunale ha confermato la conclusione della commissione di ricorso secondo la quale il marchio del sig. Tsujimoto «si porrebbe nel solco tracciato dal marchio anteriore», causando così pregiudizio al suo titolare, la Kenzo.

26.

Quanto all’interpretazione dell’articolo 8, paragrafo 5, del regolamento n. 207/2009, occorre anzitutto ricordare che l’espressione «uso senza giusto motivo del marchio richiesto» non è definita nel regolamento. Pertanto tale nozione deve essere interpretata alla luce dell’economia generale e degli obiettivi del sistema di cui fa parte, nonché, in particolare, tenendo conto del contesto della disposizione in cui si situa ( 17 ).

27.

In secondo luogo, nel sistema istituito con il regolamento n. 207/2009 l’articolo 8 è intitolato «Impedimenti relativi alla registrazione» e fissa le regole per risolvere le dispute nell’ipotesi in cui un marchio anteriore conferisce diritti al titolare quando viene presentata una domanda di registrazione successiva. L’articolo 9 enuncia i diritti che un marchio UE conferisce al suo titolare. Ai sensi di questa disposizione, egli ha il diritto di vietare ai terzi, salvo proprio consenso, di usare nel commercio un segno identico al marchio UE per prodotti o servizi identici a quelli per cui esso è stato registrato [articolo 9, paragrafo 1, lettera a)]. Egli può anche vietare l’uso di un segno che a motivo della sua identità o somiglianza col marchio UE e dell’identità o somiglianza dei prodotti o servizi contraddistinti dal marchio UE e dal segno, possa dare adito a un rischio di confusione per il pubblico [articolo 9, paragrafo 1, lettera b)]. La formulazione dell’articolo 9, paragrafo 1, lettera c) (che verte sull’uso senza «giusto motivo») è simile all’ultima condizione di cui all’articolo 8, paragrafo 5. Ritengo che queste due disposizioni debbano essere interpretate in modo da garantire un’interpretazione coerente del regolamento n. 207/2009 ( 18 ).

28.

In terzo luogo, il regolamento n. 207/2009 e la direttiva sul marchio hanno origine storiche comuni e il loro obiettivo comune è quello di istituire un regime europeo dei marchi ( 19 ). Le disposizioni parallele agli articoli 8, paragrafo 5 e 9, paragrafo 1, lettera c), del regolamento n. 207/2009 in detta direttiva sono, rispettivamente, gli articoli 4, paragrafo 4, lettera a), e 5, paragrafo 2. Mi sembra dunque corretto fare riferimento alla giurisprudenza esistente sull’interpretazione delle disposizioni parallele nella direttiva sul marchio ai fini dell’esame dell’articolo 8, paragrafo 5, del regolamento n. 207/2009. La Corte ha già dichiarato che l’interpretazione dell’articolo 5, paragrafo 2, della direttiva sul marchio è applicabile, pertanto, anche all’articolo 4, paragrafo 4, lettera a), di detta direttiva ( 20 ). Ritengo che lo stesso approccio valga anche per gli articoli 8, paragrafo 5, e 9, paragrafo 1, lettera c), del regolamento n. 207/2009.

29.

Quanto all’economia generale del regolamento n. 207/2009, la sentenza della Corte nella causa Levi Strauss ( 21 ) fornisce indicazioni utili che mi sembrano applicabili per analogia. L’economia legislativa richiede che vengano tratte conseguenze dal comportamento del titolare al fine di determinare la portata della tutela di siffatti diritti ( 22 ).

30.

Così, l’articolo 15 dispone che, se, dopo la chiusura del procedimento di registrazione, il marchio non ha formato oggetto da parte del titolare di un uso effettivo nello Stato membro interessato per i prodotti o servizi per i quali è stato registrato, o se tale uso è stato sospeso per un periodo ininterrotto di cinque anni, esso è sottoposto alle sanzioni previste dal regolamento n. 207/2009, salvo motivo legittimo per mancato uso. A norma dell’articolo 51 del regolamento n. 207/2009, il marchio UE è suscettibile di decadenza se, per un periodo ininterrotto di cinque anni, non ha formato oggetto di uso effettivo o, per l’attività o inattività del suo titolare, se è divenuto denominazione abituale di un prodotto o servizio. Infine, l’articolo 54 dispone che il titolare di un marchio anteriore che, per cinque anni consecutivi, abbia tollerato l’uso di un marchio posteriore registrato nell’Unione europea, essendo al corrente di tale uso, sulla base del marchio anteriore non può più domandare, in via di principio, la nullità del marchio posteriore né opporsi all’uso di quest’ultimo con riferimento ai prodotti o ai servizi per i quali esso è stato utilizzato ( 23 ).

