17.9.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 328/8


Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 25 luglio 2018 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Rechtbank van koophandel te Antwerpen — Belgio) — Dyson Ltd, Dyson BV / BSH Home Appliances NV

(Causa C-632/16) (1)

([Rinvio pregiudiziale - Vendita di aspirapolvere al dettaglio - Etichetta relativa alla classe energetica - Direttiva 2010/30/UE - Regolamento delegato (UE) n. 665/2013 - Aspirapolvere - Apposizione di altri simboli - Pratiche commerciali sleali - Tutela dei consumatori - Direttiva 2005/29/CE - Articolo 7 - Mancanza di precisazioni riguardanti le condizioni in cui è stata misurata l’efficienza energetica - Omissione ingannevole])

(2018/C 328/08)

Lingua processuale: il neerlandese

Giudice del rinvio

Rechtbank van koophandel te Antwerpen

Parti

Ricorrenti: Dyson Ltd, Dyson BV

Convenuta: BSH Home Appliances NV

Dispositivo

1)

L’articolo 7 della direttiva 2005/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 maggio 2005, relativa alle pratiche commerciali sleali delle imprese nei confronti dei consumatori nel mercato interno e che modifica la direttiva 84/450/CEE del Consiglio e le direttive 97/7/CE, 98/27/CE e 2002/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 2006/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, deve essere interpretato nel senso che non costituisce un’«omissione ingannevole», ai sensi di tale disposizione, il fatto di non fornire al consumatore informazioni sulle condizioni della prova che hanno determinato la classificazione energetica indicata sull’etichetta relativa alla classe energetica degli aspirapolvere, il cui modello figura all’allegato II del regolamento delegato (UE) n. 665/2013 della Commissione, del 3 maggio 2013, che integra la direttiva 2010/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’etichettatura indicante il consumo d’energia degli aspirapolvere.

2)

Il regolamento delegato n. 665/2013, letto alla luce dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2010/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 2010, concernente l’indicazione del consumo di energia e di altre risorse dei prodotti connessi all’energia, mediante l’etichettatura ed informazioni uniformi relative ai prodotti, deve essere interpretato nel senso che osta a che siano apposti, in punti diversi dall’etichetta relativa alla classe energetica degli aspirapolvere, il cui modello figura all’allegato II del regolamento delegato n. 665/2013, etichette o simboli che richiamano le informazioni menzionate sulla suddetta etichetta energetica, qualora tale apposizione possa indurre in errore l’utilizzatore finale o ingenerare in lui confusione per quanto riguarda il consumo di energia dell’aspirapolvere venduto al dettaglio in questione durante l’uso del medesimo, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare, alla luce di tutti gli elementi pertinenti e prendendo in considerazione la percezione dell’utilizzatore finale medio, normalmente informato e ragionevolmente attento ed avveduto, tenendo conto dei fattori sociali, culturali e linguistici.


(1)  GU C 78 del 13.3.2017.