11.12.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 424/13


Sentenza della Corte (Settima Sezione) del 19 ottobre 2017 [domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla High Court of Justice (Chancery Division) — Regno Unito] — Air Berlin plc / Commissioners for Her Majesty's Revenue & Customs

(Causa C-573/16) (1)

([Rinvio pregiudiziale - Imposte indirette - Raccolta di capitali - Applicazione di un’imposta dell’1,5 % sul trasferimento, verso un servizio di compensazione di transazioni (clearance service), di azioni di nuova emissione o di azioni destinate alla quotazione presso la Borsa di uno degli Stati membri])

(2017/C 424/17)

Lingua processuale: l'inglese

Giudice del rinvio

High Court of Justice (Chancery Division)

Parti

Ricorrente: Air Berlin plc

Convenuto: Commissioners for Her Majesty's Revenue & Customs

Dispositivo

1)

Gli articoli 10 e 11 della direttiva 69/335/CEE del Consiglio, del 17 luglio 1969, concernente le imposte indirette sulla raccolta di capitali, devono essere interpretati nel senso che ostano alla tassazione di un’operazione di trasferimento di azioni quale quella di cui al procedimento principale, con cui la titolarità giuridica dell’insieme delle azioni di una società è stata trasferita ad un servizio di compensazione al solo fine di quotare dette azioni in Borsa, senza che muti la titolarità effettiva delle azioni in parola.

2)

L’articolo 5, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2008/7/CE del Consiglio, del 12 febbraio 2008, concernente le imposte indirette sulla raccolta di capitali, dev’essere interpretato nel senso che osta alla tassazione di un’operazione di trasferimento di azioni quale quella di cui al procedimento principale, con cui la titolarità giuridica di azioni di nuova emissione, emesse nell’ambito di un aumento di capitale, è stata trasferita ad un servizio di compensazione al solo fine di proporre tali nuove azioni per l’acquisto.

3)

La risposta alla prima e alla seconda questione non è diversa nel caso in cui la normativa di uno Stato membro, quale quella di cui al procedimento principale, consenta all’operatore di un servizio di compensazione, dietro approvazione dell’autorità tributaria, di optare per l’esenzione dal pagamento dell’imposta di bollo sul trasferimento iniziale di azioni verso il servizio di compensazione, applicandosi invece un’imposta complementare all’imposta di bollo su ogni successiva vendita di azioni.


(1)  GU C 22 del 23.1.2017.