31.

Le disposizioni in parola indicano che l’obiettivo del regolamento n. 207/2009 è in via generale quello di trovare un giusto equilibrio. Gli interessi del titolare di un marchio sono quelli di salvaguardare la sua funzione essenziale all’interno dell’Unione europea. Tale funzione consiste nel garantire al consumatore o all’utilizzatore finale l’identità di origine del prodotto o del servizio contrassegnato dal marchio, consentendo loro di distinguere senza confusione possibile questo prodotto o questo servizio da quelli di origine diversa. Il titolare del marchio deve essere tutelato nei confronti dei concorrenti che volessero abusare della posizione e della reputazione del marchio vendendo prodotti indebitamente contrassegnati con questo marchio. Il contrapposto interesse da contemperare è quello di altri operatori economici alla disponibilità di segni idonei a identificare i loro prodotti e servizi ( 24 ).

32.

Ne consegue che la tutela dei diritti fondati dal titolare del marchio sul regolamento n. 207/2009 non è incondizionata, poiché detta tutela è segnatamente limitata, allo scopo di contemperare i suddetti interessi, ai casi in cui il titolare medesimo si mostri sufficientemente vigilante opponendosi all’utilizzazione, da parte di altri operatori, di segni idonei a ledere il suo marchio ( 25 ). Questo è proprio ciò che avviene nel caso di specie, in cui la Kenzo si è attivamente opposta alla registrazione del marchio richiesta. La Kenzo mira dunque a salvaguardare la funzione essenziale del marchio anteriore.

33.

Occorre chiedersi se, nell’economia del regolamento n. 207/2009, la domanda del sig. Tsujimoto di registrazione del marchio che include il suo nome configuri un uso «con giusto motivo», ai fini dell’articolo 8, paragrafo 5, di detto regolamento ( 26 ).

34.

La sentenza della Corte Leidseplein Beheer e de Vries, vertente sull’articolo 5, paragrafo 2, della direttiva sul marchio, enuncia taluni principi di cui si può utilmente tenere conto nell’esame dell’articolo 8, paragrafo 5, del regolamento n. 207/2009. In detta sentenza la Corte ha dichiarato che la protezione offerta ad un marchio notorio è ampia. Nel caso di specie la Kenzo ha dimostrato l’esistenza di una forma di pregiudizio al marchio anteriore in quanto è accertato che il marchio del sig. Tsujimoto si porrebbe nel solco tracciato da tale marchio ( 27 ). Spetta pertanto al sig. Tsujimoto provare che egli ha ciononostante un giusto motivo per registrare il marchio KENZO ESTATE ( 28 ). La nozione di «giusto motivo» non può comprendere unicamente ragioni oggettivamente imperative, ma può anche collegarsi agli interessi soggettivi di un terzo che utilizza un segno identico o simile al marchio notorio. Detta nozione non può condurre al riconoscimento, a vantaggio del sig. Tsujimoto, dei diritti connessi ad un marchio registrato, bensì, se il giusto motivo è accertato, obbliga il titolare del marchio notorio (nel caso di specie la Kenzo) a tollerare l’utilizzo del segno simile ( 29 ).

35.

Mi sembra che, applicando questi principi al caso di specie, la bilancia non penda a favore del sig. Tsujimoto.

36.

Nella sentenza Leidseplein Beheer e de Vries era pacifico che il terzo (il sig. de Vries, titolare del segno controverso) aveva registrato detto segno e ne aveva affermato l’uso prima che il titolare che invocava l’articolo 5, paragrafo 2, della direttiva sul marchio (la Red Bull GmbH) avesse registrato il suo marchio ( 30 ). Tuttavia, nel caso di specie il sig. Tsujimoto ha chiesto di registrare il segno KENZO ESTATE otto anni dopo la registrazione del marchio UE Kenzo ( 31 ).

37.

Pertanto non si pone la questione se il segno del sig. Tsujimoto fosse accettato dal pubblico di riferimento, né di quale fosse la sua notorietà presso il pubblico di riferimento. Stanti queste circostanze, il mero fatto che il sig. Tsujimoto vorrebbe utilizzare il suo nome come marchio non fa pendere la bilancia a suo favore ai fini della ponderazione di interessi da effettuare per considerare se egli sia in grado di dimostrare l’uso con giusto motivo.

38.

