29.1.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 32/4


Ordinanza della Corte (Terza Sezione) del 23 novembre 2017 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale di Pordenone — Italia) — procedimento penale a carico di Giorgio Fidenato

(Causa C-107/16) (1)

([Rinvio pregiudiziale - Articolo 99 del regolamento di procedura della Corte - Agricoltura - Alimenti e mangimi geneticamente modificati - Misure di emergenza - Misura nazionale diretta a vietare la coltivazione del mais geneticamente modificato MON 810 - Adozione e mantenimento della misura - Regolamento (CE) n. 1829/2003 - Articolo 34 - Regolamento (CE) n. 178/2002 - Articoli 53 e 54 - Presupposti d’applicazione - Principio di precauzione])

(2018/C 032/05)

Lingua processuale: l'italiano

Giudice del rinvio

Tribunale di Pordenone

Imputato nella causa principale

Giorgio Fidenato

Dispositivo

1)

L’articolo 34 del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, relativo agli alimenti e ai mangimi geneticamente modificati, in combinato disposto con l’articolo 53 del regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l’Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare, dev’essere interpretato nel senso che la Commissione europea non è tenuta ad adottare misure di emergenza, ai sensi di quest’ultimo articolo, qualora uno Stato membro la informi ufficialmente, in conformità all’articolo 54, paragrafo 1, di quest’ultimo regolamento, circa la necessità di adottare tali misure, quando non sia manifesto che un prodotto autorizzato dal regolamento n. 1829/2003 o conformemente allo stesso può presentare un grave rischio per la salute umana, per la salute degli animali o per l’ambiente.

2)

L’articolo 34 del regolamento n. 1829/2003, in combinato disposto con l’articolo 54 del regolamento n. 178/2002, dev’essere interpretato nel senso che uno Stato membro, dopo avere informato ufficialmente la Commissione europea circa la necessità di ricorrere a misure di emergenza, e qualora quest’ultima non abbia agito in conformità delle disposizioni dell’articolo 53 del regolamento n. 178/2002, può adottare tali misure a livello nazionale.

3)

L’articolo 34 del regolamento n. 1829/2003, in combinato disposto con il principio di precauzione come formulato all’articolo 7 del regolamento n. 178/2002, dev’essere interpretato nel senso che non conferisce agli Stati membri la facoltà di adottare, ai sensi dell’articolo 54 del regolamento n. 178/2002, misure di emergenza provvisorie sul solo fondamento di tale principio, senza che siano soddisfatte le condizioni sostanziali previste all’articolo 34 del regolamento n. 1829/2003.


(1)  GU C 165 del 10.5.2016.