19.12.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 475/9 |
Ordinanza della Corte (Ottava Sezione) del 5 ottobre 2016 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Amtsgericht Dresden — Germania) — Ute Wunderlich/Bulgarian Air Charter Limited
(Causa C-32/16) (1)
((Rinvio pregiudiziale - Articolo 99 del regolamento di procedura della Corte - Assenza di ragionevole dubbio - Trasporti aerei - Regolamento (CE) n. 261/2004 - Articolo 2, lettera l) - Nozione di «cancellazione del volo» - Volo che ha effettuato uno scalo non programmato))
(2016/C 475/12)
Lingua processuale: il tedesco
Giudice del rinvio
Amtsgericht Dresden
Parti
Ricorrente: Ute Wunderlich
Convenuta: Bulgarian Air Charter Limited
Dispositivo
L’articolo 2, lettera l), del regolamento (CE) n. 261/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 febbraio 2004, che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato e che abroga il regolamento (CEE) n. 295/91, deve essere interpretato nel senso che un volo i cui luoghi di partenza e di arrivo sono stati conformi alla programmazione prevista, ma che ha effettuato uno scalo non programmato, non può essere considerato cancellato.