Attribuire al fatto che il sig. Tsujimoto si chiama Kenzo una rilevanza maggiore che non al pregiudizio causato al titolare del marchio UE consolidato pregiudicherebbe sostanzialmente la protezione offerta dal regolamento n. 207/2009. Qualificare automaticamente siffatto uso come uso con giusto motivo significherebbe privare della sua funzione essenziale ogni marchio anteriore che include un nome.

39.

L’utilizzazione di nomi come marchi commerciali non è affatto inconsueta ( 32 ). Pertanto la Corte ha dichiarato che, in casi in cui sussiste un rischio di confusione ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009, occorre prendere in considerazione gli elementi propri del caso di specie e, in particolare, la circostanza che la persona di cui trattasi sia nota ( 33 ). Sembra evidente che, se un nome è registrato come marchio ai sensi del regolamento n. 207/2009, la funzione essenziale del marchio è quella di salvaguardare gli interessi del suo titolare ai sensi di detto regolamento. Da ciò non può discendere (come sostiene il sig. Tsujimoto) che si configuri un uso con giusto motivo solo perché il marchio che egli intendeva registrare è in parte composto dal suo nome.

40.

Quanto agli obiettivi degli impedimenti relativi alla registrazione, il considerando 7 del regolamento n. 207/2009 stabilisce che la registrazione «è rifiutata segnatamente qualora il marchio sia sprovvisto di carattere distintivo, sia illecito o qualora diritti preesistenti si contrappongano a esso». Ciò indica che la registrazione deve essere rifiutata se si ritiene che il marchio di cui si chiede la registrazione sia in conflitto con un marchio anteriore ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 5. La formulazione di detta disposizione si riferisce a ipotesi in cui l’uso del marchio richiesto possa trarre indebito vantaggio dal carattere distintivo o dalla notorietà del marchio anteriore o recare pregiudizio agli stessi. La dichiarazione del Tribunale al punto 54 delle sentenze impugnate, con cui viene accolta la conclusione della commissione di ricorso secondo la quale il marchio di cui il sig. Tsujimoto chiede la registrazione «si porrebbe nel solco tracciato dal marchio anteriore della Kenzo» indica chiaramente che detto giudice ha ritenuto che il marchio del sig. Tsujimoto possa trarre indebito vantaggio dal marchio anteriore.

41.

Concludo che il nome del sig. Tsujimoto nel segno di cui si chiede la registrazione non configura un uso con giusto motivo ai fini dell’articolo 8, paragrafo 5, del regolamento n. 207/2009.

42.

Per completezza aggiungo che il titolare di un marchio UE non può impedire ad un terzo l’uso nel commercio del suo nome o indirizzo, purché quest’uso sia conforme alle consuetudini di lealtà in campo industriale o commerciale ( 34 ). Pertanto, il regolamento n. 207/2009 garantisce che a una persona nella situazione del sig. Tsujimoto non venga impedito di usare il suo nome come denominazione nel commercio per effetto della registrazione precedente della Kenzo.

43.

Ciò è conforme all’articolo 7 della Carta, che sancisce il diritto di ogni persona al rispetto della propria vita privata e familiare. La Corte ha ripetutamente dichiarato che il nome di una persona è un elemento costitutivo della sua identità e della sua vita privata. Noi ci identifichiamo usando il nostro nome. Il nome di una persona rappresenta anche un collegamento alla sua famiglia e alla sua discendenza o origine e riguarda la sua vita privata e familiare ( 35 ). Tuttavia, il fatto che la Kenzo abbia registrato come marchio un nome comune (che casualmente coincide con il nome del sig. Tsujimoto) non giunge ad interferire nella sua vita privata o familiare.

Spese

44.

Ai sensi dell’articolo 137 del regolamento di procedura della Corte di giustizia, una decisione sulle spese sarà pronunciata nella sentenza che definisce il presente procedimento.

Conclusione

45.

Alla luce delle considerazioni che precedono, propongo alla Corte di:

respingere il quarto argomento del secondo motivo d’impugnazione in quanto infondato, e

statuire secondo diritto sulle spese ai sensi del regolamento di procedura della Corte di giustizia nella sentenza che conclude il presente procedimento.


( 1 ) Lingua originale: l’inglese.

( 2 ) Sentenza del 2 dicembre 2015, Tsujimoto/UAMI – Kenzo (KENZO ESTATE), T‑414/13, non pubblicata, EU:T:2015:923.

( 3 ) Sentenza del 2 dicembre 2015, Tsujimoto/UAMI – Kenzo (KENZO ESTATE), T‑522/13, non pubblicata, EU:T:2015:922. In queste conclusioni mi riferisco congiuntamente alle sentenze T‑414/13 e T‑522/13 come «le sentenze impugnate».

( 4 ) GU 2009, L 78, pag. 1. Il regolamento n. 207/2009 ha abrogato e sostituito il regolamento (CE) del Consiglio n. 40/94, del 20 dicembre 1993, sul marchio comunitario (GU 1994, L 11, pag. 1). Tale regolamento era in vigore quando il sig. Tsujimoto ha chiesto la registrazione del marchio oggetto della causa T‑414/13. La numerazione delle disposizioni rilevanti è rimasta immutata. Il regolamento n. 207/2009 è stato modificato più volte. All’epoca della domanda di registrazione del marchio oggetto della causa T‑522/13 era applicabile la sua versione originale. Mi riferirò ai momenti in cui il sig. Tsujimoto ha chiesto la registrazione come all’«epoca dei fatti». Il regolamento in parola è stato abrogato e sostituito dal regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2017, sul marchio dell’Unione europea (GU 2017, L 154, pag. 1) con decorrenza dal 1o ottobre 2017. Le norme sostanziali del regolamento n. 207/2009 sono rimaste immutate nel regolamento (UE) 2017/1001.

( 5 ) Direttiva 2008/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2008, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi (GU 2008, L 299, pag. 25) (in prosieguo: la «direttiva sul marchio»). La direttiva 2008/95 è stata abrogata e sostituita dalla prima direttiva del Consiglio 89/104/CEE del 21 dicembre 1988 (GU 1989, L 40, pag. 1). Quest’ultima direttiva era in vigore quando il sig. Tsujimoto ha chiesto la registrazione del marchio oggetto della causa T‑414/13. La numerazione e la disposizione rilevante sono rimaste immutate nella direttiva 2008/95 che era applicabile nel momento in cui il sig. Tsujimoto ha chiesto la registrazione del marchio oggetto della causa T‑522/13. La direttiva 2008/95 contiene norme che riflettono la formulazione dell’articolo 8, paragrafo 5, del regolamento n. 207/2009. Successivamente detta direttiva è stata abrogata e sostituita dalla direttiva (UE) 2015/2436 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2015 (GU 2015, L 336, pag. 1) con decorrenza dal 15 gennaio 2019. All’epoca dei fatti le disposizioni parallele della direttiva 2008/95 figuravano all’articolo 4, paragrafo 3, relativo ai marchi registrati nell’Unione europea e all’articolo 4, paragrafo 4, lettera a), per quanto riguarda i marchi registrati in uno Stato membro. La numerazione di dette disposizioni è cambiata nella direttiva (UE) 2015/2436. L’articolo 4, paragrafi 3 e 4, lettera a), della direttiva 2008/95 è divenuto articolo 5, paragrafo 3, lettera a), della nuova direttiva.

( 6 ) La formulazione dell’articolo 9, paragrafo 1, lettera c), del regolamento n. 207/2009 ritorna nell’articolo 5, paragrafo 2, della direttiva 2008/95. Detta disposizione è attualmente l’articolo 10, paragrafo 2, lettera c), della direttiva (UE) 2015/2436.

( 7 ) Accordo di Nizza sulla classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi ai fini della registrazione dei marchi, del 15 giugno 1957, come riveduto e modificato (in prosieguo: la «Classificazione di Nizza»)

( 8 ) Dette classi corrispondono alla seguente descrizione: classe 3 preparati per la sbiancatura ed altre sostanze per il bucato; classe 18 cuoio e sue imitazioni; cinghie, borse, borsette; classe 25: abbigliamento calzature, cappelleria.

( 9 ) L’articolo 76, paragrafo 2, del regolamento n. 207/2009 consente all’EUIPO di non tener conto dei fatti che le parti non hanno invocato o delle prove che esse non hanno presentato per tempo. Questo articolo non ha alcuna incidenza sulla questione sollevata con la censura del sig. Tsujimoto vertente sull’impedimento relativo alla registrazione di un marchio di cui all’articolo 8, paragrafo 5, del regolamento n. 207/2009 e sull’uso del nome «Kenzo».

( 10 ) Essi corrispondono alla seguente descrizione: classe 29 «Olio d’oliva (alimentare); olio di vinacciolo (alimentare); oli e grassi alimentari; uva passa; frutta e verdura trasformata; verdura congelata; frutta congelata; legumi crudi; prodotti a base di carne trasformata; frutti di mare trasformati»; classe 30 «Prodotti di pasticceria, pane e panini; aceto di vino; olio da condimento; condimenti (diversi da spezie); spezie; sandwich; pizze; hot dog (sandwich); torte di carne; ravioli»; classe 31 «Uva (fresca); olive (fresche); frutta (fresca); verdure (fresche); semi e bulbi»; classe 35 «Ricerca di mercato sul vino; fornitura di informazioni in materia di vendita di vino; servizi di pubblicità; agenzia di import-export; servizi di vendita al dettaglio e all’ingrosso per cibi e bevande; servizi di vendita al dettaglio e all’ingrosso per liquori»; classe 41, tra l’altro «Servizi di educazione e formazione relative alla conoscenza generale del vino; servizi di educazione e formazione relative alla conoscenza generale per ottenere la certificazione di sommelier» e Classe 43 «Servizi di ristorazione e di alloggi temporanei».

( 11 ) Punto 54 delle sentenze impugnate.

( 12 ) Punto 57 della sentenza impugnata nella causa T‑414/13: il passaggio corrispondente nella causa T‑522/13 è il punto 58.

( 13 ) V. punti 58 e 59 della sentenza CaseT‑414/13 (EU:T:2015:923) e punti 59 e 60 della sentenza T‑522/13 (EU:T:2015:922), che sono formulate in termini identici.

( 14 ) Sentenza dell’11 maggio 2017, Dyson/Commissione, C‑44/16 P, EU:C:2017:357, punto 37 e la giurisprudenza ivi citata.

( 15 ) Sentenza dell’11 maggio 2017, Dyson/Commissione, C‑44/16 P, EU:C:2017:357, punto 38 e la giurisprudenza ivi citata.

( 16 ) V. punto 58 nella sentenza T‑414/13 (EU:T:2015:923) e il corrispondente punto 59 nella sentenza T‑522/13 (EU:T:2015:922), citate al precedente paragrafo 19.

( 17 ) Sentenza del 6 febbraio 2014, Leidseplein Beheer e de Vries, C‑65/12, EU:C:2014:49, punto 28.

( 18 ) V., per analogia, la sentenza del 9 gennaio 2003, Davidoff, C‑292/00, EU:C:2003:9, punto 17.

( 19 ) V. Von Mühlendhal, A., Botis, D., Maniatis, S., Wiseman, I., Trade Mark Law in Europe (terza edizione), pubblicato da Oxford University Press 2016, punti 231 e 262. V. anche comunicato della Commissione IP/15/4823 del 21 aprile 2015.

( 20 ) Sentenza del 27 novembre 2008, Intel Corporation, C‑252/07, EU:C:2008:655, punti 2425.

( 21 ) Sentenza del 27 aprile 2006, Levi Strauss, C‑145/05, EU:C:2006:264.

( 22 ) Sentenza del 27 aprile 2006, Levi Strauss, C‑145/05, EU:C:2006:264, punto 27. V. anche paragrafo 27 supra.

( 23 ) Sentenza del 27 aprile 2006, Levi Strauss, C‑145/05, EU:C:2006:264, punto 28.

( 24 ) Sentenza del 27 aprile 2006, Levi Strauss, C‑145/05, EU:C:2006:264, punti 1529.

( 25 ) Sentenza del 27 aprile 2006, Levi Strauss, C‑145/05, EU:C:2006:264, punto 30.

( 26 ) Sentenza del 6 febbraio 2014, Leidseplein Beheer e de Vries, C‑65/12, EU:C:2014:49, punto 43.

( 27 ) V. precedente paragrafo 11.

( 28 ) Sentenza del 6 febbraio 2014, Leidseplein Beheer e de Vries, C‑65/12, EU:C:2014:49, punti da 39 a 44.

( 29 ) Sentenza del 6 febbraio 2014, Leidseplein Beheer e de Vries, C‑65/12, EU:C:2014:49, punti 4546.

( 30 ) Sentenza del 6 febbraio 2014, Leidseplein Beheer e de Vries, C‑65/12, EU:C:2014:49, punti da 50 a 52 e la giurisprudenza ivi citata.

( 31 ) V. precedenti paragrafi 8 e 11.

( 32 ) Talune celebrità hanno registrato il proprio nome come marchio commerciale, come Frank Sinatra, Elvis, Beyoncé, Michael Jordan, Arnold Schwarzenegger e David Beckham.

( 33 ) Sentenza del 24 giugno 2010, Becker/Harman International Industries, C‑51/09 P, EU:C:2010:368, punti 3637.

( 34 ) Articolo 12 del regolamento n. 207/2009, lettera a).

( 35 ) Sentenza del 22 dicembre 2010, Sayn-Wittgenstein, C‑208/09, EU:C:2010:806, punto 52; v. anche sentenza dell’8 giugno 2017, Freitag, C‑541/15, EU:C:2017:432, punti da 33 a 